§ 76.4.52 - Legge 11 gennaio 1979, n. 13.
Trattamento normativo ed economico in materia di missione e di trasferimento per il personale con qualifiche dirigenziali delle aziende dipendenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:11/01/1979
Numero:13


Sommario
Art. 1.      La disciplina concernente il trattamento normativo ed economico in materia di missione e di trasferimento per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Al personale di cui al precedente articolo 1 inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di prima categoria: in [...]
Art. 4.      Al personale con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente spetta il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti.
Art. 5.      Per il personale di cui al precedente articolo 1, la misura dell'indennità forfetaria, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, è stabilita in L. 2.550.
Art. 6.      Le misure dell'indennità di prima sistemazione, di cui al primo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, sono fissate per i dirigenti postelegrafonici come [...]
Art. 7.      Le disposizioni contenute nell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978 hanno effetto dal 1° giugno 1977.
Art. 8.      A decorrere dal 1° gennaio 1979 le misure dell'indennità di trasferta possono essere rideterminate con decreto del Ministro del tesoro, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione [...]
Art. 9.      La spesa complessiva per l'indennità di trasferta e di trasferimento relativa agli anni 1977 e 1978, per il personale di cui al precedente art. 1 ed al decreto del Presidente della Repubblica 6 [...]


§ 76.4.52 - Legge 11 gennaio 1979, n. 13.

Trattamento normativo ed economico in materia di missione e di trasferimento per il personale con qualifiche dirigenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(G.U. 22 gennaio 1979, n. 21).

 

     Art. 1.

     La disciplina concernente il trattamento normativo ed economico in materia di missione e di trasferimento per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, stabilita con il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978 di attuazione dell'accordo intervenuto il 12 ottobre 1977 tra il Governo ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale postelegrafonico SILP, SILULAP, SILTS, FIP, UIL-POST, UIL-Tes, aderenti alla Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, e SINDIP, è estesa, con i medesimi criteri e con la stessa decorrenza, salvo quanto previsto nei successivi articoli, al personale con qualifiche dirigenziali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

 

          Art. 2. [1]

     Le misure dell'indennità giornaliera di trasferta per il personale di cui al precedente art. 1 sono stabilite come segue:

1) direttore generale di azienda autonoma

L.

55.540

2) dirigente generale

"

46.330

3) dirigente superiore e primo dirigente

"

39.010

 

          Art. 3.

     Al personale di cui al precedente articolo 1 inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di prima categoria: in tal caso l'indennità di trasferta è ridotta, per ogni pernottamento, di un terzo dell'importo globale giornaliero spettante.

 

          Art. 4.

     Al personale con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente spetta il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti.

     Per i viaggi eseguiti con mezzi aerei di linea, il rimborso della spesa sostenuta per l'uso di un posto di prima classe spetta esclusivamente al personale con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o equiparata.

 

          Art. 5.

     Per il personale di cui al precedente articolo 1, la misura dell'indennità forfetaria, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, è stabilita in L. 2.550.

 

          Art. 6.

     Le misure dell'indennità di prima sistemazione, di cui al primo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, sono fissate per i dirigenti postelegrafonici come segue:

     L. 200.000 per il personale con qualifica di dirigente generale e con qualifiche superiori;

     L. 170.000 per il rimanente personale.

 

          Art. 7.

     Le disposizioni contenute nell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978 hanno effetto dal 1° giugno 1977.

 

          Art. 8.

     A decorrere dal 1° gennaio 1979 le misure dell'indennità di trasferta possono essere rideterminate con decreto del Ministro del tesoro, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

     L'eventuale aumento non può comunque eccedere il limite del 10 per cento delle misure in atto nell'anno precedente.

     Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a 10 lire.

     Con i medesimi criteri e con le stesse modalità stabiliti nei precedenti commi possono essere rideterminati le indennità ed i compensi di cui agli articoli da 15 a 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, nonché le indennità di cui all'art. 5 della presente legge.

 

          Art. 9.

     La spesa complessiva per l'indennità di trasferta e di trasferimento relativa agli anni 1977 e 1978, per il personale di cui al precedente art. 1 ed al decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, dovrà essere contenuta nei limiti della disponibilità dei rispettivi capitoli di bilancio.


[1] Articolo già modificato dal D.M. 10 maggio 1979, dal D.M. 13 febbraio 1980, dal D.M. 9 febbraio 1981, dal D.M. 6 febbraio 1982, dal D.M. 4 febbraio 1983, dal D.M. 10 febbraio 1984 e così ulteriormente modificato dal D.M. 11 aprile 1985.