§ 98.1.28285 - D.L. 19 giugno 1992, n. 316 .
Differimento dei termini per i versamenti delle imposte sui redditi dovute sulla base delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:19/06/1992
Numero:316


Sommario
Art. 1.      1. Il termine del 19 giugno 1992 di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, è differito al 30 giugno 1992
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28285 - D.L. 19 giugno 1992, n. 316 [1].

Differimento dei termini per i versamenti delle imposte sui redditi dovute sulla base delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e degli acconti di imposta, nonché per taluni versamenti per la definizione agevolata dei rapporti tributari previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413

(G.U. 20 giugno 1992, n. 144)

 

     Art. 1.

     1. Il termine del 19 giugno 1992 di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, è differito al 30 giugno 1992.

     2. Il termine del 19 giugno 1992 di cui al primo e al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, è differito al 30 giugno 1992.

     3. I termini del 19 e del 30 giugno 1992 indicati nel quarto periodo del comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, sono differiti, rispettivamente, al 30 giugno 1992 e al 15 luglio 1992; resta fermo il differimento al 30 giugno 1992 del termine del 1° giugno 1992 indicato nell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 24 marzo 1993, n. 75, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.