§ 8.1.10 - Legge 27 luglio 1967, n. 659.
Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia per gli artigiani e modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533.


Settore:Normativa nazionale
Materia:8. Artigianato
Capitolo:8.1 assistenza e previdenza
Data:27/07/1967
Numero:659


Sommario
Art. 1.      Il contributo dello Stato per l'assicurazione contro le malattie per gli artigiani, previsto dall'art. 1, lettera b), della legge 10 febbraio 1961, n. 77, è aumentato di [...]
Art. 2.      A favore dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani è concesso dallo Stato al Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 23, punto b) della [...]
Art. 3.      All'art. 18 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è aggiunta la seguente lettera
Art. 4.      All'onere di lire 10.500 milioni derivante allo Stato, per l'anno finanziario 1967, dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione [...]


§ 8.1.10 - Legge 27 luglio 1967, n. 659.

Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia per gli artigiani e modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

(G.U. 10 agosto 1967, n. 200)

 

 

     Art. 1.

     Il contributo dello Stato per l'assicurazione contro le malattie per gli artigiani, previsto dall'art. 1, lettera b), della legge 10 febbraio 1961, n. 77, è aumentato di lire 500 milioni per l'esercizio 1967 e di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi successivi.

 

          Art. 2.

     A favore dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani è concesso dallo Stato al Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 23, punto b) della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, un contributo straordinario di lire 10 miliardi da corrispondersi entro due mesi dalla data di approvazione, da parte del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, del piano di ripartizione previsto dai successivi comma.

     Detto contributo straordinario deve essere ripartito dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani, fra le Casse mutue provinciali, con i criteri che regolano le erogazioni del Fondo di solidarietà nazionale sulla base di un piano finanziario quinquennale che, assicurando anzitutto una quota di lire 1000 per iscritto alla data del 31 dicembre 1966, tenga conto anche dell'incremento del contributo integrativo di cui all'art. 23,della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, verificatosi nell'ultimo quinquennio, nonché della situazione finanziaria delle singole Casse mutue provinciali in relazione alle condizioni economiche locali e ciò per conseguire l'equilibrio delle gestioni delle Casse stesse.

     Il piano di ripartizione del contributo straordinario di cui al comma precedente, deliberato dal Consiglio centrale della Federazione delle Casse mutue di malattia degli artigiani, diverrà esecutivo con l'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     La somma di cui al presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1967.

 

          Art. 3.

     All'art. 18 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è aggiunta la seguente lettera:

     "h) stabilire, sulla base della situazione delle gestioni interessate, la misura dei contributi integrativi di cui alla lettera c) del successivo art. 23, nel caso in cui l'Assemblea della Cassa mutua provinciale non vi abbia provveduto, ai sensi della lettera d) del precedente art. 10, nel termine previsto per l'approvazione del bilancio preventivo, per la copertura delle uscite ivi previste e, nel termine di tre mesi dall'approvazione del conto consuntivo, per la copertura dei disavanzi che risultino eventualmente dal conto medesimo".

 

          Art. 4.

     All'onere di lire 10.500 milioni derivante allo Stato, per l'anno finanziario 1967, dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.