§ 76.1.1k - Legge 17 settembre 1964, n. 856.
Integrazione dell'art. 69 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.1 disciplina generale
Data:17/09/1964
Numero:856


Sommario
Art. unico.      All'art. 69 del Codice postale, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono aggiunti i seguenti commi


§ 76.1.1k - Legge 17 settembre 1964, n. 856.

Integrazione dell'art. 69 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

(G.U. 9 ottobre 1964, n. 249).

 

 

     Art. unico.

     All'art. 69 del Codice postale, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono aggiunti i seguenti commi:

     "L'Amministrazione ha facoltà di collocare a proprie spese sui mezzi di trasporto in servizio pubblico apposite cassette mobili per l'impostazione della corrispondenza lungo la linea, senza l'obbligo di corrispondere alcun compenso agli esercenti.

     L'Amministrazione cura il ritiro della corrispondenza ai punti di fermata stabiliti".