§ 80.3.0e - Legge 17 aprile 1925, n. 473.
Per la conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e regi aventi per oggetto argomenti diversi, emanati sino al [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.3 leggi e decreti
Data:17/04/1925
Numero:473


Sommario
Art. unico.      Sono convertiti in legge i decreti luogotenenziali e i decreti-legge, emanati sino al 23 maggio 1924, indicati nella tabella A annessa alla presente legge, salvi gli [...]


§ 80.3.0e - Legge 17 aprile 1925, n. 473.

Per la conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e regi aventi per oggetto argomenti diversi, emanati sino al 23 maggio 1924.

(G.U. 5 maggio 1925, n. 104).

 

 

     Art. unico.

     Sono convertiti in legge i decreti luogotenenziali e i decreti-legge, emanati sino al 23 maggio 1924, indicati nella tabella A annessa alla presente legge, salvi gli effetti di modifica o di revoca adottati in virtù di delegazione di poteri legislativi.

     Sono altresì convalidati i decreti reali, emanati sino alla data predetta, indicati nella tabella B annessa alla presente legge, per prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste.

 

     Tabelle

     (Omissis)