§ 76.3.29 - Legge 27 luglio 1967, n. 652.
Modifiche alla legge 2 marzo 1963, n. 307, concernenti il personale ausiliario degli uffici locali, agenzie e ricevitorie postali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.3 organizzazione
Data:27/07/1967
Numero:652


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.      All'art.
Art. 3.      I commi secondo, terzo e quarto dell'art. 66 della legge 2 marzo 1963, n. 307, sono abrogati.
Art. 4.      I sostituti che siano stati cancellati dagli elenchi provinciali di cui all'art. 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307, per avere superato il 28° anno di età, sono reiscritti e collocati negli [...]


§ 76.3.29 - Legge 27 luglio 1967, n. 652.

Modifiche alla legge 2 marzo 1963, n. 307, concernenti il personale ausiliario degli uffici locali, agenzie e ricevitorie postali.

(G.U. 9 agosto 1967, n. 199)

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2.

     All'art. 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307 - dopo il secondo comma - è aggiunto il seguente comma:

     "L'iscrizione negli elenchi è mantenuta fino al compimento del 65° anno di età".

 

          Art. 3.

     I commi secondo, terzo e quarto dell'art. 66 della legge 2 marzo 1963, n. 307, sono abrogati.

 

          Art. 4.

     I sostituti che siano stati cancellati dagli elenchi provinciali di cui all'art. 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307, per avere superato il 28° anno di età, sono reiscritti e collocati negli elenchi stessi dopo l'ultimo iscritto alla data di entrata in vigore della presente legge e i loro periodi di iscrizione e di servizio successivi alla reiscrizione si assommano a quelli precedenti.

 


[1]  Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 9 gennaio 1973, n. 3.