§ 98.1.28286 - D.L. 25 giugno 1992, n. 319  .
Differimento di taluni termini previsti dallalegge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:25/06/1992
Numero:319


Sommario
Art. 1.      1. I termini del 31 maggio 1992 e del 30 giugno 1992, previsti nei commi 3 e 6 dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono differiti, rispettivamente, al [...]
Art. 2.      1. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, le società e associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [...]
Art. 3.      1. Allalegge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 4.      1. Il termine del 30 giugno 1992, previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, [...]
Art. 5.      1. A decorrere dall'anno 1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo annuo di lire 4.000 milioni. All'onere si provvede, per gli anni 1992, 1993 e 1994, [...]
Art. 6.      1. Per i crediti non erariali, quando l'importo del tributo o del contributo non è superiore a lire 600 mila, il concessionario della riscossione può procedere, in luogo [...]
Art. 7.      1. Tra le operazioni agevolate di cui all'articolo 72, terzo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono comprese le [...]
Art. 8.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28286 - D.L. 25 giugno 1992, n. 319  [1].

Differimento di taluni termini previsti dallalegge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti

(G.U. 27 giugno 1992, n. 150)

 

     Art. 1.

     1. I termini del 31 maggio 1992 e del 30 giugno 1992, previsti nei commi 3 e 6 dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono differiti, rispettivamente, al 30 giugno 1992 e al 10 luglio 1992.

     2. Il termine per la esecuzione dei versamenti, in unica soluzione o della prima rata, previsti negli articoli 39, comma 2, primo periodo, 45, commi 1 e 2, 51, comma 6, primo e secondo periodo, e 63, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché per la presentazione delle dichiarazioni e delle istanze di cui agli articoli 32, comma 2, primo periodo, 45, comma 1, 46, comma 1, 51, comma 1, 57, comma 6, e 63, comma 2, della medesima legge n. 413 del 1991, è stabilito al 30 giugno 1992; lo stesso termine del 30 giugno 1992 si applica relativamente alla sospensione dei giudizi e dei termini per ricorrere o di impugnativa di cui agli articoli 34, comma 5, 36, comma 3, e 48, comma 1, e relativamente alla disposizione recata dall'articolo 39, comma 5, della predetta legge. E' fissato al 15 luglio 1992 il termine, relativo alla richiesta di proroga della sospensione della riscossione da parte dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni integrative, previsto dall'articolo 34, comma 7, secondo periodo della legge n. 413 del 1991. Le disposizioni degli articoli 32, comma 2, ultimo periodo, 39, comma 2, secondo periodo, 45, comma 3, 46, comma 2, e 51commi 3 e 6, ultimo periodo, della legge n. 413 del 1991, si applicano anche agli eredi dei contribuenti deceduti dal 1° maggio al 30 giugno 1992.

     3. Nel'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze in data 29 gennaio 1992, recante: "Approvazione dei modelli concernenti la dichiarazione integrativa per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi e l'istanza delle persone fisiche che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente e delle relative modalità di presentazione e delle istruzioni per la compilazione dei detti modelli nonché delle modalità di attuazione delle norme della legge 30 dicembre 1991, n. 413", pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", esclusa la prima delle rate dell'anno 1992 che deve essere versata dal 1° aprile al 30 giugno.";

     b) al comma 3 le parole:" 30 aprile 1992" sono sostituite dalle parole: " 30 giugno 1992".

     4. I termini del 30 aprile 1992, indicati nel primo e nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 43 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono differiti al 30 giugno 1992.

     5. Se l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta sulla base della dichiarazione di opzione presentata ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, supera 4 milioni di lire il relativo versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, la prima entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa e la seconda entro il mese di ottobre 1992.

 

          Art. 2.

     1. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, le società e associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i Gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, possono presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 1991 dal 21 maggio al 30 giugno 1992, provvedendo entro questo termine al versamento delle imposte sui redditi dovute sulla base di tali dichiarazioni e dei relativi acconti; entro lo stesso termine deve, altresì, essere effettuato il versamento di imposte o di rate di imposte, diverse da quelle sopra indicate, che, ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere corrisposte entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

     2. I soggetti di cui al terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade dal 28 febbraio al 31 maggio 1992, possono presentare la dichiarazione dei redditi e provvedere ai versamenti di cui al comma 1 nel termine ivi previsto.

     3. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per i quali il termine per l'approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991 scade dal 28 febbraio al 30 aprile 1992, possono, anche in deroga all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, approvarlo entro il 31 maggio 1992 e possono presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 giugno 1992, provvedendo entro lo stesso termine al versamento delle imposte sui redditi dovute sulla base di tale dichiarazione e dei relativi acconti; si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1.

     4. I soggetti di cui al comma 3, che hanno approvato il bilancio o rendiconto relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991 dal 1° gennaio al 27 febbraio 1992, possono approvare un nuovo bilancio o rendiconto entro il 31 maggio 1992 in sostituzione di quello già approvato, al fine di applicare le disposizioni concernenti la rivalutazione obbligatoria dei beni anche sulla base del decreto del Ministro delle finanze in data 13 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1992. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma possono presentare la dichiarazione dei redditi e provvedere ai versamenti entro i termini indicati nel comma 3.

     5. I sostituti di imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tra il 21 maggio e il 30 giugno 1992 per i pagamenti fatti o per gli utili di cui è stata deliberata la distribuzione nell'anno precedente.

     6. Per l'anno 1992 la denuncia relativa all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni deve essere effettuata nel mese di luglio; nello stesso mese deve essere effettuato il versamento dell'imposta dovuta per tale anno.

 

          Art. 3.

     1. Allalegge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'articolo 11, comma 5, le parole: "di tipo A, B, C, D" sono sostituite dalle parole: " di tipo A, B, C, D, F";

     b) nell'articolo 15, comma 1, lettera a), dopo le parole: "si avvalgono" sono aggiunte le parole: ", di norma,";

     c) nell'articolo 34, comma 1, le parole: "anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 4" sono sostituite dalle parole: "anteriormente al 1° ottobre 1991";

     d) nell'articolo 34 il comma 4 e nell'articolo 44 il comma 7, secondo periodo, sono soppressi;

     e) nell'articolo 36, comma 1, le parole da: "anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge" sino alle parole: "e successive modificazioni" sono sostituite dalle parole: "fino al 30 settembre 1991 è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonché per gli accertamenti parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, notificati fino al 30 giugno 1992";

     f) nell'articolo 38, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

     3-bis. Per i soggetti ai quali sono imputati pro-quota i redditi delle imprese familiari e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e succesive modificazioni, e all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e succesive modificazioni, nonché per i coniugi che gestiscono l'azienda in comunione, l'importo minimo determinato con le modalità indicate nel comma 3 va ripartito proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. In nessun caso tale importo può risultare inferiore a lire 100.000; se, in relazione ai redditi propri e di partecipazione, risultano applicabili al medesimo contribuente importi minimi di diverso ammontare, deve essere versato quello di ammontare maggiore.";

     g) nell'articolo 44, comma 1, dopo le parole: "60 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata" sono aggiunte le parole: "dall'ufficio o enunciata in decreto di citazione a giudizio penale";

     h) nell'articolo 53, dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:"12-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 12, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e all'articolo 40, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.12-ter. I termini per ricorrere avverso gli accertamenti di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 31 marzo 1992.";

     i) nell'articolo 55, comma 8, le parole: "30 aprile 1992" sono sostituite dalle parole: "30 giugno 1992";

     l) nell'articolo 57, comma 4, e nell'articolo 63, comma 9, le parole: "1° settembre 1991" sono sostituite dalle parole: "30 novembre 1991".

     2. Per gli accertamenti diversi da quelli parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, notificati dopo il 30 settembre 1991 sino al 30 giugno 1992, il contribuente può presentare dichiarazioni integrative ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'imposta sul valore aggiunto rispettivamente ai sensi degli articoli 38 e 49 ovvero degli articoli 32 e50 della legge 30 dicembre 1991, n. 413; nel caso di dichiarazioni integrative presentate ai sensi dei predetti articoli 32 e 50, l'accertamento opera per la differenza, al netto degli importi determinati con l'applicazione dei criteri del comma 1 dell'articolo 37 e del comma 3 dell'articolo 50 della predetta legge n. 413 del 1991. Si applicano le disposizioni degli articoli 34, commi 5, 6 e 7, 36, commi 3 e 4, e 48 della medesima legge n. 413 del 1991.

     3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali si considerano relativi agli imponibili per i quali i soggetti si avvalgono delle disposizioni dei capi I e IV del titolo VI della stessa legge quando nelle dichiarazioni integrative risultano esplicitamente indicati redditi propri o somme erogate a dipendenti assoggettabili ai predetti contributi o premi.

     4. Ai fini del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 55 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il pagamento di una somma in misura pari alla metà di quella prevista dalla tabella di cui all'allegato B della predetta legge n. 413 del 1991 definisce i rapporti relativi all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi.

     5. Per il controllo delle dichiarazioni di opzione e dei versamenti dell'imposta sostitutiva previsti dall'articolo 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e negli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; a tal fine gli uffici provvedono alla correzione degli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili stabiliti ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991, nonché nella determinazione e nel versamento dell'imposta. Per i beni esclusi dal patrimonio dell'impresa per effetto dell'opzione prevista nel comma 2 del predetto articolo 58, le tariffe e le rendite catastali determinate dalla Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, si applicano con riferimento alla categoria o alla classe in atto alla data da cui ha effetto l'opzione.

     6. Dopo l'articolo 62 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è aggiunto il seguente:

     "Art. 62-bis. - 1. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 29 aprile 1992 hanno provveduto al pagamento, ovvero vi provvedono in due rate di uguale importo scadenti rispettivamente entro il 30 giugno e nel mese di luglio 1992, delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente al 30 novembre 1991, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a questa data.2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengono pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla stessa data, all'autorità giudiziaria.3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare entro il 30 giugno 1992 la relativa dichiarazione integrativa, indicando nelle annotazioni del modello o in apposito prospetto, le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2. Tali dati non sono richiesti quando le imposte e le ritenute sono state versate tardivamente prima del 29 aprile 1992 e alla medesima data non è stata emessa cartella di pagamento o ingiunzione.4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 scritte a ruolo o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora pagate alla data del 29 aprile 1992, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente al 29 aprile 1992, all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate a titolo di interessi del 12 per cento.".

     7. Le disposizioni recate dal comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, e quelle recate dall'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1992, n. 316, sono sostituite con le disposizioni di cui al comma 2 e 4 dell'articolo 1, ai commi da 1 a 4 dell'articolo 2 ed ai commi 1, lettera e), 2 e 6 del presente articolo.

 

          Art. 4.

     1. Il termine del 30 giugno 1992, previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 30 giugno 1993.

     2. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applica a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1991.

     3. All'articolo 16, comma 2, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione di quelle in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo e di tributi locali.".

     4. Le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, si applicano anche ai beni del patrimonio disponibile dello Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle province e dei comuni.

     5. Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:"Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'articolo 4 relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale; l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4. Nel caso in cui non è stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'articolo 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte. Se l'indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di cui all'articolo 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione finanziaria.".

 

          Art. 5.

     1. A decorrere dall'anno 1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo annuo di lire 4.000 milioni. All'onere si provvede, per gli anni 1992, 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari nel campo sociale".

     2. E' autorizzata per l'anno 1992 la spesa complessiva di lire 100 miliardi al fine di provvedere a tutte le attività connesse alle esigenze dei sistemi informatici dell'Amministrazione finanziaria per :

     a) la definizione delle situazioni e pendenze tributarie;

     b) la predisposizione dell'inventario degli immobili pubblici;

     c) la realizzazione di servizi d'automazione preliminare alla istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale;

     d) la semplificazione delle procedure e la realizzazione di servizi informativi al contribuente, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa;

     e) l'informatizzazione degli uffici centrali e delle direzioni regionali;

     f) la realizzazione dello scambio informatico di dati con gli altri Stati membri e con la Comunità europea in materia di IVA e di accise, connesse all'abolizione delle frontiere doganali.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 100 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati". Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     1. Per i crediti non erariali, quando l'importo del tributo o del contributo non è superiore a lire 600 mila, il concessionario della riscossione può procedere, in luogo della notificazione della cartella di pagamento prevista dagli articoli 25 e26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo contenente gli elementi indicati nel predetto articolo 25; restano ferme le disposizioni concernenti la notificazione dell'avviso di mora quando occorre procedere alla riscossione coattiva.

     2. Nei casi in cui è previsto il pagamento spontaneo di tributi erariali da parte dei contribuenti prima dell'iscrizione a ruolo, la cartella di pagamento deve indicare, oltre gli elementi indicati nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche il diritto di notifica, in favore del concessionario del servizio della riscossione dei tributi, in misura pari a quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202.

     3. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 62, comma 4, dopo le parole: "concedere dilazioni" sono aggiunte le seguenti: ", usufruibili anche sui versamenti diretti,";

     b) all'articolo 78 le parole: il concessionario deve dimostrare" sono sostituite dalle seguenti: "il concessionario, anche nei casi in cui si è avvalso della facoltà prevista all'articolo 51, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve dimostrare".

     4. Per le rate dei ruoli affidati ai concessionari del servizio di riscossione in scadenza nei mesi di settembre e novembre 1991, nonché nei mesi di febbraio, aprile e giugno 1992, ferma restando la validità degli atti già compiuti, i termini di cui agli articoli 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dal 1° luglio 1992.

 

          Art. 7.

     1. Tra le operazioni agevolate di cui all'articolo 72, terzo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono comprese le somministrazioni di acqua e di energia, erogata sotto qualsiasi forma, necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali degli enti ivi indicati, anche se effettuate nei confronti del personale dipendente da tali enti, semprechè i relativi oneri siano riconosciuti dagli enti medesimi a proprio carico. I soggetti, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le predette somministrazioni, hanno già versato all'erario l'imposta sul valore aggiunto senza averla riscossa a titolo di rivalsa, possono recuperare l'ammontare delle somme versate mediante detrazione da effettuare in sede di liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 del citato decreto n. 633 del 1972.

     2. L'energia elettrica fornita agli enti indicati nell'articolo 6, primo comma, della legge 19 marzo 1973, n. 32, o da essi prodotta con impianti propri o della quale gli enti medesimi sono considerati fabbricanti, deve considerarsi esente oltre che dall'imposta erariale di consumo anche delle relative addizionali erariali, provinciali e comunali.

 

          Art. 8.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 24 marzo 1993, n. 75, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.