§ 91.3.20 - D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322.
Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:91. Statistica
Capitolo:91.3 istat
Data:06/09/1989
Numero:322


Sommario
Art. 1.  Oggetto della disciplina.
Art. 2.  Ordinamento del Sistema statistico nazionale.
Art. 3.  Uffici di statistica.
Art. 4.  Uffici di statistica di enti e di amministrazioni pubbliche.
Art. 5.  Uffici di statistica delle regioni e delle province autonome.
Art. 6.  Compiti degli uffici di statistica.
Art. 6 bis.  Trattamenti di dati personali.
Art. 7.  Obbligo di fornire dati statistici.
Art. 8.  Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica.
Art. 9.  Disposizioni per la tutela del segreto statistico.
Art. 10.  Accesso ai dati statistici.
Art. 11.  Sanzioni amministrative.
Art. 12.  (Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica).
Art. 13.  Programma statistico nazionale.
Art. 14.  Istituto nazionale di statistica.
Art. 15.  Compiti dell'ISTAT.
Art. 16.  Presidente.
Art. 17.  Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.
Art. 18.  Consiglio dell'ISTAT.
Art. 19.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 20.  Compensi ai componenti degli organi collegiali dell'ISTAT.
Art. 21.  Direttive e atti di indirizzo.
Art. 22.  Compiti del consiglio.
Art. 23.  Gestione finanziaria.
Art. 24.  Relazione al Parlamento.
Art. 25.  Abrogazioni di precedenti norme.
Art. 26.  Norme transitorie.


§ 91.3.20 - D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322.

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

(G.U. 22 settembre 1989, n. 222)

 

Capo I

SISTEMA STATISTICO NAZIONALE

 

     Art. 1. Oggetto della disciplina.

     1. Il presente decreto disciplina, in base ai principi ed ai criteri direttivi di cui all'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le attività di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione e archiviazione dei dati statistici svolte dagli enti ed organismi pubblici di informazione statistica, al fine di realizzare l'unità di indirizzo, l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi a livello centrale e locale, nonchè l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica.

     2. L'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale.

 

          Art. 2. Ordinamento del Sistema statistico nazionale.

     1. Fanno parte del Sistema statistico nazionale:

     a) l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

     b) gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, istituiti ai sensi dell'art. 3;

     c) gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome;

     d) gli uffici di statistica delle province;

     e) gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati e delle unità sanitarie locali;

     f) gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     g) gli uffici di statistica, comunque denominati, di amministrazioni ed enti pubblici individuati ai sensi dell'art. 4;

     h) gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 3. Uffici di statistica.

     1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.

     2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio è preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT.

     3. Le attività e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonchè dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unità sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto, istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con più di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.

     4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT.

     5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attività secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.

 

          Art. 4. Uffici di statistica di enti e di amministrazioni pubbliche.

     1. Presso enti ed organismi pubblici può essere costituito, sulla base di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro vigilante ed il presidente dell'ISTAT, un ufficio di statistica, cui attribuire i compiti di cui all'art. 6.

     2. Gli uffici di statistica di cui al comma 1 sono costituiti tenendo conto dell'importanza delle attività svolte dall'ente o dall'amministrazione ai fini dell'informazione statistica nazionale e delle esigenze di completamento del sistema informativo nazionale. Nell'individuazione degli uffici, si terrà conto del grado di specializzazione e della capacità di elaborazione del sistema informativo degli enti e degli organismi medesimi.

     3. Gli uffici costituiti ai sensi del comma 1 sono inseriti nell'ambito del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2 e sono sottoposti alla disciplina del presente decreto, in quanto applicabile.

     4. Gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ancorchè non rientranti nel Sistema statistico nazionale, forniranno allo stesso i dati aggregati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche di competenza. Essi informano la propria attività statistica ai principi del presente decreto ed a quelli definiti in sede comunitaria per l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di prevenzione e repressione dell'utilizzo dei proventi derivanti da attività illegali [1].

     5. [Le sanzioni di cui all'art. 11 si applicano anche alle violazioni delle disposizioni statistiche emanate in materia valutaria, fermo restando il procedimento sanzionatorio disciplinato dal testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148] [2].

 

          Art. 5. Uffici di statistica delle regioni e delle province autonome.

     1. Spetta a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e Bolzano istituire con propria legge uffici di statistica.

     2. Il Consiglio dei Ministri adotta atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per assicurare unicità di indirizzo dell'attività statistica di competenza delle regioni e delle province autonome.

     3. L'ISTAT esercita nei confronti degli uffici di cui al comma 1 poteri di indirizzo e coordinamento tecnici, allo scopo di renderne omogenee le metodologie.

 

          Art. 6. Compiti degli uffici di statistica.

     1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli altri compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda:

     a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale;

     b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi, anche in forma individuale, relativi all'amministrazione o all'ente di appartenenza, ovvero da questi detenuti in ragione della propria attività istituzionale o raccolti per finalità statistiche, necessari per i trattamenti statistici previsti dal programma statistico nazionale. Previa richiesta in cui siano esplicitate le finalità perseguite, gli uffici di statistica forniscono al Sistema statistico nazionale i dati raccolti per finalità statistiche, anche in forma individuale, necessari per i trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente [3];

     c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;

     d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.

     2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per attuare il collegamento tra il sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico nazionale, la presidenza del Consiglio dei Ministri promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.

     3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessarie alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale.

     4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del comma 1 è effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge [4].

     5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di appartenenza possono individuare ulteriori categorie di dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 17.

     6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale sull'attività svolta.

 

          Art. 6 bis. Trattamenti di dati personali. [5]

     1. I soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale possono raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari per perseguire gli scopi statistici previsti dal presente decreto, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi.

     1-bis. Per i trattamenti di dati personali, compresi quelli di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in conformità all'articolo 108 del medesimo codice, nel programma statistico nazionale sono specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, qualora non siano individuati da una disposizione di legge o di regolamento. Il programma statistico nazionale, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, indica le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la liceità e la correttezza del trattamento, con particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati, e, per ciascun trattamento, le modalità, le categorie dei soggetti interessati, le finalità perseguite, le fonti utilizzate, le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione e le categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per i trattamenti dei dati personali di cui all'articolo 10 del citato regolamento (UE) 2016/679 effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi del citato articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 trova applicazione l'articolo 2-octies del medesimo codice [6].

     2. [Nel programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal presente decreto e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il programma indica anche i dati di cui agli articoli 22 e 24 della medesima legge, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il programma è adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali] [7].

     3. Quando sono raccolti per altri scopi, i dati personali possono essere ulteriormente trattati per scopi statistici, se ciò è previsto dal presente decreto, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento.

     4. I dati personali raccolti specificamente per uno scopo statistico possono essere trattati dai soggetti di cui al comma 1 per altri scopi statistici di interesse pubblico previsti ai sensi del comma 3, quando questi ultimi sono chiaramente determinati e di limitata durata. Tale eventualità, al pari di quella prevista dal medesimo comma 3, è chiaramente rappresentata agli interessati al momento della raccolta o, quando ciò non è possibile, è resa preventivamente nota al pubblico e al Garante nei modi e nei termini previsti dal codice di deontologia e di buona condotta.

     5. I dati personali sono resi anonimi dopo la raccolta o quando la loro disponibilità non sia più necessaria per i propri trattamenti statistici.

     6. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono custoditi separatamente da ogni altro dato personale salvo che ciò, in base ad un atto motivato per iscritto, risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato. I dati personali trattati per scopi statistici sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo.

     7. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono abbinabili ad altri dati, sempre che l'abbinamento sia temporaneo ed essenziale per i propri trattamenti statistici.

     8. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati sono annotate senza modificare questi ultimi qualora il risultato di tali operazioni non produca effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici.

 

          Art. 7. Obbligo di fornire dati statistici.

     1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, individuate ai sensi dell'articolo 13. Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale [8].

     2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 [9].

     3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto.

 

          Art. 8. Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica.

     1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5.

     2. Resta fermo il disposto dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.

 

          Art. 9. Disposizioni per la tutela del segreto statistico.

     1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici. [10]

     2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, nè ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati. [11]

     3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito l'ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.

     4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. [12]

 

          Art. 10. Accesso ai dati statistici.

     1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale sono patrimonio della collettività e vengono distribuiti per fini di studio e di ricerca a coloro che li richiedono secondo la disciplina del presente decreto, fermi restando i divieti di cui all'art. 9.

     2. Sono distribuite altresì, ove disponibili, su richiesta motivata e previa autorizzazione del Presidente dell'ISTAT, collezioni campionarie di dati elementari, resi anonimi e privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con singole persone fisiche e giuridiche.

     3. Presso la sede centrale dell'ISTAT in Roma, presso le sedi regionali dell'ISTAT, nonchè presso gli uffici di statistica delle prefetture, sono costituiti uffici di collegamento del Sistema statistico nazionale con il pubblico. Gli altri uffici di statistica di cui all'art. 2 possono costituire uffici di collegamento del Sistema statistico nazionale col pubblico, dandone comunicazione all'ISTAT.

     4. Enti od organismi pubblici, persone giuridiche, società, associazioni e singoli cittadini hanno il diritto di accedere ai dati di cui al comma 1 facendone richiesta agli uffici di cui al comma 3. I dati, se non immediatamente disponibili, vengono consegnati ai richiedenti nel tempo strettamente necessario per la riproduzione, con rimborso delle spese, il cui importo è stabilito dall'ISTAT.

     5. Il comitato di cui all'art. 17 stabilisce le modalità di funzionamento degli uffici costituiti ai sensi del comma 3.

     6. Alle amministrazioni e agli enti pubblici che fanno parte del Sistema statistico nazionale vengono periodicamente trasmessi, a cura dell'ISTAT, i dati elaborati dal Sistema statistico nazionale.

     7. Le procedure per l'accesso, da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dei loro organi, nonchè dei singoli loro componenti, ai dati elaborati dal Sistema statistico nazionale, sono disciplinate dai regolamenti parlamentari.

 

          Art. 11. Sanzioni amministrative.

     1. Le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite:

     a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche;

     b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e società.

     2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.

     3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'ISTAT.

 

     Art. 12. (Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica). [13]

     1. È istituita la Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica avente il compito di:

     a) vigilare sull'imparzialità, sulla completezza e sulla qualità dell'informazione statistica, nonchè sulla sua conformità con i regolamenti, le direttive e le raccomandazioni degli organismi internazionali e comunitari, prodotta dal Sistema statistico nazionale;

     b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, garantendo al Presidente dell'Istat e al Garante per la protezione dei dati personali la più ampia collaborazione, ove richiesta;

     c) esprimere un parere sul Programma statistico nazionale predisposto ai sensi dell'articolo 13;

     d) redigere un rapporto annuale, che si allega alla relazione di cui all'articolo 24.

     2. La Commissione, nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al Presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la Commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri.

     3. La Commissione è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

     4. La Commissione è composta da cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o tra direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, ovvero tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di particolare prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti a uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi dell'Unione europea in possesso dei medesimi requisiti. I membri della Commissione restano in carica per cinque anni e non possono essere riconfermati. Il Presidente è eletto dagli stessi membri.

     5. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno e alle riunioni partecipa il Presidente dell'ISTAT. Il Presidente della Commissione partecipa alle riunioni del Comitato di cui al comma 2.

     6. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che istituisce, a questo fine, un'apposita struttura di segreteria.

     7. La partecipazione alla Commissione è gratuita e gli eventuali rimborsi spese del Presidente e dei componenti derivanti dalle riunioni di cui al comma 5 sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.

 

          Art. 13. Programma statistico nazionale.

     1. Le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi sono stabiliti nel programma statistico nazionale.

     2. Il programma statistico nazionale ha durata triennale e viene tenuto aggiornato annualmente. Il programma statistico nazionale prevede modalità di raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti a livello regionale [14].

     3. Il programma statistico nazionale è predisposto dall'ISTAT, sottoposto al parere della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12 ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE.

     3-bis. Nel programma statistico nazionale sono individuate le varianti che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o europeo [15].

     3-ter. Al fine di attuare i principi di cui al comma 2 dell'articolo 1, con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo è approvato l'elenco delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'articolo 7, e sono definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 11, comma 2, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione di cui al medesimo articolo 7 [16].

     4. Gli aggiornamenti del programma statistico nazionale sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui ai commi 3 e 3-ter [17].

     4-bis. Il programma statistico nazionale comprende un'apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonché sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata alla raccolta e all'organizzazione dei dati inerenti al numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo, nonché ai beni e servizi prodotti ed ai relativi costi e risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione [18].

 

 

Capo II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'ISTAT

 

          Art. 14. Istituto nazionale di statistica.

     1. L'Istituto centrale di statistica, istituito con legge 9 luglio 1926, n. 1162, assume la denominazione di Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

     2. L'Istituto nazionale di statistica è persona giuridica di diritto pubblico ed ha ordinamento autonomo secondo le disposizioni del presente decreto.

     3. Sono organi dell'Istituto:

     a) il presidente;

     b) il comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica;

     c) il consiglio;

     d) il collegio dei revisori dei conti.

     4. L'ISTAT è sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 15. Compiti dell'ISTAT.

     1. L'ISTAT provvede:

     a) alla predisposizione del programma statistico nazionale;

     b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto;

     c) all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2;

     d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, nonchè alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di cui all'art. 17, dell'adeguatezza dell'attività di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale;

     e) alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale. Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale;

     f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonchè sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e inserite nel programma triennale;

     g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico nazionale che non possano provvedervi direttamente; in particolare alla pubblicazione dell'Annuario statistico italiano e del Bollettino mensile di statistica;

     h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;

     i) allo svolgimento di attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale;

     l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica;

     m) alla promozione di studi e ricerche in materia statistica;

     n) alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato.

     2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'ISTAT si può avvalere di enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonchè mediante partecipazione al capitale degli enti e società stessi.

     3. L'ISTAT, nell'attuazione del programma statistico nazionale, si avvale degli uffici di statistica di cui all'art. 2, come precisato dagli articoli 3 e 4.

     4. L'ISTAT, per l'esercizio delle sue funzioni, procede con periodicità, almeno biennale, alla convocazione di una Conferenza nazionale di statistica.

     5. L'ISTAT si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato.

 

          Art. 16. Presidente.

     1. Il presidente dell'Istituto nazionale di statistica, scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, con esperienza internazionale, è nominato, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Egli ha la legale rappresentanza e provvede all'amministrazione dell'Istituto, assicurandone il funzionamento [19].

     2. Il presidente può adottare provvedimenti di competenza del comitato di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 nei casi di urgente necessità, salvo ratifica dello stesso organo, da convocare immediatamente e comunque entro trenta giorni dalla data del provvedimento [20].

     3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, può delegare la legale rappresentanza e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro del consiglio.

     4. [Il presidente può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale, ai direttori centrali, nonchè ai dirigenti dei servizi ed uffici dell'Istituto stesso, nei limiti e con le modalità che saranno previsti nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 22] [21].

     5. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Ad esso spetta una indennità di carica da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

          Art. 17. Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. [22]

     [1. E' costituito il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica per l'esercizio delle funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica costituiti ai sensi dell'art. 3.

     2. Il comitato è composto:

     a) dal presidente dell'Istituto che lo presiede;

     b) da dieci membri in rappresentanza delle amministrazioni statali, di cui tre delle amministrazioni finanziarie, dotate dei più complessi sistemi di informazione statistica, indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente dell'ISTAT;

     c) da un rappresentante delle regioni designato tra i propri membri dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     d) da un rappresentante dell'UPI;

     e) da un rappresentante dell'Union-camere;

     f) da tre rappresentanti dell'ANCI;

     g) da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei più complessi sistemi d'informazione;

     h) dal direttore generale dell'ISTAT;

     i) da due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed affini.

     3. Il comitato può essere integrato, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione.

     4. I membri di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro o del rappresentante degli organismi interessati; i membri di cui alla lettera i) sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

     5. Il comitato dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati per non più di due volte.

     6. Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3, nonchè atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2. Le direttive sono sottoposte all'assenso dell'amministrazione vigilante, che si intende comunque dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa non formuli rilievi. Delibera, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale.

     7. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli enti rappresentati ne ravvisino la necessità.

     8. Il comitato è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.]

 

          Art. 18. Consiglio dell'ISTAT. [23]

     [1. Il consiglio dell'ISTAT programma, indirizza e controlla l'attività dell'Istituto.

     2. Il consiglio è composto:

     a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;

     b) da tre membri designati, tra i propri componenti, dal comitato di cui all'art. 17;

     c) da cinque membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali due professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica;

     d) dal presidente della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12.

     3. Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del consiglio e ne è il segretario.

     4. I membri del consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alle lettere b) e c) del comma 2 durano in carica quattro anni; allo scadere del termine i singoli membri cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio.

     5. Il consiglio è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.]

 

          Art. 19. Collegio dei revisori dei conti.

     1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato, per la durata di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto da:

     a) un magistrato del Consiglio di Stato, con funzioni di presidente;

     b) un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     c) un dirigente del Ministero del tesoro.

     2. Con il medesimo decreto sono nominati due membri supplenti.

     3. Il collegio dei revisori dei conti accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; verifica i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi; esamina le giustificazioni fornite dall'Istituto in merito ad eventuali scostamenti. I componenti del collegio sono invitati alle sedute del consiglio.

     4. Ai fini della relazione annuale al Parlamento sulla gestione finanziaria, l'ISTAT trasmette alla Corte dei conti il conto consuntivo e gli allegati, nel termine di cui all'art. 23, comma 3.

 

          Art. 20. Compensi ai componenti degli organi collegiali dell'ISTAT.

     1. I compensi per i componenti degli organi collegiali di cui agli articoli 12, 17, 18 e 19 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

          Art. 21. Direttive e atti di indirizzo.

     1. Le direttive e gli atti di indirizzo del comitato previsti dal comma 6 dell'art. 17 hanno ad oggetto:

     a) gli atti di esecuzione del programma statistico nazionale;

     b) le iniziative per l'attuazione del predetto programma;

     c) i criteri organizzativi e la funzionalità degli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonchè degli enti e degli uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;

     d) i criteri e le modalità per l'interscambio dei dati indicati dall'art. 6 fra gli uffici di statistica delle amministrazioni e degli enti facenti parte del Sistema statistico nazionale, assicurando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8.

 

          Art. 22. Compiti del consiglio.

     1. Il presidente convoca il consiglio e fissa le materie da portare alla sua discussione.

     2. Spetta al consiglio:

     a) di deliberare, entro il 30 aprile di ciascun anno, un piano annuale che evidenzi gli obiettivi, le spese previste per il successivo triennio e le previsioni annuali di entrata, con indicazioni separate di quelle proprie e di quelle a carico del bilancio statale, seguendone periodicamente lo stato di attuazione. In tale documento è altresì inserito, con atto separato, il piano annuale di attuazione del programma statistico nazionale di cui all'art. 13;

     b) di deliberare il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;

     c) di deliberare il disegno organizzativo dell'Istituto, determinando gli uffici centrali e periferici e la loro organizzazione, fissandone i compiti e la dotazione di personale e di mezzi, nonchè il regolamento organico e la pianta organica del personale;

     d) di deliberare i regolamenti sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale, tenendo conto della natura specifica e dell'autonomia dell'ISTAT;

     e) di deliberare la partecipazione dell'ISTAT al capitale di enti e società, ai sensi dell'art. 15, comma 2;

     f) [di nominare su proposta del presidente il direttore generale e i direttori centrali dell'Istituto] [24].

     3. [Per la validità delle sedute del consiglio occorre la presenza di almeno sei componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente] [25].

     4. Le deliberazioni sugli oggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto, quanto alla lettera c), con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e, quanto alle lettere d) ed e), con il Ministro del tesoro.

 

          Art. 23. Gestione finanziaria.

     1. La gestione finanziaria dell'ISTAT si svolge sulla base di un bilancio pluriennale, redatto in relazione ai piani di attività e alle previsioni pluriennali di spesa di cui all'art. 22, comma 2, lettera a).

     2. Per ciascun esercizio la gestione finanziaria si svolge in base ad un bilancio preventivo annuale, coincidente con l'anno solare, deliberato dal Consiglio entro il 31 ottobre dell'anno precedente e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla deliberazione.

     3. Entro il mese di aprile il consiglio delibera il conto consuntivo dell'esercizio precedente, che viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla deliberazione. Oltre alle relazioni del presidente e del collegio dei revisori dei conti, ad esso è allegato un documento sulla situazione patrimoniale, sulla dimostrazione dei risultati economici conseguiti e sulla situazione amministrativa.

     4. Il sistema di classificazione, gli schemi del bilancio e dei conti e i documenti consuntivi saranno disciplinati dai regolamenti di cui all'art. 22, comma 2, lettera d).

     5. La relazione al bilancio deve illustrare anche gli aspetti economici della gestione, ponendo in evidenza lo stato di attuazione della programmazione, i costi ed i risultati conseguiti, nonchè gli eventuali scostamenti.

 

          Art. 24. Relazione al Parlamento.

     1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al Parlamento, entro il 31 maggio di ciascun anno, una relazione sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonchè sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale in vigore.

     2. Alla relazione è allegato il rapporto annuale di cui al comma 6 dell'art. 12.

 

          Art. 25. Abrogazioni di precedenti norme.

     1. Sono abrogati nella parte incompatibile il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito dalla legge 21 dicembre 1929, n. 2238, la legge 16 novembre 1939, n. 1823, la legge 6 agosto 1966, n. 628, la legge 19 dicembre 1969, n. 1025, e tutte le altre norme incompatibili con il presente decreto.

 

          Art. 26. Norme transitorie.

     1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni e gli enti di cui agli articoli 3 e 4 inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sulla situazione degli uffici di statistica esistenti e sui provvedimenti necessari per il loro adeguamento alle norme del presente decreto. Entro i successivi tre mesi, le amministrazioni e gli enti provvedono, anche sulla base delle eventuali direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla riorganizzazione o istituzione degli uffici di statistica, secondo le norme del presente decreto.

     2. L'ordinamento previsto dal presente decreto acquista efficacia sei mesi dopo la sua entrata in vigore.

     3. Le disposizioni recate dal presente decreto non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.


[1] Comma così modificato da avviso di rettifica, pubblicato sulla G.U. 30 settembre 1989, n. 229.

[2] Comma abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 9 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

[4] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

[5] Articolo inserito dall'art. 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con decorrenza dal 1° ottobre 1999.

[6] Comma inserito dall'art. 9 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

[7] Comma abrogato dall'art. 8 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

[8] Comma sostituito dall'art. 3 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e così modificato dall'art. 8 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

[9] Comma così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con decorrenza dal 1° ottobre 1999.

[10] Comma così modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con decorrenza dal 1° ottobre 1999.

[11] Comma così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con decorrenza dal 1° ottobre 1999.

[12] Comma così modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con decorrenza dal 1° ottobre 1999.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

[14] Comma così modificato dall'art. 8 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

[15] Comma inserito dall'art. 8 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

[16] Comma inserito dall'art. 8 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

[17] Comma così modificato dall'art. 8 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

[18] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[19] Comma già modificato dall'art. 5 della L. 31 dicembre 2009, n. 196 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125. L'art. 13 del D.P.C.M. 1 agosto 2000 ha disposto la cessazione dell'efficacia delle disposizioni, di cui al presente comma, da ”e provvede” a “il funzionamento”, con le modalità e la decorrenza previste dallo stesso art. 13 del citato D.P.C.M.

[20] Comma così modificato dall'art. 8 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

[21] Comma abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166. Le disposizioni di cui al presente comma avevano cessato di avere efficacia, ai sensi dell'art. 13 del D.P.C.M. 1 agosto 2000, con le modalità e la decorrenza previste dallo stesso art. 13 del citato D.P.C.M.

[22] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166.

[23] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166.

[24] Lettera abrogata dall'art. 6 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166. L'art. 13 del D.P.C.M. 1 agosto 2000 stabilisce che per “i direttori generali” si deve intendere “i direttori dei dipartimenti”, con modalità e decorrenza previste dallo stesso art. 13 del citato D.P.C.M.

[25] Comma abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166.