§ 76.4.22 - Legge 27 febbraio 1958, n. 120.
Variazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di uffici locali, agenzie, recapiti, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:27/02/1958
Numero:120


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 2, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 2. 
Art. 3.      Gli articoli 30, 34, 35 e 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 4.      Agli articoli 44, 45, 47, 50, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 80, 81, 82, 84, 87, 88, 92 e 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. [...]
Art. 5.      Gli articoli 11, 25, 48 e 83 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono soppressi.
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13.      Il servizio prestato negli uffici postali e telegrafici dell'ex Africa orientale italiana e nelle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo nella qualità di [...]
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20.      Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può restare in servizio anche oltre 65° anno di età limitatamente al periodo necessario per il conseguimento del [...]
Art. 21. 
Art. 22.      Il comma settimo dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 656, del 5 giugno 1952, è sostituito dal seguente:
Art. 23.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni farà fronte con le disponibilità provenienti dalle maggiori entrate derivanti [...]


§ 76.4.22 - Legge 27 febbraio 1958, n. 120.

Variazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie, servizi di porta lettere e relativo personale.

(G.U. 11 marzo 1958, n. 61, S.O.).

 

     Art. 1.

     Gli articoli 2, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 2. -"Gli uffici locali sono distinti nei gruppi A, B, C, D, E. Gli uffici di minore importanza sono denominati agenzie. La distinzione tra agenzie ed uffici locali e la classificazione di essi in gruppi sono fatto in base alla loro importanza da valutarsi con i criteri stabiliti nel regolamento.

     Gli uffici locali e le agenzie sono gestiti nei modi previsti dalle disposizioni seguenti e dal regolamento”.

Art. 7. -"A ciascun ufficio locale è preposto un direttore coadiuvato in modo continuativo da uno o più ufficiali.

     Nei casi di assenza o di impedimento del direttore dell'ufficio, l'ufficiale delegato assume di diritto la reggenza dell'ufficio previo accertamento dello stato di cassa; nei casi di vacanza o qualora si preveda che l'assenza o l'impedimento debbano protrarsi per oltre sessanta giorni continuativi, la reggenza è assunta previo passaggio di gestione.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche quando l'impedimento derivi da incarico, previsto dalle norme vigenti, presso gli organi collegiali dell'Amministrazione o presso il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.

     A ciascuna agenzia è preposto un titolare. Per i casi di assenza impedimento o di altra necessità, il titolare di agenzia viene sostituito o coadiuvato da un coadiutore da lui nominato, con l'approvazione del direttore provinciale competente.

     Durante l'assenza del titolare di agenzia per congedo o aspettativa per infermità o per incarichi o distacchi, di cui al comma terzo del presente articolo, la reggenza, per i primi novanta giorni, è assunta dal coadiutore il quale esplica il servizio sotto la responsabilità diretta del titolare. A questi è corrisposta una indennità, per ogni giornata di assenza, nella misura di un trentesimo del trattamento economico mensile iniziale relativo al coefficiente 153 della tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Tale indennità è pagata al coadiutore. Durante i giorni in cui l'Amministrazione corrisponde al titolare l'indennità, viene sospeso il contributo per il coadiutore ragguagliato in ore di straordinario, previsto dall'articolo 28, secondo comma.

     Dopo novanta giorni di assenza del titolare nei casi previsti dal comma precedente, qualora si preveda che il titolare non possa riassumere entro breve termine la gestione dell'agenzia, la reggenza continua previo passaggio di gestione. La reggenza è altresì assunta di diritto dal coadiutore, previo passaggio di gestione, nei casi di sospensione del titolare, di collocamento in aspettativa per motivi di famiglia e di vacanza dell'agenzia, salvo, per quest'ultimo caso, quanto è disposto nell'art. 16. In tale eventualità spetta di diritto al coadiutore reggente, dalla data del passaggio di gestione e per la durata di questa, il trattamento economico iniziale di cui al coefficiente 153 della tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre l'indennità di cui all'art. 50 ed il compenso per i servizi accessori di cui all'art. 28, primo comma.

     Il coadiutore, che, previo passaggio di gestione, abbia compiuto almeno un anno di effettivo servizio come reggente dell'agenzia, può assentarsi dall'ufficio per non più di trenta giorni complessivi con la preventiva autorizzazione della direzione provinciale. Può essere consentita una ulteriore assenza per malattia per un periodo complessivo non superiore a tre mesi in un anno, oltre il quale viene esonerato dall'incarico. Durante le dette assenze, spettano al reggente il trattamento economico previsto dal sesto comma del presente articolo, il compenso e il contributo di cui all'art. 28.

     Il reggente assente è tenuto a farsi sostituire, sotto la sua diretta responsabilità ed a sue spese dal coadiutore.

     Qualora la reggenza dell'agenzia sia assunta dal coniuge o dal figlio non coniugato o da un parente o da un affine entro il secondo grado del titolare con lui convivente, le indennità ed il trattamento economico dovuti al coadiutore reggente sono ridotti della metà, salvo i casi di assenza del titolare per aspettativa per motivi di famiglia o di vacanza dell'agenzia.

     Quando si debba far luogo al passaggio di gestione, ai sensi dei precedenti commi, e non sussista la possibilità di provvedere in base alle disposizioni contenute nei commi stessi, ovvero ricorrano particolari motivi che giustifichino di provvedere diversamente, il direttore provinciale ha facoltà di affidare la reggenza:

     a) negli uffici locali, ad un ufficiale o ad un impiegato di ruolo;

     b) nelle agenzie, ad un coadiutore cessato dall'incarico non per sua colpa, ed, in via subordinata, ad un ufficiale o ad un impiegato di ruolo.

     Il provvedimento del direttore provinciale deve essere immediatamente comunicato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

     I recapiti sono concessi in base a convenzioni che ne stabiliscono le condizioni e le modalità.

     Alle ricevitorie è addetto un ricevitore e ai posti di portalettere un portalettere, con le norme di cui alla sezione VI del presente decreto".

Art. 9. -"I posti di direttore di ufficio locale sono messi a concorso non oltre un anno dalla vacanza; i posti di titolare di agenzia e di ricevitoria ed i posti di portalettere sono messi a concorso o assegnati senza concorso non oltre l'anno dall'accertamento della disponibilità di essi.

     Il concorso è unico per tutte le agenzie e per tutti gli uffici locali di ciascun gruppo".

Art. 10. -“Per partecipare ai concorsi di cui all'art. 8 occorre:

     a) per gli uffici locali dei gruppi A, B e C, che il concorrente abbia da almeno cinque anni la direzione di altro ufficio locale e rivesta la qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo pari o inferiore di non più di due gruppi;

     b) per gli uffici locali di gruppo D, che il concorrente abbia la qualifica di direttore di ufficio locale o sia stato titolare di ufficio locale o di agenzia almeno per tre anni complessivamente;

     c) per gli uffici locali di gruppo E, che il concorrente abbia almeno tre anni di servizio, comunque prestato, in qualità di direttore di ufficio locale, di titolare di agenzia o di ufficiale. Se il servizio è stato prestato nella sola qualità di ufficiale, i tre anni si computano a decorrere dalla data di iscrizione nell'albo nazionale o nel quadro di riserva;

     d) per le agenzie, che il concorrente rivesta la qualifica di titolare di agenzia o di ufficiale o di coadiutore ed abbia una anzianità di almeno due anni come titolare di agenzia, ovvero di almeno tre anni complessivamente nelle altre qualifiche.

     I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

     Non è ammessa la partecipazione di direttori di ufficio locale a concorsi per uffici locali di gruppo inferiore a quelli di cui siano titolari".

Art. 13. -"L'assegnazione agli uffici locali ed alle agenzie dei vincitori dei concorsi di cui all'art. 10, ha luogo in base alla graduatoria di merito e seguendo l'ordine di preferenza delle sedi che ciascuno di essi tenuto ad indicare.

     Coloro che non accettino gli uffici richiesti e loro assegnati, o che siano dichiarati d'ufficio rinuciatari per non avere raggiunto nel termine prefisso la sede accettata, non possono, per un triennio dalla data di assegnazione, partecipare ad altri concorsi.

     Il concorrente che per due volte consecutive rinunci all'ufficio assegnatogli o ne sia dichiarato rinunciatario, è escluso da successivi concorsi per la durata di un quinquennio".

Art. 14. -"I posti di titolare di agenzia sono assegnati senza concorso sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali, con provvedimento del direttore provinciale:

     a) al coniuge o ad uno dei figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti, o adottati da almeno quattro anni, del titolare deceduto o dispensato dal servizio per sopravvenuta inabilità fisica o cessato dal servizio per limiti di età ai sensi dell'art. 45. Non ha titolo all'assegnazione il coniuge che abbia raggiunto l'età di sessantacinque anni. L'avente titolo all'assegnazione, oltre i requisiti generali previsti dall'art. 8, deve avere rivestito nell'ultimo decennio, per almeno due anni, presso uffici locali o agenzie le qualifiche di coadiutore, di ufficiale o di reggente, ovvero qualifiche equivalenti ai sensi del successivo art. 97, adempiendo lodevolmente alle relative incombenze. Qualora l'avente diritto sia privo di sufficienti mezzi economici, il periodo minimo di due anni è ridotto ad un anno;

     b) al coadiutore, o al coadiutore con funzioni di reggente, che rivesta tali qualifiche nell'agenzia resasi vacante o che nell'agenzia medesima abbia rivestito, anche non continuamente, le dette qualifiche, o qualifiche equivalenti ai sensi del successivo art. 97, per almeno sette anni complessivamente anche nell'ultimo decennio, adempiendo lodevolmente alle relative incombenze e che ne sia riconosciuto idoneo. Le assegnazioni previste dalla presente lettera b) non si conferiscono nei casi di vacanza dell'agenzia conseguente a trasferimento a richiesta e nei casi di dimissioni per matrimonio con aumento del servizio utile a pensione ai sensi dell'art. 126, comma secondo, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, qualora l'aspirante sia coniuge o figlio della titolare dimissionaria, nonchè quando vi siano aventi titolo all'assegnazione in base alla lettera a);

     c) al titolare di ricevitoria trasformata in agenzie che abbia prestato almeno tre anni di effettivo e lodevole servizio in tale qualità e che sia in possesso della licenza di scuola media di primo grado o titolo equipollente. Il titolare di ricevitoria, che non sia in possesso di detti requisiti, è assegnato ad altro posto di ricevitore o portalettere ai sensi dell'art. 62, lettera d).

     I provvedimenti di cui ai precedenti commi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero".

Art. 15. -"Le domande degli aventi titolo all'assegnazione di agenzie in base all'art. 14, lettere a), b) e c), debbono essere prodotte alla direzione provinciale competente, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della vacanza dell'agenzia o della trasformazione della ricevitoria in agenzia sul Bollettino ufficiale del Ministero, con la dichiarazione che le condizioni richieste per la nomina sussistono al momento della vacanza stessa, salvo che per il titolo di studio ove l'interessato si riservi di conseguirlo entro due anni dalla predetta data di pubblicazione".

Art. 16. -"Agli aventi titolo all'assegnazione senza concorso, riconosciuti idonei ed in possesso del titolo di studio, è conferita la reggenza dell'agenzia, in attesa della nomina definitiva.

     La disposizione del comma precedente può essere applicata anche agli aventi titolo all'assegnazione in base alle lettere a), b) e c) dell'articolo 14, i quali abbiano tempestivamente chiesta, per il conseguimento del titolo di studio, la proroga di due anni di cui al precedente articolo. La reggenza cessa di diritto alla scadenza della proroga medesima".

Art. 17. -"Qualora in seguito a revisione gli uffici locali o le agenzie vengano classificati in gruppo o categoria superiore, i relativi titolari rimangono nei rispettivi uffici conseguendo subito il trattamento economico stabilito per il gruppo immediatamente superiore a quello in cui erano classificati, purchè siano in possesso del titolo di studio richiesto per tale gruppo e nell'ultimo quinquennio abbiano riportato una qualifica non inferiore a quella di "buono".

     Il trattamento economico immediatamente superiore a quello attribuito in applicazione del precedente comma, sia esso dipendente dalla classifica anzidetta sia da una successiva classifica, viene concesso, con l'osservanza delle norme e condizioni suindicate, dopo il decorso di almeno un biennio, sempre che a tale epoca l'ufficio conservi la classifica già attribuitagli.

     Nei casi previsti dai precedenti commi, al personale provvisto di stipendio superiore a quello iniziale spettante per il nuovo gruppo o categoria sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo immediatamente superiore a quello spettante all'atto dalla riclassificazione.

     I direttori di ufficio locale, che in relazione alle disposizioni dei precedenti commi vengano ad avere il trattamento economico inferiore a quello corrispondente al gruppo in cui l'ufficio è stato riclassificato, sono considerati, ai fini dei trasferimenti, cambi o assegnazioni previsti dal presente decreto, come direttori di ufficio del gruppo corrispondente al coefficiente in base al quale è determinato il loro trattamento economico.

     Nell'ipotesi di cui al primo comma, il titolare che non sia in possesso del titolo di studio richiesto, ovvero non sia ritenuto meritevole, è destinato, sentita in quest'ultimo caso la Commissione centrale per gli uffici locali, ad altro ufficio locale del gruppo cui apparteneva l'ufficio prima della riclassificazione o ad agenzia di pressochè uguale importanza di quella da lui gestita.

     Qualora l'ufficio locale venga classificato in gruppo inferiore o trasformato in agenzia, il direttore che non chieda di rimanevi è destinato ad altro ufficio locale dello stesso gruppo cui apparteneva prima l'ufficio predetto anche se di minore importanza. Ove rimanga nello stesso ufficio, passa nel quadro corrispondente al nuovo gruppo o categoria in cui l'ufficio stesso è stato classificato ed ha diritto al relativo trattamento economico con la computazione degli aumenti periodici maturati dalla data di iscrizione nell'albo, con un massimo non eccedente il trattamento economico in atto goduto.

     Qualora l'agenzia venga soppressa o trasformata in ricevitoria ovvero l'ufficio locale venga soppresso, il titolare è destinato ad altra agenzia di pressochè uguale importanza o ad altro ufficio locale dello stesso gruppo".

Art. 24. -"In materia di aspettative e congedi si applicano ai direttori di ufficio locale ed ai titolari di agenzia, in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme vigenti per il personale di ruolo dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

     L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, con provvedimento del competente direttore provinciale quando sia accertata l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio".

Art. 26. -"Gli uffici locali dei gruppi A, B, C, D ed E restano aperti al pubblico nei giorni feriali, di regola, per otto ore al giorno; le agenzie restano aperte sette o cinque ore secondo la loro importanza determinata con i criteri stabiliti dal regolamento. Entro i limiti sopra previsti, gli orari di servizio sono stabiliti dai direttori provinciali.

     L'Amministrazione, sentito il parere della Commissione centrale per gli uffici locali, può disporre limiti di orario diversi da quelli normali.

     L'orario di servizio del personale degli uffici locali è normalmente di sette ore giornaliere che possono essere ripartite in più turni".

Art. 27. -"Ai direttori di ufficio locale ed ai titolari di agenzia è attribuito il trattamento economico di cui ai seguenti coefficienti previsti dalla tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, salvo quanto disposto nel primo comma dell'art. 17:

     1) Direttore di ufficio locale di gruppo A: coefficiente 402;

     2) Direttore di ufficio locale di gruppo B: coefficiente 340;

     3) Direttore di ufficio locale di gruppo C: coefficiente 301;

     4) Direttore di ufficio locale di gruppo D: coefficiente 284;

     5) Direttore di ufficio locale di gruppo E: coefficiente 240;

     6) Titolare di agenzia: coefficiente 211.

     A detto personale sono attribuite le competenze accessorie previste per il personale di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nei casi e misure stabiliti nella legge 8 agosto 1957, n. 776, e successive modificazioni.

     Ai direttori di ufficio locale di gruppo A è concessa una maggiorazione del cinquanta per cento sull'importo del premio di produzione di cui all'art. 15 della summenzionata legge 8 agosto 1957, n. 776, quando il lavoro dell'ufficio, valutato con i criteri fissati nel regolamento, superi i 25.000 punti.

     In caso di passaggio a uffici di gruppo o categoria superiore, al personale provvisto di stipendio superiore a quello iniziale spettante per il nuovo gruppo o categoria sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare lo stipendio di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento del passaggio.

     Sono concessi, con provvedimento del direttore provinciale, gli aumenti periodici costanti di stipendio previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, ai direttori degli uffici locali dei singoli gruppi ed ai titolari delle agenzie per ciascun biennio di permanenza nella stessa qualifica senza demerito".

Art. 28. -"L'Amministrazione ha facoltà di affidare alle agenzie servizi accessori di trasporto e recapito degli oggetti postali. In tal caso è dovuto al titolare dell'agenzia un compenso aggiuntivo da determinarsi in relazione all'entità e alla durata della prestazione nei modi previsti dal regolamento.

     Al titolare dell'agenzia è dovuto, inoltre, un contributo nella spesa per il coadiutore in misura corrispondente al compenso giornaliero da una a quattro ore di lavoro straordinario secondo la diversa importanza dell'agenzia, nel modo stabilito dal regolamento.

     Per la determinazione del contributo della spesa per il coadiutore si tiene conto della misura prevista dalle disposizioni vigenti per il compenso per servizio straordinario al personale avente il trattamento economico di cui al coefficiente 193 della tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

     Nessun contributo per il coadiutore è dovuto ai titolari di agenzia con orario al pubblico non superiore a cinque ore".

Art. 29. -"Ai direttori e reggenti di ufficio locale ed ai titolari reggenti di agenzia, l'Amministrazione corrisponde per le spese di gestione un assegno forfettario nella misura e nei modi previsti del regolamento.

     Nei casi in cui particolari esigenze degli uffici richiedano una integrazione dell'assegno di cui al precedente comma, l'Amministrazione, a domanda degli interessati, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, determina la maggior somma da rimborsare. In tale eventualità, l'Amministrazione può concedere congrui anticipi.

     Fanno parte delle spese di gestione quelle relative all'arredamento dei locali dell'agenzia, alla manutenzione ordinaria dei locali o dei mobili, alla pulizia, alla illuminazione, al riscaldamento, ai materiali di cancelleria, a quanto altro occorra per la gestione dell'ufficio.

     All'affitto dei locali e all'arredamento degli uffici locali provvede direttamente l'Amministrazione.

     Rimangono in vigore gli obblighi assunti dai Comuni o da altri soggetti per provvedere gratuitamente ai locali e ad altre prestazioni attinenti ai servizi accessori.

     Non è dovuto il rimborso delle spese di gestione per le agenzie con orario al pubblico non superiore a cinque ore, eccezion fatta per la spesa relativa al riscaldamento dei locali. A tale rimborso si provvede con i criteri stabiliti dal regolamento.Alle spese di gestione, l'Amministrazione, ove lo ritenga, può provvedere direttamente, in tutto o in parte, riducendo in equa misura l'assegno forfettario di cui al primo comma".

 

          Art. 2. [1]

 

          Art. 3.

     Gli articoli 30, 34, 35 e 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 30. -"Ai direttori di ufficio locale, agli ufficiali e ai titolari o reggenti di agenzia può essere concesso un compenso per lo speciale interessamento e la propaganda per l'incremento dei servizi a danaro.

     L'ammontare complessivo del compenso è stabilito, a chiusura dell'esercizio finanziario, previo parere della Commissione centrale per gli uffici locali, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla base dell'effettivo incremento verificatosi nei servizi a danaro durante l'esercizio stesso, sempre che detto incremento sia tale da giustificare un riconoscimento.

     I criteri per l'attribuzione del compenso predetto sono stabiliti dal regolamento.

     Al personale predetto non competono gli altri compensi ed aggi speciali previsti dalle leggi o regolamenti precedenti".

Art. 34. -"Per i direttori di ufficio locale e i titolari di agenzia si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nello statuto per gli impiegati civili dello Stato in materia di dimissioni, dispensa dal servizio, decadenza e riammissione.

     Il parere del Consiglio di amministrazione, nei casi in cui è richiesto per gli impiegati civili dello Stato, è sostituito dal parere della Commissione centrale per gli uffici locali".

Art. 35. -"Ai direttori di ufficio locale e ai titolari di agenzia sono applicabili le disposizioni circa le sanzioni disciplinari, la sospensione cautelare e la sospensione per effetto di condanna penale, stabilite dagli articoli da 78 a 99 e 120 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente dalla Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.

     Al personale predetto può inoltre essere inflitta la punizione della destinazione ad altro ufficio di categoria o gruppo inferiore, e per i titolari di agenzia in ufficio di minore importanza, in seguito a dichiarazione di incompatibilità dovuta a colpa del personale stesso; in tal caso per il trattamento economico si applica quanto dispone il sesto comma dell'art. 17.

     Al personale medesimo possono essere applicate altresì le ammende disciplinari stabilite per il personale di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni".

Art. 42. -"A richiesta degli interessati può essere consentito il cambio di ufficio fra titolari di agenzie di pressochè uguale importanza o fra direttori di uffici locali dello stesso gruppo.

     I direttori di ufficio locale possono essersi trasferiti a domanda in altro ufficio locale dello stesso gruppo, e i titolari di agenzia possono essersi trasferiti in altra agenzia di pressochè uguale importanza. Il trasferimento non può essere concesso a coloro che siano incorsi in una punizione superiore, alla censura nell'ultimo biennio.

     Gli interessati devono far pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la domanda di trasferimento nel termine perentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della disponibilità dell'ufficio cui aspirano.

     Fra gli aventi titolo che hanno chiesto il trasferimento nello stesso ufficio, è preferito quello che ha maggiore anzianità di servizio quale titolare di ufficio.

     I cambi nell'ambito della stessa provincia sono disposti con provvedimento del direttore provinciale.

     I cambi tra uffici situati in province diverse e i trasferimenti a domanda sono disposti dal direttore generale.

     Su richiesta motivata dell'interessato, l'Amministrazione, valutati i motivi addotti e sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, può consentire, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, il trasferimento in ufficio di categoria o gruppo inferiore. In tal caso si applica, per quanto concerne il trattamento economico, il sesto comma dell'art. 17.

     I cambi di ufficio o i trasferimenti di cui al presente articolo non possono essere concessi a coloro che da meno di un anno abbiano ottenuto altro cambio o trasferimento a domanda.

     I detti movimenti non possono essere concessi a coloro che da meno di un triennio abbiano rinunciato al conseguito trasferimento".

 

          Art. 4.

     Agli articoli 44, 45, 47, 50, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 80, 81, 82, 84, 87, 88, 92 e 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 44. -"Se alla scadenza del termine perentorio previsto dall'art. 42, terzo comma, nessuna domanda di trasferimento è stata presentata, ovvero se il trasferimento non ha avuto luogo per fatto dell'interessato l'Amministrazione provvede a mettere a concorso gli uffici vacanti e le agenzie disponibili nel termine di cui all'art. 9".

Art. 45. -"Il rapporto di servizio dei direttori di ufficio locale e dei titolari di agenzia, oltre che per le cause previste dagli articoli precedenti, cessa per:

     1) difetto sopravvenuto di alcuno dei requisiti previsti per la nomina;

     2) motivi di salute, accertati dall'Amministrazione, e che determinano l'inidoneità al servizio per un periodo certamente superiore alla durata massima dell'aspettativa;

     3) scadenza della durata massima dell'aspettativa per motivi di salute permanendo l'inidoneità fisica al servizio;

     4) compimento del 65° anno di età.

     La cessazione del rapporto di servizio nelle ipotesi previste dai numeri 1) e 4) è dichiarata con provvedimento del direttore generale;

     nelle ipotesi previste dal numeri 2) e 3) viene provveduto nel modo stabilito per la dispensa dal servizio".

Art. 47. -"La nomina degli ufficiali e la conseguente iscrizione all'albo sono disposte con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo concorso per esami e per titoli; fra i titoli viene particolarmente valutato il servizio comunque prestato presso gli uffici locali, le agenzie e le ricevitorie.

     I concorsi sono banditi ed espletati secondo le modalità stabilite dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto con il presente decreto.

     I concorsi possono essere effettuati anche limitatamente agli uffici aventi sede in determinate regioni o province e tutti i cittadini possono parteciparvi. I vincitori non possono conseguire trasferimenti a domanda dalla sede di servizio cui sono stati assegnati, se non siano trascorsi almeno due anni dalla data di assunzione.

     Il limite massimo di età è elevato a quaranta anni per coloro che abbiano prestato comunque servizio presso gli uffici locali, le agenzie e le ricevitorie, ed a quarantacinque anni per i mutilati, gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

     I vincitori sono nominati in prova per il periodo di sei mesi che può essere prorogato sino ad un anno. La nomina diviene definitiva qualora la prova abbia avuto esito favorevole".

Art. 50. -“Il trattamento economico degli ufficiali è costituito dallo stipendio con i relativi aumenti periodici e dalle competenze accessorie, ove spettino, con l'osservanza del secondo, quarto e quinto comma dell'art. 27.

     All'ufficiale che assume la reggenza, previo passaggio di gestione, di un ufficio locale o di una agenzia, è concessa, in aggiunta al trattamento predetto, durante la gestione, una indennità corrispondente alla differenza, diminuita di un quinto, tra lo stipendio iniziale spettante al titolare o al direttore, ai sensi dell'art. 27, e quello in atto percepito".

Art. 52. -"Con provvedimento del direttore generale gli ufficiali possono essere trasferiti a domanda o per ragioni di servizio in altro ufficio locale ed essere distaccati o inviati in missione presso altro ufficio locale o agenzia o ufficio principale. Per tali trasferimenti si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

     Nell'ambito della provincia i trasferimenti a domanda o per regioni di servizio, i distacchi e le missioni possono essere disposti dal direttore provinciale".

Art. 53. -"Per la nomina del coadiutore e la prescritta approvazione da parte dell'Amministrazione sono necessari i requisiti prescritti dalle lettere a), b), c), e) ed f) dell'art. 8 e la licenza di scuola media di primo grado o altro titolo equipollente. Ai coadiutori si applicano le norme dell'art. 19 e dell'art. 22, secondo comma".

Art. 60. -"I ricevitori ed i portalettere hanno l'obbligo di eseguire il servizio personalmente e di designare propri sostituti che, sotto la loro responsabilità e a loro spese, li sostituiscano nel periodo di riposo di cui all'art. 66 o in caso di malattia o di altro legittimo impedimento.

     I sostituti debbono possedere i requisiti di cui all'art. 58 ed essere autorizzati dalla direzione provinciale.

     In caso di vacanza e negli altri casi di assenza non previsti dal primo comma, i posti di ricevitore e portalettere sono affidati in reggenza ai sostituti. Ad essi compete durante il periodo di reggenza il trattamento economico iniziale che spetta al ricevitore o portalettere".

Art. 61. -"La nomina dei ricevitori e dei portalettere è disposta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni previo concorso per titoli in base a graduatoria di merito formata dalla Commissione centrale per gli uffici locali, salvo i casi di assegnazione senza concorso previsti dal seguente art. 62. La graduatoria di merito è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

     Il concorso è unico per tutti i posti disponibili di ricevitore e di portalettere. Possono essere effettuati concorsi anche limitatamente ai posti di determinate regioni o province e tutti i cittadini possono parteciparvi. Per particolari esigenze di servizio i candidati possono essere sottoposti ad esami che ne accertino la conoscenza delle lingue straniere specificate nel bando di concorso.

     L'assegnazione dei vincitori del concorso ai posti di ricevitore e portalettere ha luogo in base alla graduatoria di merito e seguendo l'ordine delle sedi che ciascuno di essi è tenuto ad indicare. I vincitori non possono conseguire trasferimenti a domanda dalla sede cui sono stati assegnati se non siano trascorsi almeno due anni dalla data di assegnazione.

     Si applicano gli ultimi due commi dell'art. 13.

     Nei concorsi previsti dal presente articolo la riserva dei posti a favore degli invalidi non può superare il dieci per cento di quelli messi a concorso".

Art. 62. -"I posti di ricevitore e di portalettere sono assegnati senza concorso:

     a) al coniuge o ad uno dei figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti, o adottati da almeno quattro anni, del titolare deceduto o dispensato per sopravvenuta inabilità fisica o cessato dal servizio per limiti di età ai sensi dell'art. 45. Non ha titolo all'assegnazione il coniuge che abbia superato l'età di cinquantacinque anni ed abbia titolo alla pensione di riversibilità. L'avente titolo all'assegnazione deve avere prestato nell'ultimo decennio almeno sei mesi di effettivo e lodevole servizio con la qualifica di ricevitore o portalettere, provvisorio, reggente o effettivo, o qualifiche equivalenti ai sensi dell'art. 97; oppure deve avere rivestito nel medesimo periodo per almeno due anni la qualità di sostituto con prestazione di effettivo e lodevole servizio per almeno due mesi. I predetti periodi di anzianità di qualifica e di servizio sono ridotti alla metà per gli aventi diritto che siano privi di sufficienti mezzi economici;

     b) al sostituto, o al ricevitore o portalettere reggente, che rivesta una di tali qualifiche nel posto resosi vacante e che inoltre nel posto medesimo abbia rivestito nell'ultimo decennio, anche non continuativamente, una delle dette qualifiche, o qualifiche equivalenti ai sensi dell'art. 97, per almeno cinque anni come sostituto, o tre anni come ricevitore o portalettere, reggente o effettivo. Le assegnazioni non possono essere accordate nei casi di vacanza del posto conseguente trasferimenti a domanda e nei casi di dimissioni per matrimonio con aumento del servizio utile a pensione ai sensi dell'art. 126, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, qualora l'aspirante sia coniuge o figlio della ricevitrice o portalettere dimissionaria, nonchè quando vi siano aventi titolo all'assegnazione in base alla lettera precedente;

     c) al titolare dell'agenzia trasformata in ricevitoria o in servizio di portalettere, quando l'interessato non preferisca il trattamento di cui all'ultimo comma dell'art. 17;

     d) al ricevitore o portalettere titolare di posto soppresso, limitatamente ad altro posto per il quale è stabilità eguale durata della prestazione giornaliera o anche durata minore se l'interessato ne faccia richiesta;

     e) al coadiutore o alla persona che, debitamente autorizzati dalla direzione provinciale, abbiano eseguito per almeno tre anni il servizio di recapito affidato in accessorio al titolare di agenzia o al direttore di ufficio locale, quando in luogo del servizio accessorio venga istituito un regolare posto di portalettere;

     f) all'incaricato da almeno tre anni del servizio di recapito in quelle località in cui il servizio è eseguito a spese dei Comuni, qualora si provveda ad istituire, nelle località medesime, un posto di portalettere a spese dell'Amministrazione;

     g) al reggente da almeno tre anni di zona provvisoria, quando venga trasformato in definitiva;

     h) al procaccia che esegue il servizio di recapito in accessorio da almeno tre anni quando, in luogo del servizio in accessorio, venga istituito un regolare servizio di portalettere.

     Le assegnazioni senza concorso di cui alle lettere a), b), c), e), f), g) ed h) sono disposte con provvedimento del direttore provinciale, sentita la competente Commissione provinciale per gli uffici locali previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'art. 58; quelle di cui alla lettera d), sono adottate, sentita la detta Commissione, con provvedimento del direttore generale. La titolarità del posto di ricevitore o di portalettere si acquista con il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di cui all'art. 61 da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero".

Art. 63. -"Per le assegnazioni senza concorso di cui al precedente articolo si applica la norma dell'art. 15.

     Il termine perentorio di sessanta giorni decorre dalla data di pubblicazione, nel Bollettino ufficiale del Ministero, della vacanza o del provvedimento di trasformazione o di soppressione del posto di ricevitore o di portalettere".

Art. 64. -“Su domanda degli interessati può essere consentito il cambio tra due posti di ricevitore o di portalettere effettivi per i quali sia stabilita eguale durata della prestazione giornaliera.

     I cambi tra posti di diversa provincia sono autorizzati dal direttore generale, quelli tra posti della stessa provincia dal direttore provinciale.

     I ricevitori ed i portalettere effettivi possono essere trasferiti a domanda in altra ricevitoria o posto di portalettere disponibile per il quale sia stabilita una prestazione giornaliera di durata pressochè uguale. Al trasferimento si provvede con l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 42".

Art. 66. -"Ai ricevitori ed ai portalettere effettivi e reggenti, in servizio da almeno un anno, spetta un periodo di riposo retribuito di trenta giorni che può essere usufruito anche in periodi frazionati compatibilmente con le esigenze di servizio.

     Durante tale periodo, il servizio deve essere disimpegnato, sotto la loro responsabilità e a loro spese, dal sostituto.

     L'Amministrazione corrisponde ai ricevitori e ai portalettere effettivi o reggenti, per il pagamento del sostituto, una indennità pari a tanti trentesimi della retribuzione mensile, quante sono le giornate di effettiva assenza dal servizio entro il limite massimo stabilito per la durata del congedo.

     L'Amministrazione corrisponde ai ricevitori e portalettere, anche reggenti, in caso di comprovata malattia che li renda totalmente inabili al lavoro, a titolo di sussidio, una somma per una volta tanto in un anno, anche se si tratti di più malattie, in misura non eccedente la retribuzione di un mese.

     Per i casi in cui l'inabilità predetta superi i trenta giorni, l'Istituto postelegrafonici provvede, dopo il trentesimo giorno di assenza, alla concessione di sussidi, in misura non eccedente la metà della retribuzione o per un tempo non superiore a otto mesi, a favore dei ricevitori e portalettere effettivi e dei reggenti aventi titolo all'assegnazione del posto senza concorso che ne abbiano fatto domanda entro i termini stabiliti. Ai reggenti non aventi titolo all'assegnazione del posto senza concorso, il sussidio è limitato a un periodo di tempo non superiore a tre mesi. Alla scadenza del quarto mese di assenza per malattia cessa l'erogazione del sussidio e il reggente decade dall'incarico.

     Spetta al ricevitore e portalettere effettivo e provvisorio durante l'assenza per congedo e malattia il premio di maggior produzione.

     Per l'assistenza prevista dal precedente comma è dovuto all'Istituto, dai ricevitori e portalettere effettivi o reggenti, un contributo dello zero cinquanta per cento sulla retribuzione mensile spettante e dall'Amministrazione un contributo di pari importo.

     Negli altri casi di legittimo impedimento, per il pagamento del sostituto si applicano le disposizioni del precedente comma terzo.

     Ai ricevitori ed ai portalettere effettivi può essere consentito di assentarsi dal servizio per motivi di famiglia senza retribuzione per la durata massima di un anno in un quinquennio. Durante tale assenza l'Amministrazione provvede a far eseguire il servizio da reggenti a norma dell'ultimo comma dell'art. 60.

     Il periodo di assenza dal servizio per motivi di famiglia non è computato a tutti gli effetti".

Art. 67. -"La durata dell'effettiva prestazione giornaliera dei ricevitori e dei portalettere è stabilità con i criteri di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 543.

     Gli interessati possono chiedere la revisione della durata della prestazione entro un anno dalla scadenza di ogni quinquennio a decorrere dal 1° gennaio 1958. In casi particolari, qualora siano intervenute notevoli variazioni di carattere permanente, l'Amministrazione può eccezionalmente provvedere alla revisione interquinquennale sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

     Il trattamento economico dei ricevitori e dei portalettere è attribuito nella misura intera al personale per il quale la prestazione giornaliera è determinata in sette ore, e, in misura ridotta, in proporzione al numero delle ore stabilite, al personale per il quale la prestazione è determinata per una durata inferiore. Le competenze accessorie spettano nei casi e misure previsti dalla legge 8 agosto 1957, n. 776, e successive modificazioni.

     Sono concessi ai ricevitori e portalettere effettivi, con provvedimenti del direttore provinciale, gli aumenti periodici costanti di stipendio previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

     Rimangono in vigore, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge 20 dicembre 1956, n. 1411".

Art. 68. -"Per quanto riguarda la cessione, il sequestro ed il pignoramento della retribuzione dei ricevitori e dei portalettere, si osservano, in quanto applicabili, le norme generali riguardanti gli impiegati dello Stato".

Art. 70. -"Le disposizioni di cui agli articoli da 34 a 41, 43 e 45, si osservano, in quanto applicabili, anche per i ricevitori ed i portalettere".

Art. 80. -"La pensione diretta è corrisposta all'iscritto che cessi dal servizio dopo venti anni di iscrizione al Fondo:

     a) per avere raggiunto il limite massimo di età;

     b) per inabilità fisica a norma dei nn. 2) e 3) dell'art. 45;

     c) negli altri casi analoghi a quelli previsti per gli impiegati civili dello Stato".

Art. 81. -"La pensione di riversibilità è corrisposta alla vedova od agli orfani dell'iscritto deceduto:

     a) in attività di servizio, dopo almeno venti anni di iscrizione al Fondo;

     b) dopo la cessazione dal servizio purchè alla data del decesso sia in godimento di pensione diretta.

     Per il conseguimento del diritto alla pensione la vedova e gli orfani devono trovarsi nelle condizioni stabilite per le vedove e gli orfani degli impiegati civili dello Stato".

Art. 82. -"L'indennità una volta tanto e corrisposta all'iscritto che cessi dal servizio per una delle cause indicate nell'art. 80, dopo un periodo di iscrizione al Fondo minore di venti anni ma non inferiore ad un anno intero di servizio effettivo.

     Qualora la cessazione dal servizio nei termini di iscrizione al Fondo indicati nel comma precedente avvenga per morte dell'iscritto, l'indennità una volta tanto è corrisposta ai superstiti dell'iscritto stesso specificati nel precedente articolo".

Art. 84. -"Gli iscritti al Fondo di cui all'art. 77 sono tenuti a versare al Fondo medesimo un contributo del sei per cento della retribuzione e della tredicesima mensilità calcolato secondo le norme vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato.

     Detto contributo è trattenuto sulla retribuzione e sulla tredicesima mensilità a cura dell'Amministrazione".

Art. 87. -"In aggiunta alla pensione diretta o di riversibilità è corrisposto al pensionato un assegno temporaneo mensile di carovita nella stessa misura stabilita per i pensionati civili dello Stato o loro superstiti.

     Tale assegno per i ricevitori e i portalettere, che alla data della cessazione dal servizio prestavano la loro opera per meno di sei ore al giorno, è concesso nella misura di tanti sesti del normale assegno quante erano le ore di servizio.

     All'assegno di carovita di cui sopra si applica l'art. 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870".

Art. 88. -"Ai fini della valutazione dei servizi, della misura delle pensioni e delle indennità, della concessione di pensione dipendente da infermità o morte dovuta a causa di servizio, dei cumuli di pensioni, dell'inizio, prescrizione, perdita, riduzione, sospensione, e fine del godimento della pensione, per ogni altro riflesso, sono applicabili, per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni generali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

     Per la valutazione dei servizi militari resi dagli iscritti al Fondo di cui all'art. 77, si applicano le disposizioni vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato".

Art. 92. -"L'Istituto postelegrafonici corrisponde agli iscritti o loro superstiti, in rapporto alle competenze considerate nell'art. 83, un'indennità di buonuscita od un assegno vitalizio secondo che la cessazione del servizio avvenga o non con diritto a pensione; concede altresì gratuitamente l'assistenza scolastica o il ricovero in convitti agli orfani degli iscritti. A tale fine gli iscritti sono tenuti a versare all'Istituto postelegrafonici un contributo pari all'analogo contributo dovuto dagli impiegati civili dello Stato all'Opera di previdenza gestita dall'Ente di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.

     All'indennità di buonuscita ed all'assegno vitalizio si applicano le riduzioni di cui all'art. 87.

     Per le concessioni di cui al presente articolo, si applicano, in quanto possibile, le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato".

Art. 102. -"Per gli iscritti al Fondo di cui all'art. 77 che siano titolari di pensioni o di assegni anche temporanei normali diretti, liquidati a carico di un'Amministrazione dello Stato anche con ordinamento autonomo o del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato, viene sospeso il pagamento della pensione o dell'assegno. Qualora la pensione o l'assegno sia più favorevole dello stipendio, la relativa differenza viene conservata a titolo di assegno personale da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio.

     Il ricevitore di cui al precedente comma, che per conseguire la nomina di titolare di ricevitoria abbia lasciato il posto di ruolo nel Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e liquidata la relativa pensione, potrà, qualora non abbia raggiunto l'età di sessantacinque anni, essere riammesso in ruolo, a, domanda con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni sentito il Consiglio d'amministrazione. Il servizio prestato come ricevitore potrà essere riscattato agli effetti del futuro trattamento di quiescenza.Al ricevitore di cui al primo comma che chieda di essere esonerato dal servizio, purchè abbia compiuto sessantacinque anni di età, ovvero che debba essere dispensato per motivi di salute o per aver raggiunto l'età di settant'anni, qualora non ricorra l'applicazione della norma dell'art. 101, viene ripristinata la pensione statale ed è dovuta, a carico del Fondo di cui all'art. 77, una integrazione del trattamento di pensione, già liquidato a carico dello Stato, fino a raggiungere la pensione complessiva che spetterebbe in base ai servizi resi allo Stato, considerati nella precedente liquidazione e ai servizi resi con iscrizione al Fondo, ferma restando la disposizione di cui all'art. 112".

 

Norme finali e transitorie

 

          Art. 5.

     Gli articoli 11, 25, 48 e 83 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono soppressi.

 

          Art. 6. [2]

 

          Art. 7. [3]

 

          Art. 8. [4]

 

          Art. 9. [5]

 

          Art. 10. [6]

 

          Art. 11. [7]

 

          Art. 12. [8]

 

          Art. 13.

     Il servizio prestato negli uffici postali e telegrafici dell'ex Africa orientale italiana e nelle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo nella qualità di dirigente, senza nomina a titolare, è valutato nei concorsi per gli uffici locali e per le agenzie alla stregua del servizio di gerente di ricevitoria metropolitana. Il servizio prestato a seguito di regolare nomina quale titolare di ricevitoria è valutato come servizio di titolare delle ricevitorie del territorio metropolitano, nei concorsi e ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio nei trasferimenti di cui all'art. 42.

     Ai fini del comma precedente si considera come servizio prestato anche il periodo di tempo trascorso in prigionia.

 

          Art. 14. [9]

 

          Art. 15. [10]

 

          Art. 16. [11]

 

          Art. 17. [12]

 

          Art. 18. [13]

 

          Art. 19. [14]

 

          Art. 20.

     Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può restare in servizio anche oltre 65° anno di età limitatamente al periodo necessario per il conseguimento del diritto al trattamento minimo di quiescenza.

 

          Art. 21. [15]

 

          Art. 22.

     Il comma settimo dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 656, del 5 giugno 1952, è sostituito dal seguente:

     "Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un impiegato dell'Amministrazione centrale con la qualifica non inferiore a consigliere di 1 classe o segretario principale od equiparato; in caso di assenza o di impedimento è sostituito da un segretario supplente con la qualifica non inferiore a segretario".

 

          Art. 23.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni farà fronte con le disponibilità provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1957, n. 855, recante modifiche ad alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche.


[1] Articolo abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[2] Articolo abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[3] Articolo abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[4] Articolo abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[5] Articolo abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[6] Articolo abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[7] Articolo abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[8] Articolo abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[9] Articolo abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[10] Articolo abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[11] Articolo abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[12] Articolo abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[13] Articolo abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[14] Articolo abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[15] Articolo abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.