§ 93.4.221 - L. 17 maggio 1985, n. 210.
Istituzione dell'ente «Ferrovie dello Stato».


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:17/05/1985
Numero:210


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell'ente.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Poteri del Ministro.
Art. 4.  Organi dell'ente.
Art. 5.  Il presidente.
Art. 6.  Consiglio di amministrazione.
Art. 7.  Attribuzioni del consiglio di amministrazione.
Art. 8.  Scioglimento del consiglio di amministrazione.
Art. 9.  Il direttore generale.
Art. 10.  Cause di incompatibilità.
Art. 11.  Decadenza dalle cariche - Dimissioni - Stato giuridico.
Art. 12.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 13.  Emolumenti.
Art. 14.  Delegificazione e regolamenti tecnici.
Art. 15.  Patrimonio dell'ente.
Art. 16.  Tariffe.
Art. 17.  Bilanci, programmi e finanziamenti.
Art. 18.  Obblighi di pubblico servizio.
Art. 19.  Controllo della Corte dei conti.
Art. 20.  Organizzazione dell'ente.
Art. 21.  Disciplina dei rapporti di lavoro.
Art. 22.  Formazione del personale.
Art. 23.  Tutela giurisdizionale.
Art. 24.  Disposizioni fiscali e patrocinio legale-Servizio sanitario.
Art. 25.  Opere ferroviarie - Accordi di programma.
Art. 26.  Insediamento del consiglio di amministrazione e norma transitoria.
Art. 27.  Norme di attuazione.


§ 93.4.221 - L. 17 maggio 1985, n. 210.

Istituzione dell'ente «Ferrovie dello Stato».

(G.U. 30 maggio 1985, n. 126).

 

Art. 1. Istituzione dell'ente.

     E' istituito l'ente «Ferrovie dello Stato».

     L'ente ha personalità giuridica ed autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria, ai sensi dell'articolo 2093, secondo comma, del codice civile, nei limiti stabiliti dalla presente legge ed è posto sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti.

     L'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi - beni, partecipazioni, gestioni speciali - già di pertinenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

 

     Art. 2. Finalità.

     L'ente «Ferrovie dello Stato» provvede con criteri di economicità e di efficienza e nel rispetto dei principi della normativa comunitaria:

     a) all'esercizio delle linee della rete ferroviaria già gestite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonché all'esercizio delle linee che saranno affidate alla gestione statale;

     b) all'esercizio del servizio traghetto fra terminali ferroviari;

     c) al potenziamento ed all'ammodernamento degli impianti, delle linee e dei mezzi ed alla costruzione di nuove linee ferroviarie di cui debba assumere l'esercizio;

     d) alle attività di ricerca scientifica e tecnologica nelle materie di cui alle lettere precedenti, in coordinazione con gli enti ed i soggetti preposti alla ricerca statale;

     e) alla promozione di attività strumentali all'acquisizione e all'incremento del traffico ferroviario;

     f) all'integrazione del sistema ferroviario con gli altri sistemi di trasporto mediante l'adozione delle tecniche intermodali;

     g) all'esercizio dei servizi sostitutivi o integrativi, sia ferroviari sia di traghetto, nonché degli altri servizi già svolti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in base a disposizioni di legge;

     h) a partecipare, anche in posizione minoritaria, a società o enti operanti in Italia o all'estero, aventi per fini l'acquisizione e l'incremento dei trasporti per ferrovia, la ricerca applicata nel campo ferroviario, l'esercizio di attività complementari, accessorie o, comunque, connesse con quelle ferroviarie, lo svolgimento di attività coordinate in materia di trasporti, nonché la progettazione esecutiva e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie per il sistema alla velocità, per le quali il recupero e la remunerazione del capitale investito avviene attraverso lo sfruttamento economico effettuato da parte della società stessa. Ad essa in nessun caso possono partecipare fornitori e costruttori interessati alla realizzazione degli investimenti effettuati dalla società. L'esercizio delle infrastrutture così realizzate è riservato alla gestione unitaria dell'ente «Ferrovie dello Stato» [1];

     i) ad affidare a società o enti, cui partecipi ai sensi della precedente lettera h), ovvero ad altre imprese, l'esercizio dei servizi sostitutivi o integrativi, di cui alla lettera g), nonché la gestione di particolari settori di attività che non ritenga conveniente, per ragioni organizzative, funzionali od economiche, gestire direttamente;

     l) a partecipare, anche in posizione minoritaria, a società o enti con sede legale all'estero, operanti anche in altri Paesi, aventi per finalità la fornitura a terzi di materiale connesso all'attività di trasporto ferroviario, la consulenza e l'assistenza tecnica, lo studio, la progettazione, la costruzione e la gestione temporanea nella fase di avviamento delle linee o infrastrutture ferroviarie in territorio estero;

     m) a reperire mezzi finanziari, per le necessità dell'impresa, mediante la contrazione di mutui o l'assunzione di obbligazioni sul mercato nazionale o estero, previa autorizzazione del Ministro dei trasporti, di concerto con quello del tesoro e con garanzia dello Stato secondo le disposizioni vigenti.

 

     Art. 3. Poteri del Ministro.

     Spetta al Ministro dei trasporti:

     1) indicare, in coerenza con gli indirizzi generali della politica dei trasporti, gli obiettivi che la gestione ferroviaria deve perseguire;

     2) vigilare che la gestione si svolga nel rispetto degli indirizzi generali indicati;

     3) approvare, di concerto con il Ministro del tesoro, i bilanci, i programmi di attività annuali e poliennali deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ente;

     4) autorizzare, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ente all'assunzione e cessione delle partecipazioni a società ed enti di cui all'articolo 2, lettere h) ed l);

     5) proporre la nomina o la revoca del presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione;

     6) promuovere la procedura di scioglimento del consiglio di amministrazione;

     7) esercitare tutti gli altri poteri che la legge attribuisce alla sua specifica competenza in relazione al trasportò ferroviario che non siano incompatibili con le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 4. Organi dell'ente.

     Sono organi dell'ente «Ferrovie dello Stato»:

     1) il presidente;

     2) il consiglio di amministrazione;

     3) il collegio dei revisori dei conti;

     4) il direttore generale.

 

     Art. 5. Il presidente.

     Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne dirige i lavori, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio.

     In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente. Determinati poteri inerenti alla rappresentanza legale dell'ente possono essere dal presidente delegati a consiglieri di amministrazione, al direttore generale e a funzionari centrali e periferici, sentito il consiglio di amministrazione.

 

     Art. 6. Consiglio di amministrazione.

     Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da dodici consiglieri scelti tra persone di comprovata cultura amministrativa, tecnica ed economica nel settore dei trasporti e/o di particolare capacità nell'organizzazione e nella gestione di aziende, enti e società.

     Il consiglio è integrato, con funzioni consultive, da un rappresentante dello stato maggiore dell'Esercito e da un avvocato dello Stato.

     Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, restano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta.

     I dipendenti dell'ente nominati nel consiglio sono collocati in aspettativa e hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro nella qualifica maturata al momento della nomina, salve le progressioni automatiche previste dai contratti di lavoro.

     Nei confronti dei componenti indicati nel primo comma trova applicazione la disciplina prevista dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, in materia di controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.

 

     Art. 7. Attribuzioni del consiglio di amministrazione.

     Il consiglio di amministrazione è preposto alla gestione dell'ente. In particolare esso:

     1) delibera la nomina del direttore generale e dei vice direttori generali;

     2) delibera i bilanci dell'ente;

     3) delibera i piani annuali e poliennali di attività nonché i piani di recupero di produttività;

     4) formula i programmi straordinari ed i piani di investimento e finanziamento annuali e poliennali;

     5) delibera, su proposta del direttore generale, l'istituzione e l'organizzazione dei servizi, degli uffici e delle unità operative;

     6) delibera gli acquisti, le modifiche e le cessioni di partecipazioni societarie nonché gli affidamenti e relative revoche, indicati alle lettere h), i) ed l) dell'articolo 2;

     7) ratifica i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal direttore generale;

     8) delibera l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e prestiti;

     9) delibera gli impegni di spesa che non deleghi ad altri organi od uffici;

     10) predispone le condizioni generali di contratto che disciplinano, nel rispetto delle norme comunitarie, le forniture, gli appalti, i contratti di maggior rilevanza, i relativi limiti di valore e di materia;

     11) approva l'istituzione e la soppressione dei servizi di trasporto integrativi e sostitutivi;

     12) delibera le nomine dei dirigenti previo parere obbligatorio del direttore generale;

     13) delibera la cessione e l'acquisto di beni immobili;

     14) formula le richieste al Ministro dei trasporti di soppressione di obblighi di servizio pubblico, di compensazione per tariffe sociali, di normalizzazione di conti e di aiuti di cui ai regolamenti della Comunità economica europea, nonché, previa individuazione ed evidenziazione dei centri di costo e predisposizione di specifici programmi di risanamento, dell'eventuale sovvenzione straordinaria di equilibrio di cui al quarto comma, lettera d), dell'articolo 17;

     15) nomina nella prima seduta utile, tra i propri componenti, il vicepresidente.

 

     Art. 8. Scioglimento del consiglio di amministrazione.

     In caso di irregolarità o deficienze tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo o la normale efficienza economico- finanziaria dell'impresa ferroviaria, o per ripetute inosservanze delle direttive del Ministro dei trasporti, il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti. In tal caso i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione sono attribuiti ad un amministratore straordinario, nominato con lo stesso decreto di scioglimento del consiglio di amministrazione.

     La normale efficienza economico-finanziaria è comunque da ritenersi compromessa quando per due anni consecutivi l'ente denunci a consuntivo un disavanzo, nonostante la sovvenzione straordinaria di cui al quarto comma, lettera d), del successivo articolo 17.

     Entro tre mesi dalla nomina dell'amministratore straordinario deve essere ricostituito il consiglio di amministrazione dell'ente, al quale spetta in via prioritaria stabilire un piano finanziario da adottare per il riassorbimento del disavanzo del bilancio.

 

     Art. 9. Il direttore generale.

     Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione ed è scelto tra i dirigenti dell'ente o tra persone aventi specifiche capacità tecnico-economiche nel settore dei trasporti.

     Dura in carica cinque anni e può essere confermato per non più di una volta.

     Il dipendente della pubblica amministrazione o dell'ente nominato direttore generale ha diritto alla conservazione del posto nella qualifica maturata al momento della nomina, salve le progressioni automatiche previste dai contratti di lavoro.

     Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione di provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; sovraintende all'attività di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni territoriali e delle strutture speciali e l'unità di indirizzo tecnico- amministrativo; può proporre al consiglio di amministrazione la nomina di due o più vicedirettori generali; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio.

     Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio. Tali provvedimenti debbono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.

 

     Art. 10. Cause di incompatibilità.

     E' causa di incompatibilità con le cariche di presidente, di componente del consiglio di amministrazione o di direttore generale:

     1) avere, all'atto della nomina, vertenze in corso con l'ente;

     2) essere proprietario o comproprietario, amministratore o sindaco o ricoprire altra carica simile, anche non retribuita, essere consulente o dipendente di imprese esercenti attività che, nei riguardi di quelle svolte dall'ente, siano comunque in contrasto, concorrenti o connesse, oppure di imprese che con l'ente abbiano contratti per lavori, servizi o forniture. Tale incompatibilità sussiste anche quando l'ente abbia la gestione della partecipazione azionaria in dette imprese.

     Non possono, inoltre, appartenere contemporaneamente al consiglio di amministrazione i parenti o gli affini sino al terzo grado, i coniugi, l'affiliante e l'affiliato; la incompatibilità colpisce il componente meno anziano di età.

 

     Art. 11. Decadenza dalle cariche - Dimissioni - Stato giuridico.

     Si decade dalle cariche di presidente, di componente del consiglio di amministrazione e di direttore generale quando si verifica una delle cause di incompatibilità espressamente indicate dalla presente legge, nonché quelle di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14.

     I componenti del consiglio di amministrazione di cui al primo comma del precedente articolo 6 incorrono inoltre nella decadenza quando non intervengano, senza motivo, a tre sedute consecutive.

Gli organi competenti alla nomina procedono alla dichiarazione di decadenza o all'accettazione delle dimissioni del presidente, degli altri componenti del consiglio di amministrazione, del direttore generale e dei vice direttori.

     Tutte le controversie che vengono proposte dai titolari di organi dell'ente, in dipendenza della loro nomina e revoca ed in relazione alla loro carica, anche se afferenti a diritti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

 

     Art. 12. Collegio dei revisori dei conti.

     Il collegio dei revisori dei conti è composto di cinque membri effettivi e di quattro supplenti.

     Sono membri effettivi:

     due dirigenti generali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di cui uno con funzioni di presidente, designati dal Ministro del tesoro;

     un dirigente generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, designato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

     due revisori ufficiali dei conti designati dal Ministro dei trasporti.

     Il presidente ed i membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, durano in carica cinque anni e possono essere confermati non più di una volta.

     I quattro membri supplenti debbono appartenere alle amministrazioni suindicate e all'albo dei revisori ufficiali dei conti e vengono così designati: uno dal Ministro del tesoro; uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; due dal Ministro dei trasporti. Le modalità di nomina sono quelle di cui al comma precedente.

     Oltre all'articolo 2399 del codice civile si applicano ai componenti del collegio dei revisori dei conti anche le disposizioni in tema di incompatibilità, decadenza, tutela giurisdizionale ed emolumenti previsti dagli articoli 10, 11 e 13 della presente legge.

     Il presidente del collegio sindacale partecipa di diritto a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione.

 

     Art. 13. Emolumenti.

     Gli emolumenti previsti per il presidente, per i componenti del consiglio di amministrazione, per il direttore generale e per i revisori dei conti sono determinati dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro. Il relativo decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

     Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, il direttore generale e i revisori dei conti appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato vengono collocati fuori del ruolo organico di appartenenza per tutta la durata del mandato e percepiscono, in aggiunta alla normale retribuzione, anche l'eventuale differenza tra le indennità di cui al precedente comma ed il trattamento per stipendio, assegni personali ed indennità integrativa speciale nelle misure in godimento.

     Al rappresentante dello stato maggiore dell'Esercito e dell'avvocato dello Stato non si applicano le disposizioni del presente articolo; ad essi compete un'indennità di presenza da determinare con i criteri di cui al primo comma.

 

     Art. 14. Delegificazione e regolamenti tecnici.

     Tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti all'entrata in vigore della presente legge ed applicabili all'organizzazione, all'esercizio ferroviario, alla materia contabile e finanziaria ed ai servizi di igiene e di sanità dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sempreché siano compatibili con la disciplina dettata nella presente legge e da norme non derogabili del codice civile o della Comunità economica europea, restano in vigore fino all'adozione dei regolamenti di cui ai successivi terzo e quarto comma.

     Restano comunque in vigore le disposizioni di legge concernenti in generale il trasporto per ferrovia.

     Al fine di predeterminare il quadro delle attività interne dell'ente, il consiglio di amministrazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adotta nelle materie di cui al primo comma, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno o più regolamenti da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante.

     I regolamenti di cui al comma precedente non possono derogare alla contrattazione collettiva. Rientrano invece nella esclusiva sfera regolamentare i seguenti oggetti:

     1) l'ambito di rappresentanza, le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti nonché i criteri di conferimento della titolarità degli organi ed uffici;

     2) le norme di sicurezza e di garanzia dell'esercizio ferroviario e delle altre attività tecniche;

     3) le modalità di esecuzione degli obblighi di servizio pubblico imposti all'ente;

     4) le modalità di reclutamento del personale stabile che deve sempre avvenire mediante procedure concorsuali pubbliche consistenti in una valutazione obiettiva del merito dei candidati accertata con prove selettive o anche per mezzo di corsi selettivi di reclutamento e formazione a contenuto tecnico pratico, intesi a conferire il grado di professionalità necessario alla qualifica cui si riferiscono. Sono fatte salve le assunzioni dirette di ferrovieri del genio militare regolate da apposite convenzioni;

     5) i criteri e le modalità per l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psicoattitudinale dei candidati all'assunzione e dei ferrovieri in servizio, da parte del servizio sanitario aziendale.

 

     Art. 15. Patrimonio dell'ente.

     I beni mobili ed immobili, trasferiti all'ente o comunque acquisiti nell'esercizio di attività di cui all'articolo 2 della presente legge, costituiscono patrimonio giuridicamente ed amministrativamente distinto dai restanti beni delle amministrazioni pubbliche e di essi l'ente ha piena disponibilità secondo il regime civilistico della proprietà privata, salvi i limiti su di essi gravanti per le esigenze della difesa nazionale.

     I beni destinati a pubblico servizio non possono essere sottratti alla loro destinazione senza il consenso dell'ente.

     Gli utili netti della gestione sono destinati a costituire un fondo di riserva per ammortizzare eventuali perdite di esercizio e per fini di auto finanziamento.

 

     Art. 16. Tariffe.

     Il consiglio di amministrazione delibera la tariffa tecnico-economica e i relativi adempimenti per assicurare l'equilibrio della gestione.

     La tariffa tecnico-economica viene stabilita, tenendo conto della normativa comunitaria in materia, sulla base di una adeguata documentazione dei dati relativi, con riferimento alle condizioni di mercato, all'interesse commerciale dell'ente, rapportati anche ai valori medi esistenti nei Paesi facenti parte della Comunità economica europea. Nella determinazione della suddetta tariffa possono prevedersi anche prezzi minimi e massimi.

     Il Ministro dei trasporti, limitatamente al traffico nazionale, determina, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentito il Comitato interministeriale prezzi (CIP), le tariffe per i trasporti delle persone e di alcuni tipi di merce, definiti anche per comprensori o aree e/o per periodi limitati dell'anno.

     L'eventuale divario tra le tariffe approvate dal Ministro e quelle tecnico-economiche deliberate dal consiglio di amministrazione può dar luogo a rimborso nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1191/1969.

     Sono devolute alla competenza degli organi dell'ente le restanti tariffe e la determinazione delle condizioni generali di trasporto, della nomenclatura e classificazione delle cose, comprese le avvertenze generali che la precedono, nonché delle condizioni particolari di tariffe, servizi o trasporti determinati e la concessione di facilitazioni di carattere eccezionale per trasporti singoli.

     Quando esigenze commerciali lo richiedono l'ente può stabilire accordi particolari con l'utenza svincolati dalle tariffe in vigore per l'acquisizione o il mantenimento del traffico.

 

     Art. 17. Bilanci, programmi e finanziamenti.

     L'ente formula il bilancio secondo le prescrizioni contenute negli articoli 2423 e seguenti del codice civile, evidenziando in particolare i fondi d'ammortamento e di svalutazione dei valori attivi.

     L'ente formula altresì, al fine di predeterminare i limiti finanziari della gestione annuale di esercizio, uno schema di bilancio di previsione strutturato secondo i medesimi criteri del bilancio di cui al precedente comma, da trasmettere al Ministero del tesoro un mese prima della data fissata per la presentazione al Parlamento dei documenti di bilancio dello Stato.

     Il bilancio e lo schema di bilancio di previsione di cui ai commi precedenti debbono evidenziare in apposite voci le disponibilità finanziarie destinate alle retribuzioni dei dipendenti dell'ente.

     All'attivo del bilancio aziendale affluiscono il gettito tariffario, le altre entrate eventuali nonché gli apporti statali relativi alle seguenti voci:

     a) compensazioni concernenti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti, in conformità dei regolamenti CEE n. 1191/1969, n. 1192/1969 e n. 1107/1970 in relazione anche a quanto disposto dal precedente articolo 16;

     b) contributi ed aiuti, ai sensi del regolamento CEE n. 1107/1970, e successive modificazioni, riguardanti la ricerca e lo sviluppo del settore ferroviario, nonché i costi per manutenzione, funzionamento e rinnovo ed altri oneri di infrastruttura successivi alla data di cui all'ultimo comma dell'articolo 26;

     c) contributi finanziari diretti, ai sensi della decisione del Consiglio CEE n. 327/1975, per la realizzazione di nuovi investimenti e relative scorte nonché per gli oneri di mancato rinnovo, per la parte non coperta dagli utili netti dell'ente e dai mezzi ricavati dalla contrattazione di mutui e dalla emissione di obbligazioni, da definire, con appositi programmi predisposti dall'ente distintamente per nuovi investimenti e rinnovi, nell'ambito del piano nazionale dei trasporti;

     d) eventuali sovvenzioni straordinarie, in conformità della decisione del Consiglio CEE n. 327/1975, ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione, cui vanno informati anche i piani di recupero di produttività aziendale.

     Gli apporti derivanti da compensazione per obblighi di pubblico servizio e normalizzazione dei conti sono disposti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato; quelli di cui alle restanti voci, ivi comprese le compensazioni straordinarie, sono autorizzati con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

     Gli apporti statali di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente quarto comma affluiscono ad apposito conto corrente infruttifero istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, intestato all'«Ente ferrovie dello Stato».

     L'ente è tenuto, altresì, a fornire al Ministero del tesoro i dati periodici della gestione di cassa, che devono essere trasmessi entro i trenta giorni precedenti le date indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema-tipo dei prospetti contenenti i dati periodici della gestione di cassa del bilancio dell'ente.

     Per l'anno 1986 tutti gli stanziamenti per competenza e residui iscritti nel bilancio dello Stato a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si intendono riferiti all'ente «Ferrovie dello Stato» e sono a questo trasferiti con le modalità di cui ai precedenti commi.

     Le anticipazioni concesse dallo Stato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1985 si intendono a tutti gli effetti quali trasferimenti definitivi. Si intendono altresì computabili, ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 3 della legge 1° agosto 1978, n. 448, gli apporti di cui alla lettera a) del presente articolo.

 

     Art. 18. Obblighi di pubblico servizio.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti ridetermina con proprio decreto gli obblighi di servizio pubblico che, ai sensi dei regolamenti CEE debbano essere mantenuti nei confronti dell'ente. Decisione analoga dovrà essere adottata entro il predetto termine per le categorie di oneri connessi con la normalizzazione dei conti di cui al regolamento CEE n. 1192/1969, le quali dovranno essere confermate ai fini della relativa compensazione finanziaria.

     Successivamente all'emanazione dei predetti decreti il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà sopprimere uno o più obblighi di servizio pubblico compresi fra quelli mantenuti a carico della gestione dell'ente come pure istituire nuovi obblighi di servizio pubblico o estendere la portata di quelli già imposti. L'ente «Ferrovie dello Stato» - nel caso di istituzione o estensione degli obblighi di servizio pubblico - acquisisce titolo alla compensazione finanziaria dei relativi oneri in base alle norme di cui al regolamento CEE n. 1191/1969.

     Il Ministro dei trasporti si avvale degli uffici all'uopo preposti nell'ambito del Ministero per esercitare i poteri di vigilanza inerenti agli aspetti economici e tecnici degli obblighi di servizio pubblico e della normalizzazione dei conti dell'ente.

     Sono abrogati dall'entrata in vigore della presente legge il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, e il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276.

     L'ente ha facoltà - in virtù della normativa CEE in vigore - di presentare al Ministro dei trasporti domanda di soppressione di uno o più obblighi di servizio pubblico, allorché le condizioni per la prestazione dei servizi siano modificate, sul piano tecnico o sul piano finanziario, in relazione alla data alla quale il Ministro ha determinato gli obblighi a carico dell'ente stesso.

     L'ente ha inoltre facoltà - in virtù della normativa CEE in vigore - di presentare domanda di normalizzazione dei conti per una o più categorie di oneri al fine di ottenerne la compensazione.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 19. Controllo della Corte dei conti.

     La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'ente con le modalità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili, e riferisce al Parlamento sull'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato.

 

     Art. 20. Organizzazione dell'ente. [3]

     L'ente «Ferrovie dello Stato» deve essere organizzato in conformità ai seguenti criteri direttivi:

     1) l'organizzazione deve prevedere strutture funzionalmente articolate e territorialmente decentrate e adeguati strumenti di collegamento con le regioni e gli enti territoriali, per il soddisfacimento di esigenze locali. A tal fine l'ente può costituire consorzi con le regioni e con le province autonome di Trento e Bolzano ovvero assumere partecipazioni in enti e società a totale partecipazione pubblica;

     2) gli uffici centrali e periferici devono essere dotati di un'ampia autonomia gestionale ed operativa;

     3) la struttura organizzativa deve sempre garantire l'efficienza del servizio, la economicità gestionale e l'incremento della produttività dell'ente;

     4) le relazioni sindacali, oltreché al rispetto della legge 20 maggio 1970, n. 300, devono essere improntate a correttezza ed imparzialità ed essere coerenti con i princìpi dell'autoregolamentazione della conflittualità.

 

     Art. 21. Disciplina dei rapporti di lavoro. [3]

     Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'ente «Ferrovie dello Stato» è regolato su base contrattuale collettiva ed individuale.

     Fermo restando quanto disposto dai precedenti articoli 1, ultimo comma, e 14, i contratti collettivi ed i regolamenti di organizzazione, che, in sede di prima applicazione della presente legge, rechino modifiche al vigente regime di costituzione e cessazione del rapporto di lavoro nonché alla materia della responsabilità civile e disciplinare dei dipendenti, non possono, a pena di nullità, contenere una disciplina della materia meno favorevole ai lavoratori di quella vigente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

     I contratti collettivi nazionali di lavoro nonché i contratti individuali che da essi si discostano sono stipulati in via esclusiva dal consiglio di amministrazione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie a ciò destinate nei bilanci dell'ente.

     Fino a quando non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto all'entrata in vigore della presente legge, trasferendosene a carico dell'ente «Ferrovie dello Stato» l'onere finanziario finora gravante sullo Stato, salvo le compensazioni dovute in forza dei regolamenti comunitari.

 

     Art. 22. Formazione del personale.

     L'ente provvede alla formazione e qualificazione professionale del proprio personale operativo, tecnico ed amministrativo.

     L'ordinamento delle relative attività, anche previe intese con le regioni interessate e le province autonome di Trento e Bolzano, è disciplinato con deliberazione del consiglio di amministrazione.

 

     Art. 23. Tutela giurisdizionale. [4]

     Le controversie di lavoro relative al personale dipendente dell'ente «Ferrovie dello Stato» sono di competenza del pretore del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.

 

     Art. 24. Disposizioni fiscali e patrocinio legale-Servizio sanitario.

     All'ente «Ferrovie dello Stato» continuano ad applicarsi le norme tributarie alle quali è attualmente soggetta l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

     Esso può valersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali tecnici e consultivi.

     L'Avvocatura dello Stato esplica, nei confronti dell'ente, le funzioni di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.

     E' in facoltà dell'amministrazione statale e, in subordine, delle regioni e degli enti locali territoriali richiedere all'ente, con preferenza sui terzi, la cessione a titolo oneroso dei beni che siano ritenuti idonei al soddisfacimento di esigenze pubbliche.

     Identica facoltà è attribuita all'ente per i beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato ritenuti idonei al soddisfacimento delle esigenze di servizio.

     Fino alla riforma del Ministero dei trasporti, nel cui quadro troverà adeguata sistemazione, il servizio sanitario, già appartenente all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, continua ad esercitare il controllo sul personale e sull'ambiente di lavoro conformemente al disposto dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Tutte le attività o passività derivanti dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo sono evidenziate nel bilancio dell'ente «Ferrovie dello Stato».

 

     Art. 25. Opere ferroviarie - Accordi di programma.

     L'adozione dei progetti di opere ferroviarie previste nel piano generale dei trasporti produce gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

     I progetti di costruzione ed ampliamento di impianti ferroviari predisposti dall'ente, e delle opere connesse, sono comunicati alle regioni interessate e agli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, per una verifica di conformità alle prescrizioni ed ai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi da effettuarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione.

     In caso di non conformità, il Ministro dei trasporti promuove tra tutte le parti interessate un accordo di programma da sottoscriversi dai rappresentanti autorizzati dai rispettivi organi deliberanti e da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica. L'accordo equivale all'intesa di cui all'articolo 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed ha diretta efficacia di variazione degli strumenti urbanistici. A tal fine è pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale e si adottano le altre misure di pubblicità, regionali, provinciali e comunali in relazione al suo contenuto.

     Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dall'invito del Ministro dei trasporti, si provvede, sentite le regioni interessate e la commissione parlamentare per le questioni regionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti.

 

     Art. 26. Insediamento del consiglio di amministrazione e norma transitoria.

     Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge si procederà all'insediamento del consiglio di amministrazione dell'ente.

     La gestione dell'ente «Ferrovie dello Stato» secondo le modalità previste dagli articoli precedenti ha inizio dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 27. Norme di attuazione.

     Il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e della difesa, può costituire uffici commissariali al fine di predisporre il passaggio dei beni, contabilità e servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato al nuovo ente.

 

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.L. 24 gennaio 1991, n. 25.

[2] Comma abrogato dall'art. 6 del D.L. 4 marzo 1989, n. 77.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 1988, n. 768, ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 20 e 21, nelle parti in cui non prevedono l'applicazione della disciplina normativa vigente per la provincia autonoma di Bolzano, in materia di proporzionale etnica e di parità linguistica.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 1988, n. 768, ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 20 e 21, nelle parti in cui non prevedono l'applicazione della disciplina normativa vigente per la provincia autonoma di Bolzano, in materia di proporzionale etnica e di parità linguistica.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 6 marzo 1990, n. 111, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui prevede che le controversie di lavoro relative al personale dipendente dell'ente siano devolute alla competenza del pretore «del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie», anziché del pretore competente secondo la disciplina generale delle controversie in materia di lavoro.