§ 76.4.32 - Legge 27 luglio 1967, n. 621.
Corresponsione di compensi orari di intensificazione al personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:27/07/1967
Numero:621


Sommario
Art. 1.      Ai direttori o reggenti di Ufficio locale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè agli ufficiali della carriera esecutiva degli Uffici locali dell'Amministrazione [...]
Art. 2.      In conseguenza delle provvidenze previste nel precedente articolo, a partire dall'anno finanziario 1968, il limite della spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie del personale [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.800 milioni in ragione d'anno, viene fatto fronte, per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1967, per lire 1.650 [...]


§ 76.4.32 - Legge 27 luglio 1967, n. 621. [1]

Corresponsione di compensi orari di intensificazione al personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(G.U. 4 agosto 1967, n. 195).

 

     Art. 1.

     Ai direttori o reggenti di Ufficio locale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè agli ufficiali della carriera esecutiva degli Uffici locali dell'Amministrazione stessa, quando manchino una o più unità rispetto all'assegno fissato ai sensi del quinto e ottavo comma dell'art. 10 della legge 2 marzo 1963, n. 307, che non possono essere sostituite con le unità di scorta, è corrisposto con decorrenza 1° luglio 1967 - per remunerare il maggior lavoro eseguito durante l'orario normale - un compenso orario di intensificazione per ogni unità mancante in ciascuna giornata lavorativa nella seguente misura:

     Uffici locali di gruppo E che, ai sensi degli articoli 11 e 69 della legge 2 marzo 1963, n. 307, hanno un punteggio superiore a 1250, ore 2;

     Uffici locali di gruppo D, ore 3;

     Uffici locali di gruppo C, ore 4;

     Uffici locali di gruppo B e A, ore 5.

     I compensi orari di intensificazione sono erogati, per ciascun ufficio, mensilmente, in favore del personale chiamato a maggiori e più impegnative prestazioni giornaliere in conseguenza della mancanza di unità rispetto all'assegno ed in rapporto alle giornate di effettive maggiori prestazioni, indipendentemente dalla qualifica rivestita. I compensi medesimi sono ragguagliati all'importo dell'aliquota oraria per servizio straordinario vigente per gli impiegati che rivestono la qualifica di ufficiale di II classe.

     Al personale previsto dalla presente legge, per la sostituzione delle unità mancanti all'assegno, non si applica il disposto dell'art. 10, comma primo, della legge 27 maggio 1961, n. 465.

 

          Art. 2.

     In conseguenza delle provvidenze previste nel precedente articolo, a partire dall'anno finanziario 1968, il limite della spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, è ridotto ulteriormente di lire 2.250 milioni [2] .

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.800 milioni in ragione d'anno, viene fatto fronte, per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1967, per lire 1.650 milioni, con riduzione dello stanziamento del capitolo 110 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1967 e, per lire 775 milioni, con le maggiori entrate del capitolo 142 - proventi del servizio dei conti correnti - dello stato di previsione delle entrate della Amministrazione predetta, per lo stesso anno [3].


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Comma così modificato dall'art. unico della L. 2 maggio 1969, n. 250.

[3] Comma così modificato dell'art. unico della L. 2 maggio 1969, n. 250.