§ 80.5.358 – L. 10 luglio 1984, n. 301.
Norme di accesso alla dirigenza statale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:10/07/1984
Numero:301


Sommario
Art. 1.  Regime transitorio di accesso.
Art. 2.  Concorso speciale per esami.
Art. 3.  Corso-concorso.
Art. 4.  Seminari di informazione.
Art. 5.  Dirigenti dei ruoli speciali.
Art. 6.  Entrata a regime dell'accesso alla dirigenza.
Art. 7.  Dirigenti di altre amministrazioni pubbliche.
Art. 8.  Concorso pubblico.
Art. 9.  Abrogazione di norme in contrasto.
Art. 10.  Istituto centrale di statistica.
Art. 11.  Entrata in vigore.


§ 80.5.358 – L. 10 luglio 1984, n. 301. [1]

Norme di accesso alla dirigenza statale.

(G.U. 16 luglio 1984, n. 194).

 

     Art. 1. Regime transitorio di accesso.

     L'accesso ai posti di primo dirigente delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comunque vacanti alla data del 31 dicembre 1983, avviene in via transitoria mediante i sistemi seguenti:

     a) il 50 per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo organico è conferito, a domanda, mediante scrutinio per merito comparativo, al personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dall'art. 22, ultimo comma, dello stesso decreto;

     b) il 30 per cento dei posti è conferito al personale direttivo della stessa Amministrazione che abbia superato il concorso speciale per esami di cui al successivo art. 2;

     c) il 10 per cento dei posti è destinato al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al successivo art. 3;

     d) il 10 per cento dei posti è coperto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

     Le nomine conferite secondo il sistema di cui alla lettera a) del precedente comma decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state deliberate da parte dei consigli di amministrazione delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

     I procedimenti per l'attribuzione dei posti di primo dirigente di cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente articolo costituiscono un ciclo unico di accesso alla dirigenza.

     I posti messi a concorso con i sistemi del concorso speciale e del corso-concorso di formazione dirigenziale costituiscono oggetto di un unico bando da emanarsi a cura delle singole Amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Le nomine conferite secondo il sistema di cui al precedente comma decorrono dal 1° gennaio 1985. I vincitori del concorso di formazione precedono in ruolo i vincitori del concorso speciale.

     Allo scrutinio per merito comparativo di cui alla lettera a) del presente articolo partecipa altresì il personale della carriera direttiva in possesso della qualifica di direttore di divisione aggiunto alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     Al personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato si applicano le norme di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, ed ai relativi decreti delegati.

 

          Art. 2. Concorso speciale per esami.

     Al concorso speciale per esami sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva della stessa Amministrazione inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre 1983 abbiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera.

     L'esame del concorso speciale è costituito da due prove scritte e da un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte. Una di queste, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione cui appartengono.

     Il colloquio deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto da corsi di formazione e perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica Amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori. Il colloquio non si intende superato se la valutazione complessiva è inferiore a otto decimi.

     La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Ministro competente e sarà costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti con qualifica non inferiore a dirigente superiore, scelti anche tra il personale in quiescenza. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva appartenente all'ottava qualifica funzionale. I lavori della commissione esaminatrice dovranno concludersi entro quattro mesi dalla data di scadenza del bando di concorso. Si applicano le norme di cui ai commi terzo e sesto dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 3. Corso-concorso.

     Sono ammessi al corso-concorso di formazione dirigenziale a domanda gli impiegati direttivi delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori e con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il concorso.

     L'ammissione al corso di formazione avviene, per i posti disponibili in ciascuna Amministrazione, mediante valutazione dei titoli anche di servizio secondo l'ordine di graduatoria.

     La valutazione dei titoli di servizio, che avviene sulla base degli incarichi e dei servizi speciali, dei lavori originali prodotti nell'interesse del servizio, delle pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività d'istituto, nonché dei titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi di qualificazione professionale, di specializzazione post-laurea o culturali organizzati dalla pubblica Amministrazione o conclusivi di concorsi interni, è effettuata da una commissione nominata con decreto del Ministro competente e composta da un dirigente generale dello Stato appartenente all'Amministrazione interessata, che la presiede, e da due dirigenti superiori dello Stato.

     Il corso di formazione, cui attende la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sarà ad indirizzo spiccatamente professionale e verterà essenzialmente sulle tecniche dirette ad assicurare la più razionale organizzazione dell'Amministrazione e l'economicità, oltre che l'efficienza e l'efficacia, della sua azione, in un quadro di approfondimento della cultura giuridico-amministrativa, socio-economica e tecnico-scientifica, indispensabile per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

     Le discipline di insegnamento e i relativi programmi, comuni e di settore, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il comitato didattico della Scuola superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

     Il corso avrà durata di sei mesi.

     Esso sarà completato da un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private per compiervi studi comparativi sull'organizzazione e gestione aziendale. Al termine del periodo di applicazione il candidato redigerà una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo cui è stato applicato, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, e avanzando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica Amministrazione ed al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio dei cittadini.

     Le relazioni formeranno oggetto di dibattito in appositi seminari distinti per gruppi di candidati secondo criteri di omogeneità o affinità, condotti da due docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione e da un dirigente generale che presiede. A ciascuna relazione, a conclusione del seminario, sarà attribuito un punteggio, in trentesimi, espresso collegialmente dal presidente e dai due docenti.

     Il candidato che avrà ottenuto sulla relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi è ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

     Esso consisterà in due prove scritte e in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico.

     La commissione giudicatrice è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta da un dirigente generale dello Stato, che la presiede, da due professori universitari di ruolo di materie affini a quelle costituenti oggetto di insegnamento del corso, da un docente stabile della Scuola superiore della pubblica amministrazione designato dal comitato didattico e da un dirigente superiore dello Stato.

     Il punteggio, sia per le prove scritte che per il colloquio, è espresso in trentesimi e l'esito delle singole prove è considerato favorevole quando la votazione non sia per ciascuna di esse inferiore a 24. La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa e dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte e nel colloquio.

     Si applicano le norme di cui ai commi decimo e undicesimo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     La commissione di cui al precedente undicesimo comma completerà i propri lavori entro due mesi dalla costituzione.

     Il corso di formazione dirigenziale costituisce sezione funzionale autonoma della Scuola superiore della pubblica amministrazione ed è diretto da un responsabile nominato espressamente, per ciascun corso, dal Ministro per la funzione pubblica, su proposta del direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

 

          Art. 4. Seminari di informazione.

     I primi dirigenti nominati con i sistemi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 1, primo comma, sono tenuti a seguire un ciclo di seminari informativi organizzati, anche in forma decentrata, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione in numero non inferiore a quattro nel corso di un anno, vertenti sulle tecniche dirette ad assicurare alla pubblica Amministrazione la più razionale organizzazione in termini di economicità, oltre che di efficienza ed efficacia, nel quadro di un approfondimento culturale giuridico-amministrativo, socio-economico e tecnico scientifico, ritenuto indispensabile per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

 

          Art. 5. Dirigenti dei ruoli speciali.

     I primi dirigenti dei ruoli speciali istituiti ai sensi degli articoli 24 e 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, conseguono la promozione a dirigente superiore nell'ambito dello stesso ruolo speciale con le modalità previste dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1272, n. 748. Il posto di primo dirigente resosi in tal modo vacante nel ruolo speciale è soppresso.

 

          Art. 6. Entrata a regime dell'accesso alla dirigenza.

     A partire dal 1° gennaio 1984 e fino all'entrata in vigore della legge di riforma organica della dirigenza, tutti i posti che si siano resi liberi o che si prevede si renderanno comunque liberi al 31 dicembre di ciascun anno saranno destinati per il 40 per cento al concorso speciale per esami e per il 40 per cento al corso-concorso di formazione dirigenziale [2].

     Il restante 20 per cento dei posti disponibili verrà coperto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

     I vincitori del concorso speciale per esami e dei concorsi pubblici per titoli ed esami saranno tenuti a frequentare il periodo di applicazione presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione conclusiva di cui all'art. 3.

     La nomina a dirigente decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Si applicano le norme previste nel comma terzo del precedente art. 1.

 

          Art. 7. Dirigenti di altre amministrazioni pubbliche.

     Per il personale dirigente delle amministrazioni pubbliche istituzionali e territoriali nominato nei ruoli delle amministrazioni dello Stato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, si considera il servizio di ruolo effettivamente prestato senza soluzione di continuità negli enti di provenienza nelle qualifiche direttive e dirigenziali corrispondenti a quelle dello Stato.

 

          Art. 8. Concorso pubblico.

     Al concorso pubblico per titoli ed esami di cui al precedente art. 6 è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, in possesso di laurea, appartenente a qualifiche dell'area direttiva e professionale, con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa.

     Al concorso sono altresì ammessi i professori universitari di ruolo, i ricercatori universitari con almeno due anni di servizio, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i liberi professionisti in possesso di laurea iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni, nonché i dirigenti delle imprese pubbliche e private in possesso di laurea e con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.

     I titoli di studio ed i requisiti professionali richiesti per l'espletamento delle funzioni inerenti ai posti messi a concorso, sono indicati nel bando.

 

          Art. 9. Abrogazione di norme in contrasto.

     A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, tranne quelle espressamente richiamate, le disposizioni degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e tutte le norme di carattere particolare che disciplinano in modo difforme dalla presente legge l'accesso alla qualifica di primo dirigente per talune Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

     Sono fatte salve le modalità previste espressamente dagli articoli 28 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.

 

          Art. 10. Istituto centrale di statistica.

     L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad estendere al dipendente personale le disposizioni previste dalla presente legge mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti.

 

          Art. 11. Entrata in vigore.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Per la parziale abrogazione della presente legge, vedi l'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 - nel testo risultante dall'art. 38 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 - e l'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

[2] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2 del D.L. 10 maggio 1986, n. 154.