§ 95.25.23 - D.L. 13 settembre 1991, n. 299 .
Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.25 tasse sulle concessioni governative
Data:13/09/1991
Numero:299


Sommario
Art. 1.      1. Per gli immobili posseduti alla data del 31 ottobre 1991 l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, si applica, ancorché non sia [...]
Art. 2.      1. I contribuenti che avevano richiesto di differire il versamento del 30 per cento delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati [...]
Art. 3.      1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, sulla base di dati trasmessi dal sistema informativo del Ministero delle finanze, qualora risultino elementi che consentono di stabilire [...]
Art. 4.      1. Al fine della semplificazione della gestione contabile-amministrativa dei versamenti effettuati sui conti correnti postali intestati all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni [...]
Art. 4 bis. 
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 95.25.23 - D.L. 13 settembre 1991, n. 299 .

Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti [1]

(G.U. 19 settembre 1991, n. 220)

 

     Art. 1.

     1. Per gli immobili posseduti alla data del 31 ottobre 1991 l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, si applica, ancorché non sia decorso il decennio, sull'incremento di valore verificatosi dalla data di acquisto determinata ai sensi dell'articolo 6 del predetto decreto, ovvero da quella di riferimento dell'ultima tassazione per decorso del tempo, alla data del 31 ottobre 1991.

     2. La disposizione del comma 1 non si applica per gli immobili acquistati successivamente al 31 dicembre 1989 e per quelli per i quali il precedente decennio si è compiuto tra il 1° gennaio 1990 e il 30 giugno 1991. La stessa disposizione non si applica, altresì, per gli immobili esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 del decreto n. 643 del 1972; tuttavia, per gli immobili indicati alle lettere c), e), f) e g) del secondo comma dell'articolo 25 del decreto n. 643 del 1972 la durata minima della destinazione, richiesta dal successivo terzo comma del medesimo articolo per usufruire della esenzione, è computata proporzionalmente alla durata del periodo preso a base per la determinazione dell'incremento di valore e, per i fabbricati indicati alla lettera d), primo periodo, del secondo comma del predetto articolo 25, l'esenzione compete se le condizioni ivi previste si sono verificate per oltre la metà del periodo di riferimento dell'incremento di valore e sussistono al 31 ottobre 1991: per i soli fabbricati dati in locazione finanziaria l'esenzione di cui al secondo periodo della detta lettera d) compete anche se l'attività di locazione finanziaria non è esclusiva ma prevalente [2] .

     2 bis. La disposizione del comma 1 non si applica alle aree assoggettate dallo strumento urbanistico generale o attuativo a vincoli preordinati all'espropriazione ovvero a vincoli che comportino l'inedificabilità [3] .

     3. Per effetto di quanto disposto nel comma 1, i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del secondo periodo del primo comma dell'articolo 4 del decreto n. 643 del 1972 devono, dal 1° novembre al 20 dicembre 1991, presentare la dichiarazione prevista dal sesto comma dell'articolo 18 del predetto decreto, determinare l'imposta dovuta con le aliquote massime previste dall'articolo 15, dello stesso decreto ed effettuare in unica soluzione il relativo versamento diretto al concessionario del Servizio centrale della riscossione. Alla dichiarazione deve essere allegato un prospetto del calcolo di determinazione dell'imposta, con indicazione degli estremi del versamento; nel caso di dichiarazioni relative a più immobili siti nel territorio della circoscrizione del medesimo ufficio del registro, il versamento può essere effettuato cumulativamente per l'imposta dovuta sugli incrementi di valore riguardanti ciascun immobile e risultante da ciascun prospetto di calcolo. La dichiarazione può anche essere spedita per raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale [4].

     4. L'ufficio del registro, salvo l'esercizio del potere di accertamento, verifica i versamenti eseguiti, liquida l'imposta dovuta sulla base dei dati ed elementi risultanti dalle dichiarazioni, provvedendo anche a correggere gli errori materiali e di calcolo. Se l'ammontare dell'imposta liquidata dall'ufficio è diverso da quello versato dal soggetto dichiarante, l'ufficio emette avviso di liquidazione che è notificato al contribuente entro il secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

     5. Per l'omesso o tardivo versamento dell'imposta la soprattassa si applica in misura pari al 30 per cento dell'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata; la soprattassa è ridotta al 10 per cento se il versamento viene eseguito entro il quinto giorno successivo a quello di scadenza.

     6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per la esecuzione del versamento di cui al comma 3. L'onere per il pagamento del compenso ai concessionari fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991 [5].

     7. Non si applicano le disposizioni di sospensione dei versamenti dei tributi previste da provvedimenti adottati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento a specifiche parti del territorio nazionale.

     8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, relative all'imposta per decorso del decennio. Tuttavia il valore finale al 31 ottobre 1991 dei fabbricati iscritti in catasto non è sottoposto a rettifica se è dichiarato in misura non inferiore a quella che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate, dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze in data 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a cento, per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a cinquanta, per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro, per quelle classificate nel gruppo E e nella categoria C/1. La stessa disposizione si applica per la rettifica del valore finale dei fabbricati dichiarati per l'iscrizione nel catasto ma non ancora iscritti alla data di presentazione della dichiarazione prevista dal comma 3; in tal caso, l'ufficio tecnico erariale, entro quindici mesi dalla presentazione dell'istanza di attribuzione della rendita, invia all'ufficio del registro il certificato attestante l'avvenuta iscrizione in catasto del fabbricato e la rendita attribuita. Per la rettifica del valore finale dei terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, si ha riferimento al reddito dominicale risultante in catasto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, applicando il relativo moltiplicatore stabilito nel decreto del Ministro delle finanze in data 11 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1989. Ai fini e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo, il termine del 1° gennaio 1992 indicato nell'articolo 4, comma 4, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è anticipato al 1° ottobre 1991.

     8 bis. Per le unità immobiliari destinate a civile abitazione e locale ad equo canone per almeno la metà del periodo di riferimento dell'incremento di valore, l'imposta di cui al comma 1 è ridotta all'80 per cento [6] .

     9. Il gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo è di esclusiva spettanza dello Stato.

     10. L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è soppresso.

 

          Art. 2.

     1. I contribuenti che avevano richiesto di differire il versamento del 30 per cento delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati presentate, entro il 15 dicembre 1989, come disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 383, devono effettuare il predetto versamento, con gli interessi del 12 per cento annuo, dal primo al quindici dicembre 1991 con le modalità stabilite dai decreti del Ministro delle finanze in data 27 ottobre 1989, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 1989 e n. 264 dell'11 novembre 1989. Sulle somme non versate nei termini prescritti, nonché su quelle versate con modalità diverse da quelle prescritte, si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 dello stesso decreto.

     2. Al controllo ed alla liquidazione, ai sensi dell'articolo 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle dichiarazioni sostitutive indicate al comma 1, nonché alle eventuali iscrizioni a ruolo e ai rimborsi, provvedono sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze, avvalendosi di procedure automatizzate, gli uffici delle imposte o i centri di servizio che hanno ricevuto le dichiarazioni sostitutive e, per i periodi d'imposta per i quali è stato notificato avviso di accertamento non definitivo, gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento in rettifica o d'ufficio entro l'anno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; le maggiori somme dovute e quelle non versate sono iscritte in ruoli speciali entro lo stesso termine, ai sensi del predetto decreto n. 602 del 1973, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

     3. Gli imponibili e le imposte dichiarati con le dichiarazioni sostitutive indicate al comma 1 non costituiscono base di commisurazione per le pene pecuniarie per omessa, tardiva, incompleta e infedele dichiarazione e non si applicano le sanzioni amministrative per ogni altra violazione di obblighi fiscali relativi ai redditi dichiarati. Sugli importi risultanti dalle predette dichiarazioni non sono dovuti interessi e soprattasse e le stesse dichiarazioni non costituiscono titolo per il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie ovvero per il rilascio delle stesse ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni. Nei confronti di coloro i quali hanno presentato le dichiarazioni sostitutive e non avevano per gli stessi periodi di imposta presentato la dichiarazione dei redditi non si applicano le relative sanzioni amministrative se nei medesimi periodi non hanno posseduto redditi diversi da quelli oggetto delle dichiarazioni sostitutive e da redditi di lavoro dipendente. Le somme dovute a seguito delle dichiarazioni sostitutive indicate nel presente articolo non sono deducibili.

 

          Art. 3.

     1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, sulla base di dati trasmessi dal sistema informativo del Ministero delle finanze, qualora risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito di fabbricati non dichiarato o di ammontare maggiore di quello dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, provvedono ad accertare tale reddito o maggior reddito secondo le disposizioni del presente articolo e senza pregiudizio per l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     2. Per l'accertamento parziale previsto dal comma 1, la segnalazione dei dati conseguenti al controllo incrociato tra i dati catastali, anche acquisiti attraverso procedure di accatastamento automatico, e i dati delle dichiarazioni dei redditi è effettuata mediante l'utilizzo del sistema informativo del Ministero delle finanze. Le segnalazioni riguardano, inoltre, i risultati di incroci tra i dati degli atti e contratti soggetti a registrazione ai fini delle imposte sui trasferimenti e i dati delle dichiarazioni dei redditi.

     3. Agli accertamenti parziali previsti nel comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 309. Gli avvisi di accertamento devono recare l'indicazione del reddito imponibile dichiarato e accertato, dell'imposta o maggiore imposta accertata, delle sanzioni applicate e devono essere motivati in relazione agli elementi acquisiti dall'ufficio per effetto delle disposizioni recate dai commi 1 e 2.

     4. I comuni, anche avvalendosi dei collegamenti telematici previsti dal decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, possono verificare se unità immobiliari esistenti nel territorio comunale risultano dichiarate in catasto e comunicare ai competenti uffici tecnici erariali le unità non risultanti. Gli uffici tecnici erariali provvedono, se necessario d'intesa con le conservatorie dei registri immobiliari, all'identificazione dei possessori, segnalandone i nominativi e la rendita catastale effettiva o presunta agli uffici distrettuali delle imposte dirette.

     5. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, al fine di provvedere ai sensi del comma 1, possono inviare a mezzo del servizio postale ai contribuenti una richiesta di chiarimenti, da fornire per iscritto entro quarantacinque giorni; gli uffici provvedono all'accertamento parziale salvo che dagli elementi forniti a chiarimento risulti che il nominativo indicato non corrisponde al soggetto passivo, ovvero che l'immobile non produce reddito o che compete una esenzione o agevolazione.

     6. Alla domanda inoltrata al comune, diretta ad ottenere il rilascio dei certificati di agibilità e di abitabilità delle singole unità immobiliari dei fabbricati, deve essere allegata copia autenticata della ricevuta della denuncia di accatastamento rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio. In caso di mancanza della suddetta ricevuta il comune non procede al rilascio dei certificati richiesti.

 

          Art. 4.

     1. Al fine della semplificazione della gestione contabile-amministrativa dei versamenti effettuati sui conti correnti postali intestati all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma, le immagini e le riproduzioni dei certificati di accreditamento o del postagiro, ottenute con l'utilizzazione di tecnologie per la memorizzazione delle immagini, tengono luogo degli originali e l'archiviazione con l'utilizzo di memorie ottiche esonera dalla conservazione di questi; i supporti ottici devono essere conservati per almeno sette anni a decorrere da quello in cui è stato eseguito il versamento.

     2. Il rimborso delle somme non dovute di cui è stato tuttavia effettuato il versamento in conto corrente postale intestato all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma anteriormente alla data di inizio dell'utilizzazione delle memorie ottiche, di cui al comma 1, è disposto dall'intendente di finanza sulla base degli originali delle ricevute ed attestazioni di versamento, che hanno valore di certificati di accreditamento.

     3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è fissata la data di avvio dell'utilizzazione delle memorie ottiche non oltre i sessanta giorni successivi e sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, comprese quelle relative alla dichiarazione di annotamento di restituzione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono altresì stabiliti i numeri di conto corrente postale ed approvati i modelli dei moduli che devono essere utilizzati per il versamento.

 

          Art. 4 bis. [7]

     1. Con effetto dal 1° gennaio 1992, le tariffe in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono aumentate del 30 per cento; le misure dell'aggio del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti di concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni devono essere revisionate in relazione alle maggiori riscossioni derivanti da detto aumento di tariffe. Nella revisione dovrà tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio debitamente documentati verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto nei limiti del tasso di svalutazione monetaria; in caso di mancato accordo tra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 460 [8] .

     2. Con effetto dal 1° gennaio 1992, le tariffe massime previste dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in materia di tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche sono aumentate del 50 per cento e vanno applicate nella misura massima. Qualora la riscossione del tributo sia affidata in appalto, si applica la disposizione di cui al comma 1 relativa alla revisione dei contratti.

 

          Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 18 novembre 1991, n. 363.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma aggiunto dalla legge di conversione e così modificato dall'art. 1 del D.L. 13 dicembre 1991, n. 396.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[7]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[8]  La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio 1996, n. 54, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui, in caso di mancato accordo delle parti in ordine alla revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenuto nei contratti di concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, demanda la revisione stessa alla commissione arbitrale di cui al R.D.L. 25 gennaio 1931, n. 36, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 460.