§ 76.4.40 - Legge 9 gennaio 1973, n. 3.
Integrazioni e modificazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, concernenti la nuova [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:09/01/1973
Numero:3


Sommario
Art. 1.      L'articolo 125 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, modificato dall'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 259, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'articolo 63 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Sono abrogati l'art. 64 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e l'art. 1 della legge 27 luglio 1967, n. 652.
Art. 4.      L'articolo 126 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      L'articolo 127 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      L'iscritto nell'elenco provinciale, chiamato a prestare servizio fuori del comune di residenza, ha diritto, oltre al trattamento economico previsto dall'art. 127 del testo unico approvato con [...]
Art. 7.      L'articolo 128 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:
Art. 8.      L'articolo 129 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:
Art. 9.      L'articolo 131 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:
Art. 10.      L'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dai seguenti:
Art. 11.      Il periodo di servizio effettivamente prestato dal 1° ottobre 1952 sino alla nomina a fattorino contrattista ai sensi dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, in qualità di addetto al [...]
Art. 12.      Mantengono l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti coloro i quali siano già iscritti nell'elenco stesso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 [...]
Art. 13.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 700.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973, si farà fronte:


§ 76.4.40 - Legge 9 gennaio 1973, n. 3.

Integrazioni e modificazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, concernenti la nuova disciplina degli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti.

(G.U. 30 gennaio 1973, n. 26).

 

     Art. 1.

     L'articolo 125 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, modificato dall'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 259, è sostituito dal seguente:

     "Alla sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, addetto al recapito, ai servizi interni, allo scambio ed al trasporto degli effetti postali ed ai servizi di ricevitoria, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonché alla copertura dei posti di nuova istituzione o vacanti per cessazioni e sospensioni dall'impiego o per chiamata o richiamo alle armi dell'agente, si provvede con gli iscritti in un apposito elenco tenuto presso ogni direzione provinciale, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del presente testo unico.

     L'iscrizione nell'anzidetto elenco provinciale, il quale dovrà comprendere un numero di sostituti pari al 30 per cento dei posti, di cui alla citata tabella XXIV dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in assegno alla direzione provinciale, esclusa la scorta, si consegue mediante pubblico concorso per titoli da bandirsi con ordinanza del direttore provinciale, che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

     Per essere ammessi al suddetto concorso gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana;

     b) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue, elevata a quarantacinque in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo utile per il conseguimento della pensione;

     c) buona condotta;

     d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

     e) titolo di studio di licenza elementare.

     Il 10 per cento dei posti disponibili di sostituto messi a concorso è riservato a favore degli orfani del personale postelegrafonico e delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

     Per lo svolgimento e la definizione del concorso stesso si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

     La graduatoria è formata dalla commissione provinciale per gli Uffici locali che procede alla valutazione dei titoli applicando i coefficienti numerici ed i criteri preliminarmente fissati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione centrale per gli uffici locali. Detta graduatoria è approvata dal direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

     Il direttore provinciale, in base alla graduatoria del concorso, dispone con ordinanza l'iscrizione dei vincitori nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo giorno del mese successivo alla formazione della detta graduatoria.

     L'iscrizione nell'elenco è mantenuta fino al compimento dell'età di sessantacinque anni".

 

          Art. 2.

     L'articolo 63 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:

     "I posti disponibili al 1° gennaio di ogni anno nella qualifica di fattorino del personale di esercizio degli uffici locali di cui alla tabella XXIV dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, fatte salve le riserve menzionate nell'ultimo comma del presente articolo, sono conferiti con decorrenza dal 1° luglio di ciascun anno mediante concorso per titoli, cui sono ammessi gli iscritti negli elenchi provinciali previsti dall'art. 125 del presente testo unico che abbiano prestato senza demerito servizio effettivo, anche non continuativo, per almeno sei mesi.

     A partire dal 1° luglio 1970, all'atto della nomina a fattorino, i periodi di effettivo servizio prestati in qualità di reggente saranno valutati per metà ai fini della attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici.

     Sono salve le riserve dei posti previste dagli articoli 10 e 12 della legge 12 marzo 1968, n. 259, dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, a favore degli orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro e dagli articoli 4, ultimo comma, e 5 della legge 28 gennaio 1970, n. 10".

 

          Art. 3.

     Sono abrogati l'art. 64 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e l'art. 1 della legge 27 luglio 1967, n. 652.

 

          Art. 4.

     L'articolo 126 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:

     "Qualora gli agenti del centro scorta siano tutti occupati nella sostituzione di agenti della circoscrizione, le reggenze, sia dei posti vacanti che dei posti il cui titolare è assente per congedo, malattia od altre cause, sono conferite ai sostituti secondo l'ordine di iscrizione nell'elenco dando la precedenza all'iscritto che risiede da almeno un anno nella località da servire.

     Nel caso di più aventi titolo alla reggenza nella stessa sede la preferenza è determinata dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli ed alla età.

     All'atto di assumere per la prima volta la reggenza l'iscritto è tenuto a prestare promessa solenne davanti al direttore o reggente dell'ufficio locale e in presenza di due testimoni.

     I reggenti non assumono verso terzi, nell'esercizio delle loro funzioni, responsabilità maggiore e diversa da quella attribuita all'Amministrazione e da questa assunta".

 

          Art. 5.

     L'articolo 127 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:

     "Durante la reggenza è corrisposto agli interessati il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo ed assimilati, di cui alla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, sezione D, personale di esercizio degli uffici locali, secondo quadro.

     Ai detti reggenti spettano le quote di aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, la tredicesima mensilità e le competenze accessorie nei casi e nella misura previsti dalla legge 11 febbraio 1970, n. 29".

 

          Art. 6.

     L'iscritto nell'elenco provinciale, chiamato a prestare servizio fuori del comune di residenza, ha diritto, oltre al trattamento economico previsto dall'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, nel testo sostituito dall'art. 5 della presente legge, ad un rimborso spese nella misura forfettaria di lire 1.500 lorde, per ogni giorno di effettivo servizio, modificata nella stessa misura percentuale in caso di variazione dell'indennità di missione prevista dalla legge 15 aprile 1961, n. 291, e successive modificazioni.

 

          Art. 7.

     L'articolo 128 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:

     "Ai reggenti che prestano servizio per un anno spetta un mese di congedo che può essere usufruito anche in periodi frazionati.

     Nel caso di prestazioni inferiori all'anno, detto congedo sarà concesso in misura proporzionale al periodo di servizio prestato.

     Per quanto concerne le assenze per malattia si applicano le norme vigenti per il personale civile non di ruolo dello Stato.

     Non si fa luogo a cancellazione dall'elenco provinciale nei casi di cessazione dall'incarico per malattia".

 

          Art. 8.

     L'articolo 129 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:

     "In caso di infortunio sul lavoro, debitamente accertato, spetta al reggente il medesimo trattamento previsto per il personale di ruolo, di cui alla tabella XXIV dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077".

 

          Art. 9.

     L'articolo 131 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:

     "I reggenti cessano dall'incarico, oltre che nei casi previsti dal presente testo unico, anche:

     a) per rientro dell'agente preposto al servizio;

     b) per sopravvenuta disponibilità di un agente di scorta;

     c) per l'applicazione al servizio di un agente di ruolo;

     d) per soppressione del posto;

     e) su domanda dell'interessato;

     f) per revoca della reggenza.

     I sostituti che, benchè siano stati diffidati dal direttore provinciale, non assumano, senza giustificato motivo, la reggenza loro conferita, sono cancellati dall'elenco provinciale.

     Contro il provvedimento di cancellazione dall'elenco provinciale dei sostituti, di mancato conferimento della reggenza o di revoca della reggenza, adottato dal direttore provinciale, è ammesso il ricorso alla commissione provinciale per gli uffici locali, la quale decide in via definitiva.

     L'interessato ha facoltà di far pervenire alla commissione eventuali scritti o memorie e di intervenire alla seduta per presentare oralmente i propri motivi".

 

          Art. 10.

     L'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dai seguenti:

     "Ove sia necessario, oltre a tali assegni numerici, l'amministrazione determina la scorta per la sostituzione degli operatori assenti per congedo, malattia od altre cause.

     Per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, addetto al recapito, ai servizi interni, allo scambio ed al trasporto degli effetti postali e ai servizi di ricevitoria, assente per congedo, malattia od altre cause, nonché per la copertura dei posti di nuova istituzione o vacanti per cessazioni o sospensioni dall'impiego o per chiamata o richiamo alle armi dell'agente, la scorta è determinata per provincia in relazione alle unità in assegno nella provincia stessa.

     Ai fini dell'applicazione delle unità di scorta di cui al comma precedente, sono istituite con provvedimento del direttore provinciale, nell'ambito di ciascuna provincia, circoscrizioni territoriali con uno o più uffici locali ed agenzie nei quali esistano complessivamente almeno cinque posti di portalettere ed assimilati. Con il medesimo provvedimento sono indicati gli uffici centro scorta di ciascuna circoscrizione.

     Le unità di scorta agenti assegnate alla provincia sono applicate presso gli uffici centro scorta di cui al comma precedente, con disposizione del direttore provinciale, in proporzione al numero dei posti di portalettere ed assimilati della relativa circoscrizione e devono normalmente provvedere alle esigenze degli uffici compresi nella circoscrizione stessa, ed, in caso di necessità, a quelle degli uffici di altre circoscrizioni".

     L'articolo 18 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è abrogato.

 

          Art. 11.

     Il periodo di servizio effettivamente prestato dal 1° ottobre 1952 sino alla nomina a fattorino contrattista ai sensi dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, in qualità di addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici locali di maggiore importanza, può essere riscattato dagli iscritti al "Fondo per il trattamento di quiescenza al personale di ruolo degli uffici locali e delle agenzie delle poste e delle telecomunicazioni", di cui all'art. 140 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

 

          Art. 12.

     Mantengono l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti coloro i quali siano già iscritti nell'elenco stesso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

     Possono ottenere l'iscrizione nel predetto elenco provinciale gli incaricati del servizio di recapito che hanno eseguito il servizio per almeno un anno a spese del comune alla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'istanza deve essere presentata entro il termine di sei mesi dalla data indicata nel precedente comma; gli interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti nell'art. 125 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, nel testo sostituito dall'art. 1 della presente legge, salvo il limite massimo di età che è elevato a quarantacinque anni.

     Essi vengono collocati nell'elenco provinciale dopo l'ultimo iscritto alla data di presentazione della domanda alla direzione provinciale competente per territorio, conservando l'anzianità di effettivo servizio di recapito prestato a spese del comune.

     Il numero degli iscritti nell'elenco provinciale di cui ai precedenti commi va computato ai fini della determinazione dei posti disponibili da mettere a concorso ai sensi del secondo comma dell'art. 125 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, nel testo sostituito dall'art. 1 della presente legge.

 

          Art. 13.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 700.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973, si farà fronte:

     per quanto riguarda la somma di lire 500.000.000, concernente la retribuzione dei sostituti, con le somme iscritte al capitolo 108 degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per gli anni finanziari 1972 e 1973;

     per quanto riguarda la somma di lire 200.000.000, concernente il rimborso spese forfetario previsto nell'art. 6, mediante riduzione di pari importo delle somme stanziate per i medesimi anni 1972 e 1973 al predetto capitolo 108.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.