§ 25.3.3 - D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.
Provvedimenti per la cooperazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:25. Consorzi imprese cooperative e riunioni di imprese
Capitolo:25.3 cooperative
Data:14/12/1947
Numero:1577


Sommario
Art. 1.  (Vigilanza).
Art. 2.  (Ispezioni).
Art. 3.  (Esecuzione delle ispezioni).
Art. 4.  (Competenza delle associazioni nazionali).
Art. 5.  (Riconoscimento delle associazioni nazionali).
Art. 6.  (Vigilanza sulle associazioni).
Art. 7.  (Norme e contributi per le ispezioni ordinarie).
Art. 8.  (Contributi e spese per le ispezioni).
Art. 9.  (Oggetto delle ispezioni ordinarie).
Art. 10.  (Poteri degli ispettori).
Art. 11.  (Effetti delle ispezioni).
Art. 12.  (Annotazioni dei risultati delle ispezioni).
Art. 13.  (Riordinamento del registro prefettizio).
Art. 14.  (Procedura per l'iscrizione).
Art. 15.  (Istituzione dello schedario generale della cooperazione).
Art. 16.  (Effetti della mancata iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione).
Art. 17.  (Ricostituzione delle Commissioni provinciali di vigilanza).
Art. 18.  (Istituzione della Commissione centrale per le cooperative).
Art. 19.  (Comitato).
Art. 20.  (Compiti della Commissione).
Art. 21.  (Spese per il funzionamento delle Commissioni).
Art. 22.  (Numero minimo dei soci delle cooperative).
Art. 23.  (Requisiti dei soci delle cooperative).
Art. 24.  (Limiti azionari per i soci delle cooperative).
Art. 25.  (Termine per l'adeguamento alle nuove norme ed eccezioni derivanti da leggi speciali).
Art. 26.  (Requisiti mutualistici).
Art. 27.  (Consorzi di società cooperative).
Art. 27 bis.  (Consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti).
Art. 27 ter.  (Consorzi tra società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi).
Art. 27 qua ter. (Controllo sull'attività dei consorzi cooperativi).
Art. 28.  (Statistiche).
Art. 29.  (Esenzioni fiscali).
Art. 29 bis.  (Diffusione dei principi cooperativi).


§ 25.3.3 - D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577. [1]

Provvedimenti per la cooperazione.

(G.U. 22 gennaio 1948, n. 17).

 

CAPO I - Vigilanza e ispezioni.

 

Art. 1. (Vigilanza). [2]

 

     Art. 2. (Ispezioni). [3]

 

     Art. 3. (Esecuzione delle ispezioni). [4]

 

     Art. 4. (Competenza delle associazioni nazionali). [5]

 

     Art. 5. (Riconoscimento delle associazioni nazionali).

 

     Art. 6. (Vigilanza sulle associazioni).

 

     Art. 7. (Norme e contributi per le ispezioni ordinarie). [6]

 

     Art. 8. (Contributi e spese per le ispezioni). [7]

     Le società cooperative dovranno versare, in relazione al numero dei soci ed al capitale versato, un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Le cooperative che sono aderenti alle associazioni nazionali di cui all'articolo 4 del presente decreto, verseranno tale contributo alla rispettiva associazione. Le altre verseranno i contributi stessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvederà a depositarli presso un istituto di credito di diritto pubblico.

     Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale saranno stabilite le modalità relative all'amministrazione dei contributi di pertinenza del Ministero, i quali saranno destinati alla copertura delle spese comunque connesse con le ispezioni ordinarie, comprese quelle per la formazione di personale qualificato per l'esecuzione delle ispezioni medesime.

     Qualora al termine di ciascun biennio le spese sostenute dal Ministero risultassero inferiori al gettito dei contributi di revisione, il Ministero disporrà d'erogazione della differenza per lo svolgimento di corsi atti a formare personale qualificato per l'esecuzione delle ispezioni ed a favore del movimento cooperativo in genere, anche tramite le associazioni nazionali di categoria giuridicamente riconosciute.

     Le spese relative alle ispezioni straordinarie saranno a carico del bilancio del Ministero de lavoro e della previdenza sociale.

 

     Art. 9. (Oggetto delle ispezioni ordinarie). [8]

 

     Art. 10. (Poteri degli ispettori).

     Gli enti ispezionati hanno l'obbligo di mettere a disposizione dell'ispettore tutti i libri, i registri e i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti che fossero loro richiesti.

     Di ogni ispezione deve essere redatto processo verbale. Il verbale è redatto in tre originali datati e sottoscritti oltre che dall'ispettore, dal legale rappresentante dell'ente, il quale può farvi iscrivere le sue osservazioni.

     Entro quindici giorni dalla data del verbale, l'ente ispezionato può presentare ulteriori osservazioni.

     L'ispettore è tenuto al segreto d'ufficio.

     Uno degli originali rimane presso l'ente gli altri due vengono trasmessi dall'ispettore all'associazione nazionale che ha disposto la ispezione o al Ministero, a seconda che si tratti di ispezione ordinaria e di ispezione straordinaria.

     Se l'ispezione riguarda cooperative agricole, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro trenta giorni dalla data del verbale.

     Tale adempimento deve essere effettuato nei confronti del Ministero dell'industria e commercio, ove trattasi di cooperative di produzione.

     Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale [9].

 

     Art. 11. (Effetti delle ispezioni).

     In caso di constatate gravi irregolarità, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro un mese dal ricevimento del verbale, ha facoltà, valutate le circostanze del caso, di diffidare l'ente a provvedere alla regolarizzazione entro un termine stabilito.

     Ove l'ente non ottemperi entro il termine stabilito dalla diffida di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, può, nei casi più gravi, decretare la cancellazione dell'ente dal registro prefettizio e dallo schedario generale, nonché la sua decadenza da ogni beneficio di legge, qualora non concorrano motivi per i provvedimenti di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2499, e al regio decreto-legge 11 dicembre 1930 numero 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, nonché agli artt. 2543, 2544, 2545 codice civile [10].

     I provvedimenti di cui al precedente comma, allorché si tratti di cooperative agricole, sono disposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste, ed ove trattasi di cooperative di produzione, previa intesa con quello dell'industria e commercio.

     Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale [11].

 

     Art. 12. (Annotazioni dei risultati delle ispezioni).

     Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale cura che i provvedimenti adottati in seguito all'ispezione siano annotati nel registro prefettizio e nello schedario generale.

 

CAPO II

Registri prefettizi e schedario generale

 

     Art. 13. (Riordinamento del registro prefettizio). [12]

     [Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti, devono essere iscritti:

     a) tutte le altre cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto;

     b) [13].

     Il registro è tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attività degli enti, e cioè.

     Sezione cooperazione di consumo;

     Sezione cooperazione di produzione e lavoro;

     Sezione cooperazione agricola;

     Sezione cooperazione edilizia;

     Sezione cooperazione di trasporto;

     Sezione cooperazione della pesca;

     Sezione cooperazione mista;

     Sezione cooperazione sociale [14];

     Sezione società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'art. 2612 del codice civile [15].

     Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta [16].]

 

     Art. 14. (Procedura per l'iscrizione). [17]

     [Per ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio gli enti cooperativi contemplati nel presente decreto devono farne domanda al prefetto della Provincia dove hanno sede, indicando la sede sociale e l'indirizzo. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

     1) copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni recanti, ad esso modificazioni fino al giorno della domanda, unitamente ai documenti comprovanti che sono state adempiute le formalità prescritte dagli artt. 2519 e 2537 del codice civile;

     2) uno specchio nominativo dei soci, con l'indicazione per ciascuno di essi del nome, cognome, domicilio ed attività professionale; ma se il numero dei soci è superiore a cento, invece del suddetto specchio, dovrà essere presentato un documento indicante il numero dei soci distinti per categoria con l'attestato del presidente del Consiglio d'amministrazione o di chi lo sostituisce e di uno dei sindaci che tutti i soci hanno i requisiti prescritti dall'atto costitutivo;

     3) l'elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica, indicando quale degli amministratori ha la rappresentanza dell'ente e le altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;

     4) copia dei regolamenti interni per l'applicazione dell'atto costitutivo, ove esistano.

     I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere presentati in due copie, una delle quali, a cura della Prefettura, deve essere rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione. Tali documenti devono essere sottoscritti dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce e da uno dei sindaci.

     Il Prefetto, accertato che per gli atti indicati al n. 1) sono state adempiute le formalità prescritte dagli artt. 2519 e 2537 del codice civile e che il numero ed i requisiti dei soci corrispondono a quelli prescritti dalla legge o dall'atto costitutivo, sentita la Commissione provinciale, ordina, con proprio decreto, la iscrizione degli enti stessi nel registro prefettizio [18].]

 

     Art. 15. (Istituzione dello schedario generale della cooperazione). [19]

     [Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito lo schedario generale della cooperazione.

     In tale schedario sono iscritti:

     a) tutti gli enti iscritti nei registri prefettizi, nonché quelli risultanti dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 1;

     b) i consorzi di cooperative ammissibili a pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422.

     Lo schedario è tenuto distintamente per sezioni, come il registro prefettizio, e deve contenere le medesime indicazioni; esso inoltre è diviso per province.

     Lo schedario è ostensibile a chiunque ne faccia richiesta [20].]

 

     Art. 16. (Effetti della mancata iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione). [21]

     [La mancanza d'iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione esclude gli enti contemplati nel presente decreto da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura disposta da questo decreto o da altre leggi [22].]

 

CAPO III

Commissioni

 

     Art. 17. (Ricostituzione delle Commissioni provinciali di vigilanza).

     Per la ricostituzione delle Commissioni provinciali di vigilanza si applicano le disposizioni contenute nel titolo terzo, cap. I del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e successive modifiche, oltre le seguenti:

     a) i membri elettivi effettivi di cui all'art. 26 del regolamento suddetto sono portati da tre a cinque e devono essere eletti in modo che nella Commissione siano adeguatamente rappresentate le varie categorie di cooperative della Provincia. All'uopo il Prefetto, sentita la Commissione provinciale, almeno sessanta giorni prima dell'elezione, stabilisce il numero dei rappresentanti, che, entro il suddetto limite, deve essere eletto da ciascuna categoria. Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale non oltre il trentesimo giorno precedente a quello delle elezioni. Il ricorso può essere proposto da uno dei membri della Commissione provinciale, da un ente cooperativo della Provincia o da un'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuta. Il Ministro decide definitivamente, sentito il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative. Della Commissione provinciale di vigilanza fanno parte inoltre rappresentanti del movimento cooperativo, designati, uno per ciascuna, dalle associazioni nazionali indicate nel terzo comma del successivo art. 18 [23];

     b) le funzioni ispettive di cui all'art. 30, lettera b) del regolamento stesso sono svolte sull'ordinamento e il funzionamento degli enti iscritti onde accertare la sussistenza dei requisiti necessari per godere delle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalle leggi e dai regolamenti.

 

     Art. 18. (Istituzione della Commissione centrale per le cooperative). [24]

     [E' istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la Commissione centrale per le cooperative composta come segue:

     1) il direttore generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e in sua vece un funzionario della stessa direzione generale di grado non inferiore al 6°;

     2) un rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuno dei seguenti Ministeri: interno, finanze, tesoro, lavori pubblici, agricoltura e foreste, trasporti, industria e commercio, marina mercantile, lavoro e previdenza sociale nonché del Sottosegretariato per l'assistenza ai combattenti, reduci e partigiani e dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

     3) i rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento stesso, riconosciute a norma dell'art. 5, in numero di cinque effettivi e cinque supplenti per ciascuna associazione;

     4) un esperto in qualità di membro effettivo e uno in qualità di membro supplente nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in rappresentanza delle eventuali associazioni che non posseggano i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento.

     In caso di mancata designazione dei rappresentanti del movimento cooperativo il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede alla nomina dei rappresentanti stessi scegliendoli fra le persone che svolgono attività nel campo della cooperazione.

     I membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

     La Commissione elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente.

     La Commissione è convocata dal suo presidente con ordine del giorno che dovrà comprendere anche gli argomenti proposti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale ha comunque facoltà di partecipare alle adunanze [25].

     La segreteria della Commissione è costituita da funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nominati con decreto del Ministro [26].]

 

     Art. 19. (Comitato). [27]

     [La commissione centrale per le cooperative costituisce nel suo seno un comitato composto:

     1) dal presidente e dal vice-presidente della commissione;

     2) da tre membri scelti fra quelli indicati al n. 2 dell'articolo 18;

     3) da un rappresentante per ciascuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela riconosciuta.

     I componenti del comitato, in caso di impedimento o di assenza, possono farsi sostituire da altri membri - effettivi o supplenti - della commissione centrale per le cooperative, appartenenti alla rispettiva amministrazione o associazione.

     Spetta al comitato:

     a) esprimere il proprio parere sui ricorsi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale contro i provvedimenti prefettizi ai sensi del regolamento approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n. 278, e del presente decreto;

     b) esprimere in via definitiva il proprio parere, nei casi di urgenza, sulle questioni di competenza della commissione;

     c) esprimere il proprio parere sulle questioni di competenza della commissione che la commissione stessa ritenga di deferire, per l'esame in via definitiva, al comitato o per quelle per le quali la commissione ritenga di affidare al comitato, eventualmente integrato da altri membri della commissione o dagli esperti di cui all'articolo 20, comma quarto, compiti di studi o di preventivo esame.

     Il comitato può anche, nei casi nei quali è investito dell'esame in via definitiva delle questioni, rinviarle alla commissione su richiesta di almeno tre membri.

     Il comitato si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese e straordinariamente su richiesta del presidente o di almeno tre membri.]

 

     Art. 20. (Compiti della Commissione). [28]

     [La Commissione centrale esprime parere:

     a) sui progetti di legge e regolamenti interessanti la cooperazione;

     b) sulla costituzione, sul riconoscimento e sullo scioglimento dei consorzi di cooperative per pubblici appalti di cui alla L. 25 giugno 1909, n. 422, nonché dei consorzi di cooperative di altra natura a carattere regionale nazionale di cui all'art. 15 del presente decreto;

     c) su tutte le questioni sulle quali il parere della Commissione sia prescritto da leggi e regolamenti o richiesto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

     d) sulle domande di riconoscimento giuridico delle associazioni nazionali, di cui all'art. 5 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 [29].

     La Commissione centrale esprime inoltre il proprio parere sulla devoluzione dei patrimoni degli enti iscritti nel registro prefettizio e nello schedario generale qualora essa non sia espressamente regolata dalle norme dello statuto, nonché sulla destinazione del patrimonio che residuerà dalla liquidazione dell'Ente nazionale della cooperazione.

     La Commissione centrale ha anche il compito di provvedere allo studio della riforma organica e del coordinamento delle leggi sulla cooperazione e di presentare le relative proposte al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     Nell'esercizio di tali funzioni essa è integrata con un docente universitario ed un consigliere di Stato particolarmente esperti in materia, nonché con un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al quinto.

     La Commissione si riunisce ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente su richiesta del presidente o di un terzo dei membri.]

 

     Art. 21. (Spese per il funzionamento delle Commissioni). [30]

     [Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di intesa con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti i compensi da corrispondersi ai membri e ai segretari delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale, a norma delle disposizioni vigenti.

     Le spese per il funzionamento delle Commissioni di cui al comma precedente gravano sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le relative variazioni di bilancio.]

 

CAPO IV - Disposizioni generali e varie

 

     Art. 22. (Numero minimo dei soci delle cooperative).

     Per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.

     Ove, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società deve essere posta in liquidazione. In difetto, trascorso tale termine, l'autorità di vigilanza dispone lo scioglimento d'ufficio della società. Sono fatte salve le disposizioni del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

     Non possono essere iscritte nei registri prefettizi le cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbiano un numero di soci inferiore a 50 [31].

     (Omissis) [32].

     Tuttavia il ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, può autorizzare l'iscrizione di cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi [33].

     Salve le disposizioni dei commi quarto e quinto, se il numero dei soci, successivamente alla iscrizione nel registro prefettizio, scenda al disotto dei limiti indicati nel terzo comma e non è reintegrato nel termine di un anno, la cooperativa è cancellata dal registro stesso [34].

 

     Art. 23. (Requisiti dei soci delle cooperative). [35]

     I soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità delle cooperative di cui fanno parte o affini.

     Non possono essere soci di tali cooperative coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa.

     E’ consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente [36].

     Nelle cooperative di consumo non possono essere ammessi, come soci, intermediari e persone che conducano in proprio esercizi commerciali della stessa natura della cooperativa.

     Nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per conduzione di terreno in concessione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, non possono essere ammesse come soci le persone che esercitano attività diversa dalla coltivazione della terra.

     I proprietari, gli affittuari e i mezzadri possono essere soci di tali cooperative solo quando coltivino direttamente la terra e la superficie da essi direttamente coltivata sia insufficiente ad assorbire tutta la mano d'opera del nucleo familiare. Limitatamente all'esercizio di mansioni amministrative e tecniche nell'interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualità di socio, è consentita l'ammissione a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra [37].

 

     Art. 24. (Limiti azionari per i soci delle cooperative). [38]

     Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire due milioni, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite è di quattro milioni.

     Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a lire cinquemila ed il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire ventimila.

     Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti delle persone giuridiche di cui al terzo comma dell'articolo 2532 del codice civile. Per esse resta sempre però in vigore il limite massimo di cinque voti indicato nell'articolo predetto.

 

     Art. 25. (Termine per l'adeguamento alle nuove norme ed eccezioni derivanti da leggi speciali).

     Le cooperative attualmente esistenti debbono uniformarsi alle norme di cui agli articoli 22, 23 e 24 entro il 31 dicembre 1949, sotto pena di decadenza dai benefici previsti dalle leggi vigenti [39].

     Le deliberazioni delle assemblee relative all'adeguamento delle società alle disposizioni del comma precedente possono esser prese con la procedura stabilita per le assemblee ordinarie, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'atto costitutivo [40].

     Le disposizioni dei predetti articoli non si applicano nei casi di cui leggi speciali dispongano diversamente.

 

     Art. 26. (Requisiti mutualistici).

     Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:

     a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;

     b) divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale;

     c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico [41].

     In caso di controversia decide il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative [42].

 

     Art. 27. (Consorzi di società cooperative). [43]

     Le società cooperative legalmente costituite, comprese quelle tra pescatori lavoratori, che, mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune, si propongono, per facilitare i loro scopi mutualistici, l'esercizio in comune di attività economiche, possono costituirsi in consorzio come società cooperative, ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile.

     Per procedere a tale costituzione è necessario:

     a) un numero di società cooperative legalmente costituite non inferiore a tre [44];

     b) la sottoscrizione di un capitale di almeno 1.000.000 di lire di cui sia versato almeno la metà.

     Le quote di partecipazione delle consorziate possono essere rappresentate da azioni il cui valore nominale non può essere inferiore a lire 50.000, né superiore a lire 1.000.000 ciascuna.

     I consorzi fra cooperative di pescatori possono essere costituiti da un numero di società cooperative non inferiore a tre. Il limite di capitale indicato nel secondo comma è ridotto a lire 500.000, di cui sia versata almeno la metà.

 

     Art. 27 bis. (Consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti). [45]

     I consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti continueranno ad essere disciplinati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, dal titolo V del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e dal precedente articolo 15.

     Ad essi si applicheranno, tuttavia, le disposizioni dei commi secondo e terzo del precedente articolo 27.

     Le cooperative interessate sono tenute, altresì, ai fini del decreto di riconoscimento del consorzio, ad esibire:

     a) copia dell'ultimo bilancio o di una situazione patrimoniale aggiornata debitamente firmata dal presidente e dai sindaci;

     b) un elenco dei più notevoli lavori eseguiti dopo la costituzione con l'indicazione del loro importo, firmato dal presidente.

 

     Art. 27 ter. (Consorzi tra società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi). [46]

     I contratti tra più società cooperative legalmente costituite esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attività stesse, mediante una organizzazione comune, sono regolati, salvo quanto disposto dai successivi commi secondo e terzo del presente articolo e dall'articolo 27 quater dalle norme di cui al capo II del titolo X, libro V del codice civile, in quanto applicabili.

     Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, essere depositato presso il registro prefettizio delle cooperative della provincia nella quale ha sede l'ufficio, unitamente al documento comprovante l'adempimento delle formalità di cui al comma primo dell'articolo 2612 del codice civile. Gli stessi adempimenti debbono essere eseguiti per l'eventuale modificazione del contratto.

     Alle persone che agiscono in nome del consorzio non si applica la seconda parte del primo comma dell'articolo 2615 del codice civile se non eccedono i limiti dei poteri loro conferiti nel contratto di consorzio depositato.

     Ai contratti di consorzio contemplati nel presente articolo e agli eventuali atti successivi di proroga di modifica, di nuove adesioni, di recesso e di scioglimento e a tutti i relativi adempimenti, si applicano le agevolazioni in materia di imposta di bollo e di registro disposte dalle leggi vigenti per gli atti costitutivi e modificativi e gli atti analoghi e relativi adempimenti delle società cooperative; ciò se ed in quanto le società cooperative contraenti siano in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 26.

 

     Art. 27 quater. (Controllo sull'attività dei consorzi cooperativi).

     I consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 27 e, se con l'ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, quelli costituiti ai sensi dell'articolo 27 ter, secondo comma, sono soggetti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che l'esercita nei modi e nei limiti stabiliti dagli articoli da 2542 a 2545 del codice civile, e dalle disposizioni del presente decreto [47].

 

Art. 27 quinquies. [48]

     Le società cooperative e loro consorzi possono costituire ed essere soci di società per azioni o a responsabilità limitata.

 

     Art. 28. (Statistiche).

     Ogni due anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblicherà l'elenco delle cooperative ed altri enti contemplati dal presente decreto insieme alle principali notizie statistiche o descrittive relative agli enti stessi.

 

     Art. 29. (Esenzioni fiscali).

     Gli atti e i documenti occorrenti per l'attuazione del presente decreto sono esenti da imposta di registro e da tassa di bollo.

 

     Art. 29 bis. (Diffusione dei principi cooperativi). [49]

     Oltre alle funzioni di vigilanza previste dalle norme vigenti spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale assumere iniziative intese a favorire:

     a) lo sviluppo della cooperazione;

     b) la diffusione dei principi cooperativi anche attraverso corsi per cooperatori;

     c) la qualificazione professionale dei dirigenti di cooperative.

     Le funzioni di cui ai punti a) e c) saranno attuate per il tramite delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciute; le iniziative di cui al punto b) saranno attuate con la collaborazione delle predette associazioni.

     La relativa spesa graverà sul capitolo 1241 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1970, e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.


[1] Ratificato, con modifiche, dalla L. 2 aprile 1951, n. 302.

[2] Articolo abrogato dall’art. 20 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

[3] Articolo abrogato dall’art. 20 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

[4] Articolo modificato dall'art. 1 della L. 8 maggio 1949, n. 285 e ora abrogato dall’art. 20 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

[5] Articolo abrogato dall’art. 20 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

[6] Articolo modificato dall'art. 2 della L. 8 maggio 1949, n. 285, nel testo risultante dall'art. 2 della L. 2 aprile 1951, n. 302, e ora abrogato dall’art. 20 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 8 maggio 1949, n. 285 nel testo risultante dall'art. 2 della L. 2 aprile 1951, n. 302.

[8] Articolo abrogato dall’art. 20 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

[9] Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 8 novembre 1991, n. 381.

[10] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 8 maggio 1949, n. 285.

[11] Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 8 novembre 1991, n. 381.

[12] Articolo abrogato dall’art. 20 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 19 dello stesso D.Lgs. 220/2002.

[13] Lettera abrogata dall'art. 6 della L. 17 febbraio 1971, n. 127.

[14] Sezione aggiunta dall'art. 6 della L. 8 novembre 1991, n. 381.

[15] Sezione aggiunta dall'art. 18 della L. 31 gennaio 1992, n. 59.

[16] Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 8 novembre 1991, n. 381.

[17] Articolo abrogato dall’art. 20 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 19 dello stesso D.Lgs. 220/2002.

[18] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 2 aprile 1951, n. 302.

[19] Articolo abrogato dall’art. 20 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 19 dello stesso D.Lgs. 220/2002.

[20] Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 17 febbraio 1971, n. 127.

[21] Articolo abrogato dall’art. 20 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 19 dello stesso D.Lgs. 220/2002.

[22] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 17 febbraio 1971, n. 127.

[23] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L. 2 aprile 1951, n. 302.

[24] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78.

[25] Comma così sostituito dall'art. 17 della L. 17 febbraio 1971, n. 127.

[26] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 8 maggio 1949, n. 285.

[27] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78.

[28] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78.

[29] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L. 8 maggio 1949, n. 285.

[30] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78.

[31] Comma già modificato dall'art. 14 della L. 31 gennaio 1992, n. 59 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 della L. 7 agosto 1997, n. 266.

[32] Comma abrogato dall'art. 25 della L. 7 agosto 1997, n. 266.

[33] Comma così sostituito dall'art. 25 della L. 7 agosto 1997, n. 266.

[34] Comma già sostituito dall'art. 1 della L. 2 aprile 1951, n. 302 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 17 febbraio 1971, n. 127.

[35] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 17 febbraio 1971, n. 127.

[36] Comma così sostituito dall’art. 14 della L. 31 gennaio 1992, n. 59.

[37] Comma così modificato dall’art. 14 della L. 31 gennaio 1992, n. 59.

[38] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 17 febbraio 1971, n. 127.

[39] L’originario primo comma del presente articolo è stato così sostituito dagli attuali commi primo e secondo per effetto dell'art. 7 della L. 8 maggio 1949, n. 285.

[40] L’originario primo comma del presente articolo è stato così sostituito dagli attuali commi primo e secondo per effetto dell'art. 7 della L. 8 maggio 1949, n. 285.

[41] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L. 2 aprile 1951, n. 302.

[42] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 2 aprile 1951, n. 302.

[43] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 17 febbraio 1971, n. 127.

[44] Lettera così sostituita dall'art. 14 della L. 31 gennaio 1992, n. 59.

[45] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L. 17 febbraio 1971, n. 127.

[46] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L. 17 febbraio 1971, n. 127.

[47] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L. 17 febbraio 1971, n. 127.

[48] Articolo aggiunto dall'art. 18 della L. 19 marzo 1983, n. 72.

[49] Articolo aggiunto dall'art. 19 della L. 17 febbraio 1971, n. 127.