§ 76.4.23 - Legge 25 gennaio 1960, n. 4.
Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di trattamento di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:25/01/1960
Numero:4


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 80, 81, 82 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificati con la legge 27 febbraio 1958, n. 120, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 2.      Il periodo di servizio effettivamente prestato sino al 30 settembre 1952 in qualità di gerente, supplente, collettore o portalettere effettivi e provvisori, procaccia con obbligazione personale, [...]
Art. 3.      La domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente all'art. 2 deve essere prodotta dall'iscritto, o dai suoi superstiti, direttamente, o tramite la Direzione provinciale delle poste, [...]
Art. 4.      Il contributo di riscatto che non sia versato in unica soluzione può essere suddiviso in rate mensili da trattenersi sullo stipendio o sulla retribuzione o sulla pensione per un periodo di tempo [...]
Art. 5.      Nei confronti degli iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e loro superstiti, che si avvalgono [...]
Art. 6.      E' soppresso il "Fondo dl integrazione per il trattamento di quiescenza dei direttori di ufficio locale e dei titolari di agenzia" di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica [...]
Art. 7.      Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi prestati presso uffici locali, agenzie, ricevitorie o in zone di portalettere, valutabili [...]
Art. 8.      La cessazione dal servizio per raggiungimento dell'età di sessantacinque anni degli iscritti al Fondo di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, che [...]
Art. 9.      L'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è sostituito dal seguente:
Art. 10.      Il personale in servizio, che, avvalendosi della facoltà prevista dal primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, abbia optato per la [...]
Art. 11.      Sono abrogati gli articoli 102, 112, 113, 114, 115 - primo, ottavo e nono comma - 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dalla legge 27 febbraio [...]
Art. 12.      Il personale iscritto al Fondo di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia superato il 65° [...]
Art. 13.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni concorre con un contributo annuo di lire 600 milioni da versare al Fondo di [...]
Art. 14.      All'onere di lire 480 milioni derivante dall'applicazione del precedente art. 13 per l'esercizio finanziario 1959-60 farà fronte l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con una [...]
Art. 15.      I posti di ufficiale dell'Albo nazionale che risulteranno disponibili a qualsiasi titolo fino al 31 dicembre 1960 possono essere assegnati, seguendo l'ordine della graduatoria, agli idonei del [...]
Art. 16.      La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 76.4.23 - Legge 25 gennaio 1960, n. 4.

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali postali e telegrafici, ai titolari di agenzia, ai ricevitori e portalettere.

(G.U. 28 gennaio 1960, n. 22).

 

     Art. 1.

     Gli articoli 80, 81, 82 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificati con la legge 27 febbraio 1958, n. 120, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 80. "La pensione normale diretta spetta all'iscritto che cessi dal servizio, dopo venti anni di servizio effettivo valutabile da parte del Fondo, negli stessi casi previsti dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

     Per gli iscritti che cessano dal servizio per aver raggiunto il limite di età di 65 anni il periodo minimo di servizio di cui al precedente comma è ridotto ad anni quindici.

     I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati per raggiungimento del limite massimo di età hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del predetto limite".

Art. 81. "Per il diritto alla pensione indiretta o di riversibilità a favore dei familiari dell'iscritto o del pensionato deceduto, si applicano le norme in vigore in materia per gli impiegati civili dello Stato".

Art. 82. "L'indennità una volta tanto spetta all'iscritto che cessi dal servizio dopo un periodo di servizio effettivo valutabile da parte del Fondo minore di quello necessario per conseguire il diritto a pensione ma comunque dopo un anno intero del predetto servizio, negli stessi casi previsti per gli impiegati civili dello Stato.

     Nei casi di morte in servizio dell'iscritto, l'indennità di cui al comma precedente, ove spetti, è liquidata a favore dei superstiti, applicando le stesse norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato".

Art. 88. "Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, della valutazione dei servizi, compresi quelli militari, della misura delle pensioni e delle indennità, della concessione di pensione dipendente da infermità o morte dovute a causa di servizio, dei cumuli di pensione, dei cumuli di stipendio con pensione, dell'inizio, prescrizione, perdita, riduzione, sospensione e fine del godimento della pensione, e per ogni altro riflesso, sono applicabili, per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni generali vigenti per gli impiegati civili dello Stato".

 

          Art. 2.

     Il periodo di servizio effettivamente prestato sino al 30 settembre 1952 in qualità di gerente, supplente, collettore o portalettere effettivi e provvisori, procaccia con obbligazione personale, addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi nelle ricevitorie di maggiore importanza con assicurazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, può essere riscattato verso pagamento di un contributo pari a quello previsto dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato, ai soli fini del trattamento di quiescenza, da parte di coloro che siano o siano stati iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, con le qualifiche di direttore di ufficio locale, titolare di agenzia, ufficiale, ricevitore o portalettere. Per il personale anzidetto resta ferma la possibilità di riscattare, ai soli fini del trattamento di quiescenza, il periodo di servizio effettivamente prestato in qualità di ricevitore dal 1° luglio 1936 al 30 settembre 1952, verso il pagamento del contributo sopra indicato.

     Per coloro che siano stati o saranno iscritti al citato Fondo posteriormente al 1° ottobre 1952 con le qualifiche indicate nel primo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è ammesso altresì il riscatto, ai soli fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato dopo il 30 settembre 1952 in qualità di supplente giornaliero, di procaccia con obbligazione personale e di addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici locali di maggiore importanza con assicurazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Per gli iscritti al Fondo di cui ai commi precedenti è altresì riscattabile il servizio prestato negli uffici postali e telegrafici dell'ex Africa orientale italiana e nelle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle isole italiane dell'Egeo, nonché l'eventuale periodo di interruzione forzata dal servizio in seguito ad eventi bellici od in conseguenza di questi.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale dell'Istituto postelegrafonici che viene iscritto al Fondo a norma dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, per il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'Istituto stesso.

 

          Art. 3.

     La domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente all'art. 2 deve essere prodotta dall'iscritto, o dai suoi superstiti, direttamente, o tramite la Direzione provinciale delle poste, all'Istituto postelegrafonici, a pena di decadenza, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Per coloro che vengono iscritti al Fondo di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, posteriormente all'entrata in vigore della presente legge, la domanda di riscatto prevista nel precedente comma deve essere prodotta, sempre a pena di decadenza, entro un anno dalla iscrizione al Fondo stesso.

 

          Art. 4.

     Il contributo di riscatto che non sia versato in unica soluzione può essere suddiviso in rate mensili da trattenersi sullo stipendio o sulla retribuzione o sulla pensione per un periodo di tempo che sarà fissato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici e comunque non superiore al periodo di servizio da riscattare.

     Per i riscatti di cui al primo comma del precedente art. 2 è computato quanto l'interessato abbia già versato all'ex Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici, per il trattamento di quiescenza o di licenziamento, prima dell'ottobre 1952.

     Per il personale già cessato dal servizio, il nuovo trattamento di quiescenza decorrerà dalla data di entrata in vigore della presente legge e dalla stessa data cesserà il trattamento di pensione o di assegno vitalizio in godimento. Ove all'interessato sia stata liquidata indennità, il relativo importo deve essere restituito al Fondo di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

 

          Art. 5.

     Nei confronti degli iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e loro superstiti, che si avvalgono della facoltà di riscatto dei servizi di cui al precedente art. 2, dalla pensione diretta, indiretta o di riversibilità dovuta a carico del Fondo stesso viene detratta la pensione, quota di pensione o assegno speciale di cui all'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 656 sopracitato eventualmente spettante nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in relazione ai servizi computati nella liquidazione della pensione a carico del Fondo predetto.

     Nel caso di variazione della pensione o assegno speciale liquidato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto postelegrafonico provvederà alla rideterminazione della pensione corrisposta a norma del Precedente comma a carico del Fondo di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

     Per il personale di cui al presente articolo il contributo da versare per il riscatto dei servizi indicati al precedente art. 2, coperti da assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, è ridotto alla misura del 4 per cento. Al fine di ottenere la riduzione del contributo di riscatto, gli interessati debbono produrre un'attestazione rilasciata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalla quale risulti il periodo di contribuzione obbligatoria all'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e l'eventuale pensione o assegno speciale liquidato.

 

          Art. 6.

     E' soppresso il "Fondo dl integrazione per il trattamento di quiescenza dei direttori di ufficio locale e dei titolari di agenzia" di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

     Il saldo attivo del Fondo d'integrazione viene acquisito alla data di entrata in vigore della presente legge al Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

     A quest'ultimo Fondo saranno versate sino al settembre 1962 le residue annualità di contribuzione a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed i contributi dei direttori di ufficio locale e dei titolari di agenzia previsti dal secondo comma del suddetto art. 113.

     I servizi prestati in qualità di ricevitore anteriormente al 1° luglio 1936 dai direttori di ufficio locale e dai titolari di agenzia sono valutati di per sè, ai fini del trattamento di quiescenza, senza versamento di ulteriore contribuzione.

     Fino a quando non si provvederà alla liquidazione del nuovo trattamento derivante dall'applicazione della presente legge, a coloro che attualmente fruiscono di assegno integrativo a carico del Fondo indicato nel primo comma del presente articolo, saranno corrisposti anticipi di importo pari all'assegno integrativo fruito.

 

          Art. 7.

     Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi prestati presso uffici locali, agenzie, ricevitorie o in zone di portalettere, valutabili da parte del Fondo di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono ricongiungibili, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, con quelli indicati nell'art. 1 della legge 22 giugno 1954, n. 523, applicando, a tutti gli effetti, le norme contenute nella citata legge n. 523.

 

          Art. 8.

     La cessazione dal servizio per raggiungimento dell'età di sessantacinque anni degli iscritti al Fondo di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, che erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 120, è differita a quando avranno maturato il diritto alla pensione a carico del Fondo suddetto, tenuto conto del periodo riscattabile ai sensi dell'art. 2 della presente legge e di quello pensionabile eventualmente prestato in una Amministrazione dello Stato o presso gli enti di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1954, n. 523.

     Coloro che siano già titolari di pensione diretta a carico dello Stato non possono essere trattenuti in servizio oltre il 65° anno di età.

 

          Art. 9.

     L'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è sostituito dal seguente:

Art. 118. "E' abrogata la riduzione prevista per il trattamento di quiescenza ai commi secondo e quarto dell'art. 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407.

     Ai ricevitori postali e telegrafici che attualmente fruiscono del trattamento di cui all'art. 22 della sopracitata legge n. 1407, e successive modificazioni, è concesso un aumento del trattamento medesimo, per ogni anno di servizio prestato in detta qualità, nella misura mensile di lire 1000, lire 800, lire 600 e col massimo di lire 40.000, lire 32.000 e lire 24.000 mensili, secondo che godano del sussidio quali ricevitori di 1, 2 o di 3 classe.

     Il trattamento previsto dall'art. 22 della citata legge n. 1407 e l'integrazione di cui al comma precedente, sono pure dovuti quando la inabilità di cui al primo comma dell'art. 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, sia sopravvenuta prima del 55° anno di età, qualora il ricevitore, nominato anteriormente al 1° luglio 1936, e dispensato dal servizio per inabilità fisica, abbia complessivamente prestato nella stessa qualità almeno venti anni di effettivo servizio.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a domanda dell'interessato, con deduzione di quanto sia stato eventualmente liquidato dall'ex Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici e dall'Istituto postelegrafonici a titolo di trattamento di quiescenza.

     Il trattamento previsto dal presente articolo è reversibile ai superstiti dei ricevitori applicando le norme in vigore in materia per gli impiegati civili dello Stato".

 

          Art. 10.

     Il personale in servizio, che, avvalendosi della facoltà prevista dal primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, abbia optato per la continuazione della iscrizione alle assicurazioni sociali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, può chiedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione al Fondo di cui all'art. 77 del decreto sopracitato.

     In tal caso, l'iscrizione al Fondo suddetto ha effetto dalla stessa data di entrata in vigore della presente legge.

     I servizi indicati nel primo comma del precedente art. 2 prestati dal personale suddetto anteriormente alla data di iscrizione al Fondo, sono riscattabili con le norme contenute nella presente legge.

 

          Art. 11.

     Sono abrogati gli articoli 102, 112, 113, 114, 115 - primo, ottavo e nono comma - 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 120.

 

          Art. 12.

     Il personale iscritto al Fondo di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia superato il 65° anno di età o che lo raggiungerà entro un quinquennio da tale data, senza aver compiuto 40 anni di servizio, computando i servizi utili e quelli riscattabili, può essere trattenuto in servizio fino al compimento del periodo anzidetto e comunque per non oltre un quinquennio dalla data sopraindicata e semprechè non superi i 70 anni di età.

     Al personale collocato a riposo per raggiunti limiti di età dalla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 120, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, senza aver compiuto i 40 anni di servizio, tenuto conto dei servizi utili e di quelli riscattabili, il trattamento di quiescenza è riliquidato computando un aumento di anzianità pari al periodo per il quale il personale stesso sarebbe stato trattenuto in servizio qualora fosse stato ad esso applicabile il disposto del precedente comma.

 

          Art. 13.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni concorre con un contributo annuo di lire 600 milioni da versare al Fondo di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, a cominciare dall'esercizio finanziario in corso all'entrata in vigore della presente legge.

     Detto contributo è ridotto a lire 480 milioni fino a quando saranno versate le annualità di contribuzione a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni previste dal terzo comma del precedente art. 6.

     Al 1° gennaio 1970, l'Istituto postelegrafonici provvederà alla compilazione di un bilancio tecnico, e, sulla base delle risultanze di esso, il contributo di cui al primo comma sarà, all'occorrenza, nuovamente determinato.

 

          Art. 14.

     All'onere di lire 480 milioni derivante dall'applicazione del precedente art. 13 per l'esercizio finanziario 1959-60 farà fronte l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1959, n. 675, che modifica alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 15.

     I posti di ufficiale dell'Albo nazionale che risulteranno disponibili a qualsiasi titolo fino al 31 dicembre 1960 possono essere assegnati, seguendo l'ordine della graduatoria, agli idonei del concorso a 1700 posti di ufficiale presso gli uffici locali, bandito con decreto ministeriale 3 marzo 1959 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 dell'11 aprile 1959.

 

          Art. 16.

     La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.