§ 93.4.199 - Legge 1 agosto 1978, n. 448.
Istituzione del premio di produzione per il personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed altri provvedimenti relativi al [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:01/08/1978
Numero:448


Sommario
Art. 1.      L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a corrispondere al proprio personale, ivi compreso quello rivestito di qualifica dirigenziale, a decorrere [...]
Art. 2.      Per il 1979 e per gli anni successivi la somma di lire 80,5 miliardi, destinata nel 1978 alla corresponsione del premio di produzione, potrà essere aumentata in funzione [...]
Art. 3.      La valutazione dei rapporti di produttività, l'entità dell'importo dovuto al personale, nonchè i criteri e le modalità per l'attribuzione del premio, saranno stabiliti [...]
Art. 4.      Il premio di produzione è corrisposto in base alle giornate di presenza in servizio
Art. 5.      Il comma quarto dell'art. 29 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dai [...]
Art. 6.      L'art. 30 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 7.      La facoltà di cui all'art. 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni, così come integrata dall'art. 8 della legge 6 giugno 1975, n. 197, può [...]
Art. 8.      Correlativamente alla facoltà di cui al precedente articolo sono prorogati fino alla stessa data il disposto dell'art. 3 della legge 29 ottobre 1971, numero 880, [...]
Art. 9.      L'art. 12 della legge 17 agosto 1974, n. 396, deve essere interpretato come conferimento all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dalla data di entrata in vigore [...]
Art. 10.      Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 9 gennaio 1978, n. 7, hanno decorrenza dal 1° luglio 1977
Art. 11.      La lettera B) dell'art. 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituita dalla [...]
Art. 12.      L'art. 55 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 13.      Per la remunerazione dell'aumento della produttività del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, verificatosi nel 1977, è posta a disposizione [...]
Art. 14.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, complessivamente valutato per l'anno 1978 in lire 104.170 milioni, si farà fronte: quanto a lire 15.350 milioni [...]


§ 93.4.199 - Legge 1 agosto 1978, n. 448.

Istituzione del premio di produzione per il personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed altri provvedimenti relativi al personale stesso.

(G.U. 17 agosto 1978, n. 229)

 

 

     Art. 1.

     L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a corrispondere al proprio personale, ivi compreso quello rivestito di qualifica dirigenziale, a decorrere dal 1° gennaio 1978, un compenso mensile denominato "premio di produzione" al fine di accrescere la produttività dell'Azienda.

     Il compenso di cui al precedente comma è esteso agli incaricati ed ai loro dipendenti utilizzati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'espletamento di servizi in base agli articoli 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236; della legge 27 luglio 1967, n. 668, e 29 della legge 7 ottobre 1969, n. 747.

 

          Art. 2.

     Per il 1979 e per gli anni successivi la somma di lire 80,5 miliardi, destinata nel 1978 alla corresponsione del premio di produzione, potrà essere aumentata in funzione delle variazioni che, rispetto al 1977, saranno accertate nel rapporto tra unità di traffico e consistenza numerica del personale relativa all'anno cui il premio si riferisce.

 

          Art. 3.

     La valutazione dei rapporti di produttività, l'entità dell'importo dovuto al personale, nonchè i criteri e le modalità per l'attribuzione del premio, saranno stabiliti entro il mese di febbraio di ciascun anno sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, previo parere dal consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro dei trasporti.

     Con il medesimo decreto verranno altresì determinati ai fini dell'attribuzione del premio di produzione:

     1) i settori di raggruppamento delle diverse qualifiche del personale ferroviario;

     2) il numero delle fasce nelle quali viene ripartito il premio di produzione;

     3) le modalità di corresponsione del premio stesso.

 

          Art. 4.

     Il premio di produzione è corrisposto in base alle giornate di presenza in servizio.

     Nel computo sono comprese le giornate di congedo ordinario e quelle di assenza per infortunio sul lavoro, malattia professionale o contratta per causa unica e diretta di servizio.

     Dalla corresponsione del premio di produzione è escluso il personale ferroviario comandato presso altre amministrazioni statali o presso enti pubblici.

 

          Art. 5.

     Il comma quarto dell'art. 29 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

     "I turni di reperibilità sono articolati per unità operative dei vari servizi. La definizione delle unità operative e la durata dei turni stessi saranno determinate sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. In tale occasione verrà provveduto ad un opportuno ridimensionamento dei settori interessati alla reperibilità.

     L'istituzione dei turni di reperibilità non deve comportare aumento di posti di organico nel complesso di impianti omogenei".

 

          Art. 6.

     L'art. 30 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Al personale che viene incluso in turno di reperibilità è corrisposto il seguente compenso:

     1) indennità di reperibilità per ogni giornata di turno: dirigenti lire 6.000; altro personale lire 2.700;

     2) indennità per ogni chiamata lire 4.500.

     Il personale che per qualsiasi motivo non è assoggettato all'obbligo della reperibilità, ed è eccezionalmente chiamato per inconvenienti di esercizio, ha titolo ad una indennità pari a quella di chiamata.

     Al personale chiamato ad intervenire per le esigenze dell'esercizio ferroviario, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, spetta il compenso orario per lavoro straordinario previsto, per la qualifica rivestita, nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni".

     Le indennità fissate nelle suddette misure per compenso di reperibilità e di chiamata vanno corrisposte dalla data del 1° luglio 1978. Con provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si provvederà a dare attuazione alla nuova organizzazione dell'istituto della reperibilità entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 7.

     La facoltà di cui all'art. 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni, così come integrata dall'art. 8 della legge 6 giugno 1975, n. 197, può essere esercitata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fino al 31 dicembre 1985.

 

          Art. 8.

     Correlativamente alla facoltà di cui al precedente articolo sono prorogati fino alla stessa data il disposto dell'art. 3 della legge 29 ottobre 1971, numero 880, dell'art. 11 della legge 17 agosto 1974, n. 396 e dell'art. 9 della legge 6 giugno 1975, n. 197.

 

          Art. 9.

     L'art. 12 della legge 17 agosto 1974, n. 396, deve essere interpretato come conferimento all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dalla data di entrata in vigore della stessa legge 17 agosto 1974, n. 396, della possibilità di superare l'organico previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni e integrazioni, per i seguenti provvedimenti:

     1) bandi di concorso interni alle qualifiche iniziali delle diverse carriere del personale ferroviario;

     2) immissione dei vincitori dei concorsi interni a posti prestabiliti per qualifiche iniziali delle diverse carriere ferroviarie;

     3) immissione dei vincitori e degli idonei dei concorsi interni per qualifiche iniziali delle diverse carriere ferroviarie di cui al terzo comma dell'art. 82 della legge 26 marzo 1958, n. 425;

     4) cambio di qualifica a qualifiche iniziali ex articoli 48 e 49 della legge 26 marzo 1958, n. 425;

     5) riammissione a qualifiche iniziali di cui all'art. 161 della legge 26 marzo 1958, n. 425;

     6) assunzione di ex militari tecnici specialisti e di ex allievi di scuole professionali o di apprendistato, assunti dal Ministero dei trasporti, di cui al secondo e terzo comma dell'art. 6 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

 

          Art. 10.

     Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 9 gennaio 1978, n. 7, hanno decorrenza dal 1° luglio 1977.

 

          Art. 11.

     La lettera B) dell'art. 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

     "B) Premio orario di presenza a bordo.

     Per ogni ora di presenza a bordo viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:

 

Lire

Comandante

 

Direttore di macchina

580

Primo ufficiale navale

 

Primo ufficiale di macchina

 

Primo ufficiale marconista

 

Ufficiale navale

 

Ufficiale di macchina

425

Ufficiale marconista

 

Nostromo

 

Capo motorista

425

Capo elettricista

 

Carpentiere

 

Motorista

425

Elettricista

 

Marinaio

 

Ingrassatore

425

Carbonaio

425".

     E' soppresso l'ultimo comma della lettera C) dell'art. 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la citata legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni.

 

          Art. 12.

     L'art. 55 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Il personale di equipaggio delle navi traghetto, quando eccede il limite di prestazioni mensili di 156 ore, ha titolo ad una indennità ragguagliata ad un sessantesimo della misura ordinaria feriale diurna del compenso per lavoro straordinario di cui all'art. 32 per ogni minuto eccedente il limite di prestazione, secondo quanto previsto dai turni di servizio.

     I periodi di tempo che danno luogo alla corresponsione dell'indennità non sono validi ai fini del computo del lavoro straordinario di cui all'art. 32".

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, salva, per il personale appartenente alla sede di navigazione di Messina, la remunerazione delle prestazioni straordinarie relative alle manutenzioni effettuate dal 1° luglio 1977 alla data di entrata in vigore della presente legge, non compensate in relazione a quanto previsto dalle precedenti norme in materia.

 

          Art. 13.

     Per la remunerazione dell'aumento della produttività del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, verificatosi nel 1977, è posta a disposizione dell'Azienda stessa la somma di lire 17.600 milioni, da attribuire al personale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

          Art. 14.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, complessivamente valutato per l'anno 1978 in lire 104.170 milioni, si farà fronte: quanto a lire 15.350 milioni con le disponibilità recate dal capitolo 116 "Indennità e competenze accessorie diverse al personale", per milioni 4.110, e dal capitolo 1011 "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale" per milioni 11.240, iscritti nello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1978; quanto a lire 10.750 milioni con riduzione da apportare agli stanziamenti dei capitoli: 101 "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale", per milioni 5.000; 106 "Onere, a carico della Azienda per contributi ai fondi pensioni per il personale ferroviario", per milioni 2.100; 107 "Onere a carico dell'Azienda per contributi all'Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato" per milioni 650, e 113 "Compensi al personale per lavoro straordinario e a cottimo" per milioni 3.000, iscritti nello stato di previsione della spesa della stessa Azienda per il predetto anno finanziario e, quanto a lire 78.070 milioni, con i prodotti del traffico.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.