§ 76.4.24 - Legge 5 marzo 1961, n. 211.
Disciplina giuridica ed economica dei procaccia postali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:05/03/1961
Numero:211


Sommario
Art. 1.      Il servizio di trasporto, di consegna e di scambio degli effetti postali, di recapito dei pacchi e di vuotatura delle cassette d'impostazione può essere svolto:
Art. 2. – 18. 
Art. 19.      L'importo delle ammende è devoluto al Fondo per il trattamento di quiescenza.
Art. 20.      I procaccia sono obbligatoriamente iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.
Art. 21. 
Art. 22.      Il personale effettivo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può restare in servizio anche oltre il 65° anno di età, limitatamente al periodo necessario per il [...]
Art. 23.      Gli obbligati personali, esonerati dall'incarico per esigenze di servizio ed ai quali sia stata, in conseguenza, assegnata la reggenza di un posto di portalettere anteriormente alla data di [...]
Art. 24.      All'entrata in vigore della presente legge, sarà effettuata la revisione della durata della prestazione giornaliera e del conseguente trattamento economico dei procaccia, in base ai criteri di [...]
Art. 25.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni farà fronte con disponibilità del proprio bilancio.


§ 76.4.24 - Legge 5 marzo 1961, n. 211.

Disciplina giuridica ed economica dei procaccia postali.

(G.U. 12 aprile 1961, n. 91).

 

     Art. 1.

     Il servizio di trasporto, di consegna e di scambio degli effetti postali, di recapito dei pacchi e di vuotatura delle cassette d'impostazione può essere svolto:

     1) mediante personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     2) in appalto;

     3) in accessorio da parte del titolare dell'agenzia postale o dei portalettere;

     4) da appositi agenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che assumono la denominazione di procaccia;

     5) da appositi incaricati vincolati all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da obbligazione personale.

     Nei casi in cui non ritenga di ricorrere per l'espletamento del suddetto servizio alle forme previste ai numeri 1, 2) e 3), l'Amministrazione si avvale dei procaccia, quando la durata della prestazione giornaliera raggiunga le 5 ore, e degli incaricati vincolati da obbligazione personale, per le prestazioni di durata inferiore.

     La durata del servizio prestato dai procaccia e dagli incaricati vincolati da obbligazione personale è valutata secondo i criteri di cui al successivo art. 13.

     Ai procaccia, ove occorra, può essere affidato, in accessorio, il servizio di portalettere.

 

          Art. 2. – 18. [1]

 

          Art. 19.

     L'importo delle ammende è devoluto al Fondo per il trattamento di quiescenza.

 

          Art. 20.

     I procaccia sono obbligatoriamente iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

     La iscrizione è fatta d'ufficio a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

     L'iscrizione al Fondo obbliga gli iscritti al pagamento dei contributi previsti dal decreto sopra citato.

     Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, della valutazione dei servizi, compresi quelli militari, della misura delle pensioni e delle indennità della concessione di pensione dipendente da infermità o morte dovuta a causa di servizio, dei cumuli di pensione, dei cumuli di stipendio con pensione, dell'inizio, prescrizione, perdita, riduzione, sospensione e fine del godimento della pensione e per ogni altro riflesso, compreso il riscatto del servizio prestato antecedentemente alla iscrizione al Fondo, sono applicabili le disposizioni previste per i portalettere dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 e successive modificazioni.

 

          Art. 21. [2]

 

          Art. 22.

     Il personale effettivo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può restare in servizio anche oltre il 65° anno di età, limitatamente al periodo necessario per il conseguimento del diritto al trattamento minimo di quiescenza, tenuto conto del periodo di servizio riscattabile, e comunque non oltre il 70° anno di età.

     Il personale suddetto che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia superato il 65° anno di età o che lo raggiungerà entro un quinquennio da tale data senza aver compiuto 40 anni di servizio, computando i servizi utili e quelli riscattabili, può essere trattenuto in servizio fino al compimento del periodo anzidetto e comunque fino e non oltre un quinquennio dalla data sopra indicata e semprechè non superi i 70 anni di età.

 

          Art. 23.

     Gli obbligati personali, esonerati dall'incarico per esigenze di servizio ed ai quali sia stata, in conseguenza, assegnata la reggenza di un posto di portalettere anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto alla titolarità senza concorso dello stesso posto di portalettere.

 

          Art. 24.

     All'entrata in vigore della presente legge, sarà effettuata la revisione della durata della prestazione giornaliera e del conseguente trattamento economico dei procaccia, in base ai criteri di cui al precedente art. 13, con effetto dalla stessa data di entrata in vigore della legge.

     Qualora in seguito alla suddetta revisione la prestazione del procaccia a cui sia stato assegnato il posto in applicazione del precedente art. 21 sia determinata per una durata inferiore alle 5 ore giornaliere, sarà applicata al procaccia stesso la disposizione di cui al precedente art. 11.

     Ai procaccia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è conservata come "assegno ad personam" la eventuale differenza fra il trattamento economico complessivo goduto alla data medesima e quello risultante dall'applicazione della presente legge; tale assegno è riassorbito per effetto di miglioramenti economici che per qualsiasi causa abbiano a verificarsi.

 

          Art. 25.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni farà fronte con disponibilità del proprio bilancio.

 

 

Allegato

 

     Tabella per la determinazione della durata della prestazione giornaliera dei procaccia a piedi

1. - Per ogni chilometro di percorrenza

15 minuti

(le frazioni superiori a 500 metri vengono arrotondate al chilometro successivo con un minimo di un chilometro per ciascuna corsa di andata e ritorno).

 

2. - Ad ogni corsa, per le operazioni di ritiro e consegna degli effetti, complessivi

30 minuti

3. - Per i dispacci ordinari in arrivo o in partenza (non vengono computati i dispacci bis, ter ecc.):

 

per ogni dispaccio, fino i venti

1 minuto

per ogni dispaccio, oltre i venti

½ minuto

Per i procaccia che hanno solo mansioni di scambio con i treni e le autocorriere gli stessi oggetti scambiati debbono essere considerati una sola volta.

 

4. - Per i dispacci speciali in arrivo o in partenza:

 

per ogni dispaccio, fino a dieci

3 minuti

per ogni dispaccio, da undici a venti

2 minuti

per ogni dispaccio, oltre i venti

1 minuto

Per i procaccia che hanno solo mansioni di scambio con i treni e le autocorriere gli stessi oggetti scambiati debbono essere considerati una sola volta.

 

5. - Per i pacchi in arrivo o in partenza:

 

per ogni pacco, fino a venti

2 minuti

per ogni pacco, da ventuno a cinquanta

1 minuto

per ogni pacco, oltre i cinquanta

½ minuto

Per i procaccia che hanno solo mansioni di scambio con i treni e le autocorriere gli stessi oggetti scambiati debbono essere considerati una sola volta.

 

6. per ogni vuotatura di cassetta d'impostazione (oltre l'eventuale tempo occorrente per la percorrenza chilometrica valutata secondo i criteri di cui al n. 1)

5 minuti

7. Per ogni pacco recapitato a domicilio (non viene valutata la percorrenza chilometrica di cui al n. 1)

12 minuti

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.

[2] Articolo abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.