§ 76.4.3C - Legge 28 gennaio 1970, n. 10.
Conferimento di posti di organico nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:28/01/1970
Numero:10


Sommario
Art. 1.      L'ultimo comma dell'art. 48 della legge 12 marzo 1968, n. 325, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      I posti di organico dei ruoli di cui alle tabelle F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T e U dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, che si renderanno disponibili entro il 31 [...]
Art. 3.      Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno banditi i seguenti concorsi:
Art. 4.      Fermo restando il disposto dell'art. 50 della legge 12 marzo 1968, n. 325, per il conferimento di mansioni esecutive presso gli uffici locali, i posti di organico dei ruoli del personale di [...]
Art. 5.      I posti disponibili a qualsiasi titolo nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali fino al 31 dicembre 1972, esclusi quelli spettanti agli aventi titolo [...]
Art. 6.      Ferma restando la riserva di cui al precedente art. 3, comma primo, n. 2), è in facoltà del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di provvedere, in tutto o in parte e in deroga alle [...]
Art. 7.      Il disposto di cui all'art. 5 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, relativo alla valutazione del servizio di commutazione, si intende esteso anche al personale maschile addetto al servizio [...]
Art. 8.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500 milioni per l'anno 1969, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni provvede con l'imputazione [...]
Art. 9.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 76.4.3C - Legge 28 gennaio 1970, n. 10.

Conferimento di posti di organico nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(G.U. 14 febbraio 1970, n. 40)

 

     Art. 1.

     L'ultimo comma dell'art. 48 della legge 12 marzo 1968, n. 325, è sostituito dal seguente:

     "La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai ruoli di cui alle tabelle F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T e U dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, ed ai ruoli del personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè ai ruoli del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici".

 

          Art. 2.

     I posti di organico dei ruoli di cui alle tabelle F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T e U dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 1972, nonchè quelli lasciati vacanti dal personale cessato dall'impiego in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 47 della legge 12 marzo 1968, n. 325, possono essere conferiti per risulta, fatta salva la riserva di cui al successivo art. 3, ed in deroga alle vigenti norme concernenti riserva ed accantonamenti di posti, entro il 30 giugno 1973, nella qualifica iniziale del ruolo di cui alle tabelle G, H, I, M, N, O, P, O, R, S, T e U del predetto allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, agli idonei dei concorsi per l'accesso ai ruoli medesimi, espletati in data non anteriore al 1° gennaio 1968 o in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

 

          Art. 3.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno banditi i seguenti concorsi:

     1) [1];

     2) concorso per titoli ed esami a 70 posti di ufficiale telefonico di terza classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, riservato agli impiegati dei ruoli della carriera ausiliaria della stessa azienda muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

     Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età. I vincitori dei predetti concorsi sono esonerati dal periodo di prova.

 

          Art. 4.

     Fermo restando il disposto dell'art. 50 della legge 12 marzo 1968, n. 325, per il conferimento di mansioni esecutive presso gli uffici locali, i posti di organico dei ruoli del personale di concetto ed esecutivo degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 1972, nonchè quelli lasciati vacanti dal personale cessato dall'impiego in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 47 della legge 12 marzo 1968, n. 325, possono essere conferiti per risulta, entro il 30 giugno 1973, nella qualifica iniziale del ruolo del personale esecutivo degli uffici locali:

     a) nella misura dell'ottanta per cento agli idonei del concorso a 251 posti di ufficiale di terza classe in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, bandito con decreto ministeriale del 25 agosto 1965, secondo l'ordine della graduatoria;

     b) nella misura del venti per cento agli idonei del concorso per titoli ed esami a 258 posti di ufficiale di terza classe in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, bandito con decreto ministeriale del 1° giugno 1968, secondo l'ordine della graduatoria.

     I posti della carriera ausiliaria degli uffici locali che si renderanno disponibili a seguito della nomina nella carriera esecutiva degli idonei del concorso previsto dall'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 259, potranno essere conferiti agli idonei del concorso previsto dal successivo art. 12 della stessa legge.

 

          Art. 5.

     I posti disponibili a qualsiasi titolo nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali fino al 31 dicembre 1972, esclusi quelli spettanti agli aventi titolo ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 12 marzo 1968, n. 259, saranno conferiti, entro il limite dell'80 per cento, mediante concorso per titoli riservato a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti nell'elenco dei sostituti di cui all'art. 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307, ed alla data medesima abbiano prestato servizio, anche non continuativo, per almeno sei mesi.

     Ai fini dell'ammissione al concorso gli aspiranti devono possedere tutti i requisiti prescritti per l'accesso alla carriera ausiliaria degli uffici locali, ad eccezione di quello dell'età.

 

          Art. 6.

     Ferma restando la riserva di cui al precedente art. 3, comma primo, n. 2), è in facoltà del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di provvedere, in tutto o in parte e in deroga alle vigenti disposizioni concernenti riserve ed accantonamenti, alla copertura dei posti di organico dei ruoli di cui alle tabelle G, H, N e P dell'allegato I alla legge 18 febbraio 1963, n. 81, che si renderanno disponibili fino al 31 dicembre 1972, nonchè di quelli lasciati vacanti, nei ruoli stessi, da personale cessato dall'impiego in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 47 della legge 12 marzo 1968, n. 325, mediante l'assunzione nelle qualifiche iniziali dei ruoli di cui alle tabelle H, N e P dell'allegato I alla stessa legge 18 febbraio 1963, n. 81, di idonei dei concorsi per l'accesso, rispettivamente, ai ruoli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui alle tabelle M, S e U dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, espletati in data non anteriore al 1° gennaio 1968 o in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè, per lo stesso ruolo della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici, di idonei del concorso a 251 posti di ufficiale di terza classe degli uffici locali bandito con decreto ministeriale del 25 agosto 1965. L'assunzione è disposta secondo l'ordine della graduatoria dei rispettivi concorsi.

 

          Art. 7.

     Il disposto di cui all'art. 5 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, relativo alla valutazione del servizio di commutazione, si intende esteso anche al personale maschile addetto al servizio medesimo, nonchè al personale esecutivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni applicato a mansioni di radiotelegrafista e radiotelefonista.

 

          Art. 8.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500 milioni per l'anno 1969, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni provvede con l'imputazione dell'onere medesimo ai capitoli n. 101, per lire 2.000 milioni, e n. 108, per lire 500 milioni, del proprio stato di previsione della spesa per l'anno stesso.

     Agli oneri per l'anno 1970, valutati in lire 15.300 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed in lire 2.400 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 324 e n. 354, rispettivamente, degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno stesso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 9.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Numero abrogato dall'art. 10 della L. 12 agosto 1974, n. 370.