§ 76.1.20 - Legge 15 luglio 1966, n. 560.
Concessione dei contributi in favore di Enti ed Istituti che svolgono attività scientifica nel campo delle poste e delle telecomunicazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.1 disciplina generale
Data:15/07/1966
Numero:560


Sommario
Art. 1.      Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni è autorizzato a concedere contributi, per l'importo complessivo annuo non superiore a lire 25 milioni, in favore di Enti [...]
Art. 2.      La spesa di cui al precedente articolo sarà stanziata per lire 5 milioni nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e per [...]
Art. 3.      All'onere derivante dalla presente legge si provvederà mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 217 (lire cinque milioni) dello stato di previsione [...]


§ 76.1.20 - Legge 15 luglio 1966, n. 560.

Concessione dei contributi in favore di Enti ed Istituti che svolgono attività scientifica nel campo delle poste e delle telecomunicazioni.

(G.U. 26 luglio 1966, n. 184)

 

 

     Art. 1.

     Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni è autorizzato a concedere contributi, per l'importo complessivo annuo non superiore a lire 25 milioni, in favore di Enti ed Istituti che svolgano attività scientifica o sperimentale nel campo delle poste e delle telecomunicazioni [1].

 

          Art. 2.

     La spesa di cui al precedente articolo sarà stanziata per lire 5 milioni nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e per lire 20 milioni in quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dalla presente legge si provvederà mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 217 (lire cinque milioni) dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'anno finanziario 1966, e corrispondente per gli anni successivi, ed al capitolo n. 211 (lire venti milioni) dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario 1966, e corrispondente per gli anni successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  L’importo di cui al presente comma è stato elevato a L. 200 milioni dall' art. 37 della L. 25 ottobre 1989, n. 355, a partire dall'anno finanziario 1989.