§ 22.7.11 - Legge 23 agosto 1988, n. 373.
Realizzazione dell'Esposizione internazionale specializzata "Colombo '92" avente come tema "Cristoforo Colombo: la nave e il mare"


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.7 fiere e mercati
Data:23/08/1988
Numero:373


Sommario
Art. 1.      1. Nella ricorrenza del V Centenario della scoperta dell'America avrà luogo a Genova dal 15 maggio al 15 agosto 1992 "Colombo '92", Esposizione internazionale [...]
Art. 2.      1. La realizzazione delle opere, la preparazione, l'organizzazione, il Funzionamento e la gestione dell'Esposizione sono affidati all'ente denominato "Colombo '92", già [...]
Art. 3.      1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1993, le amministrazioni pubbliche interessate sono tenute a mettere a [...]
Art. 4.      1. Per gli interventi edilizi nella zona espositiva è richiesta la concessione rilasciata dal sindaco, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10
Art. 5.      1. Per i fini di cui agli articoli 1 e 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 miliardi da ripartire in cinque esercizi a decorrere dal 1988
Art. 6.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 22.7.11 - Legge 23 agosto 1988, n. 373.

Realizzazione dell'Esposizione internazionale specializzata "Colombo '92" avente come tema "Cristoforo Colombo: la nave e il mare"

(G.U. 30 agosto 1988, n. 203)

 

 

     Art. 1.

     1. Nella ricorrenza del V Centenario della scoperta dell'America avrà luogo a Genova dal 15 maggio al 15 agosto 1992 "Colombo '92", Esposizione internazionale specializzata avente come tema "Cristoforo Colombo: la nave e il mare".

     2. Ai fini degli adempimenti previsti dalla convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893, modificata con protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948 reso esecutivo con la legge 13 giugno 1952, n. 687, e con protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972 reso esecutivo con la legge 3 giugno 1978, n. 314, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, nomina, con proprio decreto, il commissario generale dell'Esposizione.

     3. Il commissario cura i rapporti con il Bureau International des Expositions, rappresenta lo Stato italiano negli atti relativi alla Esposizione, svolge le attività di promozione delle iniziative presso gli Stati esteri e intrattiene relazioni con i partecipanti stranieri. Il commissario rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla convenzione concernente le esposizioni internazionali di cui al comma 2.

     4. Per il finanziamento dell'attività del commissario è autorizzata la spesa annua di 1 miliardo di lire a decorrere dal 1988. Il commissario è tenuto a presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministro per i beni culturali e ambientali il piano annuale di attività relativo all'anno successivo; è tenuto altresì a presentare il rendiconto semestrale delle spese nonché, entro il 1° luglio 1993, il rendiconto finale.

 

          Art. 2.

     1. La realizzazione delle opere, la preparazione, l'organizzazione, il Funzionamento e la gestione dell'Esposizione sono affidati all'ente denominato "Colombo '92", già costituito dalla regione Liguria, dalla provincia, dal comune, dal consorzio autonomo del porto di Genova e dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Genova. L'ente ha personalità giuridica di diritto pubblico.

     2. Allo svolgimento delle attività dell'ente concorre lo Stato con un contributo di 295 miliardi da ripartire in cinque esercizi. Le spese di funzionamento dell'ente sono a carico dei soggetti di cui al comma 1.

     3. L'ente è tenuto a presentare, per l'approvazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, il preventivo annuale delle spese e, per il relativo riscontro di competenza, il rendiconto delle somme ricevute dallo Stato al Ministero per i beni culturali e ambientali ed al Ministero del tesoro entro tre mesi dalla chiusura di ogni anno solare. Entro sei mesi dalla definitiva conclusione dell'Esposizione, l'ente presenta altresì il rendiconto finale delle spese.

 

          Art. 3.

     1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1993, le amministrazioni pubbliche interessate sono tenute a mettere a disposizione dell'ente "Colombo '92" le aree, gli edifici e i manufatti ricadenti nel perimetro espositivo. Le aree, gli edifici e i manufatti interessati sono definiti dall'ente sulla base del progetto già approvato dal Bureau International des Expositions. La realizzazione delle opere di carattere permanente, secondo le competenze dell'ente definite dall'articolo 2, dovrà avvenire direttamente a cura dell'ente nel rispetto delle procedure di legge per le opere pubbliche; eventuali concessioni per la gestione delle stesse dovranno improrogabilmente scadere entro il 30 giugno 1993.

     2. Le opere di carattere permanente che saranno realizzate entrano a far parte del demanio statale a partire dal 1° luglio 1993. Esse sono concesse in via prioritaria agli enti di cui al comma 1 dell'articolo 2.

     3. Dalla data di cui al comma 2 l'ente "Colombo '92" è soppresso e cessano le funzioni del commissario.

 

          Art. 4.

     1. Per gli interventi edilizi nella zona espositiva è richiesta la concessione rilasciata dal sindaco, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

     2. Per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, resta fermo l'obbligo delle autorizzazioni previste dalle medesime leggi.

     3. Resta ferma la competenza dell'ufficio del genio civile in materia edilizia.

     4. Per le opere di cui al presente articolo non si applica il disposto dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

     5. I progetti interessanti la realizzazione degli spazi e delle sedi espositive, nonché quelli per l'adeguamento delle relative opere di urbanizzazione, hanno natura di opera pubblica. L'approvazione dei progetti medesimi da parte dell'ente equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

 

          Art. 5.

     1. Per i fini di cui agli articoli 1 e 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 miliardi da ripartire in cinque esercizi a decorrere dal 1988.

     2. All'onere relativo al triennio 1988-1990, pari a complessive lire 75 miliardi, si provvede, quanto a lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi 1988, 1989 e 1990, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando l'accantonamento "Expo mondiale di Genova per l'anno 1992 per le celebrazioni colombiane".

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.