§ 98.1.26788 - Legge 24 marzo 1993, n. 75.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/03/1993
Numero:75


Sommario
Art. 1.      1. Ildecreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la [...]
Art. 2.  [1]
Art. 3.      1. Il termine del 30 giugno 1992 stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 giugno 1990, n. 165, per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17, [...]


§ 98.1.26788 - Legge 24 marzo 1993, n. 75.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie

(G.U. 24 marzo 1993, n. 69)

 

     Art. 1.

     1. Ildecreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, 19 giugno 1992, n. 316, e 25 giugno 1992, n. 319; restano in particolare validi ed efficaci a tutti gli effetti, compreso l'obbligo di effettuare gli ulteriori versamenti rateali, le dichiarazioni e le istanze presentate, nonché i versamenti eseguiti entro i termini indicati nel predetto decreto-legge n. 319 del 1992; dal termine previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del medesimo decreto decorre quello per la vidimazione dell'inventario di cui all'articolo 2217, terzo comma, del codice civile e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificati dall'articolo 8, commi 2 e 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Restano altresì validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base deldecreto-legge 1° febbraio 1992, n. 47, nonché deidecreti-legge 26 marzo 1992, n. 244, 26 maggio 1992, n. 298, 24 luglio 1992, n. 348, 24 settembre 1992, n. 388, e 24 novembre 1992, n. 455, anche ai fini dei successivi adempimenti concernenti le dichiarazioni annuali ed i relativi controlli, e dell'articolo 5 dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, nonché del decreto-legge 27 novembre 1992, n. 462, recante disposizioni urgenti e necessarie per assicurare il funzionamento del servizio di distribuzione dei generi di monopolio. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni recate dall'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16; i predetti rapporti giuridici conservano validità ed hanno efficacia anche ai fini degli adempimenti da essi previsti e delle obbligazioni assunte.

 

          Art. 2. [1]

     1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1993, un decreto legislativo al fine di apportare modificazioni alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della presente legge, oggetto dei ricorsi di cui ai commi 1-bis e 1-ter del citato articolo 2, per conformarle alla decisione definitiva sui predetti ricorsi. Fino al 31 dicembre 1993, resta fermo per i comuni e i contribuenti l'effetto di cui al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della presente legge.

 

          Art. 3.

     1. Il termine del 30 giugno 1992 stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 giugno 1990, n. 165, per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è differito al 30 giugno 1994. Il termine del 31 dicembre 1992, stabilito dall'articolo 1, comma 3, primo periodo, della predetta legge n. 165 del 1990, per apportare a ciascun testo unico le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni legislative pubblicate nei tre mesi anteriori alla data della sua pubblicazione, è differito al 31 dicembre 1994.

     2. Fino alla data del 31 dicembre 1994 è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Il comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria continua ad operare anche oltre il 31 dicembre 1992, fino alla data del 31 dicembre 1994. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, si provvede alla sua ricostituzione.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 617 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     4. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1994, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, uno o più decreti legislativi al fine di apportare ai testi unici pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni legislative pubblicate successivamente all'emanazione degli stessi testi unici e fino a tre mesi prima della pubblicazione di ciascun decreto legislativo, attuando il coordinamento sistematico di tali disposizioni e di quelle contenute nei predetti testi unici ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1987, n. 550.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione aldecreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16

     All'art. 1:

     al comma 2, le parole: "oltre quanto previsto nelle predette disposizioni, di non avere" sono sostituite dalle seguenti: "di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione e di volerlo adibire a propria abitazione principale, anche avendo";

     dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

     "4-bis. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre prevista dal medesimo decreto, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento. Non si applicano, altresì, le sanzioni nei confronti dei predetti soggetti che effettuano, entro la data del 15 dicembre 1993, il versamento dell'imposta straordinaria immobiliare di cui all'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359; in tal caso sono dovuti gli interessi nella misura sopra indicata.

     4-ter. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata";

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "5-bis. A decorrere dal periodo d'imposta per il quale non è ancora scaduto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, al comma 5 dell'art. 38 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "all'ufficio delle imposte" sono inserite le seguenti: "ed al comune ove è ubicato l'immobile".

     5-ter. Il termine stabilito al secondo comma dell'art. 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, dal ultimo prorogato al 31 dicembre 1992 dall'art. 3, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è differito al 31 dicembre 1993".

     All'art. 2:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento. Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni ed avrà effetto dal 1° gennaio 1995. Fino alla data del 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'art. 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990. Le tariffe e le rendite stabilite, per effetto di quanto disposto dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, con il decreto legislativo di cui all'art. 2 della legge di conversione del presente decreto, si applicano per l'anno 1994; tuttavia, ai soli fini delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agliarticoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano dal 1° gennaio 1992 nei casi in cui risultino di importo inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991, e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono computare in diminuzione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione che deve essere presentata per l'anno 1993 ed eventualmente degli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo a quello cui tale dichiarazione si riferisce, la differenza tra l'ammontare delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agliarticoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dovute sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali e quello delle medesime imposte calcolate sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo di cui all'art. 2 della legge di conversione del presente decreto";

     dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     "1-bis. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni possono presentare ricorsi presso le commissioni censuarie provinciali nel cui ambito territoriale è compreso il territorio comunale, con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi del comma 1 del presente articolo, in relazione ad una o più categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonchè alla delimitazione delle zone censuarie. I ricorsi sono decisi in prima istanza dalle commissioni censuarie provinciali ai sensi dell'art. 31, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione del ricorso.

     1-ter. Avverso la decisione della commissione censuaria provinciale è ammessa, entro trenta giorni, da parte dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ovvero da parte dei comuni, la presentazione di ricorso presso la commissione censuaria centrale, che decide ai sensi dell'art. 32, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, entro novanta giorni dalla data di ricezione del ricorso.

     1-quater. In caso di mancata decisione sui ricorsi di cui al comma 1-bis entro il termine ivi previsto, nonchè sui ricorsi presentati dai comuni di cui al comma 1-ter entro il termine ivi previsto, i predetti ricorsi si considerano accolti.

     1-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, ai fini del costante aggiornamento del catasto edilizio urbano, le procedure di utilizzazione dei dati risultanti dagli atti iscritti o trascritti presso le conservatorie dei registri immobiliari ovvero già acquisiti dall'anagrafe tributaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.

     1-sexies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi criteri di classificazione e di determinazione delle rendite del catasto dei terreni che tengano conto della potenzialità produttiva dei suoli.

     1-septies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le condizioni, le modalità ed i termini per la presentazione e la registrazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, nonchè delle volture in maniera automatica, e sono altresì stabiliti le procedure, i sistemi e le caratteristiche tecniche per la loro eventuale presentazione su supporto informatico o per via telematica. Le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari od amministrativi soggetti a trascrizione che danno origine a mutazioni di diritti censiti in catasto sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

     1-octies. Sono soppresse le commissioni censuarie distrettuali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. I compiti delle commissioni censuarie distrettuali sono trasferiti alle commissioni censuarie provinciali di cui all'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972. Ai componenti delle commissioni censuarie provinciali compete per ogni seduta un gettone di presenza di lire cinquantamila.

     1-nonies. Al quarto comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Uno dei due membri supplenti può assumere le funzioni di vicepresidente".

     1-decies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-octies, valutato in lire 2,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli esercizi successivi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     1-undecies. Le variazioni di gettito dell'imposta comunale sugli immobili, derivanti dalle rettifiche nonchè dalla revisione generale delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui al presente articolo, daranno luogo a corrispondenti variazioni nella quantificazione dei trasferimenti erariali, di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dall'esercizio successivo a quello in cui entra in vigore il decreto legislativo di modifica delle tariffe d'estimo e delle rendite, adottato ai sensi dell'art. 2 della legge di conversione del presente decreto, ovvero il decreto del Ministro delle finanze di revisione generale di cui al comma 1 del presente articolo";

     al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: ", primo e secondo periodo";

     il comma 4 è soppresso.

     All'art. 3:

     ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 le parole: "31 marzo 1993", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "20 giugno 1993";

     al comma 2, le parole: "15 aprile 1993" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1993";

     al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro la stessa data e in un'unica soluzione deve essere effettuato il versamento ivi previsto";

     il comma 9 è soppresso;

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "10-bis. In relazione alle astensioni dal lavoro dei lavoratori bancari ed esattoriali verificatesi nel giorno 2 del mese di dicembre 1986, si considerano tempestivi i versamenti di cui all'art. 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, comunque effettuati entro il giorno 3 del medesimo mese di dicembre".

     Dopo l'art. 3, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 3-bis. - 1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, all'art. 26 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e all'art. 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, e successive modificazioni, sono definite, su istanza irrevocabile del contribuente ed avente effetto estintivo della controversia anche nei confronti di eventuali coobbligati, mediante il pagamento della metà dell'imposta conseguente all'accertamento per omessa presentazione della dichiarazione ovvero della metà della maggiore imposta conseguente all'accertamento in rettifica e con abbandono delle sanzioni. Le imposte già corrisposte a seguito dell'accertamento sono computate in diminuzione delle somme dovute per la definizione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per gli accertamenti per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non siano ancora decorsi i termini per l'impugnativa. L'istanza, in carta semplice, deve essere presentata o spedita mediante lettera raccomandata all'ufficio del registro competente e all'organo giurisdizionale adito entro il 20 giugno 1993; il termine per l'impugnativa dell'atto di accertamento di cui al precedente periodo è differito fino al 20 giugno 1993. A seguito dell'istanza l'ufficio provvede alla liquidazione delle somme dovute, le quali devono essere corrisposte entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo avviso.

     2. Qualora sia in contestazione il valore finale, per l'applicazione dell'INVIM dovuta per il periodo successivo a quelli definiti ai sensi del comma 1, si assume come valore iniziale il valore finale risultante dalla precedente dichiarazione aumentato della metà del maggiore valore accertato ovvero, in caso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, la metà del valore finale accertato.

     3. Le definizioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dar luogo a rimborsi delle maggiori imposte e delle sanzioni ed interessi già corrisposti, per la vertenza che si intende definire, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     Art. 3-ter. - 1. La dichiarazione integrativa ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 49,50e52 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, è da considerare valida anche se non sottoscritta nel quadro D del relativo modello, purchè sottoscritta in calce.

     Art. 3-quater. - 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si considerano pendenti anche le controversie di cui all'art. 17, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, se alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non è stata notificata ordinanza di estinzione ovvero se avverso tale ordinanza pende ricorso, oppure se alla stessa data il ricorso di cui al citato art. 17 non è stato ancora rigettato quale improcedibile o inammissibile con sentenza definitiva.

     Art. 3-quinquies. - 1. Le controversie relative alle imposte dirette abolite per effetto della riforma tributaria, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere definite mediante la presentazione all'ufficio competente di apposita istanza entro il 20 giugno 1993. Si applica l'art. 24 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.

     Art. 3-sexies. - 1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 30 giugno 1993, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, possono essere istituite sezioni decentrate delle commissioni tributarie provinciali in città che, pur non essendo capoluogo di provincia, sono già sedi di commissione tributaria e sedi di tribunale e presentano una grande rilevanza ai fini del carico di lavoro in campo fiscale; con analogo decreto possono essere istituite sezioni decentrate delle commissioni tributarie regionali in città che, pur non essendo capoluogo di regione, sono già sedi di Corte di appello e presentano particolare rilevanza in campo fiscale"".

     All'art. 4:

     al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

     "b-bis) nell'art. 29, comma 1, le parole: "10 settembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1993"; e le parole: "di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 853 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 del 1985" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre 1991"";

     al comma 1, lettera i), n. 3), le parole: "12-ter. I termini per ricorrere avverso gli accertamenti di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 31 marzo 1993." sono sostituite dalle seguenti: "12-ter. I termini di impugnativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e quelli per ricorrere avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 20 giugno 1993.";

     il comma 2 è soppresso;

     dopo il comma 8, è inserito il seguente:

     "8-bis. Alle imprese con un numero di dipendenti fino a cento è data facoltà di prestare o meno assistenza fiscale, qualora i dipendenti ne facciano richiesta. Resta fermo l'obbligo di effettuare le operazioni di cui alla lettera d) del comma 13 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "9-bis. All'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, le parole: "entro il 15 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo"; e le parole: "entro il 15 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile".

     b) al comma 5, le parole: "Entro il mese di maggio" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 20 giugno"".

     All'art. 5:

     dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     "2-bis. Ai fini di quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, il versamento dei contributi o premi relativi ai rapporti intercorsi tra le stesse parti dalla data di entrata in vigore della legge 19 dicembre 1984, n. 863, sino al 31 dicembre 1990 non determina la nullità dei contratti previsti dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 863 del 1984, con conservazione delle agevolazioni previste dal comma 6 dello stesso art. 3. Il versamento dei contributi o premi dovrà essere effettuato nel termine e con le modalità previste dall'art. 4 del citato decreto-legge n. 6 del 1993";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "6-bis. All'art. 13, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, le parole da: "con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con una sanzione amministrativa da 2 a 10 milioni di lire stabilita dal direttore compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, salvo che il fatto costituisca reato"".

     All'art. 6:

     al comma 3, le parole: "devono presentare" sono sostituite dalle seguenti: "possono presentare"; e sono aggiunte, in fine, le parole: "I contribuenti possono altresì redigere gli elenchi su carta bianca non specificamente predisposta, purchè il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente identico a quanto previsto nella modulistica ufficiale e richiesto dal presente articolo. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, potrà emanare le istruzioni applicative".

     L'art. 7 è soppresso.

     All'art. 8:

     al comma 2, le parole: "5 milioni di litri" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di litri";

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato concesso. L'eccedenza del credito d'imposta determinato ai sensi del comma 2 non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° luglio 1992. Per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonchè per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro, al fine delle conseguenti contabilizzazioni, si applica il decreto del Ministro delle finanze 13 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 1992. L'eccedenza del credito d'imposta, determinato annualmente, non assorbita per i versamenti da effettuare nel relativo periodo d'imposta, può essere scomputabile sui versamenti da effettuare nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il periodo d'imposta 1994";

     il comma 6 è sostituito dai seguenti:

     "6. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, ai titolari della concessione di coltivazione e ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o dei comuni limitrofi individuati dalle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del25 marzo 1992, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 1991, n. 18 del 23 gennaio 1992 e n. 117 del 21 maggio 1992, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 221, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, è riconosciuta, per i periodi d'imposta 1992-1996, l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, sugli utili reinvestiti, in ragione d'anno, nelle attività sopra indicate e in attuazione dei predetti piani. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e ai decreti ivi previsti, gli utili non reinvestiti concorrono a formare il reddito per il doppio del loro ammontare.

     6-bis. In alternativa al beneficio di cui al comma 6 e per il medesimo periodo temporale, i soggetti ivi indicati, che operano per le finalità di cui al medesimo comma, possono optare per un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo degli investimenti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Con i decreti di cui al citato comma 6 sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della concessione del credito d'imposta. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e ai decreti attuativi, il beneficio è revocato.

     6-ter. Le esenzioni e il credito d'imposta di cui ai commi 6 e 6-bis devono essere rappresentati nel bilancio dello Stato mediante corrispondente stanziamento di importo non superiore a 80 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi 1993, 1994 e 1995, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro le disponibilità del predetto capitolo sono trasferite allo stato di previsione dell'entrata, a compensazione delle minori entrate che si verificano in conseguenza dell'applicazione dei commi 6 e 6-bis.

     6-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 6-bis, valutati in lire 80 miliardi per gli anni 1993 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro".

     All'art. 9:

     il comma 9 è sostituito dal seguente:

     "9. Nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi un maggior reddito imponibile al fine di adeguarsi al disposto dell'art. 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non si procede all'applicazione di alcuna sanzione ed interesse. Ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati per evitare l'accertamento induttivo di cui all'art. 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come da ultimo sostituito dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 4, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, e all'art. 48, primo comma, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal medesimo art. 4, comma 3, della predetta legge, come modificato dall'art. 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, ma non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati, ivi previsto";

     dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

     "10-bis. Le disposizioni dell'art. 11, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, inerenti la possibilità di regolarizzare la fattura di acquisto, sono prorogate al 30 giugno 1993 senza irrogazione della pena pecuniaria, ma con corresponsione degli interessi per ritardato pagamento nella misura dell'1 per cento per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 1° luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento.

     10-ter. All'art. 18, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) ai funzionari ed agli agenti dell'ente pubblico concessionario del servizio di accertamento e riscossione a norma dell'art. 17, nonchè ai loro incaricati muniti di apposito mandato"";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "11-bis. La disposizione di cui all'art. 4, lettera a), n. 6), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato condecreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile, per la parte in cui esclude dall'imposta proporzionale di registro gli aumenti di capitale mediante utilizzo di riserve iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria, anche agli aumenti di capitale effettuati mediante passaggio a capitale di riserve iscritte in bilancio a norma dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e dell'art. 26 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

     All'art. 11:

     al comma 1, le parole: "dalle singole società controllanti che si sono avvalse" sono sostituite dalle seguenti: "dalle singole società controllate agli enti e società controllanti che si sono avvalsi".

     All'art. 12:

     il comma 5 è sostituito dai seguenti:

     "5. Per le infrazioni, diverse da quelle di cui al comma 5-ter del presente articolo, commesse dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 ed il 31 dicembre 1992, non si fa luogo all'irrogazione delle sanzioni e delle pene pecuniarie previste dal capo I del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, qualora i soggetti interessati presentino, entro il 30 aprile 1993, alla competente Intendenza di finanza, domanda di definizione per ciascuna concessione gestita con contestuale pagamento di una somma di lire tre milioni per ciascun anno di gestione o frazione di esso.

     5-bis. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aventi per oggetto le sanzioni e le pene pecuniarie di cui al comma 5 possono essere definite, entro il 30 aprile 1993, mediante il pagamento del 10 per cento delle sanzioni e delle pene pecuniarie irrogate, fermo restando che, per ciascun anno di gestione in cui le infrazioni sono accertate, il pagamento non potrà essere inferiore a lire quattro milioni.

     5-ter. Per le infrazioni riguardanti i versamenti continuano ad applicarsi, per il periodo compreso tra il 1° maggio 1990 ed il 31 dicembre 1992, le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1-bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, semprechè le relative regolarizzazioni siano effettuate entro il 30 aprile 1993. Per il ritardato versamento è dovuto, per i giorni di ritardo, l'interesse del 20 per cento annuo.

     5-quater. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 aprile 1993 non si fa luogo alla notificazione dei provvedimenti di irrogazione di interessi, sanzioni e pene pecuniarie per le infrazioni di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter. Le definizioni e le regolarizzazioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dare luogo a rimborsi delle maggiori sanzioni, pene pecuniarie ed interessi già corrisposti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     5-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 10 aprile 1993, saranno stabilite le modalità di applicazione del presente articolo".

     Dopo l'art. 14, è inserito il seguente:

     "Art. 14-bis. - 1. Il versamento da parte dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi delle imposte dirette iscritte, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, nei ruoli principali ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonchè dei ruoli suppletivi e relativi ruoli speciali, deve avvenire, al netto del compenso di riscossione di competenza, nei seguenti termini:

     a) entro diciassette giorni dalla rispettiva scadenza, i tre decimi dell'importo di ciascuna rata;

     b) entro il quattordicesimo giorno del terzo mese successivo alla scadenza, ulteriori tre decimi dell'importo di ciascuna rata;

     c) entro il quattordicesimo giorno del sesto mese successivo alla scadenza di ciascuna rata, i restanti quattro decimi dell'importo di ciascuna rata.

     2. Ai versamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei commi da 3 a 6 dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43".

     All'art. 15:

     al comma 1, primo periodo, le parole: "dell'ente "Ferrovie dello Stato"" sono sostituite dalle seguenti: "delle Ferrovie dello Stato S.p.A."; e dopo le parole: "dall'ente "Ferrovie dello Stato"" sono inserite le seguenti: "e dalle Ferrovie dello Stato S.p.A.";

     al comma 1, secondo periodo, le parole: "dell'ente "Ferrovie dello Stato"" sono sostituite dalle seguenti: "delle Ferrovie dello Stato S.p.A.";

     al comma 2, le parole: "L'ente "Ferrovie dello Stato"" sono sostituite dalle seguenti: "Le Ferrovie dello Stato S.p.A.";

     al comma 3, dopo le parole: "dell'ente "Ferrovie dello Stato"" sono inserite le seguenti: "e delle Ferrovie dello Stato S.p.A."; e le parole: "l'ente "Ferrovie dello Stato"" sono sostituite dalle seguenti: "le Ferrovie dello Stato S.p.A.";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma: - "3-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ed alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12 agosto 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1992, e in deroga alle medesime, continua ad applicarsi alle Ferrovie dello Stato S.p.A. quanto disposto dall'art. 24, terzo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, per le controversie pendenti e limitatamente al grado di giudizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".


[1]  Articolo così modificato dall'art. 10 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.