§ 77.6.159 - Legge 15 aprile 1985, n. 140.
Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:15/04/1985
Numero:140


Sommario
Art. 1.  Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi.
Art. 2.  Aumento della pensione sociale.
Art. 3.  Pensioni assorbite nel trattamento minimo.
Art. 4.  Miglioramenti per le pensioni acquisite con più di 780 contributi settimanali.
Art. 5.  Miglioramenti delle pensioni superiori al trattamento minimo.
Art. 6.  Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti.
Art. 7.  Trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni speciali per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali e i coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Art. 8.  Contributi straordinari all'ENPLAS e all'ENPAO.
Art. 9.  Massimale di retribuzione pensionabile.
Art. 10.  Miglioramenti delle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale nonché a carico del Fondo gas e del Fondo esattoriali.
Art. 11.  Copertura finanziaria.


§ 77.6.159 - Legge 15 aprile 1985, n. 140.

Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale.

(G.U. 19 aprile 1985, n. 93, S.O.).

 

     Art. 1. Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi.

     1. Con effetto dal 1° gennaio 1985, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni integrate al trattamento minimo, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di lire 10.000 mensili dal 1° gennaio 1985, elevata a lire 20.000 mensili dal 1° luglio 1985 ed elevata a lire 30.000 mensili dal 1° gennaio 1987, per tredici mensilità, a condizione che:

     1) se la persona non fa parte di un nucleo familiare composto di due o più persone, non possieda, con esclusione della pensione integrata al trattamento minimo, redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo della maggiorazione sociale;

     2) se la persona vive in un nucleo familiare composto di due o più persone, non possieda, con esclusione della pensione integrata al trattamento minimo, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui al punto 1), nè redditi, cumulati con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, pari o superiori al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e di un importo pari all'ammontare annuo della pensione sociale per ciascun ulteriore componente il nucleo familiare.

     2. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui ai punti 1) e 2) del comma precedente, la maggiorazione sociale è corrisposta in misura tale che non comporti il superamento dei limiti stessi.

     3. Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente articolo si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

     4. Il nucleo familiare di cui al comma 1, punto 2), è costituito, oltrechè dal coniuge, dalle persone menzionate negli articoli 433, 436 e 437 del codice civile, se conviventi.

     5. La variazione della misura della maggiorazione sociale, con effetto dal 1° gennaio 1988, è stabilita annualmente nella legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

     6. La maggiorazione sociale è posta a carico del Fondo sociale, ed è corrisposta, con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione.

     7. La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonché da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo, attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competente.

     8. In sede di prima applicazione l'INPS è legittimato all'erogazione della maggiorazione di cui al presente articolo sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti prescritti, sottoscritta in sede di riscossione dagli interessati su apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso.

     9. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante è tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale.

     10. La suddetta sanzione è comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.

     11. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, nè sequestrabile, nè pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la maggiorazione decorre dal 1° gennaio 1985 o dal mese successivo a quello di compimento dell'età, qualora questa ultima ipotesi si verifichi in data successiva al 1° gennaio 1985.

     12. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti la concessione della maggiorazione, nonché per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 9 e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero, per le maggiorazioni delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, le norme che, in tali gestioni, disciplinano il contenzioso in materia di pensioni.

 

          Art. 2. Aumento della pensione sociale.

     1. Con effetto dal 1° gennaio 1985, la pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentata secondo quanto stabilito nei commi successivi con riferimento ai redditi individuali e familiari delle persone ultrasessantacinquenni in stato di bisogno.

     2. La misura dell'aumento è pari a lire 975.000 annue, da ripartire in tredici mensilità di lire 75.000 ciascuna. La misura dell'aumento stesso, alle condizioni di seguito stabilite, fermi restando gli altri requisiti previsti per la concessione della pensione sociale, spetta anche ai soggetti esclusi in relazione alle condizioni di reddito di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

     3. L'aumento è corrisposto, su domanda, a condizione che:

     1) se la persona non fa parte di un nucleo familiare composto di due o più persone, non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell'aumento di cui al presente articolo;

     2) se la persona vive in un nucleo familiare composto di due o più persone, non possieda redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui al punto 1), nè redditi, cumulati con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, pari o superiori al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della pensione sociale comprensiva dell'aumento di cui al presente articolo, dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonché di un ulteriore importo pari all'ammontare annuo della pensione sociale per ciascun componente il nucleo familiare successivo al secondo.

     4. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui ai punti 1) e 2) del comma precedente, l'aumento è corrisposto in misura tale che non comporti il superamento dei limiti stessi.

     5. Agli effetti dell'aumento di cui al presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

     6. Il nucleo familiare di cui al comma 3, punto 2), è costituito, oltre che dal coniuge, dalle persone menzionate negli articoli 433, 436 e 437 del codice civile, se conviventi.

     7. La valutazione della misura dell'aumento di cui al presente articolo è stabilita annualmente nella legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

     8. L'aumento è posto a carico del Fondo sociale ed è corrisposto, con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione.

     9. La domanda per ottenere l'aumento, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonché da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo, attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante è tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale. Tale sanzione è comminata dall'INPS attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.

     10. In sede di prima applicazione l'INPS è legittimato all'erogazione di un acconto dell'aumento di cui al presente articolo, nei limiti di lire 50.000 mensili, sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti prescritti sottoscritta dagli interessati, in sede di riscossione, su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo.

     11. L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, nè sequestrabile, nè pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, l'aumento decorre dal 1° gennaio 1985, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati i requisiti stessi.

 

          Art. 3. Pensioni assorbite nel trattamento minimo.

     1. Con effetto dal 1° gennaio 1985, alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, di importo superiore al trattamento minimo alla data di decorrenza o in epoca posteriore a seguito di eventuali liquidazioni di supplementi, successivamente assorbite nel trattamento minimo, è attribuito un aumento pari a lire 100.000 mensili.

     2. L'aumento di cui al comma precedente per i trattamenti ai superstiti derivanti dalle pensioni indicate al comma stesso è rapportato alle misure previste per i trattamenti di riversibilità.

     3. L'aumento mensile è corrisposto nella misura di un terzo del suo ammontare a decorrere dal 1° gennaio 1985, di un ulteriore terzo dal 1° gennaio 1986 e del residuo importo dal 1° gennaio 1987.

 

          Art. 4. Miglioramenti per le pensioni acquisite con più di 780 contributi settimanali.

     1. Con effetto dal 1° gennaio 1985, le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1984, integrate al trattamento minimo ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, aventi titolo alla maggiorazione di cui all'art. 14-quater, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentate mensilmente come segue:

     1) in misura pari a lire 2.000 per ogni anno di contribuzione effettiva e figurativa alla data di decorrenza della pensione;

     2) in misura percentuale pari al prodotto del numero degli anni di cui al punto 1) per i coefficienti indicati nella tabella di cui al presente articolo in corrispondenza alla decorrenza della pensione.

     2. Agli effetti di cui al precedente comma, per le pensioni di riversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

     3. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano sull'importo della pensione mensile non integrata al trattamento minimo, spettante al 31 dicembre 1984, secondo i criteri di determinazione di cui all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e per le pensioni ai superstiti sono ridotti in proporzione alle aliquote di riversibilità.

     4. Gli aumenti di cui al comma 1 assorbono la maggiorazione prevista dall'art. 14-quater, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. La riliquidazione prevista dalle disposizioni contenute nel presente articolo non può in ogni caso determinare un incremento perequabile della pensione, rispetto all'importo in pagamento al 31 dicembre 1984, superiore a lire 80.000 mensili ovvero inferiore a lire 40.000, di cui lire 20.000 dal 1° gennaio 1985; ulteriori lire 10.000 mensili, rispetto all'importo in pagamento al 31 dicembre 1985, dal 1° gennaio 1986; ulteriori lire 10.000 mensili, rispetto all'importo in pagamento al 31 dicembre 1986, dal 1° gennaio 1987.

     6. Gli aumenti mensili, nei limiti dell'importo spettante, sono corrisposti in misura pari a lire 20.000 dal 1° gennaio 1985, sino a lire 40.000 dal 1° gennaio 1986 e per intero dal 15 gennaio 1987.

     7. Qualora i soggetti abbiano diritto all'applicazione del precedente art. 3 e del presente articolo, non si provvede al cumulo dei benefici e viene corrisposto il trattamento più favorevole.

     8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 14-quater, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

 

 

TABELLA

Anno 1968

e anteriori

2,6

Anno 1969

2,5

Anno 1970

2,5

Anno 1971

2,5

Anno 1972

2,4

Anno 1973

2,0

Anno 1974

1,8

Anno 1975

1,7

Anno 1976

1,6

Anno 1977

1,6

Anno 1978

1,5

Anno 1979

1,4

Anno 1980

1,3

Anno 1981

1,2

Anno 1982

1,1

Anno 1983

1,0

 

          Art. 5. Miglioramenti delle pensioni superiori al trattamento minimo.

     1. Con effetto dal 1° giugno 1985, le pensioni di importo superiore al trattamento minimo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sono aumentate nella seguenti misure:

     1) 40 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968;

     2) 32 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° maggio 1968 - 31 dicembre 1971;

     3) 20 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1972 - 31 dicembre 1977;

     4) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1978 - 30 giugno 1982.

     2. Agli effetti di cui al precedente comma, per le pensioni di reversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

     3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sull'importo della pensione, al netto delle quote aggiuntive di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 3 giugno 1975, n. 160, spettante al 31 dicembre 1984.

     4. Gli aumenti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di lire 85.000, 70.000, 40.000 e 25.000 e sono corrisposti entro un importo pari al 40 per cento degli anzidetti limiti massimi dal 1° gennaio 1985, entro un importo pari ad un ulteriore 30 per cento dal 1° gennaio 1986 e per il residuo importo dal 1° gennaio 1987.

     5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

 

     Art. 6. Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti. [1]

     1. I soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, esclusi quelli che abbiano usufruito o abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla legge stessa, e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione determinato secondo le norme ordinarie, nella misura di lire 30.000 mensili.

     2. La maggiorazione prevista dal precedente comma, sempre a domanda degli interessati, trova applicazione anche ai fini dei trattamenti di pensione già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che la decorrenza della pensione sia successiva al 7 marzo 1968, ed è corrisposta nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1° gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1° gennaio 1987.

     3. La maggiorazione prevista dai precedenti commi è soggetta alla disciplina della perequazione automatica [2].

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo operano ai fini di tutti i trattamenti di pensione derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni; hanno effetti economici dal 1° gennaio 1985 per le pensioni in godimento e dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda per i futuri pensionati.

     5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a totale carico del bilancio dello Stato.

     6. Lo Stato provvederà a versare agli enti erogatori di pensione interessati, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, il corrispettivo degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo.

     7. La maggiorazione di cui al presente articolo è da considerare parte integrante del trattamento di pensione a tutti gli effetti. Detta maggiorazione, nei casi di titolari di pensioni al minimo, viene aggiunta all'importo complessivo, non viene assorbita dall'integrazione al minimo, né trasforma la pensione in superiore al minimo.

 

          Art. 7. Trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni speciali per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali e i coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

     1. A decorrere dalla data che sarà stabilita con la legge di riforma del sistema previdenziale, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 1988, l'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni speciali per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri sarà pari a quello del trattamento minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e si applicherà alle gestioni stesse la disciplina della perequazione automatica prevista per quest'ultimo.

     2. Qualora il riordino del sistema pensionistico non sia approvato entro il 30 settembre 1985, con successive norme sarà stabilita la misura di aumento dei trattamenti minimi, sentite le categorie interessate.

 

          Art. 8. Contributi straordinari all'ENPLAS e all'ENPAO.

     Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dello spettacolo gestita dall'ENPALS e delle prestazioni a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche sono stabiliti per l'anno 1985, a favore dei suddetti Enti, contributi straordinari a carico dello Stato pari rispettivamente a 60 miliardi di lire ed a 15 miliardi di lire.

 

          Art. 9. Massimale di retribuzione pensionabile.

     Il limite massimo di retribuzione annua pensionabile, di cui all'articolo 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni, è elevato, a decorrere dal 1° gennaio 1985, a lire 32 milioni.

 

          Art. 10. Miglioramenti delle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale nonché a carico del Fondo gas e del Fondo esattoriali.

     Entro il 30 giugno 1985, le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale dei lavoratori dipendenti, del Fondo di previdenza per il personale dipendente delle aziende private del gas e del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette saranno rivalutate, sentite le categorie interessate, con separati provvedimenti che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate.

 

          Art. 11. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.162 miliardi per l'anno 1985, in lire 2.973 miliardi per l'anno 1986 ed in lire 4.244 miliardi per l'anno 1987, si provvede, per il 1985, quanto a lire 2.000 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per “Riforma del sistema pensionistico, perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati, integrazione dei trattamenti minimi delle pensioni sociali dei soggetti senza altra fonte di reddito”, e quanto a lire 162 miliardi con le maggiori entrate IRPEF per l'anno finanziario medesimo; quanto a lire 2.700 miliardi per l'anno 1986 e 3.800 miliardi per l'anno 1987, mediante riduzione delle proiezioni risultanti per i detti anni al suddetto accantonamento iscritto al capitolo 6856 del citato stato di previsione del Ministero del Tesoro ai fini del bilancio triennale 1985–1987 e quanto a lire 273 miliardi per il 1986 e lire 444 miliardi per il 1987 con le maggiori entrate IRPEF che saranno conseguite nei rispettivi esercizi.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] La Corte costituzionale con sentenza interpretativa di rigetto 12 aprile 1990, n. 185, ha dichiarato l'infondatezza del presente articolo nei sensi di cui in motivazione.

[2] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2, comma 505, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.