§ 98.1.30904 - D.P.R. 1 giugno 1983, n. 356.
Rivalutazione delle indennità spettanti al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto ai servizi viaggianti.


Settore:Normativa nazionale
Data:01/06/1983
Numero:356


Sommario
Art. 1.  Indennità per i servizi viaggianti
Art. 2.  Onere finanziario


§ 98.1.30904 - D.P.R. 1 giugno 1983, n. 356.

Rivalutazione delle indennità spettanti al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto ai servizi viaggianti.

(G.U. 28 luglio 1983, n. 206)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

     Visti gli articoli 3 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919;

     Visto l'art. 8 della legge 11 gennaio 1979, n. 13;

     Visti i decreti ministeriali 10 maggio 1979 (Gazzetta Ufficiale n. 178 del 30 giugno 1979), 13 febbraio 1980 (Gazzetta Ufficiale n. 103 del 15 aprile 1980), 9 febbraio 1981 (Gazzetta Ufficiale n. 92 del 2 aprile 1981), 6 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 138 del 21 maggio 1982) e 4 febbraio 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983), che hanno rideterminato annualmente l'indennità di trasferta e le altre indennità connesse per il personale postelegrafonico;

     Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

     Visti gli articoli 1 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985;

     Visto l'ultimo comma dell'art. 27 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 1981, n. 432;

     Visto l'art. 36 della legge 22 dicembre 1981, n. 797;

     Visto l'accordo per la rivalutazione delle indennità per i servizi viaggianti intervenuto il 19 novembre 1981 tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale - SILP, SILULAP, FIP, UIL - POST aderenti alla Federazione unitaria CGIL, CISL, UIL - e del SIN-DIP;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1982;

     Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

     Decreta:

 

     Art. 1. Indennità per i servizi viaggianti

     L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, è sostituito dal seguente:

     L.A decorrere dal 1° luglio 1982, al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti e in servizio viaggiante di messaggere, al personale comandato a prestare servizio di trasporto degli effetti postali da comune a comune con automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e al personale comandato a prestare servizio sugli automezzi adibiti ad uffici itineranti, è concessa una indennità che viene determinata secondo i seguenti coefficienti:

     1) Indennità oraria di fuori residenza (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura, per il lavoro preparatorio per il viaggio di andata, all'ora di discesa dalla vettura al rientro in sede):

direttori di treni postali e capi turno L. 808

rimanente personale L. 728

     2) Indennità oraria di servizio (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio all'ora di discesa dalla vettura, tanto nel viaggio di andata quanto in quello di rientro in sede, escluso quindi il tempo trascorso in riposo fuori residenza, nonché il viaggio fuori servizio, sia all'andata sia al ritorno, per il quale tempo si applica la sola indennità di fuori residenza):

direttori di treni postali L. 128

capiturno L. 120

agenti in servizio di messaggere L. 104

impiegati L. 104

agenti in servizio di ambulante ed autisti L. 96

     3) Indennità oraria per il servizio prestato in viaggio dalle ore 21 alle ore 7, secondo le aliquote stabilite nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985.

     Le indennità di cui sopra sono conteggiate ad ore intere, le frazioni di ora inferiori alla mezz'ora si trascurano, le frazioni di mezza ora e superiori si calcolano per ora intera, il computo di quelle relative alla indennità di cui al punto 2 si effettua sommando le prestazioni dei viaggi di andata e ritorno per ciascun turno;

     4) Indennità di percorrenza: L. 4 per chilometro.

     Al personale postale in servizio negli uffici ambulanti e natanti ed agli agenti in servizio di messaggere che si rechino in territorio estero, ed ivi sostino per almeno quattro ore, per il periodo intercorrente dalla entrata all'uscita del territorio stesso, le indennità di cui ai precedenti numeri 1) e 2) sono maggiorate del cento per cento.

     Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, ha facoltà di modificare tale percentuale di maggiorazione in relazione alla situazione valutaria ed economica dei Paesi presso i quali si effettua il servizio sopra menzionatoL..

     A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto le misure delle indennità di cui ai punti 1) e 2) possono essere rideterminate annualmente ai sensi dell'art. 3 del presente decreto.

 

          Art. 2. Onere finanziario

     Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 183.