§ 8.3.A - Legge 11 maggio 1970, n. 307.
Proroga della durata in carica degli organi elettivi dell'artigianato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:8. Artigianato
Capitolo:8.3 disciplina generale
Data:11/05/1970
Numero:307


Sommario
Art. 1.      Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali per l'artigianato e delle attuali commissioni regionali per l'artigianato, nonchè del comitato centrale dell'artigianato, [...]
Art. 2.      Le prime votazioni per il rinnovo delle cariche di cui all'art. 13, lettera a), della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed al primo comma dell'art. 2 della legge 9 febbraio 1966, n. 27, avranno [...]
Art. 3.      Il quarto comma dell'art. 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è così modificato:
Art. 4.      La lettera e) dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è così modificata:


§ 8.3.A - Legge 11 maggio 1970, n. 307. [1]

Proroga della durata in carica degli organi elettivi dell'artigianato.

(G.U. 30 maggio 1970, n. 133)

 

     Art. 1.

     Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali per l'artigianato e delle attuali commissioni regionali per l'artigianato, nonchè del comitato centrale dell'artigianato, fissato in tre anni rispettivamente dagli articoli 13, 15 e 18 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è prorogato di un anno e sei mesi.

     Il periodo di durata in carica delle attuali assemblee generali dei delegati e dei consigli di amministrazione delle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, nonchè del consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani, fissato in quattro anni rispettivamente dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 9 febbraio 1966, n. 27, è prorogato in relazione alla scadenza fissata nell'articolo seguente.

 

          Art. 2.

     Le prime votazioni per il rinnovo delle cariche di cui all'art. 13, lettera a), della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed al primo comma dell'art. 2 della legge 9 febbraio 1966, n. 27, avranno luogo, contemporaneamente, il 25 ottobre 1970.

     Restano fermi le liste elettorali e gli adempimenti già predisposti e compiuti dalle casse medesime in base alle norme e disposizioni preesistenti.

 

          Art. 3.

     Il quarto comma dell'art. 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è così modificato:

     "I componenti di cui alla lettera a) del comma precedente eleggono nel proprio seno il presidente della commissione. Il vice presidente viene eletto da tutti i componenti aventi diritto al voto".

 

          Art. 4.

     La lettera e) dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è così modificata:

     "da quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane a carattere nazionale più rappresentative nominati, in ragione di almeno uno per ciascuna di esse, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su designazione delle stesse organizzazioni".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.