§ 76.4.1l - Legge 21 dicembre 1955, n. 1350.
Modificazioni ed aggiunte ai regi decreti 16 giugno 1938, n. 1274, e 16 giugno 1938, n. 1275, relativi al trattamento del personale dipendente [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:21/12/1955
Numero:1350


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 8 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, ed il secondo comma dell'art. 8 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, sono sostituiti dal [...]
Art. 3.      L'art. 9 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e l'art. 9 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, sono sostituiti dal seguente
Art. 4.      L'art. 11 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e l'articolo 11 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, sono sostituiti dal seguente
Art. 5.      L'art. 12 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e l'art. 12 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, sono sostituiti dal seguente
Art. 6.      L'ultimo comma dell'art. 16 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e l'ultimo comma dell'art. 16 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, sono sostituiti dal [...]
Art. 7.      L'art. 19 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, è sostituito dal seguente
Art. 8.      L'art. 20 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, è sostituito dal seguente
Art. 9.      Il primo comma dell'art. 21 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, è sostituito dal seguente
Art. 10.      L'art. 1 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, è sostituito dal seguente
Art. 11.      L'art. 19 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, è sostituito dal seguente
Art. 12.      L'art. 20 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, è sostituito dal seguente
Art. 13.      Il primo comma dell'art. 21 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, è sostituito dal seguente
Art. 14.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e non si applica per gli [...]


§ 76.4.1l - Legge 21 dicembre 1955, n. 1350.

Modificazioni ed aggiunte ai regi decreti 16 giugno 1938, n. 1274, e 16 giugno 1938, n. 1275, relativi al trattamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in caso di infortunio.

(G.U. 13 gennaio 1956, n. 10).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 1 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, è sostituito dal seguente:

     "Sono compresi nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, di cui ai regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, e successive modificazioni, in quanto addetti ai lavori attinenti ai servizi meramente esecutivi postali e delle telecomunicazioni, gli impiegati ed agenti di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, gli agenti con obbligazione personale anche provvisoria, come pure i fattorini, il personale degli uffici locali e i titolari di agenzia, i ricevitori, i portalettere, i salariati e gli operai giornalieri.

     E' compreso nell'assicurazione anche il personale postale telegrafico in servizio quale conducente di automezzi o in servizio armato di vigilanza e di scorta in quanto disimpegni i servizi stessi per disposizione dell'Amministrazione.

     L'assicurazione è altresì obbligatoria per il personale dirigente ed ispettivo, che, nell'esplicazione del servizio ad esso affidato, sia presente o prenda materialmente parte ai lavori attinenti ai servizi esecutivi postali e delle telecomunicazioni e venga a trovarsi esposto ai rischi specifici del personale esecutivo, oppure quando, per l'esecuzione di incarichi affidatigli, usi mezzi di trasporto forniti dall'Amministrazione o sia costretto, in mancanza di pubblici servizi, ad adoperare altri mezzi di locomozione.

     E' escluso dall'assicurazione obbligatoria il personale che al momento dell'infortunio è addetto agli uffici amministrativi e contabili, quali che siano le mansioni da esso disimpegnate".

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 8 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, ed il secondo comma dell'art. 8 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, sono sostituiti dal seguente:

     "I primi accertamenti sanitari sono eseguiti preferibilmente da medici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro negli ambulatori dell'Istituto stesso, o anche nella propria abitazione, ovvero da quelli addetti a guardie mediche ed a posti di pronto soccorso, o, in mancanza, da ogni altro medico a seconda dell'urgenza e della località in cui avviene l'infortunio".

 

          Art. 3.

     L'art. 9 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e l'art. 9 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, sono sostituiti dal seguente:

     "Il sanitario che esegue i primi accertamenti e presta le prime cure, rilascia un certificato dal quale debbono fra l'altro risultare le notizie di cui è cenno nell'art. 6 del presente decreto, salvo a rispondere successivamente a speciali quesiti che l'Amministrazione ritenga opportuno rivolgere.

     L'infortunato, quando non siasi disposto diversamente, è visitato e curato da un medico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le norme stabilite in apposita convenzione fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Istituto stesso.

     Quando residui inabilità permanente, il predetto Istituto deve anche dichiarare, a richiesta dell'Amministrazione, se l'infortunato conservi l'idoneità fisica a compiere le attribuzioni che disimpegnava prima dell'infortunio e quelle altre che sono proprie del suo ufficio, tenuto conto del gruppo e della categoria cui appartiene".

 

          Art. 4.

     L'art. 11 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e l'articolo 11 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, sono sostituiti dal seguente:

     "Ferme restando per i salariati le disposizioni di cui all'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, e con l'art. 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52, e ferme altresì restando le disposizioni dell'art. 2 della legge 11 gennaio 1952, n. 33, è, per l'altro personale, effettuata la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea in base alla media giornaliera dei guadagni, al netto delle sole ritenute erariali, percepiti dall'infortunato negli ultimi quindici giorni lavorativi precedenti l'infortunio, esclusi i giorni di assenza per malattia e congedo, ma inclusi quelli di riposo.

     La liquidazione della rendita per inabilità permanente è fatta in base al guadagno, pure al netto delle sole ritenute erariali, percepito nei dodici mesi precedenti l'infortunio, da un minimo di lire 135.000 ad un massimo di lire 300.000.

     Quando però l'infortunato abbia prestato la sua opera per un periodo inferiore a dodici mesi, il guadagno annuo base si valuta uguale a trecento volte il guadagno medio giornaliero e sempre entro i limiti sopra indicati.

     Il compenso per lavoro straordinario è computato nei suddetti guadagni quanto sia stato percepito non saltuariamente negli ultimi quindici giorni precedenti l'infortunio in caso di inabilità temporanea e negli ultimi dodici mesi in caso di inabilità permanente".

 

          Art. 5.

     L'art. 12 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e l'art. 12 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, sono sostituiti dal seguente:

     "La misura dell'indennità temporanea è quella stabilita dall'art. 23 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, ed è corrisposta al personale coperto dall'assicurazione contro gli infortuni, ma non avente titolo al congedo speciale di cui all'art. 20 del presente decreto, a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio".

 

          Art. 6.

     L'ultimo comma dell'art. 16 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e l'ultimo comma dell'art. 16 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, sono sostituiti dal seguente:

     "Il Collegio arbitrale medico si costituisce ed espleta il proprio mandato nella sede dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella cui circoscrizione è compreso il luogo dell'infortunio, salvo che le parti stabiliscano d'accorso di costituire il Collegio in altra sede ritenuta più opportuna".

 

          Art. 7.

     L'art. 19 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, è sostituito dal seguente:

     "Dal giorno successivo all'avvenuto infortunio deve sospendersi il pagamento della retribuzione all'infortunato non avente titolo al congedo speciale di cui al successivo art. 20.

     Tale pagamento viene però continuato ai titolari di agenzia, ai ricevitori e portalettere ed agli agenti con obbligazione personale, quando i titolati di agenzia provvedono ad assicurare il servizio con i propri coadiutori e gli altri con i propri sostituti".

 

          Art. 8.

     L'art. 20 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, è sostituito dal seguente:

     "Quando le assenze del personale di ruolo, quelle degli avventizi, dei diurnisti e dei salariati che abbiano maturato titolo a congedo ordinario o licenza retribuita, e quelle infine del personale degli uffici locali sono determinate da infortuni coperti dall'assicurazione ai sensi del presente decreto, è di competenza del direttore generale accordare un congedo speciale per tutto il periodo dell'invalidità temporanea, anche se il personale stesso non abbia fruito, nell'anno, in tutto o in parte, del congedo, licenza, e delle assenze consentite per malattia comune.

     Il congedo speciale predetto è considerato alla stregua del congedo ordinario ai fini del trattamento economico".

 

          Art. 9.

     Il primo comma dell'art. 21 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, è sostituito dal seguente:

     "E' in facoltà del direttore generale accordare il congedo speciale di cui al precedente art. 20 anche al personale specificato nell'articolo stesso, non coperto dall'assicurazione, nel caso di infortunio che rivesta i caratteri stabiliti dall'art. 2 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e rientri nella sfera di un servizio comandato".

 

          Art. 10.

     L'art. 1 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, è sostituito dal seguente:

     "Sono compresi nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui ai regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765 e 15 dicembre 1936, n. 2276, e successive modificazioni, in quanto addetti ai lavori attinenti ai servizi meramente esecutivi telefonici, il personale di ruolo e non di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, i salariati e gli operai giornalieri, gli agenti con obbligazione personale e gli allievi comunque denominati che effettuano l'istruzione pratica presso i suddetti servizi esecutivi.

     E' compreso nell'assicurazione anche il personale suindicato in servizio quale conducente di automezzi in quanto disimpegni il servizio stesso per disposizione dell'Amministrazione.

     L'assicurazione è altresì obbligatoria per il personale dirigente ed ispettivo che, nell'esplicazione del servizio ad esso affidato sia presente o prenda materialmente parte ai lavori attinenti ai servizi esecutivi telefonici e venga a trovarsi esposto ai rischi specifici del personale esecutivo, oppure quando, per l'esecuzione di incarichi affidatigli, usi mezzi di trasporto forniti dall'Amministrazione o sia costretto, in mancanza di pubblici servizi, ad adoperare altri mezzi di locomozione.

     E' escluso dall'assicurazione obbligatoria il personale che al momento dell'infortunio è addetto agli uffici amministrativi e contabili, quali che siano le mansioni da esso disimpegnate".

 

          Art. 11.

     L'art. 19 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, è sostituito dal seguente:

     "Dal giorno successivo all'avvenuto infortunio, i competenti organi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sospendono il pagamento della retribuzione all'infortunato non avente titolo al congedo speciale di cui al successivo art. 20.

     Tale pagamento viene però continuato agli agenti con obbligazione personale quando provvedono ad assicurare il servizio con i propri sostituti".

 

          Art. 12.

     L'art. 20 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, è sostituito dal seguente:

     "Quando le assenze del personale di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e quelle degli avventizi, dei diurnisti e dei salariati dell'Azienda di Stato medesima che abbiano maturato titolo al congedo ordinario o licenza retribuita, sono determinate da infortuni coperti dall'assicurazione ai sensi del presente decreto, è di competenza del direttore tecnico dell'Azienda accordare un congedo speciale per tutto il periodo dell'invalidità temporanea, anche se il personale stesso non abbia fruito, nell'anno, in tutto o in parte, del congedo, licenza, e delle assenze consentite per malattia comune.

     Il congedo speciale predetto è considerato alla stregua del congedo ordinario ai fini del trattamento economico".

 

          Art. 13.

     Il primo comma dell'art. 21 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, è sostituito dal seguente:

     "E' in facoltà del direttore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici accordare il congedo speciale, di cui al precedente art. 20, anche al personale specificato nell'articolo stesso, non coperto dall'assicurazione, nel caso di infortunio che rivesta i caratteri stabiliti dall'articolo 2 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e rientri nella sfera di un servizio comandato".

 

          Art. 14.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e non si applica per gli infortuni avvenuti anteriormente alla data suddetta.