§ 98.1.30496 - D.P.R. 31 dicembre 1969, n. 1276.
Procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:31/12/1969
Numero:1276


Sommario
Art. unico.      Le domande di soppressione degli obblighi di servizio pubblico, di compensazione per le tariffe sociali e di normalizzazione dai conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, [...]


§ 98.1.30496 - D.P.R. 31 dicembre 1969, n. 1276. [1]

Procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

(G.U. 20 aprile 1970, n. 99)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

     Visto il regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 1191/69 emanato il 26 giugno 1969 concernente l'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

     Visto il regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 1192/69 emanato il 26 giugno 1969 concernente le norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie;

     Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 13 ottobre 1969, n. 740;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     Le domande di soppressione degli obblighi di servizio pubblico, di compensazione per le tariffe sociali e di normalizzazione dai conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui ai regolamenti citati nelle premesse, debitamente documentate dai calcoli relativi alla determinazione degli oneri, sono sottoposte dal direttore generale all'esame del consiglio di amministrazione dell'azienda stessa, che ne accerta il fondamento e delibera sul loro corso.

     Dopo la delibera favorevole del consiglio di amministrazione, il direttore generale delle ferrovie dello Stato presenta le domande al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

     I termini previsti dai regolamenti citati nelle premesse per le decisioni decorrono dalla data di invio al Ministro delle domande da parte del direttore generale delle ferrovie dello Stato.

     Le decisioni sulle domande dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono adottate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile con proprio decreto per quanto riguarda le domande di soppressione degli obblighi di servizio pubblico ovvero con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, quando la decisione comporti il mantenimento di tali obblighi e le relative compensazioni o riguardi la compensazione degli oneri per tariffe sociali e la normalizzazione dei conti. Le decisioni stesse sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Avuta comunicazione delle decisioni, il direttore generale delle ferrovie dello Stato ne informa il consiglio di amministrazione. Se tali decisioni, non sono conformi alle richieste dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, il consiglio di amministrazione delibera, su documentata proposta del direttore generale, se debbano farsi valere ulteriormente gli interessi dell'azienda stessa.

     In caso di delibera affermativa, il direttore generale delle ferrovie dello Stato inoltra, entro due mesi dalla data di ricevimento delle decisioni, una documentata relazione al Ministro il quale la invia, allegando eventualmente le proprie osservazioni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la decisione definitiva, che sarà adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio stesso, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile si avvale, nelle fasi istruttorie del procedimento di cui al presente decreto, della direzione generale del coordinamento e degli affari generali.

 


[1] Decreto abrogato dall'art. 18 della L. 17 maggio 1985, n. 210.