§ 95.2.61 - L. 29 dicembre 1990, n. 408.
Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:29/12/1990
Numero:408


Sommario
Art. 1.      1. Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le aziende municipalizzate, le società di mutua assicurazione, che hanno nel [...]
Art. 2.      1. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data [...]
Art. 3.      1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e [...]
Art. 4.      1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 1 e 2 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla [...]
Art. 5.      1. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 e 4 si applicano, per i beni di cui all'articolo 1 relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome [...]
Art. 6.      1. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 2 o dell'articolo 4, gli amministratori e i sindaci o revisori o il titolare dell'impresa individuale, sono puniti con l'ammenda da lire [...]
Art. 7.      1. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di [...]
Art. 8.      1. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, ad esclusione di quelli per i quali è previsto l'obbligo del reinvestimento, possono essere assoggettati in tutto o in parte ad imposta [...]
Art. 9.      1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono soppresse le [...]
Art. 10.      1. E' consentito all'amministrazione finanziaria disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di concentrazione, trasformazione, scorporo, cessione di azienda, riduzione di [...]
Art. 11.      1. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, anche mediante certificato sostitutivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, devono indicare i dati [...]
Art. 12.      1. Entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 dovranno essere emanate le disposizioni concernenti
Art. 13.      1. All'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, [...]
Art. 14.      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 15.      1. I processi concernenti i tributi erariali soppressi con provvedimenti emanati in attuazione della delega legislativa prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, pendenti dinanzi alle [...]
Art. 16.      1. Le pene pecuniarie dovute per l'inosservanza delle disposizioni relative ai tributi indicati nel comma 2 sono trasformate in soprattasse pari al minimo delle misure od importi delle pene [...]
Art. 17.      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992 uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di [...]
Art. 18.      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992
Art. 19.      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione del trattamento tributario dei redditi della famiglia, secondo i seguenti [...]
Art. 20.      1. Il Ministro delle finanze è autorizzato, per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad assumere, anche in deroga a qualsiasi norma limitativa od ostativa in [...]
Art. 21.      1.
Art. 22.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 95.2.61 - L. 29 dicembre 1990, n. 408.

Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie.

(G.U. 31 dicembre 1990, n. 303).

 

     Art. 1.

     1. Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le aziende municipalizzate, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, possono, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e alle altre norme di legge o statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1) e 3) del primo comma del medesimo articolo 2425 nonché le azioni e le quote di società controllate e di società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1989 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

     2. Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da società o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati realizzati o acquistati dalla società o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli che alla data del 31 dicembre 1989 e fino alla data in cui viene eseguita la rivalutazione si considerano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa e di quelli che non costituiscono beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa. Non possono inoltre essere rivalutate le azioni e le quote ricevute dalla società apportante a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, salvo che non si provveda ad affrancare le relative riserve, eventualmente iscritte nel passivo della situazione patrimoniale, con le modalità previste nell'articolo 8.

 

     Art. 2.

     1. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie omogenee gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri. Per gli enti e le società che possono avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, la rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello indicato nel primo periodo del presente comma. La rivalutazione può riguardare anche i beni ricevuti a seguito delle operazioni di conferimento previste dalla presente legge, purché i beni stessi siano stati acquisiti dall'ente o società conferente entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1989 e risultino dal bilancio relativo a tale esercizio.

     2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni di borsa.

     3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.

     4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria, dei beni rivalutati.

 

     Art. 3.

     1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi pari al 16 per cento dei maggiori valori dei beni immobili e dei beni non ammortizzabili, e pari al 20 per cento dei maggiori valori degli altri beni ammortizzabili.

     2. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita, ovvero, a richiesta del contribuente, in due rate del 58 e del 42 per cento con scadenza rispettivamente nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi di detto periodo e del periodo d'imposta successivo. Sull'importo della seconda rata sono dovuti gli interessi nella misura del 9 per cento da versare contestualmente. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

     3. A decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini fiscali, le quote di ammortamento dei beni rivalutati possono essere commisurate al nuovo valore ad essi attribuito fino ad esaurimento del predetto valore.

     4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione. In tal caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione è attribuito un credito di imposta ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, pagata nei precedenti esercizi, riferibile ai beni che formano oggetto delle ipotesi medesime [1].

     5. Dalla data in cui si verificano le ipotesi indicate nel secondo periodo del comma 4 i saldi attivi di cui al comma 1 dell'articolo 4, fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni ivi considerati, non sono soggetti alla disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 4.

     6. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 4 non si applica nel caso di conferimenti da parte di enti o società che possono effettuare, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, operazioni di ristrutturazione, anche al fine di costituire un gruppo creditizio.

     7. Per gli enti e le società conferitari indicati nel comma 6, ai fini dell'applicazione del comma 3 gli esercizi sono computati a decorrere da quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita dal conferente.

     8. Nel caso in cui gli enti e le società conferitari cedano a titolo oneroso, assegnino ai soci o destinino a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, prima del termine di cui al comma 4, beni rivalutati acquisiti ai sensi del comma 6, la differenza tra valore di conferimento dei beni ceduti o assegnati o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ed il loro costo prima della rivalutazione concorre a formare il reddito imponibile delle società od enti conferenti che hanno operato la rivalutazione; in tal caso, si applica la disposizione di cui al terzo periodo del comma 4.

     9. Entro trenta giorni dal momento in cui si sono verificate le ipotesi di cui al comma 8, il soggetto conferitario è tenuto ad effettuare apposita comunicazione al soggetto conferente allegandone copia alla propria dichiarazione dei redditi; in caso di inosservanza si applica la pena pecuniaria da 2 a 10 milioni.

     9 bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 non si applicano nel caso in cui, per effetto del conferimento dei beni rivalutati, nel patrimonio netto della società conferitaria venga ricostituito, anche ai soli fini fiscali, il saldo attivo di rivalutazione per un ammontare corrispondente al maggior valore attribuito ai beni conferiti. In tal caso le disposizioni di cui al comma 4 si applicano nei confronti della società conferitaria [2].

 

     Art. 4.

     1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 1 e 2 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

     2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

     3. Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

     4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

     5. Nell'esercizio in cui si verificano le ipotesi indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.

     6. Se le ipotesi indicate nel comma 3 si verificano in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla stessa data e fino a concorrenza degli importi attribuiti ai soci o ai partecipanti, si considerano riconosciuti, in deroga ai commi 3 e 4 dell'articolo 3, anche per la commisurazione degli ammortamenti e per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate, in relazione ai beni indicati dal contribuente.

 

     Art. 5.

     1. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 e 4 si applicano, per i beni di cui all'articolo 1 relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. La disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 4, della presente legge si applica anche in caso di destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

     2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1989 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto deve essere allegato alla dichiarazione relativa all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6.

     1. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 2 o dell'articolo 4, gli amministratori e i sindaci o revisori o il titolare dell'impresa individuale, sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 32 bis del codice penale, per la durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

 

     Art. 7.

     1. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nella legge 19 marzo 1983, n. 72, e quelle relative di attuazione.

 

     Art. 8.

     1. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, ad esclusione di quelli per i quali è previsto l'obbligo del reinvestimento, possono essere assoggettati in tutto o in parte ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al 20 per cento.

     2. Le riserve e i fondi di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa, ovvero della società o dell'ente e, in caso di distribuzione, non sono soggetti alla maggiorazione di conguaglio di cui all'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta previsto dall'articolo 14 del suddetto testo unico è ridotto al 25 per cento.

     3. Le riserve e i fondi di cui alle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 105 del menzionato testo unico possono essere assoggettati in tutto o in parte ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio di cui al predetto articolo 105 in misura pari rispettivamente al 6 e al 15 per cento.

     4. Ai fini della maggiorazione di conguaglio, le riserve ed i fondi di cui al comma 3 si comprendono tra quelli indicati nella lettera a) del comma 7 dell'articolo 105 del menzionato testo unico, a condizione che la distribuzione sia deliberata dopo la chiusura del secondo esercizio successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione indicata al comma 6 del presente articolo. Se la distribuzione avviene prima di detto termine la maggiorazione è dovuta secondo i criteri ordinari, al netto dell'imposta sostitutiva corrisposta, salvo che in sede di corresponsione dell'imposta sostitutiva la relativa aliquota sia stata elevata rispettivamente al 10 e al 19 per cento.

     5. L'ammontare delle riserve o fondi di cui ai commi 2 e 4 deve essere distintamente indicato nella dichiarazione dei redditi. Nell'apposito prospetto da allegare alla dichiarazione stessa va altresì indicato l'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva, al lordo e al netto dell'imposta stessa, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonché gli eventuali utilizzi.

     6. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo devono procedere alla determinazione dell'imposta sostitutiva nella prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     6 bis. Gli enti e le società di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, che eseguono la rivalutazione nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio successivo a quello indicato nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 2, possono procedere alla determinazione dell'imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio stesso [3].

     7. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione delle riserve e dei fondi di cui ai commi 1 e 3, è indeducibile ed è riscossa mediante versamento diretto; a richiesta del contribuente il versamento dell'imposta dovuta può essere effettuato in ragione del 60 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui ai commi 6 e 6 bis e, per la differenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'esercizio successivo. Qualora il contribuente abbia diritto a rimborsi di crediti d'imposta sulla base di dichiarazioni relative a periodi d'imposta precedenti o risultanti da quella presentata nel periodo d'imposta in cui il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato, gli importi da versare possono essere utilizzati fino al 25 per cento del loro ammontare a titolo di compensazione dei predetti rimborsi a partire da quello meno recente [4].

     8. Le società ed enti che distribuiscono i fondi e le riserve di cui al comma 1 devono rilasciare al percipiente apposito certificato, che deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi dello stesso, dal quale risultino gli utili posti a carico dei fondi o riserve assoggettati ad imposta sostitutiva e l'ammontare del relativo credito di imposta.

 

     Art. 9.

     1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono soppresse le parole: "tranne quelle organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari".

     2. [5]

     3. Ai fini dell'imposta locale sui redditi, i limiti della deduzione prevista nel comma 1 dell'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già elevati da 6 a 7 milioni di lire e da 12 a 14 milioni di lire dall'articolo 1, comma 1 bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono elevati, rispettivamente, a 8 e a 16 milioni di lire.

     4. La disposizione di cui al comma 3 si applica ai redditi prodotti a partire dal 1° gennaio 1992.

     5. Nel comma 6 dell'articolo 8 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole: "31 dicembre 1990" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 1993" [6].

 

     Art. 10.

     1. E' consentito all'amministrazione finanziaria disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di concentrazione, trasformazione, scorporo, cessione di azienda, riduzione di capitale, liquidazione, valutazione di partecipazioni, cessione di crediti e cessione o valutazione di valori mobiliari poste in essere senza valide ragioni economiche allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio d'imposta [7].

     2. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dagli uffici in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 ed i relativi interessi sono iscritti a ruolo a titolo provvisorio ai sensi e nella misura prevista dal secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le decisioni della commissione tributaria di primo grado ovvero decorso un anno dalla presentazione del ricorso se alla scadenza di tale termine la commissione non ha ancora emesso la propria decisione.

     3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni di fusione, concentrazione, trasformazione, scorporo e riduzione di capitale deliberate da tutti i soggetti interessati entro il 30 ottobre 1990.

 

     Art. 11.

     1. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, anche mediante certificato sostitutivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, devono indicare i dati relativi alle somme versate, nell'anno cui la predetta dichiarazione si riferisce, a titolo di contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni.

     2. Con decreti dei Ministri del tesoro, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti criteri e modalità di versamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale; saranno altresì previste, al fine di realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, le modalità tecniche per lo scambio di dati e notizie relativi ai versamenti di cui al comma 1 e per la loro rilevazione automatica. Nei casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione dei predetti dati si applica, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

 

     Art. 12.

     1. Entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 dovranno essere emanate le disposizioni concernenti:

     a) l'adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;

     b) l'adeguamento e correzione dei coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;

     c) i programmi e i criteri selettivi per i controlli in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e i criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti dei soggetti scelti mediante sorteggio, nonché i programmi e i criteri per l'effettuazione di controlli incrociati e di accertamenti automatici e sintetici, anche in relazione al potenziamento degli ausili informatici e del personale addetto, in applicazione degli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

     d) le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825.

     2. I provvedimenti indicati nel comma 1 dovranno assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 4.151 miliardi nel 1991, a 6.890 miliardi nel 1992 e a 9.990 miliardi nel 1993.

 

     Art. 13.

     1. All'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la parola "ventuplo" è sostituita dalla parola "decuplo".

     2. Il prospetto dei coefficienti allegato al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal prospetto allegato alla presente legge.

     3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate, ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 16 dicembre 1990, data di entrata in vigore della disposizione relativa all'aumento della misura del saggio degli interessi legali, di cui all'articolo 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353. Per le successioni aperte e le donazioni fatte a partire dal 16 dicembre 1990, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite e alle pensioni, si tiene conto del decuplo della annualità e si applicano, altresì, i coefficienti previsti nel prospetto di cui al comma 2, in luogo di quelli della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

 

     Art. 14.

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [8]

     b) [9]

     2. [10]

     3. [11]

     4. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabilite le modalità per i versamenti delle imposte dovute in sede di dichiarazione integrativa di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative soprattasse.

     5. La presentazione delle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e la regolarizzazione degli adempimenti ai sensi del primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate, escludono la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

 

     Art. 15.

     1. I processi concernenti i tributi erariali soppressi con provvedimenti emanati in attuazione della delega legislativa prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, pendenti dinanzi alle commissioni tributarie e all'amministrazione finanziaria alla data di entrata in vigore della presente legge, si estinguono e la controversia si intende definita sulla base dell'ultima decisione di merito ovvero, in mancanza, dell'accertamento dell'ufficio tributario, con riduzione del 10 per cento del tributo risultante dovuto e senza applicazione di sanzioni ed interessi. Non si fa luogo al rimborso di somme già pagate e il tributo risultante dovuto non può essere inferiore a quello corrispondente ai valori dichiarati.

     2. L'estinzione del processo, dichiarata con ordinanza del presidente della commissione tributaria o della sezione, per i ricorsi già assegnati, è comunicata alle parti a cura della segreteria e diviene definitiva, ove, entro il termine di sessanta giorni, non venga richiesta da una delle parti la riassunzione del giudizio con formale istanza notificata alla controparte. L'istanza dell'ufficio tributario deve recare, a pena di inammissibilità, il visto dell'ispettorato compartimentale competente. Per le controversie pendenti dinnanzi all'amministrazione finanziaria, l'estinzione è dichiarata dall'intendente di finanza.

 

     Art. 16.

     1. Le pene pecuniarie dovute per l'inosservanza delle disposizioni relative ai tributi indicati nel comma 2 sono trasformate in soprattasse pari al minimo delle misure od importi delle pene pecuniarie medesime.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1992 l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle soprattasse relative ai tributi per i quali non è ammesso il ricorso alle commissioni tributarie è demandato agli uffici del registro del territorio in cui le violazioni sono state constatate con esclusione di quelle in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo e di tributi locali. I responsabili possono definire la controversia con il pagamento del tributo e di due terzi delle soprattasse, da eseguirsi con le modalità che saranno indicate nel regolamento di cui al comma 4, entro trenta giorni dalla notifica, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, del processo verbale redatto dall'organo che ha constatato la violazione [13].

     3. Se non interviene la definizione della controversia prevista dal comma 2, l'ufficio del registro provvede alla riscossione coattiva del tributo e della soprattassa nella misura intera, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Avverso l'iscrizione a ruolo di tali somme è ammesso ricorso, da presentarsi per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento, all'intendente di finanza territorialmente competente. Il ricorso, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anche all'ufficio del registro ed al concessionario della riscossione, non sospende l'esecutività del ruolo. Tuttavia l'intendente di finanza, sentito l'ufficio competente, ha facoltà di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato notificato al concessionario, al contribuente istante e agli altri obbligati; la decisione dell'intendente di finanza è definitiva. Resta ferma l'azione giudiziaria di opposizione al ruolo, che l'interessato può proporre entro centottanta giorni dalla notifica della decisione dell'intendente di finanza o, in mancanza di questa, dal sessantesimo giorno dalla notifica del ricorso [14].

     4. Il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 17.

     1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992 uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le disposizioni recanti agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi [15]:

     a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;

     b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti anche se riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi potranno essere in tutto o in parte mantenuti solo se le finalità per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea; in relazione a tali obiettivi verrà tenuto particolarmente conto della effettiva necessità di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attività, anche in relazione alle dimensioni dell'attività, nonché delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno [16];

     c) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che verrà determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifici indirizzi costituzionali;

     d) l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi in applicazione dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere a), b), e c) non potrà superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990;

     d bis) non costituisce comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, la non concorrenza a formare reddito delle somme vincolate alla destinazione a riserve indivisibili, da parte delle cooperative e loro consorzi disciplinati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente, che all'atto del suo scioglimento, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 [17].

     1 bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, potrà essere previsto che il credito o il buono di imposta possa essere concesso anche per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di società costituite per effetto della privatizzazione di imprese pubbliche. Il credito o il buono di imposta sarà commisurato anche all'ammontare dell'acquisto o sottoscrizione e non potrà superare, per ciascuna annualità, l'importo di un milione di lire [18].

     1 ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni [19].

     2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni, nonché una relazione analitica che dia conto delle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi esistenti nel campo delle imposte dirette e dell'IVA, e dell'entità dei benefici fiscali da ciascuno derivanti, alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione nonché indicando quali delle agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi potranno essere inserite nei decreti legislativi. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1992 ovvero dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine indicato nel comma 1 [20].

 

     Art. 18.

     1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992 [21], uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie produttive di reddito, tenuto conto anche della disciplina vigente nei paesi della Comunità economica europea, e prevedendo idonee norme di chiusura volte ad estendere automaticamente l'imposizione, secondo la normativa vigente, a nuove eventuali fattispecie diverse da quelle esplicitamente previste ed elencate; in particolare la nuova disciplina sarà ispirata al principio della generale applicazione della ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa, in acconto delle imposte sui redditi, fissando la misura della ritenuta stessa tra il 10 e il 20 per cento in relazione alla diversa fattispecie produttiva di reddito. Per i redditi di capitale, con esclusione di quelli attualmente assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, corrisposti a persone fisiche o a soggetti esenti dalle imposte sui redditi potrà essere prevista la opzione per l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta; in tal caso la misura della ritenuta non potrà essere superiore al 30 per cento. Dalla disciplina prevista nel presente comma saranno esclusi gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati negli articoli 13 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, compresi quelli emessi all'estero ed equiparati; a tali interessi e proventi resteranno applicabili le vigenti disposizioni di legge. Saranno, comunque, previsti per le persone fisiche particolari trattamenti agevolativi al fine di favorire la formazione del risparmio finalizzato all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione principale, con base imponibile di tariffa d'estimo catastale non superiore a quella corrispondente alla categoria A/2 a sei vani, alla sottoscrizione di forme assicurative di previdenza e sanitarie nonché alla sottoscrizione di azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto a condizione che esse vengano detenute per non meno di tre anni consecutivi; l'ammontare del predetto importo nonché di quelli indicati nelle lettere d) ed m) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [2], e successive modificazioni, non potrà in ogni caso eccedere complessivamente lire 10.000.000. Saranno stabiliti, fermo restando il limite complessivo di lire 10.000.000, gli importi massimi deducibili per ciascun onere [22].

     1 bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, sarà previsto il riordino del trattamento tributario dei redditi diversi derivanti da qualunque forma di cessione di partecipazioni in società o enti e dei diritti connessi, nonché dei redditi derivanti dall'attività dei fondi di investimento. Saranno altresì previste particolari disposizioni per favorire l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili, emesse da società che esercitano attività in settori diversi da quello finanziario o immobiliare, da parte dei lavoratori dipendenti, a condizione che siano ammesse alla borsa o al mercato ristretto successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1. Particolari disposizioni verranno altresì adottate per tener conto, nel costo fiscalmente riconosciuto, dei redditi imputati ai soci di società di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, diverse da quelle finanziarie e immobiliari. Sarà assicurato il coordinamento sistematico delle disposizioni emanate con quelle del citato testo unico, con particolare riferimento alle norme di cui agli articoli 81 e 82 [23].

     2. Il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1993, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro il termine indicato nel comma 1 [24].

 

     Art. 19.

     1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione del trattamento tributario dei redditi della famiglia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

     a) facoltà per i contribuenti di chiedere l'applicazione dell'imposta sul reddito sull'insieme dei redditi del nucleo familiare;

     b) determinazione del nucleo familiare, comprendendovi i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, i figli adottivi e gli affidati o gli affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito nonché le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile purché conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore all'importo della pensione sociale vigente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;

     c) commisurazione dell'imposta alla capacità contributiva del nucleo familiare tenendo conto del numero delle persone che lo compongono e dei redditi da esse posseduti;

     d) determinazione dell'imposta mediante l'applicazione al reddito complessivo del nucleo familiare dell'aliquota media corrispondente al reddito stesso diviso per il numero di parti risultante dalla attribuzione ad un componente del nucleo familiare di un coefficiente pari ad uno e a ciascuno degli altri componenti di un coefficiente non superiore a 0,5 considerando anche i rapporti derivanti da convivenza di fatto da almeno tre anni con la previsione di opportune cautele volte ad evitare abusi e simulazioni; tale limite potrà essere superato qualora nella famiglia siano presenti componenti con più di 65 anni a ciascuno dei quali è comunque attribuito un ulteriore coefficiente; l'applicazione del quoziente familiare non potrà comunque dar luogo a un risparmio di imposta superiore alle 400.000 lire annue per ciascun componente della famiglia oltre il primo; si avrà particolare riguardo alla capacità contributiva del nucleo familiare di cui faccia parte una persona affetta da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, specialmente nei casi di non autosufficienza; nella determinazione del livello dei coefficienti si dovrà garantire che la perdita di gettito dell'imposta sui redditi delle persone fisiche a regime non eccederà la somma indicata a tal fine nella previsione del bilancio programmatico per gli anni finanziari 1991-1993 maggiorata del 50 per cento;

     e) previsione dell'entrata in vigore graduale nel tempo del nuovo trattamento tributario dei redditi della famiglia;

     f) i provvedimenti delegati conterranno le disposizioni occorrenti per il coordinamento con la disciplina degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia, nonché per il coordinamento delle norme in vigore, relative all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni, al contenzioso e ad ogni altro adempimento connesso all'introduzione dell'imposizione sul nucleo familiare.

     2. Il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1993, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, entro il termine indicato nel comma 1 [24].

 

     Art. 20.

     1. Il Ministro delle finanze è autorizzato, per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad assumere, anche in deroga a qualsiasi norma limitativa od ostativa in materia, il personale necessario per la copertura dei due terzi dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali entro i limiti quantitativi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1988; il rimanente terzo dei posti disponibili resta accantonato per l'attuazione dei commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Nel triennio suddetto non si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, limitatamente alle assunzioni relative alla quarta qualifica funzionale.

     2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono operate con le seguenti modalità:

     a) nelle qualifiche funzionali e nei corrispondenti profili professionali per cui in data non anteriore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge risultino approvate con decreto ministeriale le graduatorie di merito di concorsi precedentemente indetti, si provvede all'assunzione degli idonei, secondo le procedure indicate con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per i posti disponibili che non sia possibile coprire ai sensi della lettera a), sono indetti concorsi su base nazionale con ripartizione regionale dei posti; tali concorsi sono espletati mediante prove selettive con domande a risposta sintetica, per i profili professionali appartenenti alle qualifiche funzionali fino alla quinta, e per quelli delle qualifiche funzionali superiori mediante prove psico-attitudinali, integrate da un colloquio diretto ad accertare il livello culturale dei candidati; al colloquio è ammesso a partecipare, sulla base delle graduatorie formate tra coloro che risultino idonei a seguito delle predette prove psico- attitudinali, un numero di aspiranti non superiore al doppio dei posti disponibili;

     c) qualora la procedura prevista dai commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, non consenta la totale copertura dei posti riservati ai sensi del comma 1, tali posti potranno essere conferiti agli idonei dei concorsi di cui alle lettere a) e b), fino alla totale copertura della quota di riserva.

     3. Il personale nominato all'impiego in seguito alle procedure di cui al comma 2 deve permanere per almeno cinque anni in un ufficio ubicato nel territorio della regione di prima assegnazione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella normativa generale in materia di concorsi nelle pubbliche amministrazioni.

     4. Ai fini della graduale soppressione delle qualifiche ad esaurimento, i posti disponibili nella qualifica di primo dirigente nei ruoli centrali e periferici del Ministero delle finanze ed il 50 per cento di quelli che si renderanno disponibili fino al 31 dicembre 1995 nei predetti ruoli, sono assegnati con la procedura indicata nell'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 10 luglio 1984, n. 301, ai funzionari delle predette qualifiche ad esaurimento che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto nell'ultimo quadriennio, per almeno due anni e dietro formale incarico, funzioni di reggente di uffici di livello dirigenziale. I posti vengono assegnati con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la vacanza. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere conferite qualifiche ad esaurimento a dipendenti del Ministero delle finanze.

 

     Art. 21.

     1. [25]

 

     Art. 22.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

ALLEGATO (Art. 13)

(Omissis) [26]

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417.

[2] Comma aggiunto dall'art. 72 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417.

[5] Aggiunge la lettera e bis) al comma 2 dell'articolo 115 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[6] Comma così modificato dall'art. 11 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

[7] Comma dapprima sostituito dall'art. 28, comma 1 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e, successivamente, così modificato dall'art. 3, comma 26 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[8] Aggiunge un comma alla fine dell'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

[9] Aggiunge un comma, dopo il quarto, all'art. 54 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

[10] Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

[11] Modifica il primo comma dell'art. 48 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

[13] Comma così modificato dall'art. 4 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

[14] Comma così modificato dall'art. 11, comma 3 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151. Con sentenza 17 marzo 1998, n. 62, la Corte costituzionale, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede, nelle controversie di cui allo stesso art. 16, comma 2, l'esperibilità dell'azione giudiziaria avverso l'iscrizione a ruolo anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

[15] Alinea così modificato dall'art. 9 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

[16] Lettera così modificata dall'art. 9 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

[17] Lettera aggiunta dall'art. 9 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

[18] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 25 marzo 1991, n. 102.

[19] Comma aggiunto dall'art. 8 della L. 11 agosto 1991, n. 266.

[20] Comma così modificato dall'art. 9 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

[21] L'art. 2 della L. 5 novembre 1992, n. 429 proroga il presente termine al 30 settembre 1993.

[22] Comma così modificato, con l'aggiunta dei due ultimi periodi, dall'art. 9 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

[23] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 25 marzo 1991, n. 102.

[24] Comma così modificato dall'art. 9 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

[24] Comma così modificato dall'art. 9 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

[25] Modifica il primo comma dell'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.

[26] Sostituisce il prospetto allegato al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.