§ 80.5.33A - Legge 3 aprile 1979, n. 101.
Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:03/04/1979
Numero:101


Sommario
Art. 1.  Classificazione del personale postelegrafonico
Art. 2.  Equiparazione degli operai agli impiegati
Art. 3.  Declaratoria di categoria
Art. 4.  Dotazioni organiche e contingenti
Art. 5.  Ruoli organici dell'Amministrazione PT
Art. 6.  Ruoli organici dell'ASST
Art. 7.  Assunzione in impiego
Art. 8.  Titoli di studio
Art. 9.  Anzianità minime
Art. 10.  Concorsi di reclutamento
Art. 11.  Cambio di qualifica funzionale
Art. 12.  Accesso alle qualifiche dirigenziali
Art. 13.  Conferimento dei compiti di categoria o qualifica superiore
Art. 14.  Valutazione del personale
Art. 15.  Ritardi nella progressione economica e giuridica
Art. 16.  Tabella degli stipendi
Art. 17.  Trattamento temporaneo per talune qualifiche
Art. 18.  Trattamento economico nel passaggio di categoria
Art. 19.  Valutazione di anzianità pregressa
Art. 20.  Trattamento di quiescenza e di previdenza
Art. 21.  Stipendi del personale non di ruolo
Art. 22.  Revisione del premio industriale
Art. 23.  Aspettative e permessi per motivi sindacali
Art. 24.  Revoca delle designazioni
Art. 25.  Ritenute per contributi sindacali
Art. 26.  Contributi associativi
Art. 27.  Assunzioni senza concorso
Art. 28.  Norme compatibili
Art. 29.  Inquadramento nelle nuove categorie
Art. 30.  Ruoli organici
Art. 31.  Titoli di studio
Art. 32.  Anzianità minima
Art. 33.  Titolo di merito autonomo
Art. 34.  Accesso alla categoria VIII
Art. 35.  Riserva di posti
Art. 36.  Interpretazione autentica
Art. 37.  Cambio di contingenti
Art. 38.  Concorso per titoli riservato
Art. 39.  Inquadramento ai fini economici
Art. 40.  Retroattività
Art. 41.  Trattamenti transitori per talune qualifiche
Art. 42.  Modificazioni delle situazioni soggettive
Art. 43.  Formazione professionale
Art. 44.  Onere


§ 80.5.33A - Legge 3 aprile 1979, n. 101.

Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico.

(G.U. 7 aprile 1979, n. 98)

 

Capo I

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

 

     Art. 1. Classificazione del personale postelegrafonico

     Il personale di ruolo delle aziende autonome dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, compresi gli operai ed esclusi i funzionari con qualifica dirigenziale e quelli con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è classificato in otto categorie professionali, ordinate in scala progressiva in relazione al livello di professionalità, alle attribuzioni ed alle connesse responsabilità, nonchè al grado di cultura, generale e professionale, necessario.

     Ciascuna categoria si articola in qualifiche funzionali di equivalente professionalità.

     Le declaratorie di cui al successivo art. 3 stabiliscono i princìpi generali in base ai quali vanno individuate le singole, equipollenti qualifiche funzionali nell'ambito di ciascuna categoria e definiti i relativi profili professionali.

     I profili professionali evidenziano la tipologia delle prestazioni lavorative richieste per ciascuna qualifica funzionale, ne individuano l'omogeneità o complementarità con altre di diversa categoria, delimitano le eventuali sfere di autonomia e le responsabilità connesse all'esercizio dei compiti previsti e precisano i requisiti soggettivi, culturali e professionali necessari per assolverli, in modo da realizzare una razionale organizzazione del lavoro che eviti ogni confusione di competenze, come anche ogni irrazionale parcellizzazione del lavoro, e renda possibile una effettiva mobilità del personale.

     La definizione dei profili professionali deve essere preordinata alla realizzazione della funzionalità del nuovo ordinamento con la valorizzazione della professionalità e la specificazione delle corrispondenti attribuzioni e responsabilità. A tali fini devono essere assegnate al personale le mansioni previste per le categorie di inquadramento ed i profili professionali riconosciuti, in modo da realizzare una precisa corrispondenza fra mansioni e qualifica professionale, ferme restando in prima applicazione le attuali intercambiabilità previste per il personale degli uffici locali e delle agenzie.

     All'individuazione delle qualifiche funzionali e alla definizione dei relativi profili professionali, e successivi aggiornamenti, si provvede con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti una apposita commissione paritetica amministrazione-sindacati del personale postelegrafonico a carattere nazionale maggiormente rappresentativi e il consiglio di amministrazione.

     A tali fini il personale delle diverse categorie va raggruppato, in senso verticale, secondo i settori operativi di applicazione, quali risultano dal seguente schema:

     a) personale con funzioni direttive;

     b) personale degli uffici;

     c) personale dell'esercizio, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie e quello con qualifica di mestiere, suddistinto secondo le specializzazioni.

 

          Art. 2. Equiparazione degli operai agli impiegati

     Gli operai delle aziende postelegrafoniche sono equiparati, a tutti gli effetti, agli impiegati inquadrati nelle stesse categorie professionali e sono assoggettati alle stesse norme dello stato giuridico.

 

          Art. 3. Declaratoria di categoria

     Le attribuzioni del personale postelegrafonico, esclusi i dirigenti ed i funzionari con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, sono classificate nelle otto categorie professionali previste dall'art. 1 secondo lo schema seguente:

     categoria I: attività manuali che non richiedono specifiche cognizioni tecnico-pratiche; servizi di anticamera e di custodia. Il livello culturale richiesto è quello corrispondente alla licenza della scuola elementare;

     categoria II: attività manuali che richiedono specifiche cognizioni tecnico-pratiche; attività di coordinamento dei servizi di anticamera. Il livello culturale richiesto è quello corrispondente alla licenza della scuola elementare;

     categoria III: attività amministrative e tecniche esecutive, prive di margine di discrezionalità o a carattere ripetitivo; attività manuali che richiedono cognizioni tecnico-pratiche specializzate; attività di coordinamento di più unità con qualifica di mestiere. Il livello culturale richiesto è quello corrispondente al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

     categoria IV: attività amministrativo-contabili, tecniche e specializzate dell'esercizio; attività di coordinamento di più operatori esecutivi nel settore degli uffici; attività di sorveglianza nell'ambito di settori e reparti dell'esercizio. Il livello culturale richiesto è, di norma, quello corrispondente al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

     categoria V: direzione di uffici e impianti dell'esercizio postelegrafonico di minore entità; coordinamento di gruppi di lavoratori; funzioni di collaborazione amministrativo-contabile e tecnica che richiedono una qualificata preparazione professionale; collaborazione nelle attività di progettazione, direzione di lavori e collaudo, studio e ricerca, controllo ispettivo; attività che prevedono applicazione su attrezzature complesse che richiedono conoscenze tecnologiche specifiche. Il livello culturale richiesto è quello corrispondente al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, integrato, per talune mansioni, da profonda conoscenza dei servizi di istituto acquisibile solo dopo una lunga applicazione ai medesimi;

     categoria VI: direzione di uffici e impianti di media entità; qualificata collaborazione amministrativo-contabile e tecnica comportante lo studio e la risoluzione di questioni generali o problemi complessi; attività di ispezione contabile; coordinamento di gruppi di tecnici e operatori. Il livello culturale richiesto è quello corrispondente al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ma accompagnato da una vasta conoscenza dei servizi di istituto;

     categoria VII: a) attività di studio, ricerca scientifica, ricerca statistica, ricerca economica; analisi per elaborazione dati, analisi di procedure, collaborazione giuridico-amministrativa e tecnica; progettazione, direzione lavori e collaudi implicanti un qualificato apporto professionale; funzione ispettiva. Il livello culturale richiesto è corrispondente al diploma di laurea, integrato da particolari abilitazioni professionali o da una approfondita cultura professionale acquisibile in adeguati corsi di formazione professionale;

     b) direzione di uffici ed impianti dell'esercizio di rilevante entità; incarichi di pari rilevanza presso gli organi centrali e periferici; collaborazione amministrativa, contabile e tecnica altamente qualificata; attività di ispezione contabile sui grandi uffici. Il livello culturale richiesto è corrispondente al diploma di laurea o al diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado integrato da una vasta cultura professionale acquisibile con lunga applicazione ai servizi e con adeguati corsi di formazione professionale;

     categoria VIII: attività di diretta collaborazione con i dirigenti, e loro sostituzione in caso di assenza, impedimento o vacanza; attività di direzione, coordinamento e controllo, con competenza propria, vicaria o delegata; attività particolarmente qualificata di ricerca scientifica, di analisi per elaborazione dati, di analisi di procedure, di ricerca economica e di ricerca statistica; progettazioni, direzione lavori e collaudi implicanti uno specializzato apporto professionale con autonoma e completa elaborazione; partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati che non siano riservati ai dirigenti. Il livello culturale richiesto è corrispondente al diploma di laurea, integrato da particolari abilitazioni professionali o da una vasta cultura professionale acquisibile con lunga applicazione ai servizi e con adeguati corsi di specializzazione professionale.

 

          Art. 4. Dotazioni organiche e contingenti

     Le dotazioni dei posti di organico sono stabilite cumulativamente per ciascuna categoria professionale di ciascuna azienda, salvo che per la VII categoria per la quale sono previste due autonome dotazioni organiche, rispettivamente per il personale con funzioni direttive assunto per i compiti di cui alla lettera a) e per il personale dell'esercizio e degli uffici destinato ai compiti di cui alla lettera b) del precedente art. 3.

     La dotazione organica di ciascuna categoria e la dotazione organica di ciascuno dei due raggruppamenti della VII categoria sono ripartite, in relazione alle esigenze dei servizi e con le modalità di cui al penultimo comma dell'art. 1, in contingenti autonomi per le diverse qualifiche funzionali in cui essi si articolano, in conformità a quanto stabilito al successivo art. 5.

 

          Art. 5. Ruoli organici dell'Amministrazione PT

     I ruoli organici del personale delle diverse categorie professionali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni sono così determinati:

     a) per il personale dell'esercizio degli uffici locali e delle agenzie, osservando le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e successive modificazioni;

     b) per il rimanente personale dell'esercizio, con modalità e criteri conformi a quelli indicati nell'art. 5 della legge 9 febbraio 1979, n. 49;

     c) per il personale degli uffici, per il personale della VII categoria, raggruppamento a) e per il personale dell'VIII categoria, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, sentiti la commissione paritetica amministrazione-sindacati di cui al precedente art. 1 e il consiglio di amministrazione, nel limite, rispettivamente, del 3 per cento (uffici), dello 0,75 per cento (VII categoria, raggruppamento a) e dello 0,50 per cento (VIII categoria) della dotazione complessiva del personale dell'esercizio.

 

          Art. 6. Ruoli organici dell'ASST

     Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione e previa consultazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sono stabiliti gli indici parametrici valevoli per l'adeguamento degli organici del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dell'esercizio; tale adeguamento deve essere strettamente correlato allo sviluppo dei servizi, del traffico telefonico complessivo, degli impianti e dei circuiti, nonchè alle esigenze organizzative degli uffici esecutivi.

     Sulla base delle variazioni verificatesi nel corso di ciascun anno, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è fissata, per ciascuna delle diverse categorie professionali, la situazione numerica complessiva dei posti al 31 dicembre dell'anno stesso.

     Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, sentiti la commissione paritetica amministrazione-sindacati di cui al precedente art. 1 e il consiglio di amministrazione, sono determinati i ruoli organici del personale degli uffici, del personale della VII categoria, raggruppamento a) e del personale della VIII categoria nel limite, rispettivamente, del 7 per cento, dell'1,95 per cento e dell'1,30 per cento della dotazione complessiva del personale dell'esercizio.

     L'adeguamento dei ruoli organici, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, decorre dal 1° gennaio 1980.

 

          Art. 7. Assunzione in impiego

     L'assunzione in impiego nelle diverse categorie avviene:

     1) alla I categoria: mediante pubblico concorso;

     2) alla II categoria: a) nel contingente del personale dell'esercizio, mediante pubblico concorso con riserva del 50 per cento dei posti in favore dei dipendenti di I categoria dei vari corrispondenti settori operativi;

     b) nel contingente del personale degli uffici, mediante concorso interno riservato ai dipendenti di prima categoria del corrispondente profilo professionale;

     3) alla III categoria: a) nel contingente del personale applicato agli uffici locali ed alle agenzie, mediante concorso interno riservato ai sostituti portalettere di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3;

     b) nei restanti contingenti, mediante pubblico concorso, con le seguenti riserve di posti:

     i) nel contingente del personale dell'esercizio con qualifica di mestiere, 50 per cento in favore del personale di seconda categoria del corrispondente profilo professionale;

     ii) nei contingenti del personale dell'esercizio delle restanti specializzazioni, 30 per cento in favore degli impiegati e degli agenti straordinari di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376, con almeno tre mesi di servizio classificato soddisfacente dal competente dirigente;

     iii) nel contingente del personale degli uffici, 40 per cento in favore del personale di seconda categoria del corrispondente profilo professionale;

     4) alla IV categoria: a) nel contingente del personale degli uffici e nel contingente del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto alla vigilanza, mediante concorso interno riservato al personale di terza categoria dei corrispondenti profili professionali;

     b) nei restanti contingenti del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, mediante pubblico concorso con riserva del 50 per cento dei posti in favore del personale di terza categoria dei vari corrispondenti settori operativi;

     c) nei contingenti del personale dell'esercizio dell'ASST, mediante pubblico concorso con riserva del 15 per cento dei posti in favore del personale di terza categoria dei corrispondenti profili professionali;

     5) alla V categoria: a) nei contingenti del personale dell'esercizio con compiti di direzione degli uffici e degli impianti di minore rilevanza, mediante concorso interno riservato al personale di quarta categoria dei vari corrispondenti settori operativi;

     b) nel contingente del personale degli uffici e nei restanti contingenti del personale dell'esercizio, mediante pubblico concorso, con riserva del 40 per cento dei posti al personale di quarta categoria dei corrispondenti profili professionali;

     6) alla VI categoria: mediante concorso interno, riservato al personale di quinta categoria dei vari corrispondenti settori operativi;

     7) alla VII categoria: a) nel contingente del raggruppamento a), mediante pubblico concorso, con riserva sino al 20 per cento dei posti in favore del personale di sesta categoria;

     b) nei contingenti del personale dell'esercizio e degli uffici, mediante concorso interno riservato al personale di sesta categoria dei vari corrispondenti settori operativi;

     8) alla VIII categoria: a) nel limite dell'80 per cento dei posti, mediante concorso interno nazionale, riservato al personale del raggruppamento a) della settima categoria dei vari corrispondenti settori operativi;

     b) nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno nazionale per titoli di servizio, al quale può partecipare il personale del raggruppamento b) della VII categoria, nonchè quello delle qualifiche dell'esercizio della VIII categoria, e successivo corso professionale con esami finali; al corso professionale è ammesso, secondo l'ordine di graduatoria del concorso per titoli, un numero di aspiranti maggiorato del 20 per cento rispetto ai posti da conferire [1] .

     Ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso, pubblico o interno, si considerano disponibili, oltre ai posti vacanti nel contingente per l'accesso al quale deve essere indetto il concorso, anche quelli conferibili nella categoria immediatamente superiore che sono riservati, ai sensi del precedente comma, al personale appartenente al predetto contingente.

 

          Art. 8. Titoli di studio

     Per l'accesso alle varie categorie professionali è prescritto il possesso del titolo di studio appresso specificato:

     1) licenza della scuola elementare per le categorie I e II;

     2) diploma di istituto d'istruzione secondaria di 1° grado per la categoria III;

     3) diploma di istituto d'istruzione secondaria di 2° grado per le categorie IV (di norma), V, VI e VII - raggruppamento b) - relativo al personale dell'esercizio e degli uffici;

     4) diploma di laurea per le categorie VII - raggruppamento a), relativo al personale con funzioni direttive - e VIII.

     Per il personale di ruolo ammesso ai concorsi interni o pubblici, per l'accesso a categoria superiore è sufficiente il possesso del titolo di studio prescritto per la categoria e il profilo professionale di provenienza.

     La disposizione del comma precedente non si applica per la nomina a qualifiche tecniche.

 

          Art. 9. Anzianità minime

     Per l'ammissione ai concorsi interni o alle riserve dei posti nei concorsi pubblici per l'accesso a categoria superiore è prescritto il possesso dell'anzianità minima di servizio maturata nella categoria di appartenenza appresso specificata:

     a) dalla categoria I alla II: 1 anno;

     b) dalla categoria II alla III: 2 anni;

     c) dalla categoria III alla IV: 3 anni;

     d) dalla categoria IV alla V, dalla V alla VI, dalla VI alla VII e dalla VII all'VIII: 4 anni.

 

          Art. 10. Concorsi di reclutamento

     I concorsi pubblici di reclutamento vertono su prove a contenuto tecnico-pratico, attinenti alla professionalità della qualifica per l'accesso alla quale sono indetti.

     I vincitori frequentano, di norma, un corso di formazione e di qualificazione professionale in sede centrale o periferica, compreso il personale di VII e VIII categoria, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472 [2] .

     I concorsi interni hanno analoghe caratteristiche salvo che con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti l'apposita commissione paritetica amministrazione-sindacati e il consiglio di amministrazione, non sia previsto che il passaggio interno a categoria superiore si consegua mediante concorsi per titoli professionali o mediante corsi professionali con esami finali.

     I programmi di esame per i concorsi pubblici e per quelli interni, il tipo, i programmi di insegnamento e di esame per i corsi professionali, i titoli eventualmente da valutare per ogni tipo di concorso o per l'ammissione ai corsi, la corrispondenza tra profili professionali e quant'altro nella materia occorra sono stabiliti con le modalità di cui al comma precedente.

     I concorsi di reclutamento, pubblici o interni, salvo quelli di accesso alla categoria VIII e altri eventualmente specificati con le richiamate modalità, sono a carattere circoscrizionale; ai concorrenti che conseguono la nomina si applica il disposto dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n. 1077.

     Le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, non si applicano all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

 

          Art. 11. Cambio di qualifica funzionale

     I casi e le modalità di passaggio da un contingente all'altro previsti nell'ambito della stessa categoria per le diverse qualifiche funzionali sono disciplinati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti gli organi di cui al terzo comma del precedente art. 10.

 

          Art. 12. Accesso alle qualifiche dirigenziali

     Salvo quanto previsto al comma successivo, l'accesso alle qualifiche dirigenziali, secondo le modalità fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, è riservato al personale dell'VIII categoria con almeno un anno di anzianità di servizio nella categoria medesima.

     Restano ferme le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 in favore del personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione e di quello proveniente dalla qualifica di direttore aggiunto di divisione.

 

          Art. 13. Conferimento dei compiti di categoria o qualifica superiore [3]

     1. Per esigenze di servizio, nei limiti delle vacanze della dotazione organica di ciascuna categoria professionale o dell'assegno numerico del singolo ufficio o impianto, il personale postelegrafonico può essere utilizzato, per un periodo massimo di un anno continuativo, nell'esercizio dei compiti del corrispondente profilo professionale di categoria superiore a quella di appartenenza, sempre che per lo svolgimento dei medesimi compiti non sia prevista la funzione vicaria; tale utilizzazione termina automaticamente col venir meno della vacanza nell'organico o nell'assegno numerico dell'ufficio.

     2. Per esigenze di servizio, durante l'assenza del titolare e sempre che l'ordinamento dell'ufficio non preveda la funzione vicaria, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di dirigente generale o di dirigente superiore, può essere affidata, per un periodo massimo di due anni continuativi, a titolo di reggenza e con provvedimento, rispettivamente, del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ad un funzionario del corrispondente quadro che rivesta la qualifica di dirigente superiore per sostituire il funzionario con qualifica di dirigente generale, ovvero le qualifiche di primo dirigente o ad esaurimento per sostituire il funzionario con qualifica di dirigente superiore.

     3. Nelle stesse ipotesi e con le stesse modalità di cui al comma 2, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di primo dirigente, può essere affidata, per un periodo massimo di un anno continuativo, a titolo di reggenza, ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva delle qualifiche ad esaurimento od ascritte alla categoria IX.

     4. Le funzioni superiori non possono essere attribuite ai dipendenti che non abbiano prestato almeno un anno di servizio effettivo nella propria qualifica.

     5. Non si fa luogo al riconoscimento delle funzioni superiori allorquando queste siano espletate per un periodo di tempo non superiore al mese continuativo.

     6. Qualora le funzioni superiori siano espletate da impiegati con funzioni vicarie, il trattamento economico di cui al comma 7 compete nel caso in cui lo svolgimento delle funzioni medesime si protragga per un periodo di tempo superiore ad un mese continuativo.

     7. Durante tutto il periodo di utilizzazione nelle funzioni della categoria o della qualifica superiore, fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, spetta al personale una indennità, non utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio iniziale previsto per la categoria di appartenenza o per la qualifica rivestita e lo stipendio iniziale stabilito per la categoria o per la qualifica cui sono ascritte le funzioni da svolgere. Al personale medesimo competono, inoltre, il compenso per lavoro straordinario e l'indennità di missione nelle misure previste per la stessa categoria cui sono ascritte le funzioni da svolgere. In caso di promozione a categoria o qualifica superiore con effetto giuridico ed economico retroattivo, coincidente in tutto o in parte con il periodo di espletamento delle funzioni superiori, si fa luogo, relativamente a tale periodo, al conguaglio fra quanto dovuto a titolo di trattamento stipendiale per effetto della promozione e quanto già erogato per stipendio ed indennità per lo svolgimento di funzioni superiori, senza procedere, peraltro, al recupero delle somme eventualmente a credito dell'Amministrazione.

     8. Le norme di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 si applicano anche al personale degli uffici locali, salve le speciali più favorevoli disposizioni vigenti che lo concernono.

     9. Le disposizioni di attuazione dei commi 1 e 8 sono emanate con le modalità di cui all'art. 10, terzo comma, della presente legge.

 

          Art. 14. Valutazione del personale

     Salvo quanto previsto al successivo quarto comma, per il personale postelegrafonico sono soppressi i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali.

     Il capo di ufficio con qualifica dirigenziale, il quale ritenga che il servizio prestato, nell'anno, da un proprio dipendente sia stato di scarso rendimento, ha l'obbligo di inviare al consiglio di amministrazione, o all'organo che ne esercita le attribuzioni per il personale di che trattasi, apposita relazione illustrativa, accompagnata dalle giustificazioni dell'interessato.

     Il consiglio di amministrazione, o l'organo che lo sostituisce, può deliberare a carico dell'impiegato l'inflizione di una nota di demerito.

     I rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali sono mantenuti in vigore per il personale della VIII categoria ai soli fini dell'accesso alla qualifica di primo dirigente, secondo le vigenti disposizioni.

     Sono, altresì, mantenute in vigore le relazioni al termine del periodo di prova del personale di prima nomina, ai fini della conferma in ruolo.

 

          Art. 15. Ritardi nella progressione economica e giuridica

     Il personale al quale venga inflitta la nota di demerito di cui all'articolo precedente, o la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio, subisce il ritardo di un anno ai fini del conseguimento della successiva classe di stipendio, o dell'aumento periodico, nonchè dell'ammissione ai concorsi di accesso a categoria superiore.

     Nel caso di sospensione dalla qualifica il ritardo è di due anni.

 

Capo II

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

          Art. 16. Tabella degli stipendi

     Al personale classificato nelle otto categorie professionali spettano, a far tempo dal 1° maggio 1978, gli stipendi annui lordi di cui alla seguente tabella:

     a) categoria I: L. 2.196.000;

     b) categoria II: L. 2.550.000;

     c) categoria III: L. 2.800.000;

     d) categoria IV: L. 3.170.000;

     e) categoria V: L. 3.512.000;

     f) categoria VI: L. 3.735,000;

     g) categoria VII: L. 4.500.000;

     h) categoria VIII: L. 5.500.000.

     Gli stipendi sopra indicati si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti categorie.

     Gli stipendi sono soggetti ad una progressione articolata in otto classi biennali, con un aumento costante dell'8 per cento rispetto agli stipendi iniziali.

     Salvo quanto previsto al comma successivo, dopo il conseguimento dell'ultima classe di stipendio, la progressione economica è costituita da un numero illimitato di aumenti periodici costanti, in ragione del 2,50 per cento dello stipendio iniziale inerente alla classe medesima, per ogni biennio di permanenza senza demerito nella stessa.

     Al fine dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali ognuno dei quali comporta un aumento costante del 2,50 per cento delle medesime.

     Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

     Si applica, in quanto compatibile, il disposto di cui al primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

 

          Art. 17. Trattamento temporaneo per talune qualifiche

     Salvo quanto previsto all'articolo successivo per i casi di passaggio di categoria, al personale di categoria III, escluso quello con qualifica di mestiere, categoria IV - contingenti per l'esercizio, escluso quello con compiti di vigilanza, categoria V, escluso quello con compiti di direzione di uffici e impianti e di coordinamento di gruppi di lavoratori, categoria VII - raggruppamento a) è attribuito per il primo biennio di servizio, a parziale modifica di quanto risulta dalla tabella di cui al precedente art. 16, lo stipendio iniziale previsto per la rispettiva categoria immediatamente inferiore. Al maturare di tale biennio si consegue, ad ogni effetto, lo stipendio iniziale della categoria di appartenenza.

 

          Art. 18. Trattamento economico nel passaggio di categoria

     Il dipendente postelegrafonico che, mediante concorso interno o pubblico, transita a categoria superiore, consegue nella nuova posizione, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, la classe di stipendio che gli assicuri lo stipendio d'importo immediatamente superiore al trattamento complessivo, per stipendio ed eventuale assegno personale di cui alla lettera c) del successivo art. 39, in godimento all'atto del passaggio; se quest'ultimo trattamento risulta d'importo superiore anche a quello inerente all'ottava classe di stipendio, della nuova categoria, al dipendente sono attribuiti in tale classe gli aumenti periodici necessari per assicurargli uno stipendio immediatamente superiore al trattamento già in godimento.

 

          Art. 19. Valutazione di anzianità pregressa

     Al personale transitato a categoria superiore è valutata, ai fini dell'ulteriore progressione economica in tale categoria, la frazione di biennio maturata nella posizione stipendiale di provenienza qualora, al compimento del biennio, avesse conseguito, nella precedente posizione, uno stipendio d'importo superiore a quello attribuitogli all'atto del passaggio di categoria.

 

          Art. 20. Trattamento di quiescenza e di previdenza

     Ai fini della determinazione della base pensionabile di cui all'art. 43 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificato dall'art. 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonchè del trattamento di previdenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, l'ultimo stipendio integralmente percepito deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturate all'atto della cessazione dal servizio.

     Le quote mensili, di cui al precedente comma, si considerano maturate in numero corrispondente ai mesi di servizio trascorsi dalla data di attribuzione dell'ultimo stipendio fino alla cessazione dal servizio, computando per mese intero la frazione di mese superiore a giorni quindici e trascurando le frazioni inferiori.

     Sulle quote aggiuntive, di cui ai precedenti commi, sono operate le normali ritenute per la quiescenza e per la previdenza.

 

          Art. 21. Stipendi del personale non di ruolo

     Al personale non di ruolo sono attribuiti con decorrenza dal 1° maggio 1978 i seguenti stipendi annui lordi:

     a) agenti straordinari di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376: L. 2.088.000;

     b) sostituti portalettere di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3: L. 2.088.000;

     c) impiegati straordinari di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376: lire 2.800.000.

 

          Art. 22. Revisione del premio industriale

     Con la procedura prevista dall'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, si provvede con decorrenza 1° gennaio 1979 alla revisione della disciplina del premio industriale, previsto dagli articoli 28 e 29 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti di spesa annua di lire 19.500 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di lire 1.500 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

 

Capo III

ASPETTI SINDACALI

 

          Art. 23. Aspettative e permessi per motivi sindacali

     Il numero delle aspettative da concedere, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249, al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che ricopre cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, è stabilito con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti le organizzazioni sindacali interessate ed il consiglio di amministrazione.

     Il contingente delle aspettative è ripartito tra le organizzazioni sindacali in rapporto al rispettivo grado di rappresentatività nell'ambito di ciascuna azienda, da desumere dai risultati delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione.

     Il numero delle assenze, da autorizzare ai sensi degli articoli 47 e 48 della citata legge n. 249, è fissato, per ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, con le modalità di cui al precedente primo comma.

 

          Art. 24. Revoca delle designazioni

     I rappresentanti del personale nominati in seno agli organi collegiali delle aziende postelegrafoniche su designazione delle organizzazioni sindacali decadono dalla carica ove queste ne revochino la designazione e propongano contestualmente i designati, in sostituzione, per il residuo periodo del mandato.

     La decadenza dei primi e la nomina dei nuovi rappresentanti decorrono dalla data del provvedimento dell'amministrazione, da emanare entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

 

          Art. 25. Ritenute per contributi sindacali

     I contributi sindacali dei dipendenti delle aziende postelegrafoniche, nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali, vengono trattenuti a cura delle aziende stesse su delega del lavoratore e versati alle organizzazioni sindacali interessate.

     In caso di modifica delle misure percentuali della trattenuta stabilite dagli organismi statutari delle organizzazioni sindacali, il dipendente ha facoltà di revocare la delega con effetto dalla data di decorrenza della modifica, purchè notifichi la revoca alle organizzazioni sindacali entro il termine di trenta giorni dalla data in cui è stata resa pubblica la modifica stessa.

 

          Art. 26. Contributi associativi

     Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono autorizzate ad effettuare ritenute sullo stipendio dei propri dipendenti per quote associative dovute ad enti ed associazioni a carattere professionale, ricreativo e mutualistico nonchè per premi relativi ad assicurazioni [4] .

     Le associazioni e gli enti per i quali possono essere effettuate le suddette ritenute sono: il Dopolavoro postelegrafonico, il Comitato sindacale assicurazioni postelegrafonici, l'Istituto postelegrafonici.

     Le ritenute sono praticate nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, fermo restando il disposto dell'art. 70 dello stesso decreto presidenziale.

     Le aziende sono autorizzate, altresì, ad emanare le norme di applicazione del presente articolo e ad integrare o modificare l'elenco di cui al secondo comma d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

     Sono effettuate a titolo gratuito le ritenute di cui al precedente articolo, quelle effettuate per conto dell'Istituto postelegrafonici e del Dopolavoro postelegrafonici, nonchè quelle concernenti i premi dovuti al Comitato sindacale assicurazione postelegrafonici per assicurazioni contro gli infortuni e la responsabilità amministrativa nonchè per ricoveri ospedalieri [5] .

     Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni determina con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione, la misura del rimborso degli oneri sostenuti dalle aziende per l'effettuazione di ritenute diverse da quelle di cui al precedente comma [6] .

 

Capo IV

 

          Art. 27. Assunzioni senza concorso [7]

     Oltre a quanto previsto all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, le Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono disporre l'assunzione del coniuge superstite del dipendente deceduto per causa direttamente connessa con il servizio, che ne faccia richiesta.

     A tal fine sono utilizzati i posti disponibili nelle attuali prima, seconda, terza e quarta categoria.

     In caso di rinuncia espressa da parte del coniuge o di sua inesistenza, le Aziende predette hanno eguale facoltà di assumere un figlio maggiorenne del dipendente deceduto che ne faccia richiesta entro due anni dal riconoscimento che il decesso è avvenuto per causa direttamente connessa con il servizio o, se più favorevole, dal raggiungimento della maggiore età. Allorché più figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione, le aziende possono procedere all'assunzione di uno di essi, secondo l'ordine cronologico della nascita.

 

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 28. Norme compatibili

     Al personale contemplato dalla presente legge continuano ad applicarsi le norme di stato giuridico e quelle del cessato ordinamento delle carriere che non siano incompatibili con le disposizioni della medesima presente legge. In quanto occorrano, le norme di raccordo fra il cessato ordinamento ed il nuovo sono stabilite con le modalità di cui al penultimo comma del precedente art. 1.

 

          Art. 29. Inquadramento nelle nuove categorie

     Il personale postelegrafonico, esclusi i dirigenti ed i funzionari con qualifica ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, in servizio al 1° maggio 1978 è inquadrato con effetto da tale data nelle singole categorie con riguardo alla qualifica rivestita alla data del 30 aprile 1978 e secondo le seguenti corrispondenze:

     1) nella I categoria:

     a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della prima qualifica della tabella X gli operai comuni;

     b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della prima qualifica della tabella VII;

     2) nella Il categoria:

     a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della seconda qualifica della tabella X gli operai qualificati;

     b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della seconda qualifica della tabella VII;

     3) nella III categoria:

     a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale delle tabelle XIX, XX, XXI, XXIV; il personale delle prime due qualifiche della tabella IX; gli operai specializzati e i capi operai;

     b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale delle tabelle VIII, XIV, XV; il personale delle prime due qualifiche della tabella V

     4) nella IV categoria:

     a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della terza qualifica della tabella IX; il personale delle prime due qualifiche delle tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXIII;

     b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della terza qualifica della tabella V il personale delle prime due qualifiche delle tabelle VI, XII e XIII; il personale della prima qualifica, che viene resa ad esaurimento, della tabella XI;

     5) nella V categoria:

     a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della terza qualifica delle tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXIII; il personale della prima qualifica delle tabelle VIII, XI, XII, XIII;

     b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della terza qualifica delle tabelle VI, XII, XIII; il personale della seconda qualifica della tabella XI; il personale della prima qualifica delle tabelle IV, IX, X

     6) nella VI categoria:

     a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della seconda qualifica delle tabelle VIII, XI, XII, XIII; il personale delle prime due qualifiche della tabella XXII;

     b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della seconda qualifica delle tabelle IV, IX, X

     7) nella VII categoria:

     a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: nella dotazione organica del raggruppamento a): il personale con parametro di stipendio non superiore a 307 delle tabelle IV, V, VI, VII; nella dotazione organica del raggruppamento b): il personale della qualifica terminale delle tabelle VIII, XI, XII, XIII, XXII;

     b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: nella dotazione organica del raggruppamento a): il personale con parametro di stipendio non superiore a 307 delle tabelle II, III; nella dotazione organica del raggruppamento b): il personale della qualifica terminale delle tabelle IV, IX, X

     8) nella VIII categoria:

     a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale con qualifica di direttore aggiunto di divisione delle tabelle IV, V, VI, VII;

     b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della stessa qualifica delle tabelle II, III.

     L'inquadramento di cui al precedente comma è effettuato salvaguardando l'ordine di ruolo delle qualifiche di provenienza.

 

          Art. 30. Ruoli organici

     Nella prima applicazione della presente legge, le dotazioni organiche delle singole categorie e dei due raggruppamenti in cui si articola la categoria VII risultano, sia per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sia per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dalla somma dei posti di organico previsti per le attuali qualifiche e tabelle organiche alle quali appartiene il personale che, ai sensi del precedente art. 29, viene inquadrato nelle categorie o raggruppamenti medesimi.

     Contestualmente alla definizione dei profili professionali si procede, con le modalità di cui al penultimo comma del precedente art. 1 e nell'ambito della complessiva dotazione organica vigente, alla rideterminazione della dotazione organica delle singole categorie e dei due raggruppamenti della categoria VII. In attesa di tale rideterminazione le dotazioni organiche della VII categoria, raggruppamento a) e della VIII categoria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stabilite, con effetto dal 1° gennaio 1979, in misura pari, rispettivamente, allo 0,75 per cento e allo 0,50 per cento della dotazione complessiva, alla stessa data, degli organici del personale dell'esercizio.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1979 le dotazioni organiche della VII categoria, raggruppamento a) e della VIII categoria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono fissate in misura pari, rispettivamente, al 60 per cento ed al 40 per cento delle dotazioni delle qualifiche non dirigenziali delle carriere direttive dell'Azienda stessa.

 

          Art. 31. Titoli di studio

     Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 8, commi secondo e terzo, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende per "titolo di studio prescritto per la categoria e il profilo professionale di provenienza", rispettivamente:

     a) la licenza della scuola elementare ai fini dell'accesso alle categorie II e III;

     b) la licenza della scuola dell'obbligo per l'accesso alla categoria IV;

     c) il diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado per l'accesso alle categorie V, VI e VII, integrato per l'accesso ai profili professionali di perito, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, o di revisore tecnico, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dalle speciali abilitazioni rilasciate dalle due aziende a seguito di appositi corsi. Resta fermo l'obbligo del possesso del titolo di studio normalmente prescritto per l'accesso agli altri profili professionali del personale tecnico.

     Ai fini dell'accesso alla III categoria, per gli attuali iscritti negli albi provinciali dei sostituti portalettere è sufficiente il possesso della licenza della scuola elementare.

 

          Art. 32. Anzianità minima

     Ai fini previsti dal precedente art. 9, l'anzianità di servizio acquisita nella soppressa carriera di provenienza, o nella soppressa qualifica ove quest'ultima dia titolo all'inquadramento in una categoria superiore rispetto a quella prevista per i provenienti da qualifica inferiore della stessa ex-carriera, è considerata equipollente a quella maturata nella categoria di inquadramento.

 

          Art. 33. Titolo di merito autonomo

     L'idoneità conseguita nei concorsi per esame di passaggio alla qualifica intermedia della carriera superiore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, già banditi alla data dell'11 novembre 1978, costituisce autonomo titolo di merito da valutare nei concorsi di passaggio alla categoria superiore.

 

          Art. 34. Accesso alla categoria VIII

     Il personale, promosso alla soppressa qualifica di direttore di sezione con effetto da data anteriore al 31 dicembre 1978, consegue, al compimento di cinque anni di anzianità in tale qualifica, l'inquadramento nella categoria VIII, previo giudizio favorevole della competente commissione centrale del personale, sino alla concorrenza dei posti disponibili al 1° gennaio 1979 e, limitatamente al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ove occorra, anche in soprannumero. In corrispondenza dei posti conferiti in soprannumero devono essere lasciati vacanti altrettanti posti nella categoria VII, raggruppamento a).

     Il personale che ottenga l'inquadramento ai sensi del precedente comma conserva, sino al compimento del terzo anno dalla data dalla quale ha effetto l'inquadramento medesimo, il trattamento economico che gli sarebbe spettato nella categoria VII.

     La riserva del 20 per cento dei posti in favore del personale della categoria VII, raggruppamento b), relativo ai profili professionali dell'esercizio e degli uffici, prevista, ai fini dell'accesso alla categoria VIII, dall'art. 7, trova applicazione dopo il primo inquadramento effettuato ai sensi del primo comma del presente articolo.

 

          Art. 35. Riserva di posti

     I posti che si rendono vacanti a far tempo dal 1° gennaio 1979 nel contingente del personale dell'esercizio destinato agli uffici principali delle poste e delle telecomunicazioni della IV categoria sono conferiti agli idonei del concorso di cui all'art. 19 della legge 12 agosto 1974, n. 370, secondo l'ordine di graduatoria e sino all'esaurimento di questa.

     La riserva del 40 per cento dei posti nei pubblici concorsi per l'accesso alla V categoria, nel contingente del personale degli uffici e in taluni contingenti del personale dell'esercizio, prevista dall'art. 7 in favore del personale di IV categoria dei vari corrispondenti settori operativi, è elevata, sino al 14 ottobre 1980, al 60 per cento, salve le speciali norme vigenti per l'assunzione degli idonei dei concorsi pubblici già espletati alla data del 14 ottobre 1978.

 

          Art. 36. Interpretazione autentica

     Il disposto, di cui al quattordicesimo comma dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, deve intendersi applicabile anche ai concorsi per il conferimento dei posti di direttore di ufficio locale di gruppo A e C, previsti dal primo e dal secondo comma dello stesso articolo.

 

          Art. 37. Cambio di contingenti

     Il personale delle poste e delle telecomunicazioni della tabella XXIV in servizio nelle zone urbanizzate e gli operatori ed operatori principali degli uffici locali trasformati in uffici principali vengono inquadrati, nell'ambito delle competenti categorie, nei corrispondenti contingenti del personale degli uffici principali, con il pieno riconoscimento dell'anzianità acquisita nei ruoli degli uffici locali e delle agenzie.

 

          Art. 38. Concorso per titoli riservato

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà bandito un concorso per titoli di servizio riservato agli attuali assistenti di commutazione (tabella XI) dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ai fini del loro passaggio alla categoria V, nel contingente del corrispondente profilo professionale.

     La dotazione organica della IV categoria sarà ridotta e quella della V categoria sarà incrementata di un numero di posti pari all'attuale dotazione organica della qualifica iniziale della predetta tabella XI.

 

          Art. 39. Inquadramento ai fini economici

     Nella prima applicazione della presente legge, ai fini della determinazione degli stipendi da attribuire, con effetto dal 1° maggio 1978, al personale postelegrafonico che viene inquadrato, con effetto dalla stessa data, nelle previste otto categorie professionali, si osservano i seguenti criteri:

     a) viene preliminarmente accertato il "maturato economico" di ciascun dipendente interessato. Per maturato economico s'intende il totale dello stipendio annuo, dell'indennità pensionabile di cui alla legge 16 novembre 1973, n. 728, e dell'anticipazione di L. 540.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, in godimento al 30 aprile 1978;

     b) a tale maturato economico sono aggiunte la somma di L. 120.000 e la somma di L. 800 per ogni mese, o frazione superiore a quindici giorni, di servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze di una amministrazione dello Stato, compreso quello presso le ex ricevitorie e gli uffici locali e già ammesso a riscatto ai fini del trattamento di quiescenza, quello in qualità di allievo telefonista o allievo meccanico delle aziende postelegrafoniche e quello prestato dal personale straordinario di cui all'art. 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119;

     c) determinato il totale complessivo degli addendi indicati alle precedenti lettere, è attribuito a ciascun dipendente, fermo restando quanto stabilito agli articoli 17 e 41, lo stipendio o la classe di stipendio, previsti per la rispettiva categoria di inquadramento, d'importo pari o immediatamente inferiore al predetto totale; nel caso di importo inferiore, al lavoratore è attribuito, altresì, un assegno personale d'importo pari alla differenza, utile ai fini della tredicesima mensilità e del trattamento di quiescenza e previdenza e riassorbibile solo nel caso di passaggio di categoria o di accesso alle qualifiche direttive ad esaurimento o dirigenziali.

     A decorrere dal 1° maggio 1978 al personale postelegrafonico di cui alla presente legge non competono l'indennità pensionabile e l'anticipazione prevista dalla precedente lettera a) nonchè le eventuali somme corrisposte a titolo di ulteriore anticipazione.

     In sede di liquidazione degli stipendi, di cui alla precedente lettera c), le aziende postelegrafoniche sono autorizzate a portare a conguaglio gli importi corrisposti ai predetti titoli.

 

          Art. 40. Retroattività

     Nella prima applicazione della presente legge, ai soli fini del conseguimento della classe di stipendio successiva allo stipendio attribuito nel primo inquadramento, quest'ultimo si considera decorrente dal 1° gennaio 1977 o dalla data di assunzione del personale, se successiva.

 

          Art. 41. Trattamenti transitori per talune qualifiche

     A parziale modifica di quanto previsto all'art. 17, il trattamento transitorio ivi indicato è stabilito, per il personale in servizio, come segue:

     a) al personale proveniente dalle qualifiche di fattorino (parametro 133), coadiutore (parametro 133), operatore di esercizio (parametro 168), segretario (parametro 178), revisore di esercizio (parametro 193), ed equiparate che abbia compiuto o compia entro il 31 dicembre 1978 un biennio complessivo di servizio - da valutare ai sensi delle vigenti disposizioni - nella qualifica di provenienza e nella categoria di inquadramento è attribuito fino alla predetta data lo stipendio iniziale della rispettiva categoria immediatamente inferiore e con effetto dal 1° gennaio 1979 lo stipendio iniziale della categoria di inquadramento;

     b) al personale proveniente dalle stesse qualifiche con parametro di stipendio iniziale è attribuito lo stipendio iniziale della rispettiva categoria immediatamente inferiore sino al 31 dicembre 1980 e con effetto dal 1° gennaio 1981 lo stipendio iniziale della categoria d'inquadramento;

     c) salvo quanto previsto alla successiva lettera d), al personale che alla data del 30 aprile 1978 rivestiva la qualifica di consigliere della carriera direttiva si applica il disposto di cui alla precedente lettera a); nei confronti del personale assunto nella medesima qualifica di consigliere successivamente al 30 aprile 1978, purchè i relativi concorsi siano stati espletati anteriormente alla data del 14 ottobre 1978, il biennio di cui al precedente art. 17 è ridotto ad un anno;

     d) al personale di cui alla precedente lettera c) promosso alla qualifica di direttore di sezione con effetto da data anteriore al 14 ottobre 1978 è attribuito sin dal 1° maggio 1978 lo stipendio iniziale della qualifica di inquadramento, ma la retroattività concessa dal precedente art. 40 è ridotta di un anno.

     Le disposizioni di cui all'art. 17 e al primo comma del presente articolo non si applicano nei confronti del personale ivi contemplato che, alla data del 30 aprile 1978, abbia realizzato un maturato economico di importo non inferiore allo stipendio iniziale previsto per la rispettiva categoria di inquadramento nonchè nei confronti di coloro che, provenienti dalla seconda o terza qualifica della carriera immediatamente inferiore, abbiano conseguito le qualifiche indicate nel richiamato primo comma quali vincitori o idonei di concorso.

     Il disposto di cui al precedente comma si applica anche nei confronti di coloro che, pur provenendo dalla qualifica iniziale della carriera inferiore, abbiano conseguito, in qualità di vincitori di concorso, una delle qualifiche indicate nel primo comma, qualora altri dipendenti, risultati idonei nello stesso concorso e classificati in graduatoria dopo i predetti, beneficino di quanto previsto nell'ultima parte del comma precedente per aver ottenuto il passaggio alla carriera superiore in epoca successiva al conseguimento della seconda qualifica della carriera di provenienza.

 

          Art. 42. Modificazioni delle situazioni soggettive

     Per il dipendente che, successivamente al 30 aprile 1978 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbia conseguito miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera, si procede, con l'osservanza dei criteri specificati nell'art. 39, alla rideterminazione del trattamento economico, per stipendio ed eventuale assegno personale, da attribuirgli a far tempo dalla data di conseguimento del miglioramento, nella stessa categoria di inquadramento.

     Nel caso in cui, nel periodo anzidetto, il dipendente abbia conseguito il passaggio ad una carriera superiore o la promozione ad una qualifica che, se conseguiti al 30 aprile 1978, avrebbero determinato l'inquadramento in categoria superiore, si procede, con effetto dalla data dell'intervenuta modificazione, ad un nuovo inquadramento e alla determinazione del nuovo trattamento economico, osservando i criteri stabiliti negli articoli 29 e 39 e, in quanto occorra, il combinato disposto degli articoli 17 e 41.

     Il disposto di cui ai precedenti commi si applica anche nei confronti di coloro che conseguano il miglioramento in base a concorsi già indetti al 14 ottobre 1978 o che saranno banditi anche successivamente, ma per i posti disponibili dal gennaio 1978.

 

          Art. 43. Formazione professionale

     Al fine di conseguire il più alto grado di professionalità dei lavoratori postelegrafonici, le aziende predispongono ed attuano programmi organici di formazione professionale del personale mediante corsi di qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e specializzazione, dando priorità ai corsi per il personale addetto ai servizi al pubblico, alla ripartizione delle corrispondenze e dei pacchi o a servizi soggetti a trasformazioni tecnologiche.

 

          Art. 44. Onere

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1978 in lire 103.457 milioni, di cui lire 93.257 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e lire 10.200 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e per l'anno 1979 in lire 140.000 milioni, di cui lire 127.400 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e lire 12.600 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si farà fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari predetti.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Lettera sostituita dall'art. 4 della L. 25 ottobre 1989, n. 355.

[2]  Comma sostituito dall'art. 41 della L. 22 dicembre 1981, n. 797.

[3]  Articolo sostituito dall' art. 42 della L. 22 dicembre 1981, n. 797 e dall'art. 7 della L. 25 ottobre 1989, n. 355.

[4]  Comma modificato dall'art. 44 della L. 22 dicembre 1981, n. 797.

[5]  Comma aggiunto dall'art. 44 della L. 22 dicembre 1981, n. 797 e sostituito dall'art. 40 della L. 25 ottobre 1989, n. 355.

[6]  Comma aggiunto dall'art. 40 della L. 25 ottobre 1989, n. 355.

[7]  Articolo sostituito dall'art. 14 della L. 22 dicembre 1981, n. 797.