§ 80.5.30D - Legge 27 maggio 1961, n. 465.
Competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:27/05/1961
Numero:465


Sommario
Art. 1.      Salvo quanto disposto nei commi e negli articoli successivi, al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono applicabili le indennità di missione e di [...]
Art. 2.      Agli agenti e agli operai permanenti, temporanei o con trattamento di salariato dipendenti dal Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche addetti ai lavori sulle reti e sugli impianti [...]
Art. 3.      Al personale di cui all'art. 2 comandato a prestare servizio nella circoscrizione del Circolo da cui dipende, ma a otto chilometri almeno dalla sede del Circolo stesso o dalla sede della Zona di [...]
Art. 4.      Per i percorsi eseguiti a piedi, per perlustrazioni ordinarie, per ricerca di guasti e per recarsi sul lavoro, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai percorsi eseguiti all'inizio ed alla fine [...]
Art. 5.      Ai fini della corresponsione delle indennità di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interessati dovranno curare che su apposito libretto siano apposti i prescritti visti ed annotata da parte [...]
Art. 6.      L'indennità di missione è concessa al personale, anche se in aspettativa per motivi di salute, quando sia chiamato per subire una visita medico-fiscale, in località diversa da quella della sua [...]
Art. 7.      E' considerato straordinario e dà luogo ad un compenso, il lavoro eseguito dal personale di ruolo e non di ruolo per inderogabili esigenze di servizio, oltre la durata giornaliera del lavoro [...]
Art. 8.      Nel computo del lavoro straordinario le frazioni complessivamente inferiori a mezza ora nello stesso mese si trascurano, quelle eguali o superiori si valutano un'ora intera.
Art. 9.      Per ciascuna ora di lavoro straordinario è corrisposto al personale di ruolo e non di ruolo un compenso la cui misura è data rispettivamente, per ogni qualifica e categoria, dall'importo dello [...]
Art. 10.      L'espletamento di lavoro straordinario retribuito può essere autorizzato ed approvato limitatamente alle effettive esigenze del servizio, in sostituzione di impiegati mancanti all'assegno di [...]
Art. 11.      Non potranno compiersi mensilmente più di quarantotto ore di servizio straordinario dagli impiegati e sessanta dagli agenti. Sono esclusi dal computo per raggiungere tali limiti, nei riguardi [...]
Art. 12.      Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, determina, con proprio decreto, i servizi e le sedi nei quali si debba attuare il sistema del cottimo.
Art. 13.      In caso assolutamente eccezionale ed in relazione a particolari esigenze di servizio possono essere conferiti compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti coi precedenti articoli, con le [...]
Art. 14.      Al personale in servizio presso gli organi centrali e periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è concesso un premio di esercizio nella misura base mensile, uguale per [...]
Art. 15.      E' costituito un fondo per la erogazione, a fine di esercizio finanziario, di un assegno di operosità al personale dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e a quello [...]
Art. 16.      Alla fine dell'esercizio finanziario, la parte del fondo di cui al punto primo dell'articolo precedente è ripartita con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il [...]
Art. 17. 
Art. 18.      Per il servizio notturno ridotto non retribuibile con indennità di cui al precedente articolo, prestato negli uffici a traffico notturno ridotto dal personale dell'Amministrazione delle poste e [...]
Art. 19. 
Art. 20.      Nel caso di ritardo nell'arrivo dei treni e dei piroscafi ai punti estremi della corsa, quando il ritardo non è inferiore alla mezz'ora, per il relativo periodo, in luogo dell'indennità di cui [...]
Art. 21. 
Art. 22.      Al personale dei ruoli tecnici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui alle tabelle C, E e G dell'allegato 2 alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, addetto alla progettazione, [...]
Art. 23.      Agli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nominati interpreti di lingue estere e traduttori, compete una indennità mensile di lire seimilacinquecento.
Art. 24.      Al personale addetto ai servizi telefonici è corrisposto, in dipendenza dello sviluppo, del miglioramento e dell'intensificazione del traffico, un premio di lire diecimila mensili.
Art. 25.      Al personale addetto al servizio di operatore radiotelegrafico è concesso un premio di cointeressenza di lire quindici per ogni radiotelegramma trasmesso e ricevuto in morse o in fonia.
Art. 26.      Negli uffici telegrafici, determinati dall'Amministrazione centrale, e per le linee di comunicazione che saranno dalla medesima stabilite, è concesso ai telegrafisti ad esse addetti, per ogni [...]
Art. 27.      A tutti i dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comunque denominati, che prestano servizio in uffici di zone malariche, riconosciute tali dal Ministero della sanità, è [...]
Art. 28.      Per effetto delle presenti norme e delle nuove aliquote del premio di esercizio e relative maggiorazioni, al personale dipendente dagli organi centrali e periferici del Ministero delle poste e [...]
Art. 29.      Le disposizioni contenute nell'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, modificato dalla legge 8 luglio 1949, n. 464, dalla legge 17 febbraio [...]
Art. 30.      La tabella del premio di maggior produzione riprodotta nell'allegato IV della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è soppressa. Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono una maggiorazione del [...]
Art. 31.      Al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non sono applicabili le disposizioni sulla indennità di servizio prevista per il personale dei Centri meccanografici.
Art. 32.      Nello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1960-61 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Art. 33.     
Art. 34.     
Art. 35.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ed ha effetto dal 1° gennaio 1960.


§ 80.5.30D - Legge 27 maggio 1961, n. 465.

Competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(G.U. 13 giugno 1961, n. 143, S.O.).

 

Capo I

INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO

 

     Art. 1.

     Salvo quanto disposto nei commi e negli articoli successivi, al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono applicabili le indennità di missione e di trasferimento stabilite per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

     Al personale che esegue incarichi ispettivi nonchè di direzione e di assistenza tecnica, in località distanti oltre tre chilometri dall'ufficio sede normale di servizio, situato in comuni con popolazione non superiore a duecentomila abitanti, ovvero oltre cinque chilometri se l'ufficio è ubicato nei comuni con popolazione superiore, ove la durata dell'incarico o di più incarichi consecutivi sia superiore a cinque ore, è corrisposta, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto con la maggiorazione prevista dalla legge sul trattamento di missione per il personale delle Amministrazioni dello Stato, una indennità forfettaria commisurata ad un quinto dell'indennità di missione spettante per ogni giorno.

     Non può essere corrisposta più di una indennità per lo stesso giorno, anche se vengono effettuati più incarichi.

     Qualora la distanza comporti un trattamento di missione che risulti inferiore alla indennità forfettaria di cui al precedente comma secondo, è corrisposta questa ultima indennità.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto sono applicabili anche nei riguardi del personale che debba eseguire, in casi eccezionali, incarichi di particolare importanza qualora si verifichino le stesse condizioni previste nei commi stessi.

     Al personale non di ruolo spettano le indennità stabilite per la qualifica iniziale del ruolo corrispondente alla categoria di appartenenza.

 

          Art. 2.

     Agli agenti e agli operai permanenti, temporanei o con trattamento di salariato dipendenti dal Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche addetti ai lavori sulle reti e sugli impianti telegrafonici, nonchè agli autisti, comandati a prestare servizio nella circoscrizione di un altro Circolo, spetta il trattamento di missione stabilito per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

 

          Art. 3.

     Al personale di cui all'art. 2 comandato a prestare servizio nella circoscrizione del Circolo da cui dipende, ma a otto chilometri almeno dalla sede del Circolo stesso o dalla sede della Zona di appartenenza, per lavori di durata non inferiore a cinque ore, viene corrisposto un compenso orario nelle seguenti misure:

 

Fra le ore 6 e le 22

Fra le ore 22 e le 6

 

lire

lire

Agenti tecnici superiori, agenti tecnici 1ª e 2ª classe, capi operai ed operai permanenti e temporanei 1ª categoria

120

250

Rimanente personale

105

225

     (Omissis) [1].

     Nel computo della durata si calcola tutto il periodo di tempo trascorso a disposizione dell'Amministrazione, dal momento della presentazione al Circolo o alla Zona sino al momento del rientro. Il periodo di tempo occorrente per la refezione si calcola soltanto se trattasi di una durata complessiva superiore alle cinque ore.

     Qualora l'orario computato come nel precedente comma secondo superi l'orario di obbligo giornaliero, spetta al personale anzidetto, anche il compenso straordinario, in base alle norme vigenti e con le limitazioni previste dalle norme stesse, per il tempo eccedente detto orario d'obbligo.

     La durata di diversi incarichi espletati nella stessa giornata è cumulabile ai fini della determinazione dei periodi di tempo necessari per la corresponsione delle indennità previste dal presente articolo.

     Al personale motociclista ed all'eventuale accompagnatore incaricati della ricerca e rimozione dei guasti lungo le linee, è attribuito un compenso di lire 150 per ogni giorno nel quale, per almeno due ore, sono applicati in detto incarico [2].

 

          Art. 4.

     Per i percorsi eseguiti a piedi, per perlustrazioni ordinarie, per ricerca di guasti e per recarsi sul lavoro, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai percorsi eseguiti all'inizio ed alla fine del lavoro giornalmente effettuato, è corrisposto al personale di cui all'art. 2 un compenso di lire 35 a chilometro [3] .

     Nessuna indennità chilometrica spetta per tutte le percorrenze compiute durante i lavori di squadra, compresa la circolazione sui carrelli ferroviari, qualunque siano le cause che le hanno determinate.

     Compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto e sui piroscafi, con la maggiorazione prevista dalla legge sul trattamento di missione per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

     Per i lavori cablografici eseguiti in mare con navi posacavi o altri natanti, spetta per ogni percorso effettuato in mare, la maggiorazione di cui al precedente terzo comma sul prezzo intero del biglietto calcolato secondo le tariffe vigenti sui piroscafi di linee marittime sovvenzionate.

     La maggiorazione non spetta sul prezzo del biglietto di trasporto per le gite in città.

     Per i percorsi eseguiti con mezzi gratuiti compete un'indennità di nette lire 1,35 per chilometro percorso [4] .

 

          Art. 5.

     Ai fini della corresponsione delle indennità di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interessati dovranno curare che su apposito libretto siano apposti i prescritti visti ed annotata da parte degli uffici poste e telegrafi delle stazioni ferroviarie, dei capi zona e delle autorità a ciò autorizzate, l'ora di presentazione. Per i lavori nelle squadre il visto dovrà essere rilasciato dal dirigente di squadra.

 

          Art. 6.

     L'indennità di missione è concessa al personale, anche se in aspettativa per motivi di salute, quando sia chiamato per subire una visita medico-fiscale, in località diversa da quella della sua residenza.

     Al personale chiamato quale testimonio per istruttoria in procedimenti penali o alle udienze per essere esaminato sopra fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni, spetta l'indennità di missione, dedotta la somma liquidata dall'autorità giudiziaria.

 

Capo II

INDENNITÀ PER SERVIZIO STRAORDINARIO

 

          Art. 7.

     E' considerato straordinario e dà luogo ad un compenso, il lavoro eseguito dal personale di ruolo e non di ruolo per inderogabili esigenze di servizio, oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto.

     Nei giorni di orario ridotto, la cui durata è stabilita in quattro ore, il personale comandato a prolungare il suo servizio oltre l'orario, ha titolo, per le ore prestate in più, al compenso per il lavoro straordinario, con l'attribuzione della aliquota per i giorni festivi. Nei giorni festivi diversi dalla domenica, l'Amministrazione, nei casi in cui esigenze di servizio lo richiedano, può disporre turni di lavoro non compensativi, con il diritto da parte dell'impiegato ai compensi stabiliti per il lavoro straordinario nella misura prevista per i giorni festivi.

     Il semplice spostamento dell'orario normale in una od in più giornate consecutive, quando non si supera complessivamente la durata del lavoro ordinario prescritto per lo stesso periodo di tempo, non dà luogo a compenso per lavoro straordinario.

 

          Art. 8.

     Nel computo del lavoro straordinario le frazioni complessivamente inferiori a mezza ora nello stesso mese si trascurano, quelle eguali o superiori si valutano un'ora intera.

     E' vietato di corrispondere compensi sotto forma di retribuzione per ore di lavoro straordinario quando ad essi non corrispondano effettive prestazioni eseguite oltre la durata del lavoro ordinario.

 

          Art. 9.

     Per ciascuna ora di lavoro straordinario è corrisposto al personale di ruolo e non di ruolo un compenso la cui misura è data rispettivamente, per ogni qualifica e categoria, dall'importo dello stipendio iniziale spettante per ciascuna giornata diviso per il numero delle ore dell'orario d'obbligo.

     Tale compenso orario è aumentato del quindici per cento per le prestazioni straordinarie rese nei giorni feriali e del venticinque per cento per quelle rese nei giorni festivi semprechè non si tratti di lavoro compensativo.

 

          Art. 10.

     L'espletamento di lavoro straordinario retribuito può essere autorizzato ed approvato limitatamente alle effettive esigenze del servizio, in sostituzione di impiegati mancanti all'assegno di ciascun ufficio, o in conto della scorta a ciascun ufficio assegnata dall'Amministrazione per la sostituzione del personale assente.

     Per esigenze diverse da quelle indicate nel precedente comma, il lavoro straordinario è autorizzato dal direttore generale o dagli organi centrali e periferici all'uopo delegati.

 

          Art. 11.

     Non potranno compiersi mensilmente più di quarantotto ore di servizio straordinario dagli impiegati e sessanta dagli agenti. Sono esclusi dal computo per raggiungere tali limiti, nei riguardi del personale addetto ai servizi esecutivi:

     a) le ore di servizio straordinario che servono ad integrare l'orario notturno e perciò eseguite esclusivamente nel periodo intercorrente dall'inizio dell'orario serale al termine dell'orario notturno, e quelle eventualmente effettuate in continuazione di detto orario, per prolungamento di servizio, fino alle ore otto;

     b) le ore di servizio straordinario assegnate al personale viaggiante in conseguenza dei ritardi dei treni e dei piroscafi;

     c) le ore di servizio straordinario indispensabili per fronteggiare speciali e transitorie esigenze di servizio, ed autorizzate preventivamente ovvero approvate dal Ministero.

     Per il personale subalterno in servizio presso il Gabinetto del Ministro e la Segreteria del Sottosegretario di Stato, il numero massimo delle ore retribuibili è fissato a novantasei.

 

          Art. 12.

     Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, determina, con proprio decreto, i servizi e le sedi nei quali si debba attuare il sistema del cottimo.

     Le norme e le tariffe per i lavori resi a cottimo oltre l'orario d'obbligo, ovvero per determinare la resa corrispondente alla prestazione oraria giornaliera, sono approvate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. Nello stesso decreto sono determinate le penalità per gli errori di lavorazione [5] .

     I compensi per i lavori a cottimo resi oltre l'orario normale di ufficio ovvero oltre la resa obbligatoria stabilita ed i compensi orari di intensificazione di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 621, sono ragguagliati all'importo orario per servizio straordinario risultante dall'applicazione del primo comma del precedente art. 9 per il personale che riveste le qualifiche di vice segretario, ufficiale di seconda classe o equiparato per gli impiegati delle carriere di concetto ed esecutive e di agente di esercizio di terza classe o equiparato per il personale della carriera ausiliaria. Detti compensi sono aumentati:

     a) nei giorni feriali: del 25 per cento per il personale delle carriere di concetto ed esecutiva, del 30 per cento per il personale della carriera ausiliaria;

     b) nei giorni festivi: del 35 per cento per il personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria [6] .

     L'importo massimo mensile di tali compensi va ragguagliato a quello previsto dal primo comma del precedente art. 11 rispettivamente per gli impiegati e per gli agenti. In caso di eccezionali esigenze di servizio il Ministro può elevare detti limiti con propria motivata deliberazione.

     I compensi stessi sono cumulabili con quelli per servizio straordinario entro i limiti suddetti ed oltre tali limiti nei casi speciali autorizzati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

     I telegrammi e gli espressi recapitati dai fattorini telegrafici inquadrati nel ruolo del personale ausiliario, oltre gli ottocento pezzi mensili, sono da considerarsi come prestazione straordinaria a cottimo con titolo al compenso di un'ora di straordinario per ogni dodici pezzi.

     Nel computo mensile le frazioni minori di quattro pezzi si trascurano, quelli fino ad otto si valutano per mezz'ora, quelli superiori per un'ora.

     Qualora i fattorini siano adibiti al servizio di recapito soltanto per alcuni giorni del mese il computo dei pezzi recapitati si effettua calcolando la prestazione di obbligo sulla base di venticinque giornate lavorative.

     Sono abrogate le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e nel regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, che siano incompatibili con quelle di cui ai primi due commi del presente articolo.

 

          Art. 13.

     In caso assolutamente eccezionale ed in relazione a particolari esigenze di servizio possono essere conferiti compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti coi precedenti articoli, con le norme di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni.

 

Capo III

PREMIO DI ESERCIZIO

 

          Art. 14.

     Al personale in servizio presso gli organi centrali e periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è concesso un premio di esercizio nella misura base mensile, uguale per tutti i dipendenti che a giudizio dell'Amministrazione ne siano meritevoli, di lire ottomila, variamente maggiorato come da tabelle allegate alla presente legge.

     Tale premio non si corrisponde durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio, quelli per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermità contratte in guerra.

     La maggiorazione del premio di interessamento attribuita ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7, al personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in servizio alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1957, n. 776, è corrisposta al personale medesimo a titolo di assegno personale, non pensionabile, dalla data anzidetta.

     Tale assegno è riassorbito in occasione di aumenti derivanti da scatti e promozioni e da miglioramenti economici dipendenti dall'applicazione di norme generali, conseguiti successivamente all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1957, n. 776.

     Per ogni singolo miglioramento, dipendente dell'applicazione di norme generali e dal conseguimento di promozioni e di scatti, non potrà essere imputato, ai fini del riassorbimento, più di un terzo del miglioramento stesso.

 

Capo IV

ASSEGNO DI OPEROSITÀ DI FINE ESERCIZIO

 

          Art. 15.

     E' costituito un fondo per la erogazione, a fine di esercizio finanziario, di un assegno di operosità al personale dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e a quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

     Detto fondo è dato:

     1. - Per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

     a) dai quattro quinti del versamento della quota due per cento, eseguito dalla Radio-televisione italiana, sui proventi annui netti della pubblicità radiofonica;

     b) dalla somma rimborsata nel penultimo esercizio finanziario della Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni quale quota parte della spesa per l'erogazione dell'assegno di operosità di cui al presente articolo;

     c) da una somma non superiore al tre per cento delle entrate postali e telegrafiche risultanti dal rendiconto consuntivo del penultimo esercizio finanziario.

     2. - Per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici:

     a) da un quinto del versamento della quota due per cento, eseguito dalla Radio-televisione italiana, su proventi annui netti della pubblicità radiofonica;

     b) da una somma non superiore al tre per cento delle entrate dei servizi telefonici risultanti dal rendiconto consuntivo del penultimo esercizio finanziario.

     La misura della percentuale da prelevare da ognuno dei bilanci della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici, è fissata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

     Le relative somme sono iscritte nel bilancio passivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con nota di variazione proposta dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     L'assegno di operosità, è corrisposto a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario 1960-61.

 

          Art. 16.

     Alla fine dell'esercizio finanziario, la parte del fondo di cui al punto primo dell'articolo precedente è ripartita con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, fra il personale di tutte le carriere e qualifiche, di ruolo e non di ruolo, che riscuota un trattamento di stipendio o di salario a carico del bilancio dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè fra il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici locali e delle agenzie. La parte del fondo di cui al punto secondo dell'articolo precedente è ripartita con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, fra il personale di tutte le carriere e qualifiche, di ruolo e non di ruolo, che riscuota un trattamento di stipendio o di salario a carico del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

     I massimi netti da attribuire per ogni qualifica non possono superare le somme indicate nella tabella allegata alla presente legge.

     Tuttavia è in facoltà del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di diminuire o maggiorare, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni, detti massimi netti fino al 30 per cento in relazione alle disponibilità del Fondo costituito a norma del precedente articolo [7] .

 

Capo V

INDENNITÀ PER SERVIZIO SERALE E NOTTURNO

 

          Art. 17. [8]

     Al personale, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie, che presta servizio durante le ore serali e notturne (dalle 22 alle 6), spetta un'indennità oraria di lire 130 dalle ore 22 alle ore 24 e di lire 210 dalle ore zero alle ore sei.

     Ai direttori di turno, capiturno e sottocapi, con almeno cinque unità alle proprie dipendenze, negli uffici con servizio permanente, nonchè agli impiegati che svolgono mansioni di capiturno alla commutazione telefonica con almeno cinque dipendenti, che compiano l'intero orario, compete, inoltre, l'indennità di lire 190 per ogni notte.

     Detta indennità compete pure ai direttori di treni postali nonchè ai capiturno di ambulante, con almeno cinque unità alle proprie dipendenze, con un minimo di quattro ore di servizio tra serale e notturno.

 

          Art. 18.

     Per il servizio notturno ridotto non retribuibile con indennità di cui al precedente articolo, prestato negli uffici a traffico notturno ridotto dal personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici, è corrisposta un'indennità complessiva di lire 363 per il turno di servizio completo prestato dalle ore 22 alle ore 8 [9].

     Per il disimpegno di speciali incarichi notturni, e limitatamente alla durata dei medesimi, può essere concessa al personale di cui al precedente comma l'indennità prevista dall'art. 17, nel quale caso è ridotto in proporzione alle ore retribuite come servizio notturno, il compenso globale stabilito dal presente articolo.

     Per il servizio notturno ridotto non retribuito con l'indennità di cui al precedente articolo, prestato dal personale delle carriere impiegatizie negli uffici provvisti di speciali dispositivi tecnici e che abbiano speciale importanza per il servizio delle linee, è corrisposta un'indennità di lire 277 [10].

 

Capo VI

INDENNITÀ PER I SERVIZI VIAGGIANTI

 

          Art. 19. [11]

     Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti o in servizio viaggiante di messaggere è concessa una indennità che viene determinata secondo i seguenti coefficienti:

     1) indennità oraria di fuori residenza (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio per il viaggio di andata, all'ora di discesa dalla vettura al rientro in sede come stabilito in apposito modello):

     Direttori di treni postali e capiturno L. 188

     Rimanente personale L. 169

     2) indennità oraria di servizio (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio, all'ora della discesa dalla vettura previsto con apposito modello, tanto nel viaggio di andata quanto in quello di ritorno in sede, escluso quindi il tempo trascorso in riposo fuori residenza, nonchè in viaggio fuori servizio, sia all'andata sia al ritorno, per il quale tempo si applica la sola indennità di fuori residenza):

     Direttori di treni postali L. 38

     Capiturno L. 34

     Impiegati L. 31

     Agenti in servizio di messaggere L. 30

     Agenti in servizio di ambulante L. 27

     Le indennità di cui sopra sono conteggiate ad ore intere, le frazioni di ora inferiori alla mezz'ora si trascurano, le frazioni di mezz'ora e superiori si calcolano per ora intera, il computo di quelle relative alle indennità di cui al punto due si effettua sommando le prestazioni dei viaggi di andata e ritorno per ciascun turno;

     3) indennità oraria serale e notturna per il servizio in viaggio (secondo le aliquote stabilite nel precedente art. 3;

     4) indennità di percorrenza:

     Per i servizi sui treni diretti, direttissimi e rapidi o su uffici natanti a lungo percorso, per ogni chilometro L. 1,35

     Per i servizi su treni accelerati e omnibus o su uffici natanti a breve percorso, per ogni chilometro L. 2.

     Al personale postale in servizio negli uffici ambulanti e natanti ed agli agenti in servizio di messaggere che si rechino in territorio estero, che ivi sostino per oltre quattro ore, per il periodo intercorrente dall'entrata all'uscita dal territorio stesso, le indennità di cui ai numeri 1 e 2 sono maggiorate del cento per cento.

     Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, ha facoltà di modificare tale percentuale di maggiorazione in relazione alla situazione valutaria ed economica dei paesi presso i quali si effettua il servizio sopra menzionato.

 

          Art. 20.

     Nel caso di ritardo nell'arrivo dei treni e dei piroscafi ai punti estremi della corsa, quando il ritardo non è inferiore alla mezz'ora, per il relativo periodo, in luogo dell'indennità di cui ai numeri 1 e 2 del precedente art. 19, compete una indennità uguale a quella stabilita dall'art. 9 per il servizio straordinario, nonchè, quando ne sia il caso, dall'art. 17, per il servizio serale e notturno.

 

Capo VII

COMPENSI VARI

 

          Art. 21. [12]

 

          Art. 22.

     Al personale dei ruoli tecnici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui alle tabelle C, E e G dell'allegato 2 alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, addetto alla progettazione, esecuzione, collaudo, controllo, esercizio e manutenzione degli autocommutatori, delle linee aeree in alta frequenza, dei cavi terrestri e sottomarini, delle apparecchiature a frequenza vettrice, delle stazioni amplificatrici, delle centrali interurbane, delle officine telefoniche, delle centrali di energia e dei ponti radio è concessa per ogni giorno di effettivo servizio, una indennità speciale nelle seguenti misure:

     per il personale con coefficiente 340 ed oltre lire 300;

     per il personale con coefficiente 284 e 240 lire 250;

     per il personale restante lire 200.

     L'aliquota di lire trecento compete altresì al personale con coefficiente inferiore a 340 incaricato della dirigenza delle stazioni amplificatrici, di quelle dei ponti radio e delle stazioni radio, delle centrali e degli autocommutatori interurbani, dell'officina telefonica centrale, nonchè agli aiuto dirigenti delle stazioni, centrali e autocommutatori telefonici nelle sedi in cui l'assegno li prevede, ed ai sopraintendenti delle squadre di manutenzione esterna della rete telefonica (addetti al cavo).

     L'indennità nelle misure previste dal primo comma compete anche al personale che pur non appartenendo ai ruoli tecnici svolge le mansioni indicate allo stesso primo comma.

     Nei riguardi del personale addetto alla progettazione, esecuzione, collaudo, controllo, esercizio e manutenzione degli impianti per i quali sono richieste particolari cognizioni tecniche, le indennità di cui ai precedenti commi possono essere maggiorate, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni fino ad un massimo del cento per cento in relazione alla complessità degli impianti stessi.

     Nei confronti del personale tecnico in servizio in località particolarmente disagiate, situate a notevole distanza dagli abitati, le indennità base previste dal presente articolo possono essere maggiorate fino ad un massimo del duecento per cento.

     Al restante personale di ruolo, non di ruolo e salariato pure in servizio nelle dette località può essere concessa, in luogo della maggiorazione di cui al precedente comma, una indennità in misura variante fino ad un massimo di lire trecento per ogni giornata di effettiva prestazione.

     Ai fini dell'applicazione dei due precedenti commi le località, nonchè le misure della maggiorazione e delle indennità spettanti verranno fissate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 23.

     Agli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nominati interpreti di lingue estere e traduttori, compete una indennità mensile di lire seimilacinquecento.

     Per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima, compete un compenso suppletivo di lire duemilaseicento mensili.

     Le indennità predette non si corrispondono durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito d'infortunio e quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

     Al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che, previ accertamenti, risulti aver conoscenza di lingue estere, è corrisposto un compenso speciale di lire centosessanta per ogni giornata di servizio prestato nelle sale interurbane sui posti di lavoro delle linee dirette internazionali, nonchè negli uffici internazionali in territorio metropolitano.

     La stessa indennità giornaliera spetta agli operatori telegrafici, radiotelegrafici e radiotelefonici che, previ accertamenti circa la conoscenza di lingue estere, risultino in servizio sui circuiti internazionali, nonchè al personale telefonico abilitato al servizio con l'estero.

     Gli accertamenti sono disposti dall'Amministrazione e consistono in una conversazione da sostenersi con un insegnante di lingue. Coloro che sono in possesso del brevetto internazionale di telegrafia sono esonerati dalla prova.

 

          Art. 24.

     Al personale addetto ai servizi telefonici è corrisposto, in dipendenza dello sviluppo, del miglioramento e dell'intensificazione del traffico, un premio di lire diecimila mensili.

     Detto premio è maggiorato del sessanta per cento nei riguardi del personale che non fruisce delle competenze speciali di cui al quarto comma del presente articolo ed ai primi tre commi dell'art. 22. Dalla maggiorazione è escluso il personale addetto al Centro meccanografico ad eccezione dei funzionari dirigenti.

     Il premio assegnato in base alle norme che precedono non si corrisponde durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito d'infortunio, quelli per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermità contratte in guerra.

     Al personale addetto ai posti di lavoro e di controllo delle sale interurbane e delle accettazioni dirette al pubblico, è, altresì, concesso un premio di rendimento per ogni giorno di effettiva prestazione, nella misura appresso indicata:

     capi degli uffici interurbani lire 600;

     coadiuvanti addetti ai servizi di commutazione, nonchè capi turno ed assistenti dei medesimi servizi lire 550;

     operatori ed operatrici lire 500.

     Al personale comandato a prestare servizio ai centralini del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle stazioni amplificatrici, il premio è corrisposto nella misura di lire centoventicinque per ogni giorno di effettiva prestazione.

     Durante i primi quattro mesi del periodo di prova il premio di rendimento va corrisposto nella misura del cinquanta per cento.

 

          Art. 25.

     Al personale addetto al servizio di operatore radiotelegrafico è concesso un premio di cointeressenza di lire quindici per ogni radiotelegramma trasmesso e ricevuto in morse o in fonia.

     Ai dirigenti e ai capiturno è concesso mensilmente un premio di cointeressenza pari alla media dei premi spettanti per effetto del precedente comma ai radiotelegrafisti addetti alle rispettive stazioni.

     Il premio spettante al personale di cui al primo comma non può superare mensilmente la somma di lire tremilanovecento.

 

          Art. 26.

     Negli uffici telegrafici, determinati dall'Amministrazione centrale, e per le linee di comunicazione che saranno dalla medesima stabilite, è concesso ai telegrafisti ad esse addetti, per ogni telegramma fino a quindici parole, escluso il preambolo, scambiato durante il servizio giornaliero di durata non inferiore all'orario d'obbligo, un premio di rendimento nella misura seguente:

     a) con apparati celeri stampanti: 

     comunicazioni nazionali: 

     media oraria da 30 a 35 telegrammi L. 0,50

     media oraria da 36 a 40 telegrammi L. 0,60

     media oraria oltre 40 telegrammi L. 0,75

     comunicazioni internazionali: 

     media oraria da 15 a 35 telegrammi L. 0,85

     media oraria da 36 a 40 telegrammi L. 1,15

     media oraria oltre 40 telegrammi L. 1,45

     b) con apparato morse: 

     media oraria da 10 a 15 telegrammi L. 1,30

     media oraria oltre 15 telegrammi L. 2,30

     La somma complessiva delle parole eccedenti le quindici in ciascun telegramma, escluso il preambolo, viene divisa per venti ed il quoziente è aggiunto al numero dei telegrammi scambiati per ottenere il totale, in base al quale è determinata la media oraria per l'attribuzione del premio.

     Negli uffici telegrafici nei quali esiste il servizio di dettatura fonica dei telegrammi, svolto da parte della società telefonica concessionaria, viene corrisposto al personale telegrafico addetto alla registrazione dei telegrammi accettati dalla società concessionaria medesima e passati al telegrafo, un premio di rendimento nella seguente misura:

     a) registrazione a mano: 

     da 46 a 50 telegrammi/ora L. 0,60

     oltre 50 telegrammi/ora L. 0,70

     b) registrazione a macchina: 

     da 55 a 60 telegrammi/ora L. 0,60

     oltre 60 telegrammi/ora L. 0,70

 

          Art. 27.

     A tutti i dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comunque denominati, che prestano servizio in uffici di zone malariche, riconosciute tali dal Ministero della sanità, è concessa un'indennità giornaliera di lire ventisette.

     Agli operai giornalieri tale indennità è concessa per le giornate per le quali spetta ad essi la paga.

 

          Art. 28.

     Per effetto delle presenti norme e delle nuove aliquote del premio di esercizio e relative maggiorazioni, al personale dipendente dagli organi centrali e periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, spetta, comunque, un aumento netto mensile di lire cinquemila sulle precedenti competenze accessorie, calcolate nel loro complesso con l'esclusione delle indennità per missione e trasferimento, per servizio straordinario e per servizio serale e notturno.

     Detto aumento minimo è garantito ad personam fino a quando si esplicano le mansioni per le quali si percepiscono le singole competenze in atto disciplinate dalla legge 8 agosto 1957, n. 776.

     Ai fini previsti dai commi precedenti, per il personale che attualmente fruisce della indennità di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1957, n. 776, l'indennità stessa si intende spettante, al massimo, per sedici giorni in ciascun mese.

 

Disposizioni finali

 

          Art. 29.

     Le disposizioni contenute nell'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, modificato dalla legge 8 luglio 1949, n. 464, dalla legge 17 febbraio 1950, n. 53, e dalla legge 13 ottobre 1950, n. 908, sono sostituite dalla presente legge.

     La legge 8 agosto 1957, n. 776, è abrogata.

     Restano in vigore le disposizioni contenute nel penultimo comma dell'art. 26 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 1° marzo 1926, n. 562.

 

          Art. 30.

     La tabella del premio di maggior produzione riprodotta nell'allegato IV della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è soppressa. Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono una maggiorazione del premio di maggior produzione compresa quella di cui al terzo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato con la legge 27 febbraio 1958, n. 120.

 

          Art. 31.

     Al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non sono applicabili le disposizioni sulla indennità di servizio prevista per il personale dei Centri meccanografici.

 

          Art. 32.

     Nello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1960-61 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. 1. Proventi del servizio della posta-lettere L. 14.500.000.000

Cap. 2. Proventi del servizio dei pacchi postali L. 600.000.000

Cap. 4. Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi postali L. 500.000.000

Cap. 8. Proventi del servizio dei conti correnti L. 1.000.000.000

Cap. 9. Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle spese inscritte nel bilancio dell'Amministrazione postale telegrafica, ecc. L. 1.050.000.000

Cap. 12. Proventi del servizio dei telegrafi L. 1.650.000.000

Cap. 15. Proventi del servizio di radiodiffusione circolare L. 200.000.000

Totale L. 19.500.000.000

 

          Art. 33.

     Nello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1960-61 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. 2. Proventi del traffico telefonico internazionale L. 50.000.000

Cap. 3. Proventi derivanti dall'affitto di linee aeree ed in cavo L. 1.200.000.000

Cap. 4. Entrate relative a differenza di cambio, ecc. L. 400.000.000

Cap. 9. Entrata derivante dalla compartecipazione, ecc. L. 450.000.000

Cap. 12. Proventi vari L. 300.000.000

Totale L. 2.400.000.000

 

          Art. 34.

     All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1960-61 l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici provvederanno con le maggiori entrate di cui ai precedenti articoli 32 e 33.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 35.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ed ha effetto dal 1° gennaio 1960.

 

 

     Tabelle

     (Omissis)

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 30 marzo 1965, n. 321.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 30 marzo 1965, n. 321.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 30 marzo 1965, n. 321.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 30 marzo 1965, n. 321.

[5] Comma così sostituito dall'art. 29 della L. 12 marzo 1968, n. 325.

[6] Comma così sostituito dall'art. 29 della L. 12 marzo 1968, n. 325.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 15 luglio 1966, n. 561.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 30 marzo 1965, n. 321.

[9] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 30 marzo 1965, n. 321.

[10] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 30 marzo 1965, n. 321.

[11] Articolo così modificato dall'art. 5 della L. 30 marzo 1965, n. 321.

[12] Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 30 marzo 1965, n. 321.