§ 80.5.236 – D.P.R. 29 maggio 1962, n. 576.
Approvazione del regolamento concernente l'ordinamento ed il funzionamento della Scuola superiore della pubblica Amministrazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:29/05/1962
Numero:576


Sommario
Articolo unico.      E' approvato il regolamento concernente l'ordinamento ed il funzionamento della Scuola superiore della pubblica Amministrazione, annesso al presente decreto
Art. 1.      La Scuola superiore della pubblica Amministrazione adempie ai seguenti compiti
Art. 2.      Sono organi della Scuola superiore della pubblica Amministrazione
Art. 3.      Il Consiglio direttivo è composto
Art. 4.      Il Consiglio direttivo è convocato almeno tre volte all'anno e tutte le volte che lo ritiene necessario il suo presidente, o su domanda di almeno cinque membri
Art. 5.      Il Consiglio direttivo delibera sui seguenti oggetti
Art. 6.      Il direttore della Scuola è nominato con decreto del presidente del Consiglio fra i professori universitari di ruolo o fra gli impiegati civili dello Stato con qualifica [...]
Art. 7.      Il Comitato tecnico è composto dal direttore della Scuola che lo presiede e da quattro docenti della Scuola, di cui almeno due impiegati civili dello Stato
Art. 8.      Agli uffici della Scuola sono comandati, nel limite di cinque unità, impiegati dello Stato della carriera direttiva con qualifica non superiore a ispettore generale
Art. 9.      Per l'insegnamento e per le attività di studio si provvede mediante impiegati dello Stato e professori titolari di Università comandati presso la Scuola superiore
Art. 10.      Il compenso per l'incarico di insegnamento nei corsi attuati dalla Scuola superiore della pubblica Amministrazione è fissato secondo le norme vigenti per gli incarichi [...]
Art. 11.      I corsi di formazione per impiegati in prova, di aggiornamento per impiegati con qualifiche inferiori a direttore di sezione ed equiparati, di perfezionamento per [...]
Art. 12.      I corsi richiesti dalle singole Amministrazioni sono, di regola, organizzati presso le stesse; in particolare quelli di specializzazione scientifica e di qualificazione [...]
Art. 13.      Le Amministrazioni che intendono organizzare propri corsi debbono, entro il 30 giugno di ciascun anno, farne proposta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, [...]
Art. 14.      Sono ammessi a frequentare i corsi gli impiegati di ruolo dello Stato in attività di servizio che rientrano nelle categorie previste per ciascun tipo di corso
Art. 15.      Per l'attuazione dei corsi di formazione le Amministrazioni sono tenute a comunicare alla Scuola superiore la data di assunzione dei vincitori dei concorsi a posti della [...]
Art. 16.      Durante la frequenza dei corsi l'impiegato è considerato in servizio a tutti gli effetti


§ 80.5.236 – D.P.R. 29 maggio 1962, n. 576.

Approvazione del regolamento concernente l'ordinamento ed il funzionamento della Scuola superiore della pubblica Amministrazione.

(G.U. 30 giugno 1962, n. 163).

 

     Articolo unico.

     E' approvato il regolamento concernente l'ordinamento ed il funzionamento della Scuola superiore della pubblica Amministrazione, annesso al presente decreto.

 

 

Regolamento concernente l'ordinamento

ed il funzionamento della Scuola superiore della pubblica Amministrazione

 

          Art. 1.

     La Scuola superiore della pubblica Amministrazione adempie ai seguenti compiti:

     a) organizza i corsi di cui all'art. 150 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

     b) promuove e compie studi e ricerche per il miglioramento tecnico amministrativo delle Amministrazioni dello Stato e, in particolare, per il perfezionamento dei metodi di selezione e formazione del personale;

     c) sovrintende agli istituti e alle scuole per il personale organizzate presso Amministrazioni dello Stato e ne coordina le attività.

     La Scuola ha sede nell'ex palazzo reale di Caserta.

 

          Art. 2.

     Sono organi della Scuola superiore della pubblica Amministrazione:

     a) il Consiglio direttivo;

     b) il direttore;

     c) il Comitato tecnico.

 

          Art. 3.

     Il Consiglio direttivo è composto:

     a) dal direttore della Scuola superiore della pubblica Amministrazione;

     b) da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti e da un avvocato dello Stato, rispettivamente designati dal Presidente del Consiglio di Stato, dal Presidente della Corte dei conti e dall'Avvocato generale dello Stato;

     c) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, proposto dal Ministro per il tesoro;

     d) da un rappresentante della Direzione generale della istruzione universitaria, proposto dal Ministro per la pubblica istruzione;

     e) da tre rappresentanti di diverse Amministrazioni centrali dello Stato;

     f) da tre professori universitari titolari di cattedre di materie giuridiche, economiche e tecniche;

     g) da tre esperti di grandi organizzazioni economiche pubbliche o private.

     Il Consiglio direttivo dura in carica 5 anni ed è presieduto dal direttore della Scuola superiore.

     Tutti i membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; possono essere confermati, purchè alla scadenza del quinquennio si assicuri il rinnovo di almeno otto membri.

     Le funzioni di segretario del Consiglio direttivo sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva in servizio negli uffici della Scuola superiore della pubblica Amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

 

          Art. 4.

     Il Consiglio direttivo è convocato almeno tre volte all'anno e tutte le volte che lo ritiene necessario il suo presidente, o su domanda di almeno cinque membri.

     I membri estranei all'Amministrazione dello Stato, che non risiedano nel luogo ove si tengono le adunanze del Consiglio, hanno diritto all'indennità di missione ed al rimborso delle spese di viaggio secondo le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di direttore generale.

     Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

 

          Art. 5.

     Il Consiglio direttivo delibera sui seguenti oggetti:

     1) le proposte annuali relative alla previsione della spesa;

     2) le proposte di determinazione della variazione del contingente numerico del personale degli uffici della Scuola e degli assistenti;

     3) i regolamenti interni;

     4) la scelta dei docenti nei corsi che vengono organizzati direttamente dalla Scuola;

     5) i corsi da attuarsi dalla Scuola, direttamente, o avvalendosi della collaborazione delle Università, dei Ministeri, e degli Enti e Istituti di cui all'articolo 150, ultimo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

     6) le questioni concernenti il coordinamento dell'attività degli Istituti, delle Scuole e dei corsi per il personale organizzati presso le singole Amministrazioni dello Stato;

     7) in genere, tutte le questioni riguardanti l'ordinamento didattico e amministrativo della Scuola e tutto ciò che il direttore della Scuola ritiene di sottoporre ad esso.

 

          Art. 6.

     Il direttore della Scuola è nominato con decreto del presidente del Consiglio fra i professori universitari di ruolo o fra gli impiegati civili dello Stato con qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata.

     L'incarico di direttore della Scuola dura tre anni e può essere prorogato per altri tre anni. Per la durata dell'incarico il direttore della Scuola, se impiegato civile dello Stato, è collocato nella posizione di fuori ruolo.

     Il direttore assicura il funzionamento della Scuola, presiede il Consiglio direttivo ed adotta i provvedimenti necessari per attuare le sue deliberazioni; provvede, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, all'impegno e alla erogazione delle spese occorrenti per il funzionamento della Scuola, e stipula le convenzioni per l'attuazione dei corsi deliberati dal Consiglio direttivo.

 

          Art. 7.

     Il Comitato tecnico è composto dal direttore della Scuola che lo presiede e da quattro docenti della Scuola, di cui almeno due impiegati civili dello Stato.

     I membri del Comitato tecnico sono prescelti dal Consiglio direttivo e durano in carica un anno.

     Il Comitato tecnico elabora i programmi dei corsi, propone al Consiglio direttivo il conferimento di incarichi di insegnamento, promuove studi e ricerche per il miglioramento dei metodi di selezione e formazione del personale delle Amministrazioni dello Stato.

     Il Comitato tecnico può invitare a partecipare alle riunioni, con voto consultivo nelle materie di rispettiva competenza, i capi del personale dei vari Ministeri.

 

          Art. 8.

     Agli uffici della Scuola sono comandati, nel limite di cinque unità, impiegati dello Stato della carriera direttiva con qualifica non superiore a ispettore generale.

     La Scuola per il funzionamento dei propri uffici si avvale, altresì, di personale delle altre carriere, nella posizione di comando.

 

          Art. 9.

     Per l'insegnamento e per le attività di studio si provvede mediante impiegati dello Stato e professori titolari di Università comandati presso la Scuola superiore.

     Gli incarichi di insegnamento e di ricerca sono affidati a professori universitari di ruolo, a liberi docenti, a magistrati e ad impiegati civili dello Stato, nonchè ad estranei alle Amministrazioni dello Stato che abbiano particolare competenza tecnica notoriamente riconosciuta, secondo le norme vigenti.

     Per lo svolgimento delle funzioni di assistente, presso la Scuola superiore, possono essere comandati, entro i limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, assistenti universitari e impiegati civili della carriera direttiva con qualifica non superiore a direttore di sezione o equiparata.

 

          Art. 10.

     Il compenso per l'incarico di insegnamento nei corsi attuati dalla Scuola superiore della pubblica Amministrazione è fissato secondo le norme vigenti per gli incarichi di insegnamento presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore.

     Il compenso per l'incarico di studi e di ricerche è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 11.

     I corsi di formazione per impiegati in prova, di aggiornamento per impiegati con qualifiche inferiori a direttore di sezione ed equiparati, di perfezionamento per direttore di sezione ed equiparati, di integrazione per il passaggio, nei casi previsti dalla legge, dalla carriera di concetto a quella direttiva degli impiegati non provvisti del diploma di laurea, di specializzazione scientifica e di qualificazione tecnica per i servizi propri di ciascuna carriera ed amministrazione, sono, di regola, attuati presso la Scuola superiore della pubblica Amministrazione.

     I corsi di formazione sono obbligatori per tutti gli impiegati di prima nomina ed hanno la durata non inferiore ai tre mesi.

     I partecipanti ai corsi attuati dalla Scuola, di regola, sono ospitati dalla stessa, come convittori.

     Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Scuola può anche avvalersi delle Università, dei Ministeri, degli Enti pubblici, degli Istituti ed Enti culturali.

 

          Art. 12.

     I corsi richiesti dalle singole Amministrazioni sono, di regola, organizzati presso le stesse; in particolare quelli di specializzazione scientifica e di qualificazione tecnica.

 

          Art. 13.

     Le Amministrazioni che intendono organizzare propri corsi debbono, entro il 30 giugno di ciascun anno, farne proposta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, indicando i docenti, i tipi dei corsi, la durata di essi, i programmi di studi e le sedi.

     La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio direttivo della Scuola, autorizza i corsi che possono svolgersi presso le Amministrazioni richiedenti.

 

          Art. 14.

     Sono ammessi a frequentare i corsi gli impiegati di ruolo dello Stato in attività di servizio che rientrano nelle categorie previste per ciascun tipo di corso.

     Non possono essere ammessi a frequentare i corsi gli impiegati sospesi ai sensi degli artt. 91 e 92 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

     Ai corsi di perfezionamento possono essere ammessi, come aggregati, anche i dipendenti di enti pubblici.

 

          Art. 15.

     Per l'attuazione dei corsi di formazione le Amministrazioni sono tenute a comunicare alla Scuola superiore la data di assunzione dei vincitori dei concorsi a posti della carriera direttiva.

     La Scuola superiore comunica alle Amministrazioni dello Stato i corsi che essa attua almeno 30 giorni prima del loro inizio, indicando il numero dei posti, l'assegnazione del numero di questi a ciascun ministero, il programma e la durata di ciascun corso.

     Nei limiti dei posti assegnati, le Amministrazioni dello Stato provvedono all'ammissione degli interessati ai corsi facoltativi, secondo i criteri fiscali nel secondo comma dell'art. 151 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 16.

     Durante la frequenza dei corsi l'impiegato è considerato in servizio a tutti gli effetti.

     Al termine dei corsi i partecipanti sono sottoposti ad un esame, costituito da una o più prove scritte e da un colloquio sulle materie che hanno formato oggetto di insegnamento durante il corso. Per ogni prova scritta e per il colloquio è attribuito al partecipante un punteggio espresso in trentesimi.

     Ad ogni partecipante ai corsi di aggiornamento è affidata una indagine tecnica da compiere presso una Amministrazione centrale o periferica, al fine di studiare il perfezionamento dei metodi amministrativi e di proporre miglioramenti nel funzionamento dei servizi. Sulla relazione presentata dal partecipante alla fine del corso è espresso dalla Commissione di esami un giudizio motivato con l'assegnazione di un punteggio espresso in trentesimi.

     L'esito del corso è comunicato all'impiegato e alla Amministrazione di appartenenza. L'esito del corso è ritenuto non favorevole e non è valutato ai fini dell'art. 151, terzo comma del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, se il punteggio riportato dal partecipante è inferiore ai diciotto trentesimi.

     Le Commissioni giudicatrici sono composte da cinque membri e sono nominate dal Consiglio direttivo.