§ 8.1.2 - Legge 29 dicembre 1956, n. 1533.
Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.


Settore:Normativa nazionale
Materia:8. Artigianato
Capitolo:8.1 assistenza e previdenza
Data:29/12/1956
Numero:1533


Sommario
Art. 1.      L'assicurazione contro le malattie è obbligatoria per gli artigiani
Art. 2.      La Commissione provinciale per l'artigianato di cui agli artt. 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, deve compilare l'elenco nominativo di tutti gli artigiani e [...]
Art. 3.  [2]
Art. 4.      La Commissione provinciale per l'artigianato di cui agli artt. 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che agli effetti e per gli scopi del presente articolo è [...]
Art. 5.      Le persone soggette all'assicurazione obbligatoria contro le malattia di cui alla presente legge sono
Art. 6.      Agli artigiani ed ai loro familiari soggetti all'assicurazione obbligatoria spettano le seguenti prestazioni
Art. 7.      È istituita in ogni provincia una Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani per la gestione delle forme di assicurazione previste dalla presente legge
Art. 8.      Gli organi delle Casse mutue provinciali sono
Art. 9.  [8]
Art. 10.      L'assemblea della Cassa mutua provinciale ha i seguenti compiti
Art. 11.  [9]
Art. 12.      Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale
Art. 13.      Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa mutua provinciale, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di [...]
Art. 14.      Il Collegio sindacale per il controllo sulla gestione della Cassa mutua provinciale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo ed uno [...]
Art. 15.      L'assemblea nazionale, composta dai presidenti della Casse mutue provinciali, si riunisce di regola una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richieda la [...]
Art. 16.      Il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani è composto
Art. 17.      Spetta al Consiglio centrale
Art. 18.      Spetta alla Giunta centrale
Art. 19.      Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia la [...]
Art. 20.      Per il controllo della gestione della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani è costituito un Collegio sindacale composto da cinque membri [...]
Art. 21.      Il direttore sovraintende al funzionamento tecnico ed alla disciplina dei servizi della Federazione nazionale e ne risponde al presidente
Art. 22.      La convocazione di tutti gli organi di amministrazione e dei Collegi sindacali previsti dalla presente legge è effettuata dai presidenti anche su richiesta di un terzo [...]
Art. 23.      Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, compresi quelli necessari per il funzionamento delle Casse mutue provinciali e della [...]
Art. 24.      Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani in rate [...]
Art. 25.      Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'art. 23 ha decorrenza da tre mesi prima della entrata in vigore della presente legge
Art. 26.      L'assemblea generale della Cassa mutua provinciale ha facoltà di affidare alle associazioni mutue artigiane volontarie, esistenti nella provincia al 31 dicembre 1955, la [...]
Art. 27.      La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Art. 28.      Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nominerà il commissario della Federazione nazionale [...]
Art. 29.      La prima riunione dell'assemblea nazionale è convocata dal commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani entro un anno dalla data [...]
Art. 30.      In attesa che gli organi di amministrazione delle Casse mutue provinciali e della Federazione nazionale, di cui rispettivamente ai capi III e IV della presente legge, [...]
Art. 31.      Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la [...]
Art. 32.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 8.1.2 - Legge 29 dicembre 1956, n. 1533. [1]

Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.

(G.U. 18 gennaio 1957, n. 16)

 

 

Capo I

 

DELL'OBBLIGATORIETÀ DELL'ASSICURAZIONE, DEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEGLI ASSISTIBILI E DEI RUOLI DI RISCOSSIONE

 

     Art. 1.

     L'assicurazione contro le malattie è obbligatoria per gli artigiani.

     Agli effetti della presente legge sono considerati artigiani i titolari di imprese che abbiano i requisiti di cui agli artt. 1, 2 e 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica dell'artigianato.

     Sono esclusi gli artigiani ed i familiari a carico che abbiano diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria per qualsiasi altro titolo. Tuttavia gli assistiti per altro titolo hanno diritto di optare tra l'assistenza di cui godono e quella concessa dalla presente legge.

 

          Art. 2.

     La Commissione provinciale per l'artigianato di cui agli artt. 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, deve compilare l'elenco nominativo di tutti gli artigiani e dei rispettivi nuclei familiari a carico soggetti alla assicurazione obbligatoria a norma del successivo art. 5.

     Gli elenchi devono essere divisi per comune e devono tenere distinti i titolari d'impresa artigiana dalle altre persone assistibili di cui al citato art. 5.

     La stessa Commissione provvede a tenere aggiornati gli elenchi.

 

          Art. 3. [2]

     La Cassa mutua provinciale compila annualmente, entro il 15 giugno, per ciascun comune appositi ruoli per la riscossione dei contributi dovuti, ai sensi delle lettere b) e c) dell'art. 23, dalle persone soggette alla assicurazione obbligatoria per l'anno solare in corso. Tali ruoli saranno formati sulla base degli elenchi di aggiornamento al 31 dicembre, relativi ai soggetti di cui al successivo art. 5, alla cui compilazione provvede la Commissione provinciale dell'artigianato.

     Le Casse mutue pubblicheranno ogni anno, dal 1° al 15 febbraio, nei propri albi e in quelli dei comuni della provincia, le variazioni intervenute in detti elenchi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente [3] .

     Nei casi di ritardate iscrizioni devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti l'anno solare precedente [4] .

     I ruoli sono resi esecutori dall'intendente di finanza, pubblicati all'albo del Comune e affidati per la riscossione all'esattore delle imposte dirette, con le norme e con la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte stesse e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

     È data facoltà agli artigiani che ne facciano domanda alla Cassa mutua provinciale entro il 31 gennaio di ogni anno di versare i contributi dovuti direttamente in apposito conto corrente postale della Cassa [5] .

     In tal caso il versamento dell'intero carico contributivo annuale deve essere eseguito entro il 31 dicembre di ogni anno [6] .

     Qualora il versamento dei contributi non sia effettuato nel termine indicato al precedente comma, il relativo importo, aumentato del 10 per cento, è iscritto in ruoli suppletivi e posto in riscossione con la procedura prevista nel terzo comma del presente articolo.

     Il titolare dell'impresa artigiana risponde del pagamento dei contributi dovuti anche dai suoi familiari a carico e dai familiari di cui all'articolo 5, lettera b), salvo il diritto di rivalsa.

     Le Casse mutue provinciali decidono, con la procedura vigente per le imposte dirette, i ricorsi concernenti la imposizione e lo sgravio dei contributi.

     Avverso la decisione delle Casse mutue provinciali, entro trenta giorni dalla data della notifica, è ammesso ricorso alla Commissione prevista all'art. 4 che decide in via definitiva. [7]

 

          Art. 4.

     La Commissione provinciale per l'artigianato di cui agli artt. 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che agli effetti e per gli scopi del presente articolo è integrata da un rappresentante del prefetto e da due rappresentanti degli artigiani facenti parte del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale, decide sui ricorsi avverso la iscrizione o non iscrizione negli elenchi e nei ruoli dei contributi di cui ai precedenti artt. 2 e 3.

     I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla pubblicazione degli elenchi e dei ruoli. Il ricorso alla Commissione sospende l'iscrizione nei ruoli dei contributi.

     Le decisioni della Commissione sono notificate agli interessati, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura della stessa Commissione per i ricorsi concernenti la iscrizione o non iscrizione negli elenchi ed a cura della Cassa mutua provinciale per i ricorsi concernenti la iscrizione o non iscrizione nei ruoli dei contributi.

     Le decisioni della Commissione sono definitive.

     Le Commissioni provinciali durano in carica tre anni.

 

Capo II

 

DELLE PERSONE ASSISTIBILI E DELLE PRESTAZIONI

 

          Art. 5.

     Le persone soggette all'assicurazione obbligatoria contro le malattia di cui alla presente legge sono:

     a) gli artigiani iscritti negli elenchi nominativi ed i rispettivi familiari a carico;

     b) i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente nell'azienda e che non abbiano diritto all'assistenza obbligatoria di malattia per nessun altro titolo e i rispettivi familiari a carico.

     Agli effetti del precedente comma sono considerati familiari a carico:

     1) il coniuge, purché non separato legalmente per sua colpa;

     2) i figli legittimi, naturali, adottivi o nati da precedente matrimonio del coniuge, fino all'età di 18 anni, o senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro;

     3) gli ascendenti, gli adottanti, il patrigno e la matrigna purché, viventi a carico, abbiano superato, rispettivamente, l'uomo l'età di 60 anni e la donna l'età di 55 anni, o senza limite di età se permanentemente inabili al lavoro;

     4) i fratelli e le sorelle dell'iscritto, ed i nipoti in linea diretta, se orfani, nelle condizioni previste al n. 2).

     Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati e sono equiparati ai genitori le persone cui gli esposti sono regolarmente affidati.

     Sono considerate permanentemente inabili al lavoro le persone riconosciute affette da inabilità permanente secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria.

     Alla donna iscritta che cessa di appartenere alla categoria artigiana per avere contratto matrimonio è conservato il diritto all'assistenza per un anno, semprechè non venga a godere di assistenza per altro titolo.

 

          Art. 6.

     Agli artigiani ed ai loro familiari soggetti all'assicurazione obbligatoria spettano le seguenti prestazioni:

     a) assistenza ospedaliera;

     b) assistenza sanitaria specialistica sia diagnostica che curativa;

     c) assistenza ostetrica.

     Ciascuna Cassa mutua provinciale, in assemblea, potrà deliberare di estendere a tutti gli aventi diritto alle prestazioni contemplate nella presente legge l'assistenza sanitaria generica a domicilio ed in ambulatorio, l'assistenza farmaceutica ed ogni altra eventuale forma di assistenza integrativa.

     Le modalità ed i limiti delle prestazioni di cui al presente articolo saranno fissati dal regolamento da approvarsi a norma dell'art. 17.

     Restano escluse dall'assistenza prevista dalla presente legge le malattie che rientrano nell'ambito dei consorzi antitubercolari o di altri enti pubblici, o il cui rischio è coperto da altri enti di assicurazione obbligatoria.

     Tuttavia le Casse mutue provinciali sono tenute ad assumere a proprio carico l'assistenza nei casi di malattie di cui al precedente comma fino ad avvenuto accertamento della competenza di altri enti ad assumere l'onere dell'assistenza medesima.

     Nelle sedi in cui le Casse mutue provinciali hanno deliberato di erogare anche l'assistenza generica, i medici che accettino di dare le prestazioni sanitarie alla categoria devono iscriversi presso la sede provinciale dell'Ordine dei medici in apposito elenco. Questo dovrà essere distinto per i medici specialisti e quelli generici.

     Gli assistiti hanno diritto di scegliere il medico di loro fiducia tra quelli iscritti in tale elenco. La Mutua provinciale potrà aprire i propri ambulatori per l'assistenza specialistica e generica con medici a rapporto d'impiego. Le tariffe per le prestazioni sanitarie dei medici iscritti negli elenchi sono stabilite per ogni provincia, tra le presidenze provinciali delle Casse mutue e dell'Ordine dei medici; in caso di vertenza decidono i rispettivi organi centrali.

     Fino all'emanazione del regolamento, agli artigiani e alle loro famiglie soggetti all'assicurazione obbligatoria, le prestazioni sono erogate nelle forme, modalità e limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e dal decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 213, e successive modificazioni.

 

Capo III

 

DEGLI ORGANI PROVINCIALI DI AMMINISTRAZIONE

 

          Art. 7.

     È istituita in ogni provincia una Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani per la gestione delle forme di assicurazione previste dalla presente legge.

     Le Casse mutue provinciali, di cui al precedente comma, sono riunite in una Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani, cui sono attribuite funzioni regolatrici dell'attività e della gestione delle Casse mutue provinciali, con particolare riguardo alle esigenze di coordinamento e della solidarietà nell'ambito nazionale.

     Le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale di cui ai commi precedenti, hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Sono applicabili alle Casse mutue provinciali e alla Federazione nazionale tutti i benefici, i privilegi e le esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

          Art. 8.

     Gli organi delle Casse mutue provinciali sono:

     a) l'assemblea generale;

     b) il Consiglio di amministrazione;

     c) il presidente;

     d) il Collegio dei sindaci.

 

          Art. 9. [8]

     L'assemblea della Cassa mutua provinciale di malattia è costituita dai delegati eletti a scrutinio segreto dagli artigiani iscritti nei ruoli come titolari di azienda, in ragione di un delegato per ogni 100 elettori o frazione di cento, pari o superiore a cinquanta elettori.

     Il numero dei delegati per provincia non può, comunque, essere inferiore a 50; nel qual caso gli elettori dovranno essere proporzionalmente ripartiti.

     Ogni elettore può votare per non più dei due terzi dei delegati spettanti ad ogni assemblea locale. L'elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti ed a parità di voti viene eletto il più anziano di età.

     L'assemblea generale dei delegati elegge i 12 rappresentanti degli artigiani nel Consiglio d'amministrazione della Cassa mutua provinciale di cui all'art. 11, lettera a). Ciascun delegato deve intervenire personalmente e vota a scrutinio segreto per non più di otto nominativi. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.

     L'assemblea della Cassa mutua provinciale viene eletta ogni quattro anni e si riunisce di norma due volte all'anno ed in via straordinaria quando lo richieda il Consiglio di amministrazione provinciale o un terzo dei membri dell'assemblea stessa.

     L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

     Nel caso in cui l'assemblea in prima convocazione non possa avere luogo per mancanza del numero legale, la seconda convocazione dell'assemblea, che può essere stabilita per lo stesso giorno della prima, delibera sui medesimi oggetti qualunque sia il numero dei presenti.

 

          Art. 10.

     L'assemblea della Cassa mutua provinciale ha i seguenti compiti:

     a) approvare annualmente, entro il 30 novembre, il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo dell'anno precedente;

     b) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione secondo le modalità di cui al primo comma del precedente articolo;

     c) eleggere il Collegio dei sindaci con votazione diretta e segreta;

     d) approvare gli eventuali contributi suppletivi per le erogazioni delle assistenze;

     e) approvare il regolamento delle prestazioni predisposto dal Consiglio centrale di cui all'articolo 17, lettera c).

 

          Art. 11. [9]

     La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio di amministrazione composto di quindici membri di cui:

     a) dodici artigiani eletti dall'assemblea;

     b) un esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta della Federazione nazionale mutue artigiani;

     c) uno nominato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

     d) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o persona da lui delegata.

     Il Consiglio di amministrazione elegge il presidente e il vice presidente scegliendoli tra i membri di cui alla lettera a) del presente articolo.

     Fanno parte del Consiglio di amministrazione con voto consultivo un medico, scelto dal Consiglio stesso nella terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della provincia, e il direttore della Cassa mutua provinciale.

     I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

 

          Art. 12.

     Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale:

     a) predisporre entro il mese di novembre il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo dell'anno precedente;

     b) deliberare sulle modalità di erogazione delle prestazioni volontarie agli assicurati;

     c) proporre eventuali contributi suppletivi per la erogazione delle prestazioni relative alla assistenza;

     d) autorizzare la costruzione, l'acquisto e la alienazione di immobili;

     e) accettare donazioni e legati a favore della Cassa;

     f) deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per lo svolgimento dell'assistenza a favore degli assicurati;

     g) nominare il direttore della Cassa mutua provinciale;

     h) deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente;

     i) indire le elezioni delle cariche sociali;

     l) approvare gli elenchi nominativi degli artigiani ed i loro aggiornamenti;

     m) approntare annualmente i ruoli nominativi degli artigiani tenuti al pagamento dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 23, da sottoporre all'approvazione dell'intendente di finanza a norma dell'art. 3;

     n) procedere all'assunzione ed al trattamento del personale con l'osservanza delle norme regolamentari di cui all'art. 17, lettera e);

     o) decidere in via definitiva sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni.

     Le deliberazioni di cui alle lettere a) e d) del presente articolo, sono sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale.

     Esse diventano esecutive qualora non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

     Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono sottoposte alla Federazione nazionale per l'eventuale invito al riesame e divengono esecutive qualora siano confermate in seconda deliberazione.

     Il presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

 

          Art. 13.

     Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa mutua provinciale, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 14.

     Il Collegio sindacale per il controllo sulla gestione della Cassa mutua provinciale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per artigiani.

     I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili [10] .

 

Capo IV

 

DEGLI ORGANI CENTRALI DI AMMINISTRAZIONE

 

          Art. 15.

     L'assemblea nazionale, composta dai presidenti della Casse mutue provinciali, si riunisce di regola una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richieda la maggioranza del Consiglio centrale o almeno un terzo dei presidenti delle Mutue provinciali.

     All'assemblea nazionale spetta:

     a) approvare entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio la relazione morale e finanziaria nonché il conto consuntivo;

     b) eleggere ogni quattro anni undici membri del Consiglio centrale secondo le modalità di cui al primo comma dell'art. 9 [11] ;

     c) eleggere ogni quattro anni i vicepresidenti del Consiglio centrale nonché tre membri effettivi e due supplenti del Collegio sindacale centrale. Le elezioni sono effettuate con voto diretto a scrutinio segreto [12] .

     Nel caso che il presidente della Cassa mutua provinciale sia impedito d'intervenire all'assemblea nazionale, delega per iscritto un suo rappresentante.

 

          Art. 16.

     Il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani è composto:

     a) dal presidente, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'industria e commercio, su proposta della Federazione nazionale mutue artigiani;

     b) da due vicepresidenti eletti dall'assemblea nazionale;

     c) da undici consiglieri eletti dall'assemblea nazionale;

     d) da un rappresentante del Comitato centrale per l'artigianato di cui all'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

     e) da quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane a carattere nazionale più rappresentative nominati, in ragione di almeno uno per ciascuna di esse, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su designazione delle stesse organizzazioni [13] .

     Fanno inoltre parte del Consiglio centrale, con voto consultivo, il direttore della Federazione nazionale e un medico scelto dal Consiglio stesso fra una terna di nominativi designati dalla Federazione degli ordini dei medici.

     Il Consiglio elegge nel suo seno la Giunta centrale composta dal presidente, dai due vicepresidenti e da quattro componenti del Consiglio centrale.

     I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere sostituiti nel corso del quadriennio in caso di decadenza o di dimissioni [14] .

     Il presidente del Consiglio centrale fa parte del Comitato centrale per l'artigianato istituito con la legge 25 luglio 1956, n. 860.

 

          Art. 17.

     Spetta al Consiglio centrale:

     a) deliberare sul bilancio preventivo ed esaminare il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea nazionale;

     b) approvare il piano di ripartizione tra le singole province del fondo di solidarietà nazionale di cui alla lettera b) dell'art. 23;

     c) predisporre, entro tre mesi dalla costituzione regolare del Consiglio, il regolamento delle prestazioni obbligatorie tenendo per base i limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni;

     d) stabilire le direttive in ordine alle forme di assistenza facoltativa ed integrativa gestite dalle Casse mutue provinciali;

     e) approvare il regolamento del personale della Federazione e delle Casse mutue di malattia;

     f) stabilire il collegamento della Federazione con gli Istituti di assicurazione e di malattia;

     g) decidere sull'impiego dei fondi, sulla costruzione, sull'acquisto e sull'alienazione di immobili, sulla accettazione di donazioni o legati a favore della Federazione;

     h) procedere alla nomina del direttore della Federazione nazionale.

     Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), f), g) ed h), sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 18.

     Spetta alla Giunta centrale:

     a) esaminare i bilanci da sottoporre alla approvazione del Consiglio centrale;

     b) sovraintendere al funzionamento della Federazione nazionale ed ai rapporti della stessa con le Casse mutue di malattia;

     c) stabilire i criteri generali per l'organizzazione delle Casse mutue di malattia;

     d) decidere, in via definitiva, sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni;

     e) stipulare convenzioni ed accordi a carattere nazionale con altri Enti di previdenza e di assistenza sociale;

     f) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione delle Casse mutue provinciali, di un commissario in caso di vacanza del Consiglio di amministrazione ovvero se il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni od altri motivi, si riducesse a meno della metà, o in caso di constatate gravi irregolarità. Contro detto provvedimento è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il commissario provvederà entro sei mesi alla ricostituzione del nuovo Consiglio di amministrazione;

     g) approvare nei termini previsti le deliberazioni adottate dalle Casse mutue provinciali e sottoposte alla Federazione nazionale ai sensi dell'art. 12;

     h) stabilire, sulla base della situazione delle gestioni interessate, la misura dei contributi integrativi di cui alla lettera c) del successivo articolo 23, nel caso in cui l'Assemblea della Cassa mutua provinciale non vi abbia provveduto, ai sensi della lettera d) del precedente articolo 10, nel termine previsto per l'approvazione del bilancio preventivo, per la copertura delle uscite ivi previste e, nel termine di tre mesi dall'approvazione del conto consuntivo, per la copertura dei disavanzi che risulti eventualmente dal conto medesimo [15] .

     In caso di urgenza la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

 

          Art. 19.

     Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

 

          Art. 20.

     Per il controllo della gestione della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani è costituito un Collegio sindacale composto da cinque membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente, nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno effettivo nominato dal Ministero del tesoro, tre effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea nazionale.

     I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica quattro anni [16] .

 

          Art. 21.

     Il direttore sovraintende al funzionamento tecnico ed alla disciplina dei servizi della Federazione nazionale e ne risponde al presidente.

     Il direttore partecipa, con voto consultivo alle riunioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

 

          Art. 22.

     La convocazione di tutti gli organi di amministrazione e dei Collegi sindacali previsti dalla presente legge è effettuata dai presidenti anche su richiesta di un terzo dei componenti dei singoli organi o Collegi sindacali. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

     Per la validità delle deliberazioni degli organi di amministrazione delle Casse mutue e dei Collegi sindacali, occorre la presenza di almeno la metà dei rispettivi componenti.

     Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.

     In caso di parità prevale il voto del presidente.

     Le cariche sono gratuite, eccezione fatta per le eventuali indennità stabilite per il presidente nazionale e per i presidenti provinciali dal Consiglio centrale.

 

Capo V

 

DEL FINANZIAMENTO E DEI CONTRIBUTI

 

          Art. 23.

     Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, compresi quelli necessari per il funzionamento delle Casse mutue provinciali e della Federazione nazionale, si provvede:

     a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 1500 per ciascun artigiano e ciascun familiare assistibile ai sensi della presente legge;

     b) con un contributo annuo di lire 1000 a carico di ciascun artigiano e di ciascun familiare assistibile ai sensi della presente legge, di cui lire 700 restano alla Cassa mutua provinciale e lire 300 vanno versate alla Federazione nazionale per la costituzione di un Fondo di solidarietà nazionale, che sarà ripartito tra le singole province in base ad un piano che tenga conto delle situazioni economiche provinciali e di eventuali calamità;

     c) con una eventuale quota integrativa per artigiano, da stabilirsi dall'assemblea generale della Cassa mutua provinciale, tenuto conto della capacità economica delle singole aziende artigiane, per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria.

     È concessa facoltà agli Enti comunali di assistenza di versare alle Casse mutue provinciali, parzialmente o totalmente, il contributo «pro capite» dovuto, ai sensi delle precedenti lettere b) e c), dagli artigiani in condizioni di particolare stato di bisogno.

     Le Amministrazioni comunali sono tenute al pagamento dei contributi previsti alle lettere b) e c) del presente articolo a favore degli artigiani e dei rispettivi familiari a carico, di cui all'art. 5, iscritti nell'elenco dei poveri del Comune, limitatamente alle prestazioni contemplate dalla presente legge.

     Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti alla lettera b) e le misure delle quote di contributo da attribuire al Fondo di solidarietà nazionale potranno essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per l'industria e commercio, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno delle gestioni dell'assicurazione obbligatoria di malattia per gli artigiani, disciplinata dalla presente legge.

 

          Art. 24.

     Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani in rate semestrali anticipate salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'art. 3 della presente legge, ed è ripartito a cura della Federazione stessa tra le Casse mutue provinciali in base al numero dei rispettivi assicurati.

     Per il finanziamento della Federazione nazionale viene prevista una trattenuta sul contributo dello Stato proposta dal Consiglio di amministrazione ed approvata anno per anno dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari.

     All'onere derivante a carico dello Stato dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1956/57, nell'importo previsto di quattro miliardi di lire, si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 25.

     Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'art. 23 ha decorrenza da tre mesi prima della entrata in vigore della presente legge.

     I contributi di cui alla lettera b) dell'art. 23 hanno inizio dal 1° gennaio 1957.

     L'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 6 avrà inizio a partire dal novantesimo giorno dell'iscrizione nei ruoli.

 

          Art. 26.

     L'assemblea generale della Cassa mutua provinciale ha facoltà di affidare alle associazioni mutue artigiane volontarie, esistenti nella provincia al 31 dicembre 1955, la gestione delle forme di prestazioni obbligatorie previste dall'articolo 6 della presente legge.

     Le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale, al fine di assolvere i loro compiti assistenziali, possono anche valersi, mediante apposite convenzioni, dei servizi di altri istituti ed enti previdenziali ed assistenziali.

     Le convenzioni stipulate dalle Casse mutue provinciali debbono essere comunicate alla Federazione nazionale.

 

          Art. 27.

     La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Federazione nazionale, delle Casse mutue provinciali e sui loro singoli servizi.

     Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, possono essere sciolti il Consiglio centrale della Federazione nazionale e il Consiglio di amministrazione delle Casse provinciali e può essere nominato, per i singoli enti, un commissario straordinario.

     Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario, la cui gestione non potrà durare oltre i sei mesi.

 

Capo VI

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 28.

     Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nominerà il commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani e una Commissione consultiva nazionale composta da tre rappresentanti della categoria degli artigiani e da tre esperti in materia di previdenza e di assistenza di cui un medico da prescegliersi in una terna di nominativi designata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici.

 

          Art. 29.

     La prima riunione dell'assemblea nazionale è convocata dal commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 30.

     In attesa che gli organi di amministrazione delle Casse mutue provinciali e della Federazione nazionale, di cui rispettivamente ai capi III e IV della presente legge, siano regolarmente costituiti, le operazioni indicate negli articoli 2 e 3 devono essere compiute entro il 31 marzo 1957 dal commissario straordinario previsto nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, con l'assistenza della Commissione consultiva prevista nell'art. 21, lettera c), della legge 25 luglio 1956, n. 860.

     Il commissario straordinario di cui al precedente comma deve inoltre:

     a) dare disposizioni per la riscossione dei contributi;

     b) provvedere perché le prestazioni siano erogate nei termini di cui all'art. 25 e nelle forme, modalità e limiti previsti all'art. 6, ultimo comma, della presente legge;

     c) adottare i provvedimenti opportuni per lo svolgimento delle prime elezioni di cui all'art. 9 della presente legge, convocando sia le assemblee locali, sia l'assemblea dei delegati con la osservanza delle norme di attuazione e di coordinamento contenute nel capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, in quanto applicabili.

     Il commissario straordinario di cui ai precedenti commi deve ottenere il benestare, per tutte le operazioni compiute, dal commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue di cui all'art. 28 della presente legge, che concede il benestare medesimo sentita la Commissione consultiva prevista nello stesso articolo.

 

          Art. 31.

     Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita una Commissione parlamentare composta di sette senatori e di sette deputati saranno emanate le norme di attuazione della presente legge, che dovranno essere coordinate con le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202.

 

          Art. 32.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 9 febbraio 1966, n. 27.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 9 febbraio 1966, n. 27.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 9 febbraio 1966, n. 27.

[5]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 9 febbraio 1966, n. 27.

[6]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 9 febbraio 1966, n. 27.

[7]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 9 febbraio 1966, n. 27.

[8]  Articolo così modificato dall'art. 2 della L. 9 febbraio 1966, n. 27.

[9]  Articolo così modificato dall'art. 3 della L. 9 febbraio 1966, n. 27.

[10]  Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 9 febbraio 1966, n. 27.

[11]  Lettera così sostituita dall'art. 4 della L. 9 febbraio 1966, n. 27.

[12]  Lettera così sostituita dall'art. 4 della L. 9 febbraio 1966, n. 27.

[13]  Lettera così modificata dall'art. 4 della L. 11 maggio 1970, n. 307.

[14]  Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 9 febbraio 1966, n. 27.

[15]  Lettera aggiunta dall'art. 3 della L. 27 luglio 1967, n. 659.

[16]  Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 9 febbraio 1966, n. 27.