§ 18.4.N - Legge 30 novembre 1976, n. 786.
Conversione in legge, con modificazioni, deldecreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.4 regime fiscale
Data:30/11/1976
Numero:786


Sommario
Art. 1.      E' convertito in legge il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione, con le seguenti [...]
Art. 2.      A favore dei possessori di reddito di lavoro dipendente e dei redditi di cui all'art. 47, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubbllica 29 settembre 1973, n. 597, e [...]


§ 18.4.N - Legge 30 novembre 1976, n. 786.

Conversione in legge, con modificazioni, deldecreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

(G.U. 7 dicembre 1976, n. 326)

 

     Art. 1.

     E' convertito in legge il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 6 il primo comma è sostituito dal seguente:

     "É vietato l'impiego di benzolo, toluolo e xiloli nonché degli idrocarburi paraffinici, oleofinici o naftenici come carburanti o lubrificanti, sia da soli che in miscela tra loro o con prodotti petroliferi".

     All'art. 8, al primo comma, dopo la parola: "CV", è aggiunta la seguente: "fiscali";

     all'ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:

     "Gli aumenti derivanti dal presente comma si applicano alle tasse di circolazione corrisposte successivamente all'entrata in vigore del presente decreto".

     Dopo l'art. 9 sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 9 bis.

     Per gli autoveicoli e i loro rimorchi, per i quali il peso complessivo a pieno carico e conseguentemente la portata utile siano modificati senza l'obbligo di preventivo aggiornamento della carta di circolazione, in virtù dei decreti del Ministro per i trasporti, emanati ai sensi dell'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 313, la portata cui va commisurata la tassa di circolazione, in deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2 del testo unico delle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è quella risultante dall'applicazione dei decreti ministeriali predetti.

     La norma di cui al precedente comma non si applica per gli autoveicoli e i loro rimorchi, per i quali risulti espressamente annotato sulla carta di circolazione che le disposizioni di cui ai suddetti decreti ministeriali non hanno effetto nei loro confronti.

     La diversa misura della tassa di circolazione eventualmente derivante dalla variazione di portata, disposta dai decreti ministeriali indicati ai precedenti commi, ha effetto per le tasse corrisposte successivamente alla data di applicazione dei decreti stessi.

     Il peso complessivo a pieno carico e l'eventuale peso potenziale dei veicoli e le relative portate, nonché il peso rimorchiabile delle motrici, quali risultano dall'applicazione dei decreti ministeriali richiamati ai precedenti commi, sostituiscono le corrispondenti caratteristiche indicate sulla carta di circolazione anche agli effetti dell'applicazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni.

Art. 9 ter.

     Per gli autoveicoli e gli autoscafi omologati o approvati a partire dal 1° luglio 1977, la formula per la determinazione della potenza ai fini fiscali dei motori a ciclo Otto o a ciclo Diesel a quattro tempi, di cui al punto 1) dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è sostituita dalla seguente:

     CV = 0,14186 x (n x V) 0,6541

     dove:

     n = numero dei cilindri;

     V = volume di un cilindro (area dello stantuffo moltiplicata per la corsa) espressa in cm³.

     Immutata rimane la determinazione della potenza ai fini fiscali dei motori a ciclo Otto o a ciclo Diesel a due tempi, risultante dal combinato disposto dei punti 1) e 2) dell'art. 3 del testo unico richiamato al comma precedente.

     A partire dal 1° luglio 1977, la formula per la determinazione della potenza ai fini fiscali dei motori a ciclo Otto o a ciclo Diesel a quattro tempi, stabilita dal primo comma del presente articolo, si applica, se più favorevole, anche agli autoveicoli e agli autoscafi omologati o approvati anteriormente alla predetta data, a domanda degli intestatari dei relativi documenti di circolazione e previo aggiornamento dei documenti stessi da parte dei competenti uffici".

 

          Art. 2.

     A favore dei possessori di reddito di lavoro dipendente e dei redditi di cui all'art. 47, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubbllica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, di ammontare non superiore a lire 6 milioni annue è concessa, in aggiunta alle detrazioni di cui agli artt. 15 e16 dello stesso decreto, una ulteriore detrazione di lire 24 mila annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno. La detrazione sarà computata per l'anno 1976 in sede di conguaglio da effettuare, dai sostituti d'imposta, alla fine dell'anno, o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro. La detrazione stessa trova applicazione anche agli effetti del penultimo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubbllica 29 settembre 1973, n. 600.

     L'ulteriore detrazione contemplata dal precedente comma si applica anche per i redditi di impresa indicati nel secondo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubbllica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, quando sono state effettuate le detrazioni di cui al primo comma dello stesso art. 16.

     Le disposizioni dei precedenti commi si applicano dal 1° novembre 1976 al 31 dicembre 1977.