§ 80.11.19 - D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472.
Riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.11 presidenza del consiglio dei ministri
Data:21/04/1972
Numero:472


Sommario
Art. 1.  (Finalità della Scuola superiore della pubblica amministrazione)
Art. 2.  (Corsi di preparazione per il reclutamento)
Art. 3.  (Organi della scuola)
Art. 4.  (Composizione del comitato direttivo)
Art. 5.  (Attribuzioni del comitato direttivo)
Art. 6.  (Funzionamento del comitato direttivo)
Art. 7.  (Direttore)
Art. 8.  (Organizzazione della scuola)
Art. 9.  (Comitato didattico)
Art. 10.  (Segreteria amministrativa)
Art. 11.  (Personale docente della scuola)
Art. 12.  (Nomina dei docenti)
Art. 13.  (Trattamento economico del direttore, dei docenti e degli incaricati)
Art. 14.  (Corsi di formazione, integrazione ed aggiornamento)
Art. 15.  (Trattamento giuridico ed economico durante i corsi)
Art. 16.  (Spese di funzionamento)
Art. 17.  (Disposizioni finali e transitorie)
Art. 18.      Le attribuzioni che il presente decreto demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere da questi delegate al Ministro incaricato della riforma della [...]


§ 80.11.19 - D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472.

Riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

(G.U. 24 agosto 1972, n. 220)

 

 

     Art. 1. (Finalità della Scuola superiore della pubblica amministrazione)

     La Scuola superiore della pubblica amministrazione ha i seguenti compiti, oltre quelli previsti dall'art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

     1) organizza e tiene i corsi di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento degli impiegati delle carriere direttive amministrative, di cui al successivo art. 2;

     2) organizza e tiene i corsi di formazione dirigenziale previsti per la nomina a primo dirigente dal decreto del Presidente della Repubblica concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato ed emanato in attuazione della delega contenuta negli articoli 16 e 16-bis della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale modificata con la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

     3) sovraintende agli istituti e scuole per il personale istituiti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

     Quando le esigenze di carattere organizzativo lo richiedano, la scuola può autorizzare lo svolgimento, presso le amministrazioni interessate, di singoli corsi di formazione, per gli impiegati in prova delle carriere inferiori a quella direttiva, di aggiornamento e di integrazione.

     Le amministrazioni presso le quali esistono gli istituti e scuole di cui al precedente n. 3), possono essere autorizzate a tenere corsi anche per la formazione degli impiegati direttivi. In tali casi, i programmi di insegnamento e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami vengono stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati, sentiti il comitato didattico ed il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

     La scuola può, altresì, organizzare e tenere corsi di formazione e di aggiornamento per il personale dipendente dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli enti pubblici a carattere nazionale, d'intesa con le amministrazioni interessate.

     Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, la scuola può avvalersi delle amministrazioni dello Stato, delle università, di enti o istituti culturali.

     La Scuola superiore ha sede a Caserta. Le sedi decentrate eventualmente necessarie sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 2. (Corsi di preparazione per il reclutamento)

     Ai corsi con borsa di studio, previsti dal precedente art. 1, n. 1), si è ammessi mediante pubblico concorso per titoli ed esame-colloquio.

     I concorsi di cui al precedente comma sono banditi per un numero di posti non superiore alla metà di quelli che si prevede si renderanno disponibili, nei singoli ruoli organici delle carriere direttive amministrative, alla data di conclusione del corso.

     Al corso medesimo può essere ammesso un numero di allievi pari a quello dei posti messi a concorso maggiorato del venti per cento.

     Ai concorsi di cui ai precedenti commi possono partecipare:

     a) i cittadini in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

     b) i cittadini iscritti all'ultimo anno dei corsi di laurea corrispondenti al titolo di studio normalmente richiesto, in regola con gli esami, di età non superiore agli anni ventiquattro e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge. Non sono ammesse elevazioni del limite di età.

     L'ammissione al concorso è subordinata alla condizione che nel piano di studi, seguito o da seguire per il conseguimento della laurea, siano comprese le materie indicate nel bando di concorso, nonchè, per gli studenti, che abbiano superato gli esami specificati nel bando medesimo.

     Il corso ha la durata di dodici mesi; durante il suo svolgimento gli allievi possono essere applicati, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, presso organi centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato.

     Alla fine del corso gli allievi devono sostenere un esame teorico-pratico sulle singole materie di insegnamento, il cui favorevole esito comporta, nel limite dei posti indicati al precedente secondo comma, e in base all'ordine della graduatoria di merito, la nomina in prova, nella qualifica iniziale delle carriere per le quali hanno concorso, subordinatamente al conseguimento, da parte degli studenti universitari, del prescritto diploma di laurea. Per la nomina in prova si osservano le vigenti disposizioni in materia di precedenze e preferenze.

     L'esame finale può essere tenuto in due diverse sessioni.

     Gli allievi utilmente collocati in graduatoria, che al momento della formazione di questa non abbiano conseguito il diploma di laurea, potranno chiedere di essere inseriti nella graduatoria del successivo corso, semprechè abbiano conseguito il predetto titolo di studio.

     Gli allievi che non abbiano conseguita l'idoneità nelle prove di esame finali non possono essere ammessi ad un successivo corso; gli idonei vi possono essere ammessi una sola volta, fermo restando l'obbligo del superamento del relativo concorso di ammissione ed il possesso di tutti gli altri prescritti requisiti.

     Le materie degli esami per l'ammissione e quelle per il superamento del corso, le modalità di svolgimento del medesimo, la composizione delle commissioni esaminatrici ed i criteri di formazione delle graduatorie, nonchè le altre disposizioni eventualmente necessarie, saranno stabiliti con regolamento di esecuzione.

     Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

     Gli esami superati al termine del corso presso la Scuola superiore sono validi, a giudizio dei competenti consigli accademici, ai fini del conseguimento del diploma di laurea.

     Salvo quanto previsto dai precedenti commi, restano ferme le vigenti disposizioni concernenti la nomina alla qualifica iniziale delle carriere direttive amministrative.

 

          Art. 3. (Organi della scuola)

     Sono organi della Scuola superiore della pubblica amministrazione:

     a) il comitato direttivo;

     b) il direttore.

 

          Art. 4. (Composizione del comitato direttivo)

     Il comitato direttivo è composto:

     a) dal direttore della Scuola superiore, che lo presiede;

     b) da cinque funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata, dei quali uno appartenente ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato, uno al Ministero del bilancio e della programmazione economica e uno alle amministrazioni o aziende autonome dello Stato, designati dai Ministri interessati;

     c) dal segretario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

     d) da due professori stabili della Scuola superiore, designati dal comitato didattico;

     e) da quattro membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, scelti dal medesimo tra i rappresentanti del personale.

     Per ciascuno dei componenti di cui alla lettera b) e successive, è nominato un supplente.

     Tutti i membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; quelli di cui alle lettere b), d) ed e) durano in carica due anni e possono essere confermati.

     Le funzioni di segretario del comitato direttivo sono esercitate dal segretario amministrativo della scuola.

 

          Art. 5. (Attribuzioni del comitato direttivo)

     Il comitato direttivo delibera sui seguenti oggetti:

     1) determinazione dei corsi da svolgersi durante l'anno accademico nella scuola o presso i Ministeri e altri enti ed istituti indicati nell'art. 1, n. 3), ed approvazione del piano di studi e dei programmi in base alle proposte del comitato didattico; per i corsi da svolgersi presso i Ministeri e gli altri enti ed istituti indicati nell'art. 1, n. 3), devono essere sentite le amministrazioni interessate;

     2) programmazione dell'attività di ricerca e di studio da compiersi per i compiti di istituto ed approvazione del piano di studi predisposto dal comitato didattico;

     3) proposte annuali relative alla utilizzazione dei fondi di bilancio, anche per gli incarichi di ricerca da affidare ad esperti;

     4) proposte di determinazione del contingente numerico dei docenti e degli assistenti e del personale da adibire agli uffici della scuola;

     5) scelta dei professori stabili della scuola e conferimento degli incarichi di insegnamento, di studi e di ricerche, sentito il comitato didattico;

     6) criteri per l'ammissione alla scuola nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi che regolano la materia e sentite, ove occorra, le amministrazioni interessate;

     7) determinazione delle prove di esame e nomina delle commissioni esaminatrici dei corsi;

     8) determinazione delle materie da indicare, ai sensi del quinto comma dell'art. 2, nel bando di concorso per l'ammissione ai corsi di preparazione per il reclutamento nelle carriere direttive amministrative;

     9) regolamenti interni;

     10) provvedimenti disciplinari relativi agli allievi dei corsi.

 

          Art. 6. (Funzionamento del comitato direttivo)

     Il comitato direttivo è convocato dal suo presidente almeno quattro volte l'anno e tutte le volte che ne facciano richiesta cinque dei suoi membri.

     Per la validità delle sedute del comitato è richiesta la presenza di due terzi dei componenti.

     Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

 

          Art. 7. (Direttore)

     Il direttore della scuola è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, fra i professori universitari di ruolo o fra gli impiegati civili dello Stato con qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata.

     Il direttore dura in carica quattro anni; per tutta la durata dell'incarico è collocato nella posizione di fuori ruolo. Al direttore che appartenga al ruolo dei professori universitari si applica, all'atto della cessazione dalla carica, l'art. 27 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

     Il direttore assicura il funzionamento didattico ed amministrativo della scuola e può, a tale scopo, formulare proposte al comitato direttivo; adotta i provvedimenti necessari per attuare le deliberazioni del comitato direttivo; provvede all'impegno ed alle erogazioni delle spese occorrenti per il funzionamento della scuola; stipula le convenzioni per l'attuazione dei corsi approvati dal comitato direttivo; adotta i provvedimenti di urgenza da sottoporre alla ratifica del comitato direttivo, convoca e presiede il comitato didattico; formula il programma annuale di utilizzazione dei fondi di bilancio.

     In caso di urgenza sospende, in via cautelare, gli allievi che si siano resi responsabili di gravi infrazioni disciplinari.

     Esercita tutti gli altri compiti non espressamente attribuiti al comitato direttivo.

     Per le esigenze della scuola è istituito un fondo di rappresentanza determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, la cui gestione è affidata al direttore con obbligo di rendiconto al comitato direttivo.

     In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal più anziano dei professori stabili componenti il comitato direttivo.

 

          Art. 8. (Organizzazione della scuola)

     La Scuola superiore si articola in tre dipartimenti:

     a) dipartimento delle scienze giuridico-amministrative;

     b) dipartimento delle scienze economiche e aziendali;

     c) dipartimento delle scienze storiche, politiche e sociali.

     I professori stabili, i docenti incaricati dello svolgimento di particolari corsi e quelli incaricati di studi e ricerche sono assegnati ad uno dei dipartimenti previsti dal precedente comma.

     Con deliberazione del comitato direttivo possono essere affidati al personale amministrativo della scuola funzioni di ausilio didattico, esclusa ogni attività di insegnamento.

 

          Art. 9. (Comitato didattico)

     Il comitato didattico è composto dal direttore della scuola che lo presiede, da due professori per ogni dipartimento, designati dal Corpo docente, e da tre rappresentanti degli istituti e delle scuole di cui all'art. 1, n. 3), nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     I membri del comitato didattico durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati.

     Il comitato didattico predispone il piano di studi ed i programmi dei singoli corsi; propone le materie da indicare ai sensi del terzo comma dell'art. 2, nel bando di concorso per l'ammissione ai corsi di preparazione; propone piani di studio e ricerche per il miglioramento dei metodi di selezione e formazione del personale delle amministrazioni dello Stato, formula proposte per il conferimento degli incarichi di insegnamento.

     Il comitato didattico formula, inoltre, proposte sui seguenti oggetti:

     1) questioni riguardanti l'ordinamento didattico ed amministrativo della scuola e della relativa biblioteca;

     2) questioni concernenti l'attività degli istituti e delle scuole di cui all'art. 1, n. 3), nonchè i corsi per il personale organizzati presso le singole amministrazioni dello Stato. Di volta in volta è chiamato a partecipare ai lavori, qualora non ne faccia già parte, un rappresentante dell'istituto, della scuola o dell'amministrazione della cui attività o dei cui corsi si tratti, ai fini dell'acquisizione delle osservazioni e dei suggerimenti delle amministrazioni interessate.

     Il comitato esamina, altresì, le relazioni concernenti le osservazioni sul piano di studi e sui programmi formulate dal direttore di ciascun corso, anche su proposta degli allievi.

 

          Art. 10. (Segreteria amministrativa)

     Il segretario amministrativo dirige i servizi amministrativi della scuola ed espleta i compiti delegatigli dal direttore.

     La segreteria amministrativa è articolata nei seguenti due uffici:

     Ufficio I: affari amministrativi e generali;

     Ufficio II: organizzazione dei corsi.

     Il segretario amministrativo è scelto tra i funzionari dello Stato con qualifica di ispettore generale o equiparata; ai predetti uffici sono preposti due funzionari dello Stato con qualifica di direttore di divisione o equiparata.

     Per provvedere alle proprie esigenze funzionali, la Scuola superiore si avvale di dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nel limite di un contingente da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 11. (Personale docente della scuola)

     Gli insegnamenti sono affidati per un triennio, salvo conferma, a professori universitari di ruolo, a magistrati dell'ordine amministrativo, nonchè a funzionari civili dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

     I professori universitari di ruolo, i magistrati dell'ordine amministrativo e i funzionari civili dello Stato, che siano chiamati a costituire il Corpo dei professori stabili della scuola, sono tenuti a prestare la loro opera a tempo pieno e sono collocati nella posizione di fuori ruolo nei limiti di un contingente stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     La scuola può affidare incarichi di insegnamento per ciascun corso a docenti universitari, a magistrati amministrativi e a funzionari civili dello Stato, con qualifica, di regola, non inferiore a direttore di divisione o equiparata e ad esperti.

     Per le attività di studio e di ricerca, la scuola può altresì conferire incarichi a docenti universitari italiani e stranieri, a magistrati amministrativi, a funzionari civili dello Stato, nonchè ad esperti, con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 380, terzo, quarto e quinto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

     Salvo quanto previsto dall'art. 13, comma quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per i compiti di insegnamento da affidare ai magistrati amministrativi ed ai funzionari civili dello Stato, è necessario in ogni caso il preventivo nulla osta del capo dell'istituto o del Ministro dal quale essi dipendono.

 

          Art. 12. (Nomina dei docenti)

     Il comitato direttivo delibera sul modo di provvedere ai posti di professore stabile disponibili presso la scuola, determinando quelli da affidare a professori universitari di ruolo, e quelli da affidare a magistrati amministrativi e funzionari civili dello Stato di qualifica non inferiore a direttore di divisione.

     I posti di professore stabile, destinati ad essere coperti, con la procedura del trasferimento, da professori universitari di ruolo, sono dichiarati vacanti con delibera del comitato direttivo entro il 15 settembre di ogni anno. Il trasferimento ed il collocamento fuori ruolo sono disposti, su domanda degli interessati, previa deliberazione adottata dal comitato direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, sentita la 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

     I professori stabili della scuola appartenenti ai ruoli dei professori universitari che cessano, anche a domanda, dal collocamento fuori ruolo, rientrano occorrendo anche in soprannumero nei ruoli di provenienza e sono assegnati alla sede già occupata.

     Alla copertura dei posti di professore stabile, destinati ad essere occupati da magistrati amministrativi o da funzionari civili dello Stato, si provvede con il consenso degli interessati per chiamata diretta del comitato direttivo.

     Per gli incarichi di insegnamento destinati ad essere svolti da professori universitari si provvede, su proposta del comitato didattico, nei modi previsti dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi nelle università e negli istituti di istruzione superiore. Per gli incarichi di insegnamento destinati ad essere svolti da magistrati e da funzionari civili dello Stato, si provvede con il consenso degli interessati, per chiamata diretta.

 

          Art. 13. (Trattamento economico del direttore, dei docenti e degli incaricati)

     Al direttore ed ai professori stabili della scuola compete il trattamento economico relativo alla loro qualifica.

     Il compenso da corrispondere ai professori incaricati, in conformità con le vigenti disposizioni di legge, viene determinato su proposta del comitato direttivo in misura oraria uniforme, in relazione alla natura degli insegnamenti da impartire, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Con gli stessi criteri sono determinate, altresì, le misure dei compensi da corrispondere ad esperti o docenti italiani o stranieri per conferenze o seminari.

 

          Art. 14. (Corsi di formazione, integrazione ed aggiornamento)

     Le amministrazioni dello Stato sono tenute a far frequentare agli impiegati delle carriere direttive amministrative e tecniche, che provengono dai concorsi ordinari, entro il primo biennio dall'ingresso in carriera, un corso di formazione, presso la Scuola superiore o presso gli istituti o le scuole previsti dall'art. 1, n. 3), della durata di sei mesi.

     La frequenza dei corsi indicati nel precedente comma e l'esito favorevole espresso con giudizio di idoneità nel colloquio sostenuto a conclusione del corso, costituiscono requisito di valutazione nello scrutinio per la promozione, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, alla qualifica di direttore di sezione o equiparata.

     I corsi di integrazione per la nomina nella carriera direttiva, ai sensi dell'art. 16, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, degli impiegati della carriera di concetto hanno la durata di sei mesi e si concludono con un esame finale per il giudizio di idoneità; essi sono organizzati dalla Scuola superiore e svolti anche presso le singole amministrazioni.

     L'ammissione ai corsi avviene secondo l'ordine di ruolo, previo parere favorevole dei rispettivi consigli di amministrazione, in relazione anche alle esigenze dei servizi ed a quelle organizzative dei corsi.

     All'aggiornamento permanente dei funzionari della carriera direttiva la scuola provvede mediante corsi o seminari.

 

          Art. 15. (Trattamento giuridico ed economico durante i corsi)

     Durante la frequenza dei corsi gli impiegati civili dello Stato sono considerati in servizio a tutti gli effetti e dipendono gerarchicamente e disciplinarmente, a norma del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dal direttore della scuola.

     Sono altresì sottoposti a vincolo disciplinare gli allievi chiamati a frequentare i corsi previsti dall'art. 2. Le sanzioni ed il procedimento saranno determinati nel regolamento.

     Agli allievi dei corsi previsti dal precedente art. 2, che non siano dipendenti civili dello Stato, viene corrisposta una borsa di studio pari al 70% dello stipendio netto spettante ai funzionari direttivi amministrativi al parametro iniziale. Agli stessi compete il trattamento assistenziale previsto per gli impiegati civili dello Stato, previe ritenute ai sensi di legge.

     La frequenza ai corsi è obbligatoria.

     Per gravi ragioni, su motivata proposta del direttore, il comitato direttivo può disporre l'espulsione degli allievi dalla scuola. L'espulsione comporta la perdita della borsa di studio dalla data della proposta.

     Nei casi di sospensione cautelare disposta dal direttore è altresì sospesa l'erogazione della borsa di studio in attesa dei provvedimenti definitivi che dovranno essere adottati dal comitato direttivo entro i successivi trenta giorni.

 

          Art. 16. (Spese di funzionamento)

     Salvo quanto previsto dagli articoli 57 e 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, le spese per il trattamento economico del direttore, dei docenti, del personale amministrativo della scuola, nonchè per il funzionamento degli organi della scuola, per i compensi agli incaricati di studi e ricerche, per l'acquisto dei testi di studio e del materiale didattico, per la pubblicazione delle dispense, per la manutenzione, l'arredamento e l'eventuale affitto dei locali, per il pagamento delle borse di studio agli allievi che non siano già dipendenti civili dello Stato e per tutto quant'altro occorra per il funzionamento dei corsi e dei servizi della scuola e per le altre attività da essa svolte, fanno carico ad una rubrica dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro denominato "spese per il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione".

 

          Art. 17. (Disposizioni finali e transitorie)

     Salvo quanto previsto dai precedenti articoli, al comando e, ove consentito, al collocamento fuori ruolo del personale docente e del personale amministrativo da destinare alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti.

     Nella fase di prima applicazione del presente decreto e fino a quando non si sia provveduto a nominare almeno tre professori stabili della scuola, sono chiamati a far parte del comitato direttivo due professori universitari di ruolo, designati dalla I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

     Per la chiamata dei professori stabili della scuola, fino a quando non è costituito il comitato didattico, si prescinde dalla proposta prevista nell'art. 5, n. 5).

     Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1973, salvo che per il disposto di cui all'art. 2, il quale ha effetto dal 1° gennaio 1974.

     Le disposizioni di cui agli articoli 7, terzo e quarto comma, 11, terzo e quarto comma, 13, secondo e terzo comma, 15, primo, quarto e quinto comma, si estendono, in quanto applicabili, agli istituti e scuole previsti dal secondo comma dell'art. 1, n. 3).

     Le disposizioni di cui all'art. 14 non si applicano nei confronti degli impiegati assunti in servizio o partecipanti a concorsi già banditi prima dell'entrata in vigore del presente decreto; ad essi continuano ad applicarsi le norme di cui all'art. 11, primo e secondo comma, del regolamento concernente l'ordinamento ed il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1962, n. 576.

     Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione del presente decreto continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1962, n. 576.

     Il consiglio direttivo in carica cessa dalle sue funzioni con l'entrata in vigore del presente decreto.

     Sino all'insediamento del nuovo comitato direttivo le sue attribuzioni sono esercitate dal Ministro incaricato della riforma della pubblica amministrazione.

     Le disposizioni del presente decreto non concernono il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado nonchè, salvo quanto previsto dall'art. 1, n. 3), il personale della carriera diplomatica.

 

          Art. 18.

     Le attribuzioni che il presente decreto demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere da questi delegate al Ministro incaricato della riforma della pubblica amministrazione.