§ 76.3.8 - Legge 2 marzo 1963, n. 307.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.3 organizzazione
Data:02/03/1963
Numero:307


Sommario
Art. 1.      Le parole di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, "uffici locali, agenzie recapiti, ricevitorie e portalettere" sono sostituite dalle seguenti: [...]
Art. 2.      L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti la Commissione centrale per gli uffici locali ed il Consiglio di amministrazione, [...]
Art. 4.      La classificazione degli uffici locali di nuova istituzione è stabilita provvisoriamente con il decreto di istituzione in base all'importanza presunta.
Art. 5.      Qualora si debba procedere alla riunione di due uffici locali esistenti nella stessa località, il Ministero determina quale dei due uffici debba intendersi soppresso, sentita la Commissione [...]
Art. 6.      Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinati i criteri ed i coefficienti di valutazione per quanto riguarda la [...]
Art. 7.      Negli uffici locali, nei quali i telegrammi e gli espressi da recapitare raggiungano almeno la media mensile di ottocento pezzi, l'Amministrazione provvederà al recapito a mezzo di fattorini, il [...]
Art. 8.      Per temporanee e particolari esigenze di carattere locale l'Amministrazione può autorizzare l'attivazione, per un periodo non superiore a quattro mesi in un anno, di una agenzia per l'esecuzione [...]
Art. 9.      Per esigenze di servizio di carattere eccezionale nella ricorrenza delle feste natalizie e pasquali e durante i mesi di luglio e agosto, l'Amministrazione può procedere ad assunzioni di [...]
Art. 10.      Agli uffici locali è preposto un direttore.
Art. 11.      Negli uffici locali di gruppo E di limitata importanza, oltre al dirigente, non sono assegnate unità della carriera esecutiva, salvo comprovate esigenze di servizio.
Art. 12.      L'organico del personale di ruolo degli uffici locali è determinato per ciascuna carriera e qualifica dal numero dei posti istituiti con le modalità stabilite dalla presente legge.
Art. 13.      Gli orari di servizio al pubblico degli uffici locali, delle agenzie e delle ricevitorie sono stabiliti dal direttore generale o, per sua delega, dal direttore centrale per gli uffici locali.
Art. 14.      Gli impiegati di ruolo degli uffici locali e delle agenzie postali, telegrafiche e fonotelegrafiche sono impiegati civili dello Stato.
Art. 15.      Il personale di ruolo degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si distingue in:
Art. 16.      I direttori di ufficio locale dei gruppi A, B e C appartengono al personale della carriera di concetto.
Art. 17.      I direttori di ufficio locale svolgono funzioni di dirigenza, di gestione e di controllo dell'ufficio a cui sono preposti; concorrono personalmente allo svolgimento dei servizi; vigilano e [...]
Art. 18.      Gli ufficiali svolgono mansioni di sportello, di trasmissione e ricezione telegrafica, di movimento postale, di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa, nonché di archivio, di [...]
Art. 19.      Il personale della carriera ausiliaria svolge il servizio di recapito, trasporto e scambio degli effetti postali e quello di ricevitoria
Art. 20.      La carriera del personale di concetto degli uffici locali comprende le seguenti qualifiche:
Art. 21.      I posti disponibili nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo C sono conferiti mediante concorso per titoli e per esame speciale a mezzo colloquio, al quale sono ammessi a [...]
Art. 22.      I concorsi per i posti di direttore di cui all'art. 21, indetti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero.
Art. 23.      La Commissione esaminatrice deve procedere alla valutazione dei titoli applicando i coefficienti numerici ed i criteri che saranno preliminarmente fissati con decreto del Ministro, sentita la [...]
Art. 24.      Al punteggio totalizzato per le voci indicate nell'articolo precedente va aggiunto quello assegnato per la prova del colloquio.
Art. 25.      La graduatoria di merito formata dalla Commissione sarà approvata con decreto ministeriale il quale dichiarerà, altresì, nell'ordine, i vincitori in rapporto al numero dei posti messi a concorso [...]
Art. 26.      I posti disponibili di direttore di ufficio locale di gruppo B sono conferiti mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi i direttori di ufficio locale di gruppo [...]
Art. 27.      I posti disponibili di direttore di ufficio locale di gruppo A sono conferiti mediante concorso per titoli, al quale sono ammessi gli impiegati aventi la qualifica di direttore di ufficio locale [...]
Art. 28.      La carriera del personale esecutivo degli uffici locali comprende le seguenti qualifiche:
Art. 29.  [8]
Art. 30.      I posti disponibili di direttore di ufficio locale di gruppo D sono conferiti mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi i direttori di ufficio locale di gruppo E [...]
Art. 31.      La nomina in prova ad ufficiale di 3a classe della carriera esecutiva degli uffici locali si consegue mediante pubblico concorso per esame al quale sono ammessi a partecipare i cittadini [...]
Art. 32.      La promozione alla qualifica di ufficiale di seconda classe si consegue a ruolo aperto dopo quattro anni di permanenza senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore.
Art. 33.      In ciascun ufficio locale di gruppo A e B è istituito un posto di primo ufficiale per l'espletamento delle mansioni previste dal precedente art. 18.
Art. 34.      La promozione a primo ufficiale si consegue mediante concorso per titoli nel limite dei posti disponibili, in base a graduatoria di merito formata dalla Commissione centrale per gli uffici [...]
Art. 35.      La carriera del personale ausiliario degli uffici locali comprende le seguenti qualifiche:
Art. 36.      La nomina a fattorino in prova della carriera ausiliaria degli uffici locali si consegue mediante pubblico concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.
Art. 37.      I posti di agente superiore e di agente di prima classe della carriera ausiliaria prevista dall'art. 35 sono stabiliti rispettivamente in rapporto al 3,50 per cento ed al venti per cento del [...]
Art. 38.      La promozione alla qualifica di agente di 3a classe è conferita, a ruolo aperto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.
Art. 39.      I dipendenti degli uffici locali debbono risiedere nel Comune in cui ha sede l'ufficio.
Art. 40.      Per l'orario normale di lavoro del personale degli uffici locali si applicano le stesse norme previste per il personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni avente [...]
Art. 41.      Il trattamento economico degli impiegati di ruolo degli uffici locali è stabilito sulla base dei coefficienti indicati in corrispondenza a ciascuna qualifica come segue:
Art. 42.      Con provvedimento del direttore provinciale sono disposte:
Art. 43.      In materia di riposo settimanale di congedo ordinario, di congedo straordinario, di aspettativa e disponibilità si applicano al personale di ruolo degli uffici locali, le norme vigenti per i [...]
Art. 44.      Per i direttori di ufficio locale e per i reggenti, per gli ufficiali che svolgono le mansioni di titolare, o reggente, di agenzia, deve essere redatto, a cura del capo di un reparto della [...]
Art. 45.      Il giudizio complessivo è comunicato su apposito modello all'impiegato che vi appone la data di comunicazione e la firma. Qualora ne faccia richiesta, l'impiegato ha diritto di prendere visione [...]
Art. 46.      Il personale di ruolo degli uffici locali è iscritto all'albo dei dipendenti civili dello Stato con l'osservanza delle norme previste dall'art. 152 del testo unico delle disposizioni concernenti [...]
Art. 47.      Ai dipendenti di ruolo degli uffici locali per quanto riguarda l'incompatibilità ed il divieto di cumulo di impieghi, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 60, 61, 62, 63, 64 [...]
Art. 48.      Ai dipendenti di ruolo degli uffici locali sono applicabili in materia di disciplina le disposizioni contenute nei capi I e II del titolo VII e l'articolo 120 del testo unico delle disposizioni [...]
Art. 49.      L'ammenda disciplinare e la censura sono inflitte dal capo del primo reparto della Direzione provinciale.
Art. 50.      Nel termine di venti giorni dalla comunicazione delle contestazioni, l'interessato deve presentare le proprie giustificazioni scritte all'organo che ha mosso le contestazioni, dichiarando, nel [...]
Art. 51.      Per i trasferimenti degli impiegati di ruolo degli uffici locali da una ad altra sede si applicano le disposizioni dell'art. 32 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli [...]
Art. 52.      Per i trasferimenti a domanda dei direttori di ufficio locale la Direzione centrale per gli uffici locali provvederà a pubblicare, almeno ogni quadrimestre, gli elenchi degli uffici locali [...]
Art. 53.      Gli impiegati con qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo C ed E possono essere anche preposti, a domanda o d'ufficio alla dirigenza di uffici locali di gruppo immediatamente [...]
Art. 54.      In caso di riunione di due uffici locali, il direttore dell'ufficio soppresso viene trasferito ad un altro ufficio disponibile di gruppo corrispondente a quello cui apparteneva l'ufficio del [...]
Art. 55.      Nel caso in cui un ufficio locale venga temporaneamente chiuso, il direttore, limitatamente al periodo in cui dura la temporanea chiusura, viene incaricato della dirigenza di altro ufficio [...]
Art. 56.      L'articolo 320, e seguenti, del regolamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 506, e successive modificazioni, si [...]
Art. 57.      I concorsi per posti disponibili di direttore di ufficio locale devono essere banditi almeno due volte l'anno.
Art. 58.      Ai fini del collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra e categorie assimilate, previste dalle vigenti disposizioni, l'Amministrazione riserva agli interessati, limitatamente a quelli [...]
Art. 59.      Gli uffici locali di nuova istituzione sono affidati in reggenza ad un ufficiale di 1a classe sempreché idoneo.
Art. 60.      L'ufficiale delegato è scelto dal direttore provinciale, sentito il direttore o reggente dell'ufficio locale, preferibilmente tra gli ufficiali di prima classe e, ove ciò non sia possibile, tra [...]
Art. 61.      All'ufficiale o al primo ufficiale che abbia la reggenza di un ufficio locale è concessa, dopo novanta giorni continuativi di reggenza e per la successiva durata di questa, una indennità [...]
Art. 62.      L'ufficiale che assume la titolarità di una agenzia ai sensi del precedente art. 10 diviene contabile secondario secondo le norme previste nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e [...]
Art. 63.      I primi ufficiali applicati negli uffici locali di gruppo A e B, oltre alle mansioni previste dal precedente art. 18, coadiuvano i direttori degli uffici locali nello svolgimento dell'azione di [...]
Art. 64.      Le direzioni provinciali debbono tenere un elenco in cui sono iscritti, in ordine di presentazione della domanda, coloro i quali, possedendo i requisiti previsti dal presente articolo, intendano [...]
Art. 65.      Oltre che per brevi incarichi dovuti a sostituzione di agenti per congedo, malattia od altre cause, la reggenza può essere affidata anche per posti di nuova istituzione o vacanti per cessazioni [...]
Art. 66.      I sostituti reggenti cessano dall'incarico oltre che nei casi previsti dalla presente legge anche per quelli appresso indicati:
Art. 67.      I telegrammi e gli espressi recapitati dai fattorini oltre gli ottocento pezzi mensili sono da considerare prestazione straordinaria a cottimo con titolo al compenso di un'ora di straordinario [...]
Art. 68.      Laddove non sia possibile effettuare il recapito dei telegrammi ed espressi con un fattorino, l'Amministrazione provvede con prestatori d'opera autonomi incaricati di volta in volta e pagati ad [...]
Art. 69.      Nella prima attuazione della presente legge, gli uffici locali e le agenzie sono classificati secondo i punteggi seguenti:
Art. 70.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge i direttori di ufficio locale saranno inquadrati nella qualifica corrispondente al gruppo in cui sarà classificato, ai sensi del precedente [...]
Art. 71.      I titolari, le cui agenzie raggiungano non oltre 850 punti nella classifica prevista dal precedente art. 69, possono conseguire, a domanda, la qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo [...]
Art. 72.      Ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche di ufficiale di prima, seconda e terza classe della carriera esecutiva degli uffici locali è considerato utile, a tutti gli effetti, solo il servizio [...]
Art. 73.      Ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali è utile, a tutti gli effetti, il servizio prestato dal 1° luglio 1953, in qualità di [...]
Art. 74.      Qualora l'ammontare netto dello stipendio, derivante al personale dal primo inquadramento previsto dai precedenti articoli, risulti inferiore a quello netto in godimento prima dell'entrata in [...]
Art. 75.      Per cinque anni dalla data di pubblicazione della presente legge, il personale già in servizio al 30 settembre 1952 con le qualifiche di cui all'art. 97 del decreto del Presidente della [...]
Art. 76.      Nella prima applicazione della presente legge le disposizioni del precedente art. 75 si applicano altresì ai fini dell'inquadramento derivante dalle presenti norme.
Art. 77.      I posti disponibili a qualsiasi titolo nella qualifica iniziale della carriera esecutiva del personale degli uffici locali dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, nonché quelli che verranno in [...]
Art. 78.      I posti, disponibili a qualsiasi titolo nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali fino al 31 dicembre 1965, saranno conferiti mediante concorso per [...]
Art. 79.      Per le assegnazioni senza concorso di agenzie, di posti di ricevitore o portalettere e di procaccia, previste dagli articoli 14 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. [...]
Art. 80.      Le disposizioni previste per le assegnazioni senza concorso dall'art. 14, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 1 della [...]
Art. 81.      Le disposizioni previste per le assegnazioni senza concorso di posti di ricevitore o portalettere dall'art. 62, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. [...]
Art. 82.      I titolari di agenzia, i ricevitori, i portalettere ed i procaccia i cui posti vengono assegnati senza concorso ai sensi dei precedentiarticoli 80 e 81 cessano dal servizio, a tutti gli effetti, [...]
Art. 83.      I direttori di ufficio locale, i titolari di agenzia, gli ufficiali dell'albo nazionale, i ricevitori, i portalettere, i procaccia, i fattorini assunti con contratto di diritto privato i quali, [...]
Art. 84.      In sostituzione dei servizi di trasporto, scambio e recapito degli oggetti postali, affidati in accessorio alle agenzie, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 [...]
Art. 85.      I prestatori d'opera, i quali ai sensi del primo comma dell'art. 29-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, inserito dall'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. [...]
Art. 86.      Sino a quando non sarà emanato il decreto ministeriale, previsto dall'art. 6, per la istituzione e modificazione delle zone di portalettere e dei servizi di procacciato rimangono in vigore i [...]
Art. 87.      Sono confermati gli assegni quantitativi del personale ufficiali autorizzati anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.
Art. 88.      Il personale, che, alla data di pubblicazione della presente legge, è preposto alla reggenza di agenzie vacanti, di ricevitorie o di posti di portalettere vacanti, nonché di posti di procacciato [...]
Art. 89.      Per quanto concerne le spese di gestione degli uffici locali e delle agenzie, fino a quando l'Amministrazione non emanerà disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal precedente art. 56 [...]
Art. 90.      I sostituti ricevitori, i sostituti portalettere e i sostituti procaccia, i quali, alla data di pubblicazione della presente legge, rivestono tali qualifiche, saranno iscritti d'ufficio [...]
Art. 91.      I ricevitori, i portalettere ed i procaccia che, in sede di prima applicazione della presente legge, conseguono l'inquadramento nella carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici [...]
Art. 92.      Il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, è sostituito dai seguenti:
Art. 93.      La dispensa dal servizio per motivi di salute degli impiegati di ruolo degli uffici locali, i quali abbiano accettato il giudizio di inidoneità fisica al servizio, espresso da un sanitario [...]
Art. 94.      Nel caso che l'impiegato non accetti il giudizio del medico fiscale, sarà sottoposto a visita di controllo da effettuarsi da un collegio medico.
Art. 95.      Ove l'inidoneità al servizio espressa dal medico fiscale sia attribuita a malattie contratte in servizio e per cause di servizio l'impiegato sarà sottoposto a visita medica collegiale con le [...]
Art. 96.      La dispensa dal servizio per motivi di salute decorre dalla data in cui l'impiegato è stato dichiarato inidoneo dall'ultimo organo sanitario al quale è stato sottoposto a visita medica o dalla [...]
Art. 97.      Coloro che conseguono la nomina nella qualifica iniziale della carriera esecutiva e di quella ausiliaria del personale degli uffici locali sono iscritti al fondo per il trattamento di quiescenza [...]
Art. 98.      Le nomine dei vincitori del concorso per ufficiali A.N., previsto dall'art. 83 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, saranno conferite nella qualifica iniziale della carriera esecutiva del [...]
Art. 99.      Il direttore generale di amministrazione, il direttore centrale per gli uffici locali e le agenzie e il direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni esercitano, oltre alle [...]
Art. 100.      Entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della presente legge dovrà essere emanato il regolamento di esecuzione al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e [...]
Art. 101.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di agenzia facente parte delle Commissioni per gli uffici locali di cui agli articoli 72, lettera e) e 73, lettera d) del decreto [...]
Art. 102.      Alla scadenza del mandato dei rappresentanti del personale in seno alla Commissione centrale per gli uffici locali, prevista dall'art. 32 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, la Commissione [...]
Art. 103.      Alla scadenza del mandato dei rappresentanti del personale in seno alla Commissione provinciale per gli uffici locali, prevista dall'art. 32 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, le Commissioni [...]
Art. 104.      Sono abrogati gli articoli 4, secondo comma, 7, escluso il penultimo comma, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, [...]
Art. 105.      La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 106.      Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1962-1963, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Art. 107.      Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1962-1963 è introdotta la seguente variazione in aumento:
Art. 108.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1962-1963, si provvederà con la maggiore disponibilità di cui all'articolo precedente.


§ 76.3.8 - Legge 2 marzo 1963, n. 307.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale.

(G.U. 29 marzo 1963, n. 85)

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     Le parole di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, "uffici locali, agenzie recapiti, ricevitorie e portalettere" sono sostituite dalle seguenti: "uffici locali, agenzie, recapiti e ricevitorie".

 

          Art. 2.

     L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "L'istituzione, la riunione e la soppressione degli uffici locali e delle agenzie sono disposte con decreto del Ministro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

     Nel decreto di istituzione delle agenzie dovrà essere indicato l'ufficio locale viciniore cui l'agenzia è aggregata.

     Per l'istituzione, la riorganizzazione e la soppressione delle ricevitorie e delle zone di portalettere si provvede con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali.

     Il relativo decreto di istituzione stabilirà altresì l'ufficio postale da cui la ricevitoria e le zone di portalettere dipendono".

 

          Art. 3.

     Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti la Commissione centrale per gli uffici locali ed il Consiglio di amministrazione, si provvede alla classificazione degli uffici locali e delle agenzie ogni cinque anni, sulla base delle operazioni del penultimo esercizio finanziario del quinquennio.

     Ai fini della classificazione prevista dal precedente comma, l'importanza degli uffici locali è determinata in base all'entità del lavoro svolto presso i singoli uffici.

     L'entità del lavoro è valutata mediante l'assegnazione di punti secondo i criteri previsti dal regolamento di esecuzione.

     Qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendano impossibile o inopportuna la revisione quinquennale di cui al primo comma, questa può essere prorogata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti la Commissione centrale per gli uffici locali ed il Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 4.

     La classificazione degli uffici locali di nuova istituzione è stabilita provvisoriamente con il decreto di istituzione in base all'importanza presunta.

     Decorso un anno dalla data di istituzione dei nuovi uffici locali viene provveduto alla loro classificazione definitiva, con i criteri stabiliti dal regolamento.

     Per la istituzione di nuove zone di recapito la durata della relativa prestazione è stabilita provvisoriamente con il decreto di istituzione in base alla presunta entità del lavoro.

     Decorso un anno dalla data di istituzione viene stabilita, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, la prestazione effettiva da calcolarsi secondo i criteri previsti dall'art. 6.

 

          Art. 5.

     Qualora si debba procedere alla riunione di due uffici locali esistenti nella stessa località, il Ministero determina quale dei due uffici debba intendersi soppresso, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

     La classifica provvisoria dell'ufficio risultante dalla riunione è determinata dalla somma dei punteggi totalizzati dai due uffici nell'ultima classifica.

     L'Amministrazione procede a nuova classifica dell'ufficio risultante dalla riunione, con i criteri previsti dal regolamento, decorso un esercizio finanziario dalla data del provvedimento di riunione.

 

          Art. 6.

     Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinati i criteri ed i coefficienti di valutazione per quanto riguarda la istituzione e la riorganizzazione di ricevitorie, di posti di portalettere e di posti di procacciato.

     Nella formulazione dei criteri si dovrà tenere presente che l'agente può eseguire il servizio anche con mezzo motorizzato.

 

          Art. 7.

     Negli uffici locali, nei quali i telegrammi e gli espressi da recapitare raggiungano almeno la media mensile di ottocento pezzi, l'Amministrazione provvederà al recapito a mezzo di fattorini, il cui assegno numerico per i singoli uffici locali è fissato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

     Ogni quinquennio si dovrà accertare la media mensile dei telegrammi e degli espressi recapitati dai fattorini.

     Nei casi in cui la media mensile degli oggetti recapitati sia discesa per qualsiasi motivo al di sotto dei seicento nell'ultimo esercizio finanziario e tale diminuzione di lavoro sia confermata nell'esercizio finanziario successivo al quinquennio, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, verrà ridotto il numero dei fattorini in assegno all'ufficio.

 

          Art. 8.

     Per temporanee e particolari esigenze di carattere locale l'Amministrazione può autorizzare l'attivazione, per un periodo non superiore a quattro mesi in un anno, di una agenzia per l'esecuzione di alcuni servizi, alla quale è preposto un ufficiale da scegliersi preferibilmente tra quelli in servizio nell'ufficio locale viciniore.

     Per il funzionamento di tale agenzia gli organi locali devono provvedere alla fornitura gratuita del locale e del relativo arredamento, riscaldamento ed illuminazione.

     L'attivazione è disposta dal direttore centrale degli uffici locali su proposta motivata della direzione provinciale competente.

 

          Art. 9.

     Per esigenze di servizio di carattere eccezionale nella ricorrenza delle feste natalizie e pasquali e durante i mesi di luglio e agosto, l'Amministrazione può procedere ad assunzioni di personale straordinario, riconosciuto idoneo, da applicare a mansioni della carriera ausiliaria.

     Tale personale può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni in un anno e cessa di diritto dal servizio al compimento di tale periodo.

     Al personale assunto ai sensi del primo comma compete per le giornate di effettivo servizio il trattamento economico iniziale previsto per gli agenti non di ruolo di IV categoria dall'art. 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. A detto personale spettano le quote di aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, nonché le competenze accessorie nei casi e misure previsti dalla legge 27 maggio 1961, n. 465.

     Tale personale viene assunto con provvedimento del direttore provinciale nel limite del numero annualmente autorizzato dalla direzione centrale per gli uffici locali.

     Per tali assunzioni i direttori provinciali sono tenuti a dare la precedenza agli iscritti nell'elenco provinciale dei sostituti come previsto dai successivi articoli.

 

          Art. 10.

     Agli uffici locali è preposto un direttore.

     Alla titolarità delle agenzie è preposto normalmente un ufficiale di prima classe. Le funzioni di titolare di agenzia sono conferite dal direttore provinciale.

     Nel caso in cui alla titolarità o reggenza di una agenzia aspirino più impiegati, il direttore provinciale conferirà l'incarico, sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali. Ha titolo di preferenza l'ufficiale che abbia già prestato servizio nella stessa agenzia come coadiutore reggente, coadiutore o ricevitore, sempreché riconosciuto idoneo.

     La revoca dell'incarico di titolare di agenzia viene disposta, con provvedimento del direttore provinciale, oltre che per gravi motivi, anche quando l'impiegato riporti un giudizio complessivo annuale inferiore a "buono" o una sanzione disciplinare superiore alla censura. Contro il provvedimento del direttore provinciale è ammesso ricorso al direttore centrale per gli uffici locali il quale decide in via definitiva, sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali.

     Per il normale espletamento dei servizi l'Amministrazione determina per ciascun ufficio locale l'assegno quantitativo del personale in rapporto alle esigenze, a carattere permanente, dei vari servizi, ivi compresi quelli delle eventuali agenzie aggregate.

     Nel determinare gli assegni si dovrà fissare anche il numero degli agenti da applicare ai servizi interni limitatamente, per questi ultimi, agli uffici di gruppo A, B e, quando occorra, a quelli di gruppo C.

     Ove sia necessario, oltre a tali assegni numerici, l'Amministrazione determina la scorta per la sostituzione delle unità assenti per congedo, malattia od altre cause.

     Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, sono fissati i criteri di massima per determinare gli assegni delle unità necessarie a ciascun ufficio locale.

     Tali assegni sono stabiliti, per ciascun ufficio locale, con provvedimento del direttore centrale per gli uffici locali. Con lo stesso provvedimento i detti assegni e la relativa scorta possono essere variati, ove, per accertate esigenze di servizio, si ritenga opportuno fissare un diverso assegno numerico.

     Ove non sia prevista la scorta, la sostituzione degli agenti sarà effettuata mediante personale, denominato "sostituto" iscritto in apposito elenco che, ai sensi delle disposizioni che seguono, viene tenuto da ogni Direzione provinciale.

 

          Art. 11.

     Negli uffici locali di gruppo E di limitata importanza, oltre al dirigente, non sono assegnate unità della carriera esecutiva, salvo comprovate esigenze di servizio.

     Si considera di limitata importanza l'ufficio locale di gruppo E che, secondo i criteri fissati per la classifica non totalizzi più di 1.250 punti.

     Ove i criteri relativi alla classifica degli uffici locali vigenti alla data di pubblicazione della presente legge dovessero essere variati, il punteggio complessivo per stabilire gli uffici locali di gruppo E di limitata importanza sarà fissato dal regolamento di esecuzione.

 

          Art. 12.

     L'organico del personale di ruolo degli uffici locali è determinato per ciascuna carriera e qualifica dal numero dei posti istituiti con le modalità stabilite dalla presente legge.

     Con decreto ministeriale sarà determinata per ciascuna carriera la situazione numerica complessiva dei relativi posti esistenti al 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto delle variazioni verificatesi nel corso dell'anno stesso.

 

          Art. 13.

     Gli orari di servizio al pubblico degli uffici locali, delle agenzie e delle ricevitorie sono stabiliti dal direttore generale o, per sua delega, dal direttore centrale per gli uffici locali.

     Nei giorni festivi gli uffici locali, le agenzie e le ricevitorie rimangono chiusi al pubblico.

     Per particolari esigenze di carattere locale e stagionale il direttore generale di amministrazione, o, per sua delega, il direttore centrale per gli uffici locali, può disporre l'apertura festiva di uffici locali e di agenzie determinandone l'orario ed i servizi.

 

Capo II

STATO GIURIDICO

 

          Art. 14.

     Gli impiegati di ruolo degli uffici locali e delle agenzie postali, telegrafiche e fonotelegrafiche sono impiegati civili dello Stato.

     Ad essi si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e, in materia di trattamento economico, le disposizioni vigenti per le corrispondenti carriere degli impiegati di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, salvo quanto disposto dalla presente legge, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 15.

     Il personale di ruolo degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si distingue in:

     personale della carriera di concetto;

     personale della carriera esecutiva;

     personale della carriera ausiliaria.

 

          Art. 16.

     I direttori di ufficio locale dei gruppi A, B e C appartengono al personale della carriera di concetto.

     I direttori di ufficio locale dei rimanenti gruppi e gli ufficiali appartengono al personale della carriera esecutiva.

     Gli agenti appartengono al personale della carriera ausiliaria.

     Le attribuzioni del personale, di cui ai commi precedenti, sono determinate dalla presente legge, dal relativo regolamento di esecuzione, dalle leggi, regolamenti ed istruzioni che disciplinano i servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 17.

     I direttori di ufficio locale svolgono funzioni di dirigenza, di gestione e di controllo dell'ufficio a cui sono preposti; concorrono personalmente allo svolgimento dei servizi; vigilano e coordinano l'opera del personale dipendente; svolgono funzioni di carattere amministrativo, contabile e tecnico nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi, dai decreti e dalle norme di servizio.

 

          Art. 18.

     Gli ufficiali svolgono mansioni di sportello, di trasmissione e ricezione telegrafica, di movimento postale, di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa, nonché di archivio, di registrazione e di copia, secondo le norme contenute nelle leggi, nei decreti e nelle istruzioni dei servizi postali e telegrafici. Svolgono, altresì, funzioni di aiuto dirigenza negli uffici locali.

     I primi ufficiali sono applicati negli uffici locali di gruppo A e B dove, oltre alle mansioni di cui al primo comma, coadiuvano i direttori nell'espletamento della loro funzione e li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento [1].

     Negli altri locali le mansioni di cui al precedente comma sono espletate da un ufficiale che assume la denominazione di ufficiale delegato.

     I dirigenti degli uffici locali che osservano l'orario ininterrotto dei servizi al pubblico, attuando il doppio turno, sono coadiuvati, oltreché dal primo ufficiale od ufficiale delegato, da un secondo ufficiale delegato [2].

     Agli ufficiali, oltre alle mansioni di cui al primo comma del presente articolo, può essere conferito l'incarico di titolare o reggente di agenzia.

 

          Art. 19.

     Il personale della carriera ausiliaria svolge il servizio di recapito, trasporto e scambio degli effetti postali e quello di ricevitoria [3].

     Gli agenti della carriera ausiliaria addetti a mansioni di portalettere provvedono al recapito degli oggetti di corrispondenza, al recapito dei pacchi ed alla vuotatura delle cassette d'impostazione.

     I detti agenti eseguono le operazioni interne inerenti al servizio di recapito nonché le prestazioni manuali che sono specificate, in via di massima, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

     Sono applicati, altresì, ove occorra, anche al servizio di trasporto, di consegna e di scambio degli effetti postali.

     Negli uffici locali di minore importanza, di cui al precedente art. 11, e nelle agenzie gli agenti possono essere incaricati di eseguire le operazioni relative alla formazione, consegna, ricevimento e scambio degli effetti postali, anche se tale adempimento avvenga oltre l'orario di apertura dell'ufficio al pubblico.

     Gli agenti addetti al servizio di procacciato provvedono al trasporto, scambio e consegna degli effetti postali. Provvedono, altresì, ove necessario, al servizio di recapito.

     Gli agenti preposti ad una ricevitoria sono tenuti a disimpegnare, oltre al servizio di distribuzione, anche il servizio di trasporto e scambio degli effetti postali ove, quest'ultimo, non sia diversamente organizzato.

     Detti agenti hanno l'obbligo di sottoporre al controllo del direttore dell'ufficio postale, dal quale dipendono, quando questi ne faccia richiesta per accertarne la regolarità, le carte valori avute a fido ed i registri dei vari servizi espletati dalla ricevitoria.

     I fattorini applicati negli uffici locali e nelle agenzie sono addetti al servizio di recapito dei telegrammi e degli oggetti ammessi al trattamento del recapito per espresso in base alle vigenti leggi, regolamenti ed istruzioni.

     Hanno, altresì, l'obbligo di ritirare i telegrammi accettati dagli uffici succursali e di eseguire le prestazioni inerenti al servizio di recapito dei telegrammi e degli espressi in genere.

     I direttori provinciali hanno facoltà di affidare le mansioni di recapito dei telegrammi e degli espressi agli agenti di 2a e 3a classe, a prescindere dal limite di età, previo accertamento medico di idoneità alle mansioni stesse [4].

     E' in facoltà dell'Amministrazione fare eseguire il recapito con mezzi motorizzati propri o dell'agente.

     Nel caso in cui il servizio viene eseguito con mezzi motorizzati di proprietà dell'agente spetta a questi la indennità giornaliera di lire 9 per ogni chilometro dell'itinerario assegnato, con l'obbligo, da parte dell'agente, di contrarre idonea assicurazione per responsabilità civile i cui criteri saranno stabiliti dall'Amministrazione.

     L'articolo 22, secondo comma, del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, si applica, ove occorra, anche agli agenti che, previa autorizzazione, svolgono il servizio con mezzi meccanici propri.

     Le disposizioni di cui ai precedenti tre commi si applicano anche agli agenti di esercizio adibiti ad analoghe mansioni presso gli uffici principali.

 

Capo III

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO

 

          Art. 20.

     La carriera del personale di concetto degli uffici locali comprende le seguenti qualifiche:

     direttore di ufficio locale di gruppo A

     direttore di ufficio locale di gruppo B

     direttore di ufficio locale di gruppo C.

 

          Art. 21.

     I posti disponibili nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo C sono conferiti mediante concorso per titoli e per esame speciale a mezzo colloquio, al quale sono ammessi a partecipare i direttori di ufficio locale di gruppo D che, alla data di pubblicazione del decreto che indìce il concorso, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio con qualifica di direttore di ufficio locale.

     Il detto periodo di anzianità è ridotto di due anni per gli impiegati forniti di laurea o titoli equipollenti.

     Ai fini del raggiungimento del minimo di anzianità previsto dal primo comma per la partecipazione ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo C è utile il servizio prestato con la qualifica di titolare di agenzia e di supplente ed ufficiale dell'Albo nazionale anteriormente al 1° aprile 1963, nonché quello prestato, a decorrere da tale data, con la qualifica di ufficiale di 1a, 2a e 3a classe della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, nel limite massimo stabilito dall'art. 176, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 [5].

     Agli stessi fini previsti dal precedente comma è altresì utile il servizio militare prestato, anteriormente alla nomina ad impiego di ruolo, nei reparti combattenti, che è valutato per intero come servizio civile di ruolo ed è cumulabile con quello valutato ai sensi del precedente comma; in ogni caso, per la partecipazione ai concorsi di cui al primo comma, e richiesta, oltre al possesso della qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo D, una permanenza minima di quattro anni di effettivo servizio nelle qualifiche di direttore di ufficio locale e di primo ufficiale [6].

     Nell'anzianità di servizio con qualifica di direttore di ufficio locale, richiesto dal primo comma, ai direttori di ufficio locale di gruppo D è anche computato per intero il servizio prestato con qualifica di primo ufficiale [7].

     Per partecipare al concorso predetto gli aspiranti debbono essere in possesso del titolo di studio di licenza di scuola media superiore e non aver riportato, anche una sola volta, nell'ultimo triennio, un giudizio complessivo inferiore a "buono".

     Il bando di concorso preciserà le materie su cui verterà il colloquio.

     La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto del Ministro, è presieduta dal presidente della Commissione centrale per gli uffici locali ed è composta da altri quattro membri, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, dei quali due scelti fra i membri effettivi della detta Commissione centrale e due su proposta del direttore generale di amministrazione. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

     Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione di cui al comma precedente forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

     L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

 

          Art. 22.

     I concorsi per i posti di direttore di cui all'art. 21, indetti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero.

     I bandi di concorso devono indicare il numero dei posti disponibili per i quali è indetto il concorso.

     Gli uffici a cui si riferiscono i posti disponibili messi a concorso saranno indicati in allegato al bando.

     I bandi di concorso devono altresì precisare i documenti da allegare a corredo della domanda e le condizioni particolari necessarie per l'ammissione.

     Per particolari esigenze di servizio i candidati possono essere sottoposti ad esami orali per l'accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere specificate nel bando di concorso.

 

          Art. 23.

     La Commissione esaminatrice deve procedere alla valutazione dei titoli applicando i coefficienti numerici ed i criteri che saranno preliminarmente fissati con decreto del Ministro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, in relazione alla capacità ed attitudine dei candidati, ai servizi da essi comunque prestati alle dipendenze dell'Amministrazione postale ed al loro grado di cultura.

 

          Art. 24.

     Al punteggio totalizzato per le voci indicate nell'articolo precedente va aggiunto quello assegnato per la prova del colloquio.

     La graduatoria di merito sarà formata in base alla votazione complessiva di cui ad precedente comma.

     A parità di voto ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

     Dalla graduatoria sono esclusi i candidati che non abbiano conseguito nel colloquio la votazione di almeno sette decimi.

 

          Art. 25.

     La graduatoria di merito formata dalla Commissione sarà approvata con decreto ministeriale il quale dichiarerà, altresì, nell'ordine, i vincitori in rapporto al numero dei posti messi a concorso ed approverà, nell'ordine, l'elenco dei candidati riusciti idonei.

     Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

     I vincitori e gli idonei, entro il termine fissato dall'Amministrazione, debbono trasmettere l'elenco delle sedi di preferenza.

     I concorrenti risultati idonei hanno titolo a conseguire quei posti di risulta che rimangono disponibili, perché non richiesti dai candidati che li precedono in graduatoria.

     L'Amministrazione procede all'assegnazione dei posti messi a concorso seguendo l'ordine di graduatoria e quello di preferenza indicato dai candidati.

     Gli assegnatari saranno nominati, con decreto ministeriale, direttori di ufficio locale di gruppo C e, alla data fissata dall'Amministrazione, unica per tutti gli assegnatari, dovranno assumere servizio nella nuova sede.

     Nel caso che alcuni uffici messi a concorso restino scoperti, perché non richiesti o per rinuncia, l'Amministrazione procederà, nel termine di 6 mesi dalla data prevista nel precedente comma, ad altrettante nomine dopo l'ultimo assegnatario, secondo l'ordine della graduatoria e senza più tener conto dell'ordine di preferenza.

 

          Art. 26.

     I posti disponibili di direttore di ufficio locale di gruppo B sono conferiti mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi i direttori di ufficio locale di gruppo C, che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio in tale qualifica.

     Le promozioni di cui al presente articolo sono conferite con decreto ministeriale, sentita la Commissione centrale degli uffici locali, nell'ordine risultante dal ruolo di anzianità.

     Non possono essere ammessi allo scrutinio gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato, anche per una sola volta, un giudizio complessivo inferiore a "buono".

 

          Art. 27.

     I posti disponibili di direttore di ufficio locale di gruppo A sono conferiti mediante concorso per titoli, al quale sono ammessi gli impiegati aventi la qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo B, che, alla data di pubblicazione del decreto che indìce il concorso, abbiano compiuto in tale qualifica tre anni di effettivo servizio e che nell'ultimo triennio non abbiano riportato un giudizio complessivo, anche una sola volta, inferiore a "buono".

     Per i concorsi a posti di direttore di gruppo A di cui al precedente comma la Commissione centrale degli uffici locali formerà la graduatoria di merito in base al punteggio totalizzato da ciascun candidato da calcolarsi secondo i coefficienti numerici ed i criteri che saranno preliminarmente fissati con decreto del Ministro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, in relazione alla capacità ed attitudine dei candidati, ai servizi da essi comunque prestati alle dipendenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al loro grado di cultura.

     Per la partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo, per il loro svolgimento e definizione si applicano, altresì, le norme di cui agli articoli 22 e 25.

 

Capo IV

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO

 

          Art. 28.

     La carriera del personale esecutivo degli uffici locali comprende le seguenti qualifiche:

     Quadro A:

     direttore di ufficio locale di gruppo D

     direttore di ufficio locale di gruppo E

     Quadro B:

     primo ufficiale;

     ufficiale di 1a classe;

     ufficiale di 2a classe;

     ufficiale di 3a classe.

 

          Art. 29. [8]

     I posti disponibili di direttore di ufficio locale di gruppo E sono conferiti:

     1) per un quarto dei posti mediante concorso per esami, al quale sono ammessi a partecipare gli ufficiali di 1a classe della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, che alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza. La frazione di un posto superiore alla metà si computa come posto intero.

     Ove, in base a tale ripartizione, non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti ai sensi del successivo n. 2.

     Il concorso per esami si effettua con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 187 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e degli articoli 21, 22 e 25 della presente legge, in quanto compatibili con il succitato art. 187;

     2) per tre quarti dei posti mediante concorso per titoli, al quale sono ammessi a partecipare gli ufficiali di 1a classe della carriera esecutiva del personale degli uffici locali che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto in tale qualifica 3 anni di servizio effettivo.

     Fra i titoli vengono particolarmente valutate le mansioni di titolare di agenzia, di reggente di ufficio locale o di agenzia e di ufficiale delegato.

     Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del titolo di studio di licenza di scuola media inferiore e non aver riportato anche una sola volta, nell'ultimo triennio, un giudizio complessivo inferiore a "buono".

     Per l'espletamento e la definizione del concorso si applicano le disposizioni previste nei precedenti articoli 22, 25 e 27, secondo comma.

 

          Art. 30.

     I posti disponibili di direttore di ufficio locale di gruppo D sono conferiti mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi i direttori di ufficio locale di gruppo E i primi ufficiali che alla data dello scrutinio abbiano compiuto in tali qualifiche tre anni di servizio effettivo.

     Le promozioni a direttore di ufficio locale di gruppo D sono conferite nel limite del novanta per cento dei posti disponibili ai direttori di ufficio locale di gruppo E e nel limite dei restanti posti disponibili ai primi ufficiali.

     Le dette promozioni sono conferite con decreto ministeriale, sentita la Commissione centrale degli uffici locali, nell'ordine risultante dal ruolo di anzianità.

     Non possono essere ammessi allo scrutinio gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato, anche per una sola volta, un giudizio complessivo inferiore a "buono".

 

          Art. 31.

     La nomina in prova ad ufficiale di 3a classe della carriera esecutiva degli uffici locali si consegue mediante pubblico concorso per esame al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e degli altri requisiti stabiliti nei successivi articoli.

     Gli invalidi di guerra ed assimilati sono ammessi al concorso limitatamente agli appartenenti alla settima ed ottava categoria.

     L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

     I concorsi per ufficiale di 3a classe in prova possono essere effettuati anche limitatamente agli uffici aventi sede in determinate Regioni o Provincie e tutti i cittadini possono parteciparvi.

     I candidati devono essere sottoposti a due prove scritte, ad una prova orale e ad una prova pratica di dattilografia.

     I candidati possono inoltre sostenere prove facoltative di lingue estere e di telegrafia "Morse" o telescrivente.

     Le due prove scritte verteranno rispettivamente su un tema di cultura generale e su un saggio di aritmetica.

     Il programma di esame sarà stabilito con il bando di concorso indetto con decreto ministeriale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

     Per lo svolgimento dei concorsi e per la loro definizione si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto con la presente legge.

     Tra i posti da mettere a concorso per la nomina ad ufficiale di terza classe in prova dovranno essere inclusi quelli che si renderanno vacanti nei quadri A e B del ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio, entro un anno dalla data di emissione del decreto che indìce il concorso [9].

     Ai candidati dichiarati idonei nei concorsi predetti potranno essere conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che si renderanno disponibili a qualsiasi titolo, entro un triennio dalla data di approvazione della graduatoria, tranne quelli che si renderanno vacanti in dipendenza dei collocamenti a riposo d'ufficio, i quali saranno messi a concorso ai sensi del precedente comma [10].

     Ove nel corso dello stesso triennio siano stati definiti più concorsi, gli idonei del concorso definito prima hanno la precedenza rispetto a quelli inclusi nella graduatoria approvata successivamente [11].

     Nei concorsi ad ufficiale di 3a classe in prova può essere riservata al personale degli uffici locali una aliquota di posti non superiore al quinto di quelli messi a concorso.

 

          Art. 32.

     La promozione alla qualifica di ufficiale di seconda classe si consegue a ruolo aperto dopo quattro anni di permanenza senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore.

     La promozione ad ufficiale di prima classe si consegue a ruolo aperto dopo tre anni di permanenza senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore.

     Non possono conseguire le promozioni di cui al presente articolo gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo, anche per una sola volta, inferiore a "buono".

     Le promozioni vengono conferite con provvedimento del direttore generale di amministrazione o, per sua delega, del direttore centrale per gli uffici locali.

 

          Art. 33.

     In ciascun ufficio locale di gruppo A e B è istituito un posto di primo ufficiale per l'espletamento delle mansioni previste dal precedente art. 18.

     Il numero complessivo dei posti di primo ufficiale è determinato dal totale degli uffici locali di gruppo A e B.

 

          Art. 34.

     La promozione a primo ufficiale si consegue mediante concorso per titoli nel limite dei posti disponibili, in base a graduatoria di merito formata dalla Commissione centrale per gli uffici locali.

     Al concorso sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che rivestano la qualifica di ufficiale di prima classe e che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto in tale qualifica tre anni di servizio effettivo.

     Al concorso non possono essere ammessi gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo, anche per una sola volta, inferiore a "buono".

     Fra i titoli vengono particolarmente valutate le mansioni di reggente di ufficio locale, di titolare o reggente di agenzia.

     Le promozioni sono conferite con decreto del Ministro.

     I vincitori sono destinati ad un ufficio locale di gruppo A o B.

     Ove, al termine fissato dall'Amministrazione, non raggiunga la sede assegnata, l'impiegato viene dichiarato decaduto dalla nomina, e ripristinata la precedente qualifica. In tal caso si applica l'ultimo comma dell'art. 25.

 

Capo V

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

 

          Art. 35.

     La carriera del personale ausiliario degli uffici locali comprende le seguenti qualifiche:

     agente superiore;

     agente di 1a classe;

     agente di 2a classe;

     agente di 3a classe;

     fattorino.

 

          Art. 36.

     La nomina a fattorino in prova della carriera ausiliaria degli uffici locali si consegue mediante pubblico concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

     Per l'ammissione, lo svolgimento e la definizione del concorso si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto con la presente legge.

     Per particolari esigenze di servizio i candidati possono essere sottoposti ad esami orali per l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere specificate nel bando di concorso.

     Oltre quanto previsto dal precedente secondo comma per l'ammissione al concorso a posti di fattorino in prova occorre possedere:

     1) titolo di studio di licenza elementare;

     2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 23; tale limite massimo di età è elevato a 45 anni per i reggenti ed i sostituti iscritti per almeno due anni negli elenchi tenuti da ciascuna Direzione provinciale ai sensi del primo comma dell'art. 64 della presente legge, per quelli iscritti negli elenchi suddetti ai sensi dei successivi articoli 84 e 90, per i prestatori di opera di cui all'art. 68 della presente legge, che abbiano prestato la loro opera per almeno un anno, nonché per coloro che abbiano svolto, per almeno un anno, servizio di procacciato, di scambio e guardapprodi con obbligazione personale [12].

     L'Amministrazione ha facoltà di riservare una aliquota dei posti messi a concorso per l'accesso alla carriera del personale ausiliario degli uffici locali, pari al dieci per cento, in favore dei figli di dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, degli orfani di personale postelegrafonico e delle vedove di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione.

     L'Amministrazione ha, altresì, la facoltà di riservare:

     a) il dieci per cento dei posti messi a concorso ai reggenti iscritti nell'elenco dei sostituti che abbiano almeno un anno di servizio continuativo, nonché a coloro che abbiano svolto per almeno un anno servizio di procacciato, di scambio e di guardapprodi con obbligazione personale;

     b) il venti per cento dei posti messi a concorso ai sostituti iscritti da almeno due anni nell'elenco, nonché ai prestatori d'opera di cui all'art. 68 della presente legge, che abbiano prestato la loro opera per almeno due anni [13].

 

          Art. 37.

     I posti di agente superiore e di agente di prima classe della carriera ausiliaria prevista dall'art. 35 sono stabiliti rispettivamente in rapporto al 3,50 per cento ed al venti per cento del totale dei posti della carriera ausiliaria determinato ai sensi del precedente art. 12.

 

          Art. 38.

     La promozione alla qualifica di agente di 3a classe è conferita, a ruolo aperto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

     La promozione alla qualifica di agente di 2a classe è conferita, a ruolo aperto, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

     La promozione alla qualifica di agente di 1a classe è conferita mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito.

     La promozione alla qualifica di agente superiore è conferita mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito, al quale sono ammessi gli agenti della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali che abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo nella qualifica immediatamente inferiore.

     Le promozioni previste dal presente articolo sono conferite con provvedimento del direttore generale di amministrazione o, per sua delega, del direttore centrale per gli uffici locali.

     Non possono conseguire le promozioni previste dai commi precedenti gli agenti che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo, anche per una sola volta, inferiore a "buono".

 

Capo VI

DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI

 

          Art. 39.

     I dipendenti degli uffici locali debbono risiedere nel Comune in cui ha sede l'ufficio.

     Tuttavia il direttore provinciale, per comprovate ragioni, autorizza l'impiegato a risiedere altrove quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.

 

          Art. 40.

     Per l'orario normale di lavoro del personale degli uffici locali si applicano le stesse norme previste per il personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni avente le medesime mansioni.

 

          Art. 41.

     Il trattamento economico degli impiegati di ruolo degli uffici locali è stabilito sulla base dei coefficienti indicati in corrispondenza a ciascuna qualifica come segue:

     A) Carriera di concetto:

     1) Direttore di ufficio locale di gruppo A: coefficiente 500;

     2) Direttore di ufficio locale di gruppo B: coefficiente 402;

     3) Direttore di ufficio locale di gruppo C: coefficiente 357;

     B) Carriera esecutiva:

     4) Direttore di ufficio locale di gruppo D: coefficiente 345;

     5) Direttore di ufficio locale di gruppo E: coefficiente 284;

     6) Primo ufficiale: coefficiente 284;

     7) Ufficiale di 1a classe: coefficiente 240;

     8) Ufficiale di 2a classe: coefficiente 211;

     9) Ufficiale di 3a classe: coefficiente 193;

     C) Carriera ausiliaria:

     10) Agente superiore: coefficiente 238;

     11) Agente di 1a classe: coefficiente 210;

     12) Agente di 2a classe: coefficiente 190;

     13) Agente di 3a classe: coefficiente 170;

     14) Fattorino: coefficiente 150.

     Al personale di cui al primo comma sono attribuite le competenze accessorie previste per il personale di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nei casi e misure stabilite dalla legge 27 maggio 1961, n. 465.

     Ai primi ufficiali applicati negli uffici locali di gruppo A e B è attribuito il premio di esercizio previsto per il coefficiente 284 maggiorato in relazione alla operosità ed al rendimento nella misura dell'ottanta per cento prevista dalla tabella B, lettera H, annessa alla legge di cui al precedente comma.

     Agli impiegati di ruolo degli uffici locali sono concessi con provvedimento del direttore centrale per gli uffici locali gli aumenti periodici costanti di stipendio previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per ciascun biennio di permanenza nella stessa qualifica senza demerito.

     Sono concessi altresì con provvedimento dello stesso direttore centrale gli aumenti anticipati di stipendio per nascita di figli, per benemerenze militari e per gli altri casi previsti per gli impiegati civili dello Stato.

 

          Art. 42.

     Con provvedimento del direttore provinciale sono disposte:

     a) le attribuzioni delle quote di aggiunta di famiglia;

     b) la liquidazione delle indennità di trasferimento e di prima sistemazione;

     c) la liquidazione del trattamento di missione;

     d) la liquidazione dell'assegno alimentare di cui agli articoli 82 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

     e) la liquidazione del trattamento economico ai reggenti iscritti nell'elenco tenuto dalle Direzioni provinciali per le prestazioni da loro rese in sostituzione di unità della carriera ausiliaria assenti dal servizio, nonché la liquidazione agli ufficiali dell'indennità di reggenza prevista dal successivo art. 61;

     f) la liquidazione del trattamento economico del personale assunto temporaneamente ai sensi del precedente art. 9;

     g) la concessione del trattamento di liquidazione provvisoria della pensione diretta, indiretta o di riversibilità nei casi in cui per particolari motivi non si sia potuto consegnare all'atto della cessazione dal servizio il libretto (certificato d'iscrizione) al personale degli uffici locali o agli aventi diritto.

     I titoli di spesa emessi sono contabilizzati in conto sospeso fino al momento in cui, pervenendo alla Direzione provinciale il ruolo di pagamento del trattamento di pensione deliberato, si renda possibile il conguaglio relativo.

     La Direzione provinciale deve comunicare i provvedimenti adottati alla Direzione centrale per gli uffici locali e le agenzie, alla Direzione centrale per i servizi di ragioneria ed all'Istituto postelegrafonici.

 

          Art. 43.

     In materia di riposo settimanale di congedo ordinario, di congedo straordinario, di aspettativa e disponibilità si applicano al personale di ruolo degli uffici locali, le norme vigenti per i dipendenti civili di ruolo dello Stato.

     Ai direttori o reggenti di ufficio locale ed ai titolari o reggenti di agenzia il congedo ordinario è concesso dal direttore provinciale o, per sua delega, dal capo del competente reparto della Direzione provinciale.

     Agli ufficiali ed agli agenti, o reggenti, il congedo ordinario è concesso dal titolare dell'ufficio.

     Il congedo straordinario per il personale di cui al primo comma è concesso, con le modalità ed entro i limiti di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal direttore provinciale il quale emetterà entro il mese di gennaio l'ordinanza concernente i periodi di congedo straordinario accordato nel corso del precedente anno solare.

     Con provvedimento del direttore provinciale viene disposto per il personale di ruolo degli uffici locali il collocamento in aspettativa per qualsiasi motivo.

 

Capo VII

RAPPORTI INFORMATIVI ORGANI

COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI

 

          Art. 44.

     Per i direttori di ufficio locale e per i reggenti, per gli ufficiali che svolgono le mansioni di titolare, o reggente, di agenzia, deve essere redatto, a cura del capo di un reparto della Direzione provinciale, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo, formulato dal direttore provinciale, di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre", "insufficiente" prendendo a base i seguenti elementi: qualità morali e di carattere; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; capacità organizzativa ed attitudine ad esercitare mansioni di maggiore responsabilità; comportamento in servizio e fuori.

     Per gli ufficiali la compilazione del rapporto informativo è devoluta ai direttori, o reggenti, di ufficio locale, i quali vi provvedono prendendo a base i seguenti elementi: qualità morali e di carattere; capacità professionale; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; comportamento in servizio e fuori. Il giudizio complessivo è formulato dal direttore provinciale o dal capo di un reparto della Direzione provinciale all'uopo dal direttore delegato.

     Per gli appartenenti alla carriera ausiliaria il rapporto informativo deve essere compilato dal direttore o reggente dell'ufficio locale o dal titolare o reggente dell'agenzia e deve essere redatto in base ai seguenti elementi: qualità morali e di carattere; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; comportamento in servizio e fuori. Il giudizio complessivo è formulato dal direttore provinciale o da un capo reparto della Direzione provinciale, all'uopo dal direttore delegato.

     Al dipendente, al quale nell'anno in cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono".

     I rapporti informativi di cui ai precedenti commi debbono essere redatti entro il mese di gennaio di ciascun anno.

     Nel caso che il rapporto informativo sia stato compilato dal direttore provinciale, il giudizio complessivo è formulato da un direttore di divisione della Direzione centrale per gli uffici locali.

 

          Art. 45.

     Il giudizio complessivo è comunicato su apposito modello all'impiegato che vi appone la data di comunicazione e la firma. Qualora ne faccia richiesta, l'impiegato ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.

     Avverso il giudizio complessivo di "distinto", "buono", "mediocre" e "insufficiente", l'impiegato può ricorrere alla Commissione centrale per gli uffici locali con facoltà di inoltrare ricorso in piego chiuso.

     Il ricorso deve pervenire alla Direzione provinciale entro quindici giorni dalla comunicazione del giudizio.

     La Commissione centrale, sentita la direzione centrale per gli uffici locali e l'organo che ha espresso il giudizio complessivo, formula il giudizio definitivo.

     La deliberazione della Commissione centrale per gli uffici locali è provvedimento definitivo.

 

Capo VIII

ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

 

          Art. 46.

     Il personale di ruolo degli uffici locali è iscritto all'albo dei dipendenti civili dello Stato con l'osservanza delle norme previste dall'art. 152 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

Capo IX

INCOMPATIBILITÀ E CUMULO D'IMPIEGHI

 

          Art. 47.

     Ai dipendenti di ruolo degli uffici locali per quanto riguarda l'incompatibilità ed il divieto di cumulo di impieghi, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 60, 61, 62, 63, 64 e 65 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     La diffida di cui al primo comma dell'art. 63 del citato decreto presidenziale viene rivolta al dipendente dal direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni competente e la decadenza viene dichiarata dal Ministro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

     La denuncia dei casi di incompatibilità di cui all'art. 64 del succitato testo unico deve essere fatta al direttore centrale dal direttore provinciale competente per territorio.

 

Capo X

DISCIPLINA

 

          Art. 48.

     Ai dipendenti di ruolo degli uffici locali sono applicabili in materia di disciplina le disposizioni contenute nei capi I e II del titolo VII e l'articolo 120 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

     A detto personale, ad eccezione dei direttori di ufficio locale di gruppo A, B e C, possono essere applicate, altresì, le ammende disciplinari stabilite per il personale di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 49.

     L'ammenda disciplinare e la censura sono inflitte dal capo del primo reparto della Direzione provinciale.

     La riduzione dello stipendio e la sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio sono inflitte dal direttore provinciale, sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali.

     La destituzione dall'impiego è disposta con decreto del Ministro, sentita la Commissione centrale degli uffici locali.

     Avverso la punizione dell'ammenda superiore alle lire cento è ammesso ricorso gerarchico al direttore provinciale, il quale decide in via definitiva.

     Avverso la punizione della censura è ammesso ricorso al direttore provinciale, che provvede in via definitiva, sentita la Commissione provinciale degli uffici locali.

     Contro i provvedimenti della riduzione dello stipendio e della sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio, irrogati dal direttore provinciale, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro, il quale decide sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

 

          Art. 50.

     Nel termine di venti giorni dalla comunicazione delle contestazioni, l'interessato deve presentare le proprie giustificazioni scritte all'organo che ha mosso le contestazioni, dichiarando, nel caso sia deferito alla Commissione provinciale, o a quella centrale, per gli uffici locali, se intende giustificarsi anche verbalmente, ed indicando il recapito al quale potranno essergli indirizzate le occorrenti comunicazioni.

     Entro il termine su indicato l'impiegato ha facoltà di prendere visione, presso il segretario della Commissione, di tutti gli atti del procedimento e di chiederne copia.

     Il termine per la presentazione delle giustificazioni può essere prorogato dall'Amministrazione per gravi motivi, e per non più di quindici giorni.

     E in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purché lo dichiari espressamente per iscritto.

     L'invito a presentarsi per le deduzioni orali deve essere spedito almeno venti giorni prima dell'audizione.

     L'organo giudicante decide anche quando l'interessato non risulti reperibile, o non abbia fatto pervenire in tempo utile le proprie deduzioni per iscritto, ovvero non si sia presentato ad esporle verbalmente.

 

Capo XI

TRASFERIMENTI

 

          Art. 51.

     Per i trasferimenti degli impiegati di ruolo degli uffici locali da una ad altra sede si applicano le disposizioni dell'art. 32 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

     I trasferimenti a domanda degli impiegati aventi qualifica di ufficiale, anche se incaricati della titolarità di agenzia, o di agente sono disposti, nell'ambito della Provincia, dal direttore provinciale, sentita la Commissione provinciale degli uffici locali. Contro i provvedimenti del direttore provinciale è ammesso ricorso al direttore centrale per gli uffici locali il cui provvedimento è definitivo.

     I trasferimenti d'ufficio degli impiegati di cui al precedente comma sono disposti, nell'ambito della Provincia, dal direttore provinciale. Contro il provvedimento del direttore provinciale è ammesso ricorso alla Commissione provinciale degli uffici locali, che decide in via definitiva.

     I trasferimenti da una Provincia ad un'altra, a domanda o d'ufficio, degli impiegati aventi qualifica di ufficiale, anche se incaricati della titolarità di agenzia, o di agente sono disposti dal direttore centrale per gli uffici locali. Contro il provvedimento del direttore centrale è ammesso ricorso alla Commissione centrale degli uffici locali la cui deliberazione è definitiva.

     I trasferimenti da una sede ad un'altra, a domanda o d'ufficio, degli impiegati aventi qualifica di direttore d'ufficio locale sono disposti, anche nell'ambito della stessa Provincia, dal direttore centrale degli uffici locali. Contro il provvedimento del direttore centrale è ammesso ricorso alla Commissione centrale degli uffici locali la cui deliberazione è definitiva.

     In sede di ricorso, sia presso la Commissione provinciale, sia presso la Commissione centrale degli uffici locali, l'impiegato ha diritto di esporre le proprie deduzioni anche verbalmente.

     Il direttore provinciale può disporre, nell'ambito della Provincia, l'applicazione temporanea o invio in missione del dipendente personale, eccettuati i direttori di ufficio locale, anche in uffici principali.

 

          Art. 52.

     Per i trasferimenti a domanda dei direttori di ufficio locale la Direzione centrale per gli uffici locali provvederà a pubblicare, almeno ogni quadrimestre, gli elenchi degli uffici locali vacanti.

     Le domande di trasferimento dovranno pervenire al Ministero per il tramite della Direzione provinciale nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino delle sedi disponibili.

     Il trasferimento sarà disposto con ordinanza del direttore centrale osservando le norme contenute nel Bollettino che pubblica le sedi disponibili.

     Tali istanze di trasferimento debbono essere formulate per gli uffici corrispondenti alla qualifica posseduta dal richiedente salvo quanto disposto dal primo comma del successivo art. 53.

 

          Art. 53.

     Gli impiegati con qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo C ed E possono essere anche preposti, a domanda o d'ufficio alla dirigenza di uffici locali di gruppo immediatamente superiore alla qualifica rivestita.

     Gli impiegati con qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo E che vengano promossi alla qualifica immediatamente superiore possono continuare a dirigere, a domanda, uffici locali di gruppo E.

     La norma di cui al comma precedente è applicabile anche nei confronti degli impiegati con qualifica di direttore di gruppo C promossi alla qualifica immediatamente superiore.

     Per i trasferimenti negli uffici di gruppo D e di gruppo B hanno la precedenza assoluta i direttori di ufficio locale che rivestono le qualifiche corrispondenti [14].

 

          Art. 54.

     In caso di riunione di due uffici locali, il direttore dell'ufficio soppresso viene trasferito ad un altro ufficio disponibile di gruppo corrispondente a quello cui apparteneva l'ufficio del quale era titolare, salvo quanto previsto dal precedente art. 53, primo comma.

     Nel caso di classificazione di un'agenzia di un ufficio locale di gruppo D o di gruppo B al gruppo superiore, il titolare od il direttore può rimanere nello stesso ufficio in attesa che questo venga messo a concorso, purché il direttore od il titolare abbia titolo a parteciparvi [15].

 

          Art. 55.

     Nel caso in cui un ufficio locale venga temporaneamente chiuso, il direttore, limitatamente al periodo in cui dura la temporanea chiusura, viene incaricato della dirigenza di altro ufficio locale dello stesso gruppo, possibilmente nella stessa sede, salvo quanto previsto dal primo comma del precedente art. 53.

     Per la eventuale concessione del trattamento di missione si applicano le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

     Ove, invece, si preveda che la chiusura, temporanea si protragga per oltre due anni, l'Amministrazione procederà alla chiusura definitiva dell'ufficio e trasferirà il direttore ad un ufficio locale disponibile del gruppo corrispondente alla sua qualifica, salvo quanto previsto dal primo comma del precedente art. 53.

 

Capo XII

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 56.

     L'articolo 320, e seguenti, del regolamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 506, e successive modificazioni, si applicano, per quanto concerne le spese di ufficio, anche agli uffici locali ed agenzie.

     Rimangono in vigore gli obblighi assunti dai Comuni ed altri soggetti per provvedere gratuitamente ai locali e ad altre prestazioni.

 

          Art. 57.

     I concorsi per posti disponibili di direttore di ufficio locale devono essere banditi almeno due volte l'anno.

     Gli scrutini per anzianità congiunta al merito nei casi previsti dalla presente legge devono essere tenuti almeno ogni trimestre.

 

          Art. 58.

     Ai fini del collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra e categorie assimilate, previste dalle vigenti disposizioni, l'Amministrazione riserva agli interessati, limitatamente a quelli aventi una invalidità di ottava e settima categoria, non oltre il cinque per cento complessivo dei posti che risultino vacanti al 1° gennaio di ogni anno nella qualifica iniziale della carriera degli ufficiali con esclusione di qualsiasi aliquota nella carriera ausiliaria.

 

          Art. 59.

     Gli uffici locali di nuova istituzione sono affidati in reggenza ad un ufficiale di 1a classe sempreché idoneo.

     In mancanza, il direttore provinciale può affidare la reggenza ad altro ufficiale sempreché in possesso dei requisiti indicati nel secondo comma del successivo art. 60.

 

          Art. 60.

     L'ufficiale delegato è scelto dal direttore provinciale, sentito il direttore o reggente dell'ufficio locale, preferibilmente tra gli ufficiali di prima classe e, ove ciò non sia possibile, tra gli ufficiali, delle qualifiche inferiori, dello stesso ufficio.

     Nella scelta si tiene conto dei requisiti di maggiore anzianità, capacità, idoneità ed attitudine alla gestione amministrativa, contabile e tecnica dell'ufficio.

     L'ufficiale delegato assume la reggenza dell'ufficio previo l'accertamento dello stato di cassa, il passaggio delle chiavi e dei relativi duplicati della cassaforte, la ricognizione dei fondi, degli stampati soggetti a controllo, dei valori esistenti in cassa, dei materiali dell'ufficio secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, e successive modificazioni, e dall'apposita istruzione sulla custodia ed il movimento dei fondi, senza l'intervento del funzionario di cui al penultimo comma del presente articolo.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche quando l'impedimento derivi da incarico, previsto dalle norme vigenti, presso gli organi collegiali dell'Amministrazione o presso il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.

     Quando non è possibile provvedere mediante l'ufficiale delegato, per sua assenza o per particolari motivi, il direttore provinciale può affidare la reggenza ad altro ufficiale dello stesso ufficio o ad un ufficiale in servizio in altro ufficio della stessa o di altra Provincia, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente secondo comma.

     Nei casi di sospensione o cessazione dall'impiego e nei casi di trasferimento del direttore o reggente di un ufficio locale si provvede alla reggenza previo passaggio di gestione, con la presenza di un funzionario all'uopo delegato.

     Alla sostituzione del direttore o reggente degli uffici locali di limitata importanza si provvederà con un ufficiale di un ufficio locale viciniore che abbia i requisiti di cui al precedente secondo comma.

 

          Art. 61.

     All'ufficiale o al primo ufficiale che abbia la reggenza di un ufficio locale è concessa, dopo novanta giorni continuativi di reggenza e per la successiva durata di questa, una indennità corrispondente alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza e quello iniziale spettante alla qualifica immediatamente superiore.

     Il diritto all'indennità di reggenza di cui al precedente comma non si perde, ed il periodo di 90 giorni per acquisire tale diritto non s'interrompe, quando abbia avuto luogo una interruzione della reggenza per congedo ordinario e straordinario [16].

     Tale indennità non è pensionabile.

 

          Art. 62.

     L'ufficiale che assume la titolarità di una agenzia ai sensi del precedente art. 10 diviene contabile secondario secondo le norme previste nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato conregio decreto 8 maggio 1933, n. 841.

     In caso di assenze temporanee, quali congedi e aspettative, la reggenza dell'agenzia sarà assunta da altro ufficiale, purché riconosciuto idoneo, preventivamente designato e scelto dal direttore provinciale preferibilmente tra gli ufficiali dell'ufficio locale viciniore.

     L'ufficiale assume la reggenza dell'agenzia previo accertamento dello stato di cassa, il passaggio delle chiavi e dei relativi duplicati della cassaforte, la ricognizione dei fondi, degli stampati soggetti a controllo, dei materiali dell'ufficio, con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità delle poste e dei telegrafi e dalle istruzioni generali sui servizi a danaro, senza l'intervento del funzionario di cui all'ultimo comma del presente articolo.

     Nei casi in cui il titolare, o reggente, di agenzia, non possa personalmente effettuare tali consegne, al passaggio dello stato di cassa interverrà il direttore dell'ufficio locale a cui l'agenzia è aggregata o un ufficiale da questi delegato.

     Nessuna responsabilità assume il titolare dell'agenzia per le operazioni compiute dall'ufficiale durante il periodo di reggenza.

     Nei casi di sospensione o cessazione dall'impiego e nei casi di trasferimento dell'ufficiale incaricato della titolarità o della reggenza, la gestione dell'ufficio viene assunta previo passaggio di amministrazione, con la presenza di un funzionario all'uopo delegato.

 

          Art. 63.

     I primi ufficiali applicati negli uffici locali di gruppo A e B, oltre alle mansioni previste dal precedente art. 18, coadiuvano i direttori degli uffici locali nello svolgimento dell'azione di controllo di cui al primo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

     In tal caso i detti primi ufficiali assumono diretta responsabilità per le operazioni che sono tenuti a controllare.

     Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli ufficiali chiamati a svolgere tale funzione in sostituzione del primo ufficiale reggente dell'ufficio.

 

          Art. 64.

     Le direzioni provinciali debbono tenere un elenco in cui sono iscritti, in ordine di presentazione della domanda, coloro i quali, possedendo i requisiti previsti dal presente articolo, intendano sostituire, ove si renda necessario, gli agenti addetti al recapito, allo scambio e trasporto degli effetti postali ed ai servizi di ricevitoria durante le assenze per congedo, malattia, od altro legittimo impedimento degli stessi [17].

     Per essere iscritti nell'elenco è necessario possedere i seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana;

     b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 25;

     c) buona condotta;

     d) sana costituzione fisica ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

     e) licenza elementare.

     L'iscrizione negli elenchi è mantenuta fino al compimento del 65° anno di età [18].

     All'atto di assumere per la prima volta la reggenza sono tenuti a prestare promessa solenne, avanti il direttore o reggente dell'ufficio locale in presenza di due testimoni.

     I sostituiti durante il periodo della reggenza hanno l'obbligo di adempiere con diligenza il servizio secondo le norme che ne disciplinano l'esecuzione.

     I sostituti possono essere chiamati a svolgere il servizio anche in Provincie limitrofe.

     I reggenti ed i sostituti non assumono verso i terzi, nell'esercizio delle loro funzioni, responsabilità maggiore e diversa di quella attribuita all'Amministrazione e da questa assunta.

 

          Art. 65.

     Oltre che per brevi incarichi dovuti a sostituzione di agenti per congedo, malattia od altre cause, la reggenza può essere affidata anche per posti di nuova istituzione o vacanti per cessazioni o sospensioni dall'impiego e per chiamata o richiamo alle armi dell'agente.

     La reggenza è conferita secondo l'ordine di iscrizione nell'elenco dando la precedenza a chi risiede nella località.

     Nell'ipotesi di più aventi titolo alla reggenza residenti nella stessa sede la preferenza è determinata dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli e dall'età.

     Durante la reggenza sarà corrisposto agli interessati il trattamento economico iniziale previsto per gli agenti non di ruolo di quarta categoria dall'art. 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

     A detti agenti spettano le quote di aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, la tredicesima mensilità secondo le norme previste per gli agenti non di ruolo e le competenze accessorie nei casi e misura previsti dalla legge 27 maggio 1961, n. 465, e successive modificazioni.

     A detti reggenti che prestino servizio, senza interruzione, da almeno un anno, spetta un periodo di riposo retribuito di quindici giorni che può essere usufruito anche in periodi frazionati, compatibilmente con le esigenze del servizio.

     Inoltre, nei casi di assenza dal servizio per malattia, accertata dall'Amministrazione, dei reggenti con almeno un anno di servizio continuativo, viene mantenuto il rapporto di lavoro per un periodo di tre mesi. Durante il predetto periodo di assenza verrà corrisposto il trattamento economico normale per il primo mese e ridotto alla metà per gli altri due mesi.

     Alla scadenza del terzo mese di assenza per malattia cessa la corrisponsione di ogni emolumento ed il reggente decade dall'incarico.

     La risoluzione del rapporto di lavoro è subito operante nei confronti dei reggenti che abbiano una anzianità inferiore ad un anno di servizio continuativo.

     In caso di infortunio sul lavoro debitamente accertato spetta il medesimo trattamento previsto per gli agenti di ruolo applicati negli uffici locali.

     Ai sostituti, cui è affidata la reggenza, sono applicabili le punizioni dell'ammenda e della censura.

     Nei casi in cui sarebbero passibili di più gravi sanzioni si procede al loro esonero dalla reggenza.

 

          Art. 66.

     I sostituti reggenti cessano dall'incarico oltre che nei casi previsti dalla presente legge anche per quelli appresso indicati:

     a) per rientro in servizio dell'agente;

     b) per l'applicazione al servizio di un agente di ruolo;

     c) per soppressione del posto;

     d) per domanda dell'interessato.

     (Omissis) [19].

     (Omissis) [20].

     (Omissis) [21].

     La cancellazione dall'elenco non dà diritto ad alcun compenso ed essa può avvenire in ogni tempo a giudizio direzionale dell'Amministrazione.

     Il provvedimento è disposto dal direttore provinciale; è ammesso ricorso al direttore centrale degli uffici locali il quale decide in via definitiva.

 

          Art. 67.

     I telegrammi e gli espressi recapitati dai fattorini oltre gli ottocento pezzi mensili sono da considerare prestazione straordinaria a cottimo con titolo al compenso di un'ora di straordinario per ogni dodici pezzi.

     Si applicano le altre norme dell'art. 12 della legge 27 maggio 1961, n. 465, in quanto possibile.

 

          Art. 68.

     Laddove non sia possibile effettuare il recapito dei telegrammi ed espressi con un fattorino, l'Amministrazione provvede con prestatori d'opera autonomi incaricati di volta in volta e pagati ad opera nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento.

 

Capo XIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 69.

     Nella prima attuazione della presente legge, gli uffici locali e le agenzie sono classificati secondo i punteggi seguenti:

     uffici locali di gruppo A con punti superiori a 35.000;

     uffici locali di gruppo B con punti da 16.701 a 35.000;

     uffici locali di gruppo C con punti da 7.151 a 16.700;

     uffici locali di gruppo D con punti da 2.181 a 7.150;

     uffici locali di gruppo E con punti da 851 a 2.180;

     agenzie con punti fino a 850.

     La classificazione di cui al precedente comma è determinata in base all'entità del lavoro svolto presso gli uffici nell'esercizio finanziario 1961-62.

     L'entità del lavoro è valutata mediante l'assegnazione dei punti secondo i criteri previsti dalla tabella A allegata al regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816.

     Per la classificazione prevista dal presente articolo non si applicano gli articoli 2 e 3 del Regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816.

     La classifica, determinata ai sensi dei precedenti comma, è approvata con decreto del Ministro.

 

          Art. 70.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge i direttori di ufficio locale saranno inquadrati nella qualifica corrispondente al gruppo in cui sarà classificato, ai sensi del precedente art. 69 l'ufficio, di cui sono titolari e dalla stessa data conseguiranno il relativo trattamento economico previsto dall'art. 41 della presente legge.

     I direttori di ufficio locale che, in sede di primo inquadramento ai sensi del precedente comma manterranno la stessa qualifica, anche se con diverso trattamento economico, conserveranno, ad ogni effetto, l'anzianità di servizio già maturata nella qualifica stessa.

 

          Art. 71.

     I titolari, le cui agenzie raggiungano non oltre 850 punti nella classifica prevista dal precedente art. 69, possono conseguire, a domanda, la qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo E dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     In tal caso saranno trasferiti in un ufficio locale di gruppo E.

     La domanda di cui al primo comma dovrà essere presentata alla Direzione provinciale entro novanta giorni dalla data della comunicazione della nuova classifica dell'ufficio.

     I titolari delle dette agenzie che non presenteranno la domanda saranno nominati con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ufficiali di prima classe, salvo quanto previsto dal successivo art. 80.

 

          Art. 72.

     Ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche di ufficiale di prima, seconda e terza classe della carriera esecutiva degli uffici locali è considerato utile, a tutti gli effetti, solo il servizio reso con iscrizione all'Albo nazionale previsto dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

     Nella prima applicazione della presente legge l'anzianità residua da quella occorrente per l'inquadramento nelle qualifiche di cui al precedente comma sarà valutata a tutti gli effetti.

 

          Art. 73.

     Ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali è utile, a tutti gli effetti, il servizio prestato dal 1° luglio 1953, in qualità di ricevitore e di portalettere. E' altresì valido il servizio prestato dalla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 211, con la qualifica di procaccia. Si procede all'inquadramento iniziando dalla qualifica di agente di terza classe.

     Per quanto riguarda l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio si applica quanto previsto nel secondo comma del precedente art. 72.

     Gli addetti al servizio di recapito dei telegrammi ed espressi assunti alle dipendenze degli uffici locali con contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, sono nominati fattorini e ad essi viene attribuito il trattamento economico corrispondente al coefficiente 150 previsto dall'art. 41 della presente legge.

 

          Art. 74.

     Qualora l'ammontare netto dello stipendio, derivante al personale dal primo inquadramento previsto dai precedenti articoli, risulti inferiore a quello netto in godimento prima dell'entrata in vigore della presente legge, la differenza è conservata a titolo di assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna, da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendio a qualsiasi titolo.

 

          Art. 75.

     Per cinque anni dalla data di pubblicazione della presente legge, il personale già in servizio al 30 settembre 1952 con le qualifiche di cui all'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, inquadrato nei ruoli previsti dalla presente legge, è ammesso agli scrutini di anzianità congiunta al merito ed ai concorsi di cui ai precedenti articoli purché in possesso del titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello richiesto.

 

          Art. 76.

     Nella prima applicazione della presente legge le disposizioni del precedente art. 75 si applicano altresì ai fini dell'inquadramento derivante dalle presenti norme.

 

          Art. 77.

     I posti disponibili a qualsiasi titolo nella qualifica iniziale della carriera esecutiva del personale degli uffici locali dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, nonché quelli che verranno in aumento per effetto della presente legge, saranno conferiti mediante un concorso per titoli riservato:

     a) agli ufficiali provvisori nominati, ai sensi dell'art. 66 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816, dopo l'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, ed in servizio alla data del 25 gennaio 1963;

     b) ai coadiutori reggenti in servizio alla data del 25 gennaio 1963, con almeno un anno di anzianità complessiva nell'ultimo quinquennio, ivi compresa quella con qualifica di coadiutore;

     c) agli ex coadiutori reggenti di agenzie telegrafiche soppresse dal 1° luglio 1960 che, alla data della soppressione dell'agenzia, possedevano in detta qualifica almeno un anno di anzianità senza interruzioni;

     d) a coloro che rivestivano la qualifica di coadiutore alla data del 25 gennaio 1963, con almeno un anno di anzianità complessiva in tale qualifica nell'ultimo quinquennio;

     e) a coloro che, già gerenti o supplenti con contratto a tempo indeterminato di ricevitorie anteriormente al 1° ottobre 1952, rivestivano, alla data del 25 gennaio 1963, la qualifica di coadiutore e che, a quest'ultima data, abbiano complessivamente nelle dette qualifiche, almeno un anno di anzianità;

     f) agli ex coadiutori reggenti cessati non per loro colpa da non oltre due anni dalla data del 25 gennaio 1963 e che, nel quinquennio precedente alla data di cessazione, avevano maturato in detta qualifica, un anno di anzianità complessiva;

     g) ai ricevitori, i quali, alla data del 25 gennaio 1963, abbiano almeno tre anni di anzianità in detta qualifica.

     Ai fini dell'ammissione a tale concorso si prescinde dal limite massimo di età e dal possesso della licenza di scuola media inferiore, che, però, deve essere conseguita entro il 31 dicembre 1965.

     L'assunzione in servizio sarà fatta seguendo l'ordine della graduatoria approvata con decreto del Ministro e man mano che si renderanno disponibili i posti nel relativo quadro della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, sempreché gli interessati, a prescindere dal limite massimo di età, siano in possesso degli altri requisiti ivi compreso la licenza di scuola media inferiore.

     Non saranno comunque assunti in servizio coloro che entro il 31 dicembre 1965 non dimostrino di possedere il titolo di studio di cui al precedente comma. Da tale obbligo sono esclusi gli ex supplenti di cui alla precedente lettera e).

 

          Art. 78.

     I posti, disponibili a qualsiasi titolo nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali fino al 31 dicembre 1965, saranno conferiti mediante concorso per titoli riservato:

     a) ai ricevitori reggenti, ai portalettere reggenti ed ai procaccia reggenti in servizio alla data del 25 gennaio 1963, con almeno un anno di anzianità complessiva nell'ultimo quinquennio, ivi compresa quella con qualifica di sostituto ricevitore, sostituto portalettere e sostituto procaccia;

     b) a coloro che rivestivano la qualifica di sostituto ricevitore, sostituto portalettere e sostituto procaccia alla data del 25 gennaio 1963, con almeno un anno di anzianità complessiva in tali qualifiche nel quinquennio precedente a tale data;

     c) agli ex ricevitori reggenti, ex portalettere reggenti ed ex procaccia reggenti cessati non per loro colpa da non oltre due anni dalla data del 25 gennaio 1963 e che, nel quinquennio precedente alla data di cessazione, avevano maturato in dette qualifiche, almeno un anno di anzianità complessiva.

     Ai fini dell'ammissione a tale concorso si prescinde dal limite massimo di età e dal possesso della licenza della scuola elementare, che, però, deve essere conseguita entro il 31 dicembre 1965.

     Non potranno conseguire la nomina di cui al precedente primo comma coloro i quali entro il 31 dicembre 1965 non dimostrino di possedere il titolo di studio di licenza elementare.

 

          Art. 79.

     Per le assegnazioni senza concorso di agenzie, di posti di ricevitore o portalettere e di procaccia, previste dagli articoli 14 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, nonché dall'art. 6 della legge 5 marzo 1961, n. 211, la cui vacanza o trasformazione non sia stata ancora pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero alla data di pubblicazione della presente legge, la domanda di assegnazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla data predetta.

     Il termine di due anni per il conseguimento del titolo di studio previsto dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 656, di cui al precedente comma, decorre dalla data di pubblicazione della presente legge.

     Agli aspiranti, sempreché siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, l'Amministrazione assegna un termine di trenta giorni entro il quale debbono dichiarare se optino per la nomina a direttore di ufficio locale di gruppo E o per quella di ufficiale di 1a classe.

     La nomina sarà disposta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

     Essa avrà effetto dalla data di emissione del provvedimento. Nei confronti dei titolari di ricevitorie trasformate in agenzie le nomine decorrono, invece, dalla data della trasformazione.

 

          Art. 80.

     Le disposizioni previste per le assegnazioni senza concorso dall'art. 14, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, conservano la loro efficacia nei confronti degli aventi titolo alla titolarità di agenzie che si rendano vacanti entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

     Agli aspiranti, sempreché siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, l'Amministrazione assegna un termine di trenta giorni entro il quale debbono dichiarare se optino per la nomina a direttore di ufficio locale di gruppo E o per quella di ufficiale di 1a classe.

     La nomina viene disposta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni ed avrà decorrenza per tutti dalla data di emissione del provvedimento.

     Le disposizioni previste dal primo comma del presente articolo si applicano nei soli casi in cui il titolare di agenzia, il quale cessi dal servizio entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, dichiari esplicitamente di rinunciare a tutti gli effetti all'inquadramento nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo E o di ufficiale di 1a classe previsto dal precedente art. 71.

     In caso di decesso del titolare di agenzia, verificatosi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, le disposizioni del precedente primo comma si applicano anche quando il titolare non abbia presentato la dichiarazione di rinuncia all'inquadramento.

     Le domande degli aspiranti alle assegnazioni senza concorso di posti di cui al comma precedente regolarmente documentate, debbono essere prodotte, a pena di decadenza, al Ministero, per il tramite della competente Direzione provinciale, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge.

     Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso in cui gli aventi titolo abbiano chiesto con la stessa istanza di assegnazione la proroga di due anni, di cui all'art. 15 del citato decreto presidenziale 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, per il conseguimento del titolo di studio. Il termine di due anni per il conseguimento del titolo di studio decorre dalla data di pubblicazione della presente legge.

     Agli aventi titolo all'assegnazione senza concorso, riconosciuti idonei, è conferita la reggenza dell'agenzia in attesa della nomina definitiva.

     La reggenza cessa di diritto alla scadenza della proroga dei due anni se l'aspirante non abbia conseguito il titolo di studio.

     Gli aspiranti aventi titolo all'assegnazione senza concorso che abbiano assunto la reggenza dell'agenzia anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge conservano per il periodo di reggenza il trattamento economico in godimento.

     A coloro che assumono la reggenza successivamente alla data di pubblicazione della presente legge compete il trattamento economico iniziale previsto dall'art. 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, per gli impiegati non di ruolo di 3a categoria.

 

          Art. 81.

     Le disposizioni previste per le assegnazioni senza concorso di posti di ricevitore o portalettere dall'art. 62, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, nonché di posti di procaccia previste dall'art. 6, lettere a) e b), della legge 5 marzo 1961, n. 211, conservano la loro efficacia nei confronti degli aventi titolo al conferimento senza concorso della titolarità dei posti resisi vacanti fino a novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sempreché i titolari dei posti dichiarino esplicitamente di rinunciare all'inquadramento previsto dai precedenti articoli.

     Per la presentazione della domanda documentata, per l'eventuale proroga al conseguimento del titolo di studio e per il conferimento della reggenza si applicano, in quanto possibile, le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto del precedente art. 79.

     Gli aspiranti aventi titolo all'assegnazione senza concorso che abbiano assunto la reggenza del posto anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge conservano per il periodo di reggenza il trattamento economico in godimento.

     A coloro che assumono la reggenza successivamente alla data di pubblicazione della presente legge compete il trattamento economico iniziale previsto dall'art. 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, per gli impiegati non di ruolo di quarta categoria.

     Gli aventi titolo alle assegnazioni senza concorso dei posti di cui al primo comma del presente articolo in possesso, alla data della vacanza, di tutti i requisiti prescritti conseguono la nomina ad agente di terza classe della carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali.

     La nomina viene disposta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni ed avrà decorrenza dalla data di emissione del provvedimento.

     In caso di decesso del titolare di posto di ricevitoria o portalettere nonché di procaccia, verificatosi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, le disposizioni del precedente primo comma si applicano anche quando non sia stata presentata dichiarazione di rinuncia all'inquadramento.

 

          Art. 82.

     I titolari di agenzia, i ricevitori, i portalettere ed i procaccia i cui posti vengono assegnati senza concorso ai sensi dei precedentiarticoli 80 e 81 cessano dal servizio, a tutti gli effetti, con la qualifica rivestita prima della pubblicazione della presente legge.

 

          Art. 83.

     I direttori di ufficio locale, i titolari di agenzia, gli ufficiali dell'albo nazionale, i ricevitori, i portalettere, i procaccia, i fattorini assunti con contratto di diritto privato i quali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, cessino dal servizio prima della emissione del provvedimento di inquadramento di cui alla presente legge, conseguiranno, egualmente, a tutti gli effetti, le nomine previste dai precedenti articoli 70, 71, 72 e 73 salvo quanto disposto dall'art. 82 della presente legge.

 

          Art. 84.

     In sostituzione dei servizi di trasporto, scambio e recapito degli oggetti postali, affidati in accessorio alle agenzie, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, l'Amministrazione, entro un biennio dalla data di pubblicazione della presente legge, provvederà a dare conveniente organizzazione ai servizi, tenendo conto anche della durata della prestazione delle zone viciniori.

     Nel frattempo l'incaricato del servizio in accessorio potrà continuare a prestare la propria opera, con il trattamento economico previsto dal precedente art. 65 corrisposto in proporzione alle ore di servizio.

     Gli incaricati dei servizi in accessorio, dopo la riorganizzazione dei servizi di cui al precedente primo comma, saranno iscritti d'ufficio nell'elenco dei sostituti, previsto dal precedente art. 64, sempreché siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite massimo di età che è elevato ad anni 45.

 

          Art. 85.

     I prestatori d'opera, i quali ai sensi del primo comma dell'art. 29-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, inserito dall'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, nell'ultimo esercizio finanziario precedente la data di pubblicazione della presente legge, hanno recapitato, in media, almeno ottocento oggetti, possono partecipare al concorso per la qualifica iniziale della carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali, previsto dal precedente art. 78, purché siano in possesso dei requisiti ivi prescritti.

 

          Art. 86.

     Sino a quando non sarà emanato il decreto ministeriale, previsto dall'art. 6, per la istituzione e modificazione delle zone di portalettere e dei servizi di procacciato rimangono in vigore i criteri vigenti alla data di pubblicazione della presente legge.

 

          Art. 87.

     Sono confermati gli assegni quantitativi del personale ufficiali autorizzati anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.

     Gli assegni del personale ufficiali, e la scorta, degli uffici locali di nuova istituzione e le eventuali variazioni degli assegni di cui al primo comma sono stabiliti con le modalità previste dall'art. 10 della presente legge.

 

          Art. 88.

     Il personale, che, alla data di pubblicazione della presente legge, è preposto alla reggenza di agenzie vacanti, di ricevitorie o di posti di portalettere vacanti, nonché di posti di procacciato vacanti, continua nell'incarico fino a quando non vi venga applicato un titolare.

     Il personale di cui al comma precedente, per il periodo in cui continua l'incarico, conserva il trattamento economico in godimento.

     Gli ufficiali provvisori, nominati ai sensi dell'art. 66 del Regolamento approvato con decreto presidenziale 19 luglio 1960, n. 1816, in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, conservano il trattamento economico in godimento.

 

          Art. 89.

     Per quanto concerne le spese di gestione degli uffici locali e delle agenzie, fino a quando l'Amministrazione non emanerà disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal precedente art. 56 si applicano, per non oltre un biennio dalla data di pubblicazione della presente legge, le norme contenute nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120.

 

          Art. 90.

     I sostituti ricevitori, i sostituti portalettere e i sostituti procaccia, i quali, alla data di pubblicazione della presente legge, rivestono tali qualifiche, saranno iscritti d'ufficio nell'elenco dei sostituti della rispettiva Provincia, con precedenza sugli altri aspiranti, sempreché siano in possesso di tutti i requisiti previsti dal precedente art. 64 ad eccezione del limite di età che è fissato in anni quarantacinque.

 

          Art. 91.

     I ricevitori, i portalettere ed i procaccia che, in sede di prima applicazione della presente legge, conseguono l'inquadramento nella carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali, in servizio in posti di lavoro che richiedono una prestazione inferiore a quella normale possono essere applicati, per l'integrazione della prestazione giornaliera, a mansioni interne nell'ufficio da cui l'agente dipende.

     Ove non sia possibile fare eseguire tale integrazione ed in attesa della riorganizzazione del servizio, il trattamento economico degli agenti interessati è corrisposto in proporzione al numero delle ore lavorative stabilite nel decreto di istituzione del posto e successive modificazioni, ferma restando la possibilità di applicarli in altra sede avente posti vacanti a prestazione intera.

 

          Art. 92.

     Il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, è sostituito dai seguenti:

     "Per gli impiegati di ruolo degli uffici locali si osservano le disposizioni stabilite nello statuto per gli impiegati civili dello Stato in materia di dimissioni, dispensa dal servizio, decadenza, collocamento a riposo e riammissione, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto e successive modificazioni.

     La cessazione del rapporto di servizio per dimissioni o per collocamento a riposo è disposta con provvedimento del direttore centrale per gli uffici locali, o, per sua delega, del direttore provinciale".

 

          Art. 93.

     La dispensa dal servizio per motivi di salute degli impiegati di ruolo degli uffici locali, i quali abbiano accettato il giudizio di inidoneità fisica al servizio, espresso da un sanitario fiscale, è disposta con provvedimento definitivo del direttore centrale per gli uffici locali.

 

          Art. 94.

     Nel caso che l'impiegato non accetti il giudizio del medico fiscale, sarà sottoposto a visita di controllo da effettuarsi da un collegio medico.

     Qualora il Collegio medico confermi il giudizio di idoneità al servizio, espresso dal medico fiscale, l'impiegato sarà invitato a riprendere immediatamente servizio.

     Qualora il Collegio medico confermi il giudizio di inidoneità espresso dal sanitario fiscale l'impiegato viene dispensato dal servizio.

     Contro il giudizio del Collegio medico l'impiegato potrà appellarsi a quello del medico provinciale il cui parere è definitivo.

     Nel caso in cui il giudizio del Collegio medico non concordi con quello emesso dal medico fiscale l'impiegato sarà sottoposto ad una ulteriore visita di controllo presso il medico provinciale il cui parere è definitivo.

     Sia alla visita da effettuarsi dal Collegio medico, sia a quella del medico provinciale, l'impiegato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.

 

          Art. 95.

     Ove l'inidoneità al servizio espressa dal medico fiscale sia attribuita a malattie contratte in servizio e per cause di servizio l'impiegato sarà sottoposto a visita medica collegiale con le norme e cautele di cui al comma secondo e terzo dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 20 agosto 1947, n. 1711.

     Nel caso in cui il giudizio del Collegio medico non concordi con il parere del medico fiscale l'impiegato sarà sottoposto a visita di controllo del medico provinciale il cui giudizio è definitivo.

     L'Amministrazione potrà far sottoporre l'impiegato a visita di controllo del medico provinciale anche quando il giudizio di inidoneità del medico fiscale concordi con quello del Collegio medico.

     Sia alla visita medico-collegiale, sia a quella del medico provinciale l'impiegato può farsi assistere da un medico di fiducia.

     La dispensa dal servizio prevista dal presente articolo e dal precedente è adottata con provvedimento del direttore generale o, per sua delega, del direttore centrale per gli uffici locali.

     Avverso il detto provvedimento è ammesso ricorso al Ministro che decide sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

 

          Art. 96.

     La dispensa dal servizio per motivi di salute decorre dalla data in cui l'impiegato è stato dichiarato inidoneo dall'ultimo organo sanitario al quale è stato sottoposto a visita medica o dalla scadenza della durata massima dell'aspettativa, permanendo l'inidoneità al servizio.

     Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 71 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 97.

     Coloro che conseguono la nomina nella qualifica iniziale della carriera esecutiva e di quella ausiliaria del personale degli uffici locali sono iscritti al fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

     Ai fini del riscatto dei servizi indicati nell'art. 2 della legge 25 gennaio 1960, n. 4, si applicano, per la presentazione della domanda di riscatto, i termini previsti dall'art. 6 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

     Il periodo di servizio prestato in qualità di coadiutore reggente, previo passaggio di gestione, può essere riscattato dagli iscritti al fondo di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

     Il periodo di servizio prestato dai concessionari delle agenzie di cui all'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è ammesso a riscatto, da parte di coloro che, dal 1° ottobre 1952, siano stati iscritti al fondo di cui al precedente primo comma.

     Il termine previsto dall'art. 3 della legge 25 gennaio 1960, n. 4, per la presentazione della domanda di riscatto dei servizi, di cui all'art. 2 della stessa legge, è riaperto per la durata di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il personale dell'Istituto postelegrafonici è iscritto, a domanda, senza alcun onere per l'Amministrazione postale e telegrafica, al Fondo di quiescenza di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, alle condizioni, con le modalità e nei termini stabiliti per il personale degli uffici locali.

 

          Art. 98.

     Le nomine dei vincitori del concorso per ufficiali A.N., previsto dall'art. 83 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, saranno conferite nella qualifica iniziale della carriera esecutiva del personale di ruolo degli uffici locali.

     Le nomine dei vincitori dei concorsi per posti di ricevitore e portalettere, in corso di espletamento alla data della pubblicazione della presente legge, saranno conferite nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali. I ricevitori effettivi, i portalettere effettivi, i procaccia ed i fattorini con contratto di diritto privato che risultino vincitori o idonei saranno esclusi dalla nomina in quanto hanno titolo all'inquadramento nella carriera ausiliaria secondo quanto previsto dai precedenti articoli.

     L'assegnazione delle sedi ai vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti è disposta dall'Amministrazione secondo le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

     I concorsi per posti di direttore di ufficio locale e di titolare di agenzia, indetti prima della pubblicazione della presente legge, saranno definiti secondo le norme previste dal bando ed i vincitori conseguono la nomina alla qualifica corrispondente alla classifica dell'ufficio assegnato prevista ai sensi del precedente art. 69.

     Nel caso che alcuni uffici messi a concorso restino scoperti per rinuncia o perché non richiesti, si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 25 della presente legge.

 

          Art. 99.

     Il direttore generale di amministrazione, il direttore centrale per gli uffici locali e le agenzie e il direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni esercitano, oltre alle attribuzioni di loro competenza a norma di legge e di regolamento in materia di uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie e servizi di portalettere, anche quelle di carattere amministrativo che saranno ad essi delegate con decreto del Ministro.

 

          Art. 100.

     Entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della presente legge dovrà essere emanato il regolamento di esecuzione al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni.

     Fino a quando non sarà pubblicato il regolamento di cui al comma precedente, resteranno in vigore, in quanto non siano contrarie alle disposizioni della presente legge, le norme del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816.

 

          Art. 101.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di agenzia facente parte delle Commissioni per gli uffici locali di cui agli articoli 72, lettera e) e 73, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è sostituito dall'ufficiale della carriera esecutiva del personale degli uffici locali eletto ai sensi dell'art. 32 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

     Nella prima applicazione della presente legge i titolari di agenzia, già membri eletti delle Commissioni di cui al precedente comma, che opteranno per la qualifica di ufficiale continueranno a farne parte sino alla scadenza del loro mandato prevista dal citato art. 32.

 

          Art. 102.

     Alla scadenza del mandato dei rappresentanti del personale in seno alla Commissione centrale per gli uffici locali, prevista dall'art. 32 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, la Commissione centrale per gli uffici locali è composta:

     a) da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, con funzione di presidente;

     b) dal direttore centrale per gli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     c) da due funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione medesima di qualifica non inferiore a direttore di divisione;

     d) da tre membri supplenti scelti fra i funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione predetta di qualifica non inferiore a direttore di divisione;

     e) da tre membri effettivi aventi la qualifica:

     uno di direttore di ufficio locale;

     uno di ufficiale della carriera esecutiva del personale di ruolo degli uffici locali;

     ed il terzo, di agente della carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali;

     nonché da tre membri supplenti aventi, rispettivamente, le suindicate qualifiche.

     Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione; in caso di assenza o di impedimento è sostituito da un segretario supplente avente la qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.

     Il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, con suo decreto, nomina ogni tre anni il presidente della Commissione centrale, un presidente supplente, da scegliere tra i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, e tutti i membri effettivi e supplenti, nonché il segretario effettivo e quello supplente.

     In caso di nomina sostitutiva, il prescelto dura in carica fino al compimento del triennio in corso.

     La nomina a membri effettivi e supplenti dei rappresentanti del personale, di cui alla lettera e) del presente articolo, è fatta sulla base dei risultati delle elezioni previste dal citato art. 32 della succitata legge n. 1406.

 

          Art. 103.

     Alla scadenza del mandato dei rappresentanti del personale in seno alla Commissione provinciale per gli uffici locali, prevista dall'art. 32 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, le Commissioni provinciali per gli uffici locali sono composte:

     a) dal presidente del tribunale, o da un giudice da lui delegato, presidente;

     b) dal direttore provinciale delle poste, o da chi ne fa le veci, dall'ispettore provinciale con qualifica più elevata da un capo reparto della direzione provinciale;

     c) da tre membri supplenti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva e di concetto della direzione provinciale;

     d) da tre membri effettivi aventi la qualifica:

     uno, di direttore di ufficio locale;

     uno, di ufficiale della carriera esecutiva del personale di ruolo degli uffici locali;

     ed il terzo di agente della carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali;

     nonché da tre membri supplenti aventi, rispettivamente, le suindicate qualifiche.

     Esercita le funzioni di segretario un impiegato di ruolo della carriera direttiva o di concetto della Direzione, nominato dal direttore provinciale.

     Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, con suo decreto, nomina ogni triennio i membri delle Commissioni di cui al presente articolo.

     In caso di nomina sostitutiva, il prescelto dura in carica fino al compimento del triennio in corso.

     La nomina a membri effettivi e supplenti dei rappresentanti del personale, di cui alla lettera d) del presente articolo, è fatta sulla base dei risultati delle elezioni previste dall'art. 32 della succitata legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

 

          Art. 104.

     Sono abrogati gli articoli 4, secondo comma, 7, escluso il penultimo comma, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, da 60 a 70, 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni.

     Sono abrogati gli articoli 2,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 della legge 27 febbraio 1958, n. 120.

     Sono abrogati gli articoli da 2 a 18 e 21 della legge 5 marzo 1961, n. 211.

     E' abrogato l'art. 81 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

     Sono altresì abrogate tutte le altre norme incompatibili con la presente legge.

 

          Art. 105.

     La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 106.

     Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1962-1963, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

     Entrata:

     Capitolo n. 1: proventi del traffico telefonico interurbano e delle sopratasse sulle conversazioni direttamente riscosse, lire 2 miliardi.

     Spesa:

     Capitolo n. 68: avanzo di gestione da versare al Tesoro, giusta il disposto dell'art. 26, ultimo comma, del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, lire 2 miliardi.

 

          Art. 107.

     Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1962-1963 è introdotta la seguente variazione in aumento:

     Capitolo n. 22: avanzo di gestione della Azienda di Stato per i servizi telefonici (art. 26 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562), lire 2.000.000.000.

 

          Art. 108.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1962-1963, si provvederà con la maggiore disponibilità di cui all'articolo precedente.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

 


[1]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 12 marzo 1968, n. 259.

[2]  Comma inserito dall'art. 2 della L. 12 marzo 1968, n. 259.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 12 marzo 1968, n. 259.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 12 marzo 1968, n. 259.

[5]  Comma inserito dall'art. unico della L. 12 ottobre 1966, n. 864.

[6]  Comma inserito dall'art. unico della L. 12 ottobre 1966, n. 864.

[7]  Comma inserito dall'art. unico della L. 12 ottobre 1966, n. 864.

[8]  Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 12 marzo 1968, n. 259.

[9]  Comma inserito dall'art. 1 della L. 26 giugno 1965, n. 832.

[10]  Comma inserito dall'art. 1 della L. 26 giugno 1965, n. 832.

[11]  Comma inserito dall'art. 1 della L. 26 giugno 1965, n. 832.

[12]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 27 luglio 1967, n. 652.

[13]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 27 luglio 1967, n. 652.

[14]  Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 12 marzo 1968, n. 259.

[15]  Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 12 marzo 1968, n. 259.

[16]  Comma inserito dall'art. 7 della L. 12 marzo 1968, n. 259.

[17]  Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 12 marzo 1968, n. 259.

[18]  Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 27 luglio 1967, n. 652.

[19]  Comma abrogato dall'art. 3 della L. 27 luglio 1967, n. 652.

[20]  Comma abrogato dall'art. 3 della L. 27 luglio 1967, n. 652.

[21]  Comma abrogato dall'art. 3 della L. 27 luglio 1967, n. 652.