§ 98.1.26784 - Legge 17 marzo 1993, n. 63.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/03/1993
Numero:63


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale, è convertito in legge con [...]


§ 98.1.26784 - Legge 17 marzo 1993, n. 63.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale.

(G.U. 18 marzo 1993, n. 64)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 settembre 1992, n. 373, e 14 novembre 1992, n. 435.

 

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6.

     All'art. 1:

     al comma 1, la lettera d) è sostituita dalle seguenti:

     "d) dopo le parole: "le iscrizioni" sono inserite le seguenti: "variazioni e cancellazioni";

     d-bis) le parole: "di iscrizione presentata dal datore di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "di iscrizione, variazione e cancellazione presentate dal datore di lavoro ovvero dal lavoratore autonomo"";

     al comma 2, dopo le parole: "Le iscrizioni" sono inserite le seguenti: ", variazioni e cancellazioni";

     al comma 3:

     dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le ditte devono altresì comunicare agli sportelli polifunzionali la sospensione, la ripresa e la cessazione dell'attività";

     l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le commissioni provinciali per l'artigianato, nell'esercizio delle loro funzioni esclusive attinenti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e degli elenchi nominativi degli assistibili, di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e successive modificazioni ed integrazioni, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione presso lo sportello polifunzionale, provvedono d'ufficio, ovvero su richiesta del soggetto iscritto o della pubblica amministrazione interessata, alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana del titolare e dell'impresa con dipendenti, adottando provvedimento vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali, impugnabile ai sensi delle procedure previste dall'art. 7 della citata legge n. 443 del 1985";

     dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

     "5-bis. Il deposito degli atti relativi alla tenuta del registro delle imprese, con effetto anche per l'iscrizione nel registro delle ditte, nonchè degli atti da pubblicare nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata avviene per il tramite delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

     Dopo l'art. 2, è inserito il seguente:

     "Art. 2-bis (Comunicazioni dei datori di lavoro all'INAIL). - 1. Il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dai seguenti:

     “5. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico, debbono comunicare all'INAIL generalità, qualifiche e codice fiscale dei lavoratori.

     5-bis. La comunicazione deve avvenire, con periodicità annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1994, in occasione del pagamento dell'autoliquidazione dei premi dovuti all'INAIL e deve riguardare i lavoratori assicurati il cui rapporto di lavoro abbia avuto inizio o sia cessato nel precedente periodo assicurativo.

     5-ter. In sede di prima applicazione della presente disposizione la comunicazione dovrà riguardare i nominativi di tutti gli assicurati in servizio alla data del 31 dicembre 1992.

     5-quater. In caso di omessa od errata comunicazione, sarà applicata una sanzione amministrativa di lire ventimila per nominativo"".

     All'art. 3, comma 2, lettera e), le parole: "ai fini di cui alle lettere a) e d)" sono sostituite dalle seguenti: ", nonchè delle associazioni dei lavoratori autonomi e degli imprenditori, ai fini di cui alle lettere a) e d)".

     All'art. 4:

     al comma 1, le parole: "31 marzo 1993" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 1993";

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi scaduti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1. Qualora l'importo dei contributi e dei premi di cui al comma 1 e al presente comma risulti superiore a lire cinque milioni, il versamento potrà essere effettuato, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in tre rate di eguale importo di cui la prima entro il 30 aprile 1993, la seconda entro il 31 luglio 1993 e la terza entro il 30 novembre 1993. La seconda e la terza rata saranno maggiorate dagli interessi dell'8 per cento per il periodo di differimento";

     il comma 3 è soppresso;

     dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     "4-bis. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7-bis, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, si estendono ai beneficiari delle provvidenze di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1985, n. 140, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544";

     al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "Gli enti pubblici non economici", sono inserite le seguenti: "e gli enti territoriali" e al terzo periodo, dopo le parole: "agli stessi enti pubblici non economici", sono inserite le seguenti: "e agli enti territoriali";

     dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

     "5-bis. La restituzione all'INPS delle somme versate dall'Istituto medesimo e non dovute deve prevedere la detrazione di quanto corrisposto a fini fiscali a causa della somma erroneamente versate dall'Istituto".

     Dopo l'art. 4 sono inseriti i seguenti:

     "Art. 4-bis (Estinzione di crediti). - 1. I crediti di importo non superiore a lire trentacinquemila per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.

     Art. 4-ter (Cumulo di contributi). - 1. I contributi per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, attribuibili anche per periodi inferiori all'anno ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni, sono comulabili con i contributi di altre forme di assicurazione obbligatoria o comunque accreditati anche in forma volontaria o figurativa per periodi diversi dello stesso anno solare.

     Art. 4-quater (Contributi sulla diaria e sulla indennità di trasferta). - 1. Per i periodi anteriori al 1° giugno 1991 sono fatti salvi e conservano la loro efficacia gli importi contributivi già corrisposti sulla diaria o sulla indennità di trasferta e versati dai datori di lavoro che abbiano avuto in forza lavoratori tenuti per contratto anche con carattere di continuità a prestare la propria opera in luoghi diversi dalla sede aziendale ai sensi dell'art. 12, primo comma, secondo capoverso, n. 1), della legge 30 aprile 1969, n. 153, così come interpretato dall'art. 9-ter del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166".

     L'art. 5 è soppresso.