§ 98.1.28281 - D.L. 26 maggio 1992, n. 298 .
Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:26/05/1992
Numero:298


Sommario
Art. 1.      1. All'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai [...]
Art. 2.      1. L'art. 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi nel senso che i criteri per la revisione delle tariffe di estimo delle unità immobiliari [...]
Art. 3.      1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1994, gli aumenti dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di [...]
Art. 4.      1. Per le autovetture nonchè per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica, azionati con motore diesel, immatricolati per la [...]
Art. 5.      1. A coloro che dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 presentano, direttamente o a mezzo delega, al Pubblico registro automobilistico richiesta di cancellazione per [...]
Art. 6.      1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 7.      1. Il servizio del gioco del lotto automatizzato è affidato al Ministero delle finanze, che può trasferire i propri poteri a società a prevalente capitale pubblico
Art. 8.      1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della rete distributiva, è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e di lire 100 miliardi [...]
Art. 9.      1. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1, commi 1 e 3, pari a lire 7.500 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]
Art. 10.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28281 - D.L. 26 maggio 1992, n. 298 [1].

Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie e per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonchè altre disposizioni tributarie e finanziarie

(G.U. 26 maggio 1992, n. 122)

 

     Art. 1.

     1. All'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, si provvede, qualora ne sia fatta richiesta entro il 15 giugno 1992, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato.

     2. Le richieste di cui al comma 1 devono essere presentate con le modalità indicate nel decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992. Le operazioni di riscontro devono essere effettuate secondo quanto disposto dal predetto decreto del Ministro delle finanze e devono essere completate entro il 15 ottobre 1992 con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1992 secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta.

     3. Per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato con godimento 1° gennaio 1993 ad un tasso di interesse non inferiore a quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai soggetti creditori di imposta, fino all'importo massimo di lire 7.500 miliardi, le cui caratteristiche sono stabilite dallo stesso Ministro del tesoro con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 novembre 1992, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al comma 2.

     4. Al rimborso dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta si provvede, per quanto riguarda i crediti per imposte sui redditi, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comprese le disposizioni introdotte con il presente articolo, e, per quanto riguarda i crediti per imposta sul valore aggiunto, a norma del comma 5.

     5. Per i rimborsi dei crediti per imposta sul valore aggiunto e relativi interessi, di cui al comma 4, gli uffici provvedono mediante emissione di ordinativi di contabilità speciale firmati dal capo dell'ufficio e dal cassiere titolare, intestati agli aventi diritto. I titoli di spesa sono emessi sulla base di apposito verbale di liquidazione predisposto dal reparto amministrativo, firmato dal capo dell'ufficio. Al rimborso dell'imposta e al pagamento degli interessi si provvede contestualmente utilizzando i fondi della riscossione. Le procedure semplificate di riscontro finalizzate alla sollecita esecuzione dei rimborsi sono eseguite in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1992. La disposizione prevista dal comma 4 dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si applica anche al pagamento degli interessi relativi ai rimborsi afferenti gli anni 1986 e 1987.

     6. All'art. 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il secondo comma è sostituito dal seguente: “Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici delle imposte dirette e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonchè riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste.";

     b) il primo periodo del sesto comma è sostituito dal seguente: “I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso.".

     7. I soggetti che si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma, lettere a), d) ed e), dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono utilizzare, con l'osservanza delle prescrizioni dettate dal decreto del Ministro delle finanze 12 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 1992, le eccedenze di credito, se superiori a lire cinque milioni e non richieste a rimborso, risultanti dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative agli anni di imposta successivi all'anno 1991, per effettuare acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, nonchè di beni e servizi per studi e ricerche, senza applicazione dell'imposta. Coloro che, non trovandosi nelle condizioni richieste, si avvalgono delle disposizioni recate dal presente comma sono soggetti alla sanzione prevista nell'art. 46, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     8. Al primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente numero: “7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio, di cui all'art. 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori dal territorio degli Stati membri della Comunità economica europea;".

     9. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Paesi esteri ed organizzazioni internazionali, inerenti e connesse alla partecipazione all'Esposizione internazionale specializzata “Colombo '92", non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Non sono in ogni caso soggetti all'imposta sul valore aggiunto i trasferimenti al demanio statale delle opere di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 373.

     10. La disposizione di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 3, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, si applica anche ai ruoli resi esecutivi anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 417 del 1991.

     11. A decorrere dal 1° gennaio 1992 la ritenuta di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica agli interessi, premi ed altri frutti maturati derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito.

     12. Le disposizioni degli articoli 39, comma 6, 45, comma 4, e 51, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano se i versamenti, in unica soluzione o della prima rata, previsti negli articoli 39, comma 2, primo periodo, 45, commi 1 e 2, 51, comma 6, primo e secondo periodo, e 63, comma 5, della stessa legge, sono eseguiti entro il 19 giugno 1992. La disposizione dell'art. 62-bis della predetta legge n. 413 del 1991, indicata nell'art. 3, comma 6, del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, si applica anche se il versamento della prima rata è eseguito entro la data suddetta. Le dichiarazioni e le istanze di cui agli articoli 32, comma 2, primo periodo, 45, comma 1, 46, comma 1, 51, comma 1, 57, comma 6, 62-bis, comma 3, e 63, comma 2, della legge n. 413 del 1991, si considerano validamente presentate entro il 30 giugno 1992. I termini del 1° e del 15 giugno 1992 indicati nell'art. 1, comma 3, e nell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, sono differiti, rispettivamente, al 19 e al 30 giugno 1992; il termine del 1° giugno 1992 indicato nell'art. 1, comma 6, del predetto decreto-legge n. 269 del 1992 è differito al 30 giugno 1992.

     13. Per la prosecuzione dei lavori di costruzione della diga di Ravedis è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi nel 1992 e di lire 25 miliardi nel 1993. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento “Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota".

 

          Art. 2.

     1. L'art. 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi nel senso che i criteri per la revisione delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, hanno forza e valore di legge.

     2. Per l'applicazione dell'art. 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363; degli articoli 25, comma 1, lettera a), e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, nonchè per la determinazione del limite al potere di rettifica degli uffici ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonchè di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il valore delle unità immobiliari urbane deve essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite catastali, quali risultano stabilite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta, sulla base del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile, con il decreto del Ministro delle finanze richiamato nel comma 1.

 

          Art. 3.

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1994, gli aumenti dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine previsti dall'art. 23, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano alla benzina avente un tenore di benzene non superiore all'1 per cento in volume e agli oli da gas per uso combustibile con tenore di zolfo non superiore allo 0,1 per cento espresso in peso, fino all'importo complessivo, rispettivamente, di lire 20 al litro per la benzina e di lire 21 al litro per gli oli da gas, previo accertamento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei relativi costi. La differenza di imposta non dovuta per effetto dell'applicazione della presente disposizione viene rimborsata al soggetto obbligato al pagamento del tributo mediante accredito da utilizzare per l'estrazione di prodotti petroliferi senza pagamento d'imposta per un importo corrispondente alle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso, con l'osservanza delle modalità e condizioni da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

          Art. 4.

     1. Per le autovetture nonchè per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica, azionati con motore diesel, immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio 1992 al 31 dicembre 1994 ed omologati con i seguenti limiti di emissione espressi in grammi/chilometro: CO 2,72, HC + NOX 0,97, particolato 0,14, nonchè secondo le altre modalità previste dalla direttiva CEE n. 91/441 del 26 giugno 1991, il primo pagamento delle tasse automobilistiche di cui alla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e successive modificazioni, e quelli relativi ai due successivi periodi annuali devono essere effettuati per gli stessi periodi stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, per i corrispondenti veicoli a benzina. Per i periodi cui tali pagamenti si riferiscono non è dovuta la soprattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni. La sussistenza dei requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata nella carta di circolazione del veicolo; se la carta di circolazione non è rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve essere effettuata nel foglio di via, da esibire all'ufficio incaricato della riscossione.

 

          Art. 5.

     1. A coloro che dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 presentano, direttamente o a mezzo delega, al Pubblico registro automobilistico richiesta di cancellazione per demolizione di una autovettura o di un autoveicolo per il trasporto promiscuo di persone e cose immatricolati fino al 31 dicembre 1974, di cui sono intestatari, è concesso un incentivo di lire 300.000 se dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 acquistano un'autovettura o un autoveicolo per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica, alimentati a benzina, di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubi, dotati di marmitta catalitica trivalente e di sonda lambda, immatricolati per la prima volta nel predetto periodo. L'importo dell'incentivo è computato in diminuzione di quello complessivamente dovuto dagli acquirenti al cedente.

     2. Il cedente può recuperare l'ammontare della somma non riscossa per effetto della utilizzazione dell'incentivo indicato nel comma 1 mediante detrazione da effettuare in sede di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 27, 28 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Il recupero è subordinato alla preventiva acquisizione da parte del cedente della certificazione rilasciata dal Pubblico registro automobilistico relativa all'avvenuta presentazione della richiesta di cancellazione per demolizione con restituzione della carta di circolazione e delle targhe.

 

          Art. 6.

     1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'art. 10, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, dopo le parole: “, e successive modificazioni.", il seguente periodo: “Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentossessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.";

     b) all'art. 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La rivalutazione non è, altresì, obbligatoria per gli immobili utilizzati dalle cooperative di cui all'art. 10 ed al primo comma, primo periodo, dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.";

     c) all'art. 44, comma 1, le parole: “ai sensi dell'art. 54" sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi degli articoli 54 e 55”;

     d) all'art. 44, il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. La eventuale eccedenza di imposta già versata, che non trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a 4, potrà essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie già pagate.";

     e) all'art. 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “4-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.";

     f) all'art. 49, comma 7, l'ultimo periodo è soppresso;

     g) all'art. 53, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo.";

     h) all'art. 53, il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora.";

     i) all'art. 57, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: “termini di prescrizione e di decadenza riguardanti" sono aggiunte le seguenti: “l'accertamento e";

     l) all'art. 57, comma 3, le parole: “di cui agli articoli da 44 a 48" sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 44, 45, 46 e 48";

     m) all'art. 59, comma 1, le parole: “articoli 34 e 44" sono sostituite dalle seguenti: “articoli 34, 36 e 44";

     n) all'art. 59, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: “1-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 36, gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1, si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati.".

     2. All'art. 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.".

     3. Tra i fini di rilevante interesse culturale di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 11 luglio 1986, n. 390, si intendono compresi anche quelli rivolti alla promozione ed allo sviluppo delle discipline sportive e tra gli enti pubblici ivi indicati si intende compreso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

     4. L'importo dovuto ai sensi del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ad integrazione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, eccedente l'ammontare eventualmente già accantonato, può essere imputato alle riserve preesistenti. L'ammontare non prelevato dalle riserve può essere imputato nel conto dei profitti e delle perdite, in unica soluzione o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto, a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o da quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in corso a tali date. Le rettifiche contabili di cui all'art. 33, commi 7, 8 e 9, della predetta legge devono essere effettuate nel primo esercizio in cui si effettua l'imputazione di cui al presente comma.

     5. Le regolarizzazioni delle scritture contabili previste nei commi 7, 8, 9 e 10 dell'art. 33 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere effettuate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale di cui alle ordinanze n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990, n. 2145/FPC del 27 giugno 1991 e n. 2198/FPC del 27 dicembre 1991, anche nelle scritture contabili e nei bilanci per i quali al 30 giugno 1992 non sia ancora scaduto il termine per la loro formazione e comunque non oltre il primo esercizio chiuso dopo il 30 novembre 1992.

     6. Per accelerare le operazioni previste dall'art. 1 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, ed a decorrere dalla data dell'approvazione delle deliberazioni di trasformazione previste dal comma 4 dello stesso articolo, le funzioni e le attività di preminente interesse generale, conferite per effetto di disposizioni di legge agli enti delle partecipazioni statali, agli altri enti pubblici economici ed alle aziende autonome, spettano allo Stato che, avuto riguardo alle esigenze di continuità del loro svolgimento, le attribuisce agli stessi soggetti sin da un momento anteriore alla trasformazione di questi. L'attribuzione è effettuata anche in concessione per una durata non superiore ai trenta anni, con oneri per gli enti non superiori a quelli esistenti all'atto dell'attribuzione e consentendo l'esercizio delle funzioni e delle attività anche per mezzo delle società controllate. Nei rapporti giuridici di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo decreto sono compresi quelli di cui al presente comma.

     7. Il comma 3, ultima parte, dell'art. 1 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, si interpreta nel senso che il capitale sociale può altresì essere costituito dal patrimonio, comprensivo dei diritti esercitati in forma esclusiva, stimato ai sensi dell'art. 2343 del codice civile, salvo quanto stabilito dal comma 12 dello stesso articolo.

     8. Il comma 18 dell'art. 1 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dallalegge 29 gennaio 1992, n. 35, si interpreta nel senso che le disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e successive modificazioni, si applicano anche alla trasformazione prevista dallo stesso decreto.

     9. Al fine di dare attuazione al trasferimento dei beni in favore dell'ente “Ferrovie dello Stato", disposto dagli articoli 1 e 15 della legge 17 maggio 1985, n. 210, gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonchè gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene e delle relative note di trascrizione compilate e presentate dall'ente “Ferrovie dello Stato". Le schede suddette devono altresì contenere: l'indicazione degli oneri gravanti sui beni a favore delle amministrazioni dello Stato e di terzi o dei relativi limiti; la valutazione dei beni riferita ai valori di mercato corrente al 31 dicembre 1985, fatte salve le successive variazioni per le modifiche nelle destinazioni urbanistiche nella zona, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto; l'attestazione, da parte dei direttori compartimentali dell'ente “Ferrovie dello Stato" territorialmente competenti, che alla data del 31 dicembre 1985 il bene risultava nella disponibilità dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

     10. L'ente “Ferrovie dello Stato" contestualmente alla presentazione delle schede e delle note di trascrizione di cui al comma 1 agli uffici e conservatorie di cui al medesimo comma, trasmette le stesse schede e note di trascrizione al Ministero delle finanze che può sollevare contestazioni a riguardo nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento. La contestazione sospende l'efficacia della trascrizione di cui al comma 1 ed è definita con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti. Nel caso in cui disponga il trasferimento del bene, il decreto costituisce titolo per la trascrizione e voltura.

     11. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui ai commi 1 e 2 i beni e i diritti, non destinati all'esercizio ferroviario che abbiano formato oggetto di atti di disposizione del Ministero delle finanze o dell'ente “Ferrovie dello Stato" non ancora perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero delle finanze e l'ente “Ferrovie dello Stato" sono tenuti a comunicarsi reciprocamente l'elenco dei beni e diritti di cui al presente comma. Le eventuali controversie sulla spettanza dei suddetti beni e diritti sono risolte con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti.

     12. I componenti le attuali commissioni tributarie, salve le sostituzioni eventualmente necessarie, restano in carica fino all'insediamento delle nuove commissioni e, comunque, non oltre il settantottesimo anno di età, senza tener conto del limite di età previsto dall'art. 4, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

 

          Art. 7.

     1. Il servizio del gioco del lotto automatizzato è affidato al Ministero delle finanze, che può trasferire i propri poteri a società a prevalente capitale pubblico.

     2. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità di trasferimento dei poteri pubblici inerenti al gioco del lotto automatizzato.

     3. Nella prima applicazione del presente articolo i poteri di cui sopra sono trasferiti alla società aggiudicataria dell'appalto concorso per la concessione del sistema del gioco del lotto automatizzato, indetto dal Ministero delle finanze in data 13 novembre 1990.

     4. Il fondo per i progetti finalizzati di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 100,5 miliardi per l'anno 1992; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

 

          Art. 8.

     1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della rete distributiva, è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e di lire 100 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.

     2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'anno 1992 ed entro il 31 marzo 1993 per l'anno successivo, è stabilito, sulla base del volume di carburante erogato nell'anno precedente, l'ammontare del credito attribuibile per ciascun litro erogato. Il credito d'imposta non compete per il volume di carburante erogato superiore ai 10 milioni di litri.

     3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'eccedenza del credito di imposta determinato ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° giugno 1992.

     4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonchè per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro al fine delle conseguenti contabilizzazioni.

     5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1992 e a lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento “Interventi per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti".

     6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 9.

     1. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1, commi 1 e 3, pari a lire 7.500 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento “Rimborso dei crediti d'imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari".

     2. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1, comma 3, relativamente alla quota interessi sui titoli di Stato, valutato in lire 975 miliardi a decorrere dall'anno 1993, e alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 1, comma 11, al netto del maggiore gettito rinveniente dall'applicazione della ritenuta relativa agli interessi sui titoli di Stato, valutato in lire 600 miliardi per l'anno 1993 ed in lire 100 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e 1994 dell'accantonamento di cui al comma 1.

     3. Alle minori entrate derivanti, rispettivamente, dall'esonero dal pagamento della soprattassa di cui all'art. 4 e dalla detrazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dell'incentivo di cui all'art. 5, valutate complessivamente in lire 143 miliardi per il 1992, in lire 106 miliardi per il 1993 ed in lire 159 miliardi per il 1994, si provvede con le maggiori entrate recate dai predetti articoli 4 e 5.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 10.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 24 marzo 1993, n. 75, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.