§ 38.2.3 - L. 19 luglio 1961, n. 659.
Agevolazioni fiscali e tributarie in materia di edilizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.2 condoni e sanatorie
Data:19/07/1961
Numero:659


Sommario
Art. 1.      Le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione di case di abitazione dagli artt. 13, 14, 16 e 18 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive proroghe e modificazioni, sono [...]
Art. 2.      Per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento degli edifici di cui al precedente articolo si prescinde dalle caratteristiche degli edifici medesimi e dal termine di ultimazione della [...]
Art. 3.      Per la ricostruzione degli edifici di cui al precedente art. 1, distrutti da eventi bellici, è concessa la esenzione dall'imposta di consumo, purché la ricostruzione sia ultimata entro il 31 [...]
Art. 4. 
Art. 5.      Restano salvi i rapporti tributari già definitivi anche se relativi a pagamenti in tutto o in parte non ancora effettuati.


§ 38.2.3 - L. 19 luglio 1961, n. 659.

Agevolazioni fiscali e tributarie in materia di edilizia.

(G.U. 1 agosto 1961, n. 189).

 

Art. 1.

     Le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione di case di abitazione dagli artt. 13, 14, 16 e 18 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive proroghe e modificazioni, sono estese agli edifici contemplati dall'art. 2, comma secondo, del regio decreto 21 giugno 1938, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 35.

     Le agevolazioni si applicano anche all'ampliamento ed al completamento degli edifici già costruiti o in corso di costruzione.

 

     Art. 2.

     Per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento degli edifici di cui al precedente articolo si prescinde dalle caratteristiche degli edifici medesimi e dal termine di ultimazione della costruzione stessa.

 

     Art. 3.

     Per la ricostruzione degli edifici di cui al precedente art. 1, distrutti da eventi bellici, è concessa la esenzione dall'imposta di consumo, purché la ricostruzione sia ultimata entro il 31 dicembre 1965.

 

     Art. 4. [1]

     Alle cooperative edilizie non si applicano le norme di cui al titolo VII del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, qualora entro cinque anni dal collaudo della costruzione siano stipulati i patti di vendita degli alloggi ai singoli assegnatari.

 

     Art. 5.

     Restano salvi i rapporti tributari già definitivi anche se relativi a pagamenti in tutto o in parte non ancora effettuati.

     Non si fa luogo, comunque, a restituzione di somme già pagate.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 6 ottobre 1962, n. 1493.