§ 25.2.18 - L. 31 gennaio 1992, n. 59.
Nuove norme in materia di società cooperative.


Settore:Normativa nazionale
Materia:25. Consorzi imprese cooperative e riunioni di imprese
Capitolo:25.2 consorzi agrari
Data:31/01/1992
Numero:59


Sommario
Art. 1.  Diritti dei soci.
Art. 2.  Relazione degli amministratori e dei sindaci.
Art. 3.  Quote e azioni.
Art. 4.  Soci sovventori.
Art. 5.  Finanziamenti dei soci e di terzi.
Art. 6.  Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.
Art. 7.  Rivalutazione delle quote o delle azioni.
Art. 8.  Distribuzione degli utili.
Art. 9.  Rimborso del sovrapprezzo.
Art. 10.  Prestiti sociali.
Art. 11.  Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Art. 12.  Costituzione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Art. 13.  Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.
Art. 14.  Numero minimo dei soci.
Art. 15.  Vigilanza.
Art. 16.  Relazione al Parlamento sulla cooperazione.
Art. 17.  Gestione commissariale.
Art. 18.  Norme diverse.
Art. 19.  Integrazione della documentazione per l'iscrizione nel registro prefettizio.
Art. 20.  Soppressione della gestione fuori bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale preordinata all'attività di ispezione delle cooperative.
Art. 21.  Norme transitorie e finali.


§ 25.2.18 - L. 31 gennaio 1992, n. 59.

Nuove norme in materia di società cooperative.

(G.U. 7 febbraio 1992, n. 31 - S.O.).

 

Art. 1. Diritti dei soci.

     1. I soci delle società cooperative, quando almeno un terzo del numero complessivo di essi lo richieda, hanno diritto, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422 del codice civile, di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste.

     2. I diritti di cui al comma 1 non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti, anche rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

 

     Art. 2. Relazione degli amministratori e dei sindaci.

     1. Nelle società cooperative e nei loro consorzi, la relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del codice civile deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

     2. Il collegio sindacale, nella relazione all'assemblea di cui al secondo comma dell'articolo 2429 del codice civile, deve specificamente riferire su quanto indicato al comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 3. Quote e azioni.

     1. Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica può possedere, stabilito dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, da ultimo elevato dall'articolo 17, primo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72, è determinato in cinquantamila euro. Per i soci delle cooperative di manipolazioni, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite è fissato in settantamila euro [1].

     2. I conferimenti di beni in natura non sono considerati ai fini del calcolo del limite massimo di cui al comma 1.

     3. Nelle società cooperative e nei loro consorzi il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire cinquantamila e il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire un milione, salvo quanto disposto da leggi speciali per particolari categorie di enti cooperativi.

 

     Art. 4. Soci sovventori.

     1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2548 del codice civile si applicano alle società cooperative e ai loro consorzi, con esclusione delle società e dei consorzi operanti nel settore dell'edilizia abitativa, i cui statuti abbiano previsto la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

     2. I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

     3. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

     4. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

     5. Alle azioni dei soci sovventori si applicano il secondo comma dell'articolo 2348 ed il terzo comma dell'articolo 2355 del codice civile.

     6. Lo statuto può stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote e delle azioni. Il tasso di remunerazione non può comunque essere maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello stabilito per gli altri soci.

 

     Art. 5. Finanziamenti dei soci e di terzi.

     1. [2].

     2. Le società cooperative, che abbiano adottato nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, possono emettere azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.

     3. Gli stati di attuazione dei programmi pluriennali devono essere approvati annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci in sede di approvazione del bilancio, previo parere dell'assemblea speciale di cui all'articolo 6.

     4. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e devono contenere, oltre alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del codice civile, la denominazione «azione di partecipazione cooperativa».

     5. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in misura non inferiore alla metà in opzione ai soci e ai lavoratori dipendenti della società cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti di cui al primo comma dell'articolo 24 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come elevati dall'articolo 3, comma 1, della presente legge.

     6. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere al portatore, a condizione che siano interamente liberate.

     7. Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata del 2 per cento rispetto a quella delle quote o delle azioni dei soci della cooperativa.

     8. All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

     9. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

 

     Art. 6. Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

     1. L'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa delibera:

     a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;

     b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;

     c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;

     d) sugli altri oggetti di interesse comune.

     2. L'assemblea speciale esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di cui all'articolo 5, comma 3.

     3. L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ne faccia richiesta.

     4. Il rappresentante comune deve provvedere alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società cooperativa.

     5. Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri sociali richiamati dall'articolo 2516 del codice civile e di ottenerne estratti; ha altresì diritto di assistere all'assemblea della società e di impugnarne le deliberazioni. Le spese sono imputate al fondo di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo.

 

     Art. 7. Rivalutazione delle quote o delle azioni.

     1. Le società cooperative e i loro consorzi possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. In tal caso possono essere superati i limiti massimi di cui all'articolo 3, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle azioni e alle quote dei soci sovventori.

     3. La quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale, nei limiti di cui al comma 1, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette; il rimborso del capitale è soggetto a imposta, ai sensi del settimo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, a carico dei soli soci nel periodo di imposta in cui il rimborso viene effettuato fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o delle azioni.

 

     Art. 8. Distribuzione degli utili. [3]

 

     Art. 9. Rimborso del sovrapprezzo.

     1. Nelle società cooperative, la quota di liquidazione in favore del socio uscente per recesso, esclusione o morte comprende, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, anche il rimborso del sovrapprezzo che il socio abbia versato al momento della sua ammissione nella società, se non utilizzato ai sensi dell'articolo 7.

 

     Art. 10. Prestiti sociali.

     1. Gli importi di cui all'articolo 13, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, da ultimo elevati dall'articolo 23, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, a lire quaranta milioni e a lire ottanta milioni.

 

     Art. 11. Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

     1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni.

     2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.

     3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di società cooperative o di loro consorzi, nonché assumere partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate. Possono altresì finanziarie specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.

     4. Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. [Per gli enti cooperativi disciplinati dal R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, la quota del 3 per cento è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie [4]]. Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire [5].

     5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

     6. Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto previsto all'articolo 20 [6].

     7. Le società cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalità di cui al comma 6.

     8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalità di cui al comma 2. I fondi possono essere altresì alimentati da contributi erogati da soggetti privati.

     9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.

     10. Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefìci fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.

 

     Art. 12. Costituzione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

     1. Il capitale delle società per azioni di cui all'articolo 11, comma 1, deve essere sottoscritto in misura non inferiore all'80 per cento dalla associazione riconosciuta che ne promuove la costituzione. Le azioni emesse non sono trasferibili senza il preventivo consenso della assemblea dei soci.

     2. Delle associazioni di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, fanno parte di diritto tutte le società cooperative e i loro consorzi aderenti alle rispettive associazioni riconosciute di cui al citato comma 1, primo periodo.

     3. Le associazioni di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, conseguono la personalità giuridica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale; ad esse si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile.

     4. Le società e le associazioni che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, gestiscono fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono soggette alla vigilanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne approva gli statuti, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale. Gli eventuali utili di esercizio devono essere utilizzati o reinvestiti per il conseguimento dell'oggetto sociale.

     5. Le società e le associazioni di cui al comma 4 sono assoggettate ad annuale certificazione del bilancio da parte di società di revisione secondo le disposizioni legislative vigenti.

 

     Art. 13. Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.

     1. E' istituito, presso la Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.

     1-bis. Ai fini della presente legge si considerano società cooperative edilizie di abitazione le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, in godimento ovvero in locazione, nonchè, in via accessoria o strumentale, attività o servizi, anche di interesse collettivo, svolti secondo i principi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonchè di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione [7].

     2. Decorsi due anni dall'istituzione dell'albo, le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che intendano ottenere contributi pubblici dovranno documentare l'iscrizione all'albo medesimo [8].

     3. Le iscrizioni e le cancellazioni dall'albo sono disposte dal comitato per l'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, di seguito denominato «comitato», composto da:

     a) il Direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che lo presiede;

     b) quattro membri designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre esperti nella materia della cooperazione edilizia;

     c) un membro designato da ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute;

     d) un membro designato dal Ministro dei lavori pubblici;

     e) tre membri in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati, secondo un criterio di rotazione, dai rappresentanti regionali facenti parte del Comitato per l'edilizia residenziale.

     4. Il comitato è costituito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e dura in carica quattro anni.

     5. L'attività del comitato è disciplinata dal regolamento adottato dal comitato stesso, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il regolamento stabilisce i criteri per la tenuta degli elenchi regionali degli iscritti all'albo, anche al fine del rilascio della certificazione, nonché le modalità degli accertamenti che potranno essere effettuati anche su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     6. Il decreto di cui al comma 4 dispone la costituzione di un ufficio per l'amministrazione del comitato e detta norme per il suo funzionamento. Per il predetto ufficio il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può avvalersi di personale con contratto di diritto privato a tempo determinato, nel limite massimo di sei unità.

     7. All'albo possono essere iscritti le società cooperative edilizie di abitazione costituite da non meno di diciotto soci ed i loro consorzi che siano iscritti nel registro prefettizio di cui all'articolo 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e nello schedario generale della cooperazione di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, che siano disciplinati dai principi di mutualità previsti dalle leggi dello Stato e si trovino in una delle seguenti condizioni:

     a) siano stati costituiti con il conferimento da parte di ciascun socio di quote o di azioni per un valore non inferiore a lire cinquecentomila;

     b) abbiano iniziato o realizzato un programma di edilizia residenziale;

     c) siano proprietari di abitazioni assegnate in godimento o in locazione o abbiano assegnato in proprietà gli alloggi ai propri soci.

     8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, lettere b) e c), le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si trovino nella condizione di cui al comma 7, lettera a), possono ottenere l'iscrizione all'albo a condizione che entro sei mesi da tale data adeguino il capitale sociale secondo quanto disposto dal citato comma 7, lettera a).

     9. Possono essere sospesi dall'albo le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi in gestione commissariale.

     10. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

     a) lo schema della domanda di iscrizione all'albo;

     b) l'elenco della documentazione da allegare alla domanda;

     c) lo schema della comunicazione che le società cooperative iscritte devono trasmettere alla Direzione generale della cooperazione entro il 30 giugno di ciascun anno per documentare l'attività svolta nel corso dell'anno precedente.

     11. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il comitato predispone, l'elenco delle società cooperative e dei loro consorzi radiati dall'albo perché privi dei requisiti o delle condizioni previste dal comma 7 o perché soggetti all'applicazione del comma 9. L'elenco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

     12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli da istituire ai sensi dell'articolo 20, comma 1, nel limite massimo del 7 per cento del gettito contributivo di cui al citato comma 1.

 

     Art. 14. Numero minimo dei soci.

     1. Il numero minimo di soci richiesto, per l'iscrizione nei registri prefettizi di cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti, dal terzo comma dell'articolo 22 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è ridotto a quindici.

     2. - 4. [9].

 

     Art. 15. Vigilanza.

     1. Sono assoggettati ad ispezione ordinaria annuale le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire trenta miliardi, ovvero che detengano partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata, nonché le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti all'albo di cui all'articolo 13.

     2. Le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire ottanta miliardi o che detengano partecipazioni di controllo in società per azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori a lire tre miliardi o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a lire tre miliardi, oltre che alla ispezione ordinaria annuale di cui al comma 1, sono assoggettati ad annuale certificazione di bilancio, da parte di una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o da parte di una società di revisione autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che siano convenzionate con l'associazione riconosciuta di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, della presente legge, alla quale le società cooperative o i loro consorzi aderiscono, secondo uno schema di convenzione approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per le società cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte in un apposito elenco formato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; per le società cooperative e i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte negli elenchi formati dalle regioni stesse.

     3. Gli enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria, ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati della vigilanza controllano il rispetto di tali disposizioni, riferendone nel processo verbale relativo alla revisione cooperativa o ispezione straordinaria successiva [10].

     4. Il contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie, di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è determinato in relazione ai parametri del fatturato, del numero dei soci e del capitale sociale, anche in concorso tra loro, nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

     5. In caso di ritardato od omesso pagamento del contributo, se detto pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista, si applica una sanzione pari al 5 per cento del contributo; per i versamenti effettuati successivamente, tale sanzione è elevata al 15 per cento. In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo. In caso di omesso pagamento del contributo oltre il biennio di riferimento di cui al quarto comma dell'articolo 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, la società cooperativa o il consorzio possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale [11].

     6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con la procedura di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, si procederà all'individuazione di un profilo professionale, e del relativo contenuto, per l'esercizio dell'attività di vigilanza sulle società cooperative e sui loro consorzi.

     7. Gli enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo quanto disposto da leggi speciali. Tale vigilanza si esercita secondo le modalità previste per le società cooperative.

     8. Le funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono riservate alle regioni a statuto speciale nell'ambito del rispettivo territorio e della rispettiva competenza.

 

     Art. 16. Relazione al Parlamento sulla cooperazione.

     1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta, ogni tre anni, al Parlamento una dettagliata relazione sull'attività svolta in favore della cooperazione. Tale relazione deve riportare le notizie e i dati sullo stato della cooperazione in Italia.

 

     Art. 17. Gestione commissariale. [12]

 

     Art. 18. Norme diverse.

     1. - 2. [13].

     3. [14].

     4. [15].

     5. L'articolo 46 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 è abrogato.

     6. [16].

 

     Art. 19. Integrazione della documentazione per l'iscrizione nel registro prefettizio.

     1. Per ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'articolo 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, le società cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, devono allegare alla domanda di iscrizione, oltre ai documenti di cui al primo comma dell'articolo 14 del medesimo decreto legislativo n. 1577 del 1947, e successive modificazioni, la certificazione prevista dall'articolo 10- sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, relativa agli amministratori, ai sindaci e ai direttori in carica degli enti medesimi.

     2. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata dalle società cooperative e dai loro consorzi già iscritti nel registro prefettizio nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di cancellazione dal registro stesso.

 

     Art. 20. Soppressione della gestione fuori bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale preordinata all'attività di ispezione delle cooperative.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, è soppressa la gestione fuori bilancio relativa al «Fondo contributi di pertinenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le spese relative alle ispezioni ordinarie». Restano fermi i compiti e le funzioni di competenza del predetto Ministero previsti dall'articolo 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, come integrato dall'articolo 15 della presente legge, cui si provvede a carico degli stanziamenti di appositi capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da alimentarsi in relazione:

     a) al gettito dei contributi di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 1577 del 1947, e successive modificazioni;

     b) al gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della presente legge;

     c) ad una maggiorazione determinata, a decorrere dal 1993, nel 10 per cento del contributo di cui alla lettera a), a carico delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ivi compresi quelli aderenti alle associazioni riconosciute di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo; tale maggiorazione potrà essere successivamente adeguata in relazione ad eventuali maggiori oneri connessi all'attuazione della presente legge;

     d) agli eventuali avanzi di amministrazione della gestione soppressa.

     2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, i contributi ivi previsti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, ai capitoli di spesa da istituirsi ai sensi del comma 1.

 

     Art. 21. Norme transitorie e finali.

     1. Le disposizioni di cui alla presente legge possono essere recepite negli statuti delle società cooperative e dei loro consorzi, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

     2. L'ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge non fa decadere le società cooperative e i loro consorzi dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente.

     3. Alle banche di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2, della presente legge [17].

     4. Le società cooperative legalmente costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 3, relative al limite minimo del valore nominale delle quote o delle azioni.

     5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti di cui all'articolo 15, comma 7, sono tenuti agli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per le società cooperative e i loro consorzi.

     6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adegua ogni tre anni, con proprio decreto, le previsioni di cui agli articoli 3 e 15, nonché, di concerto con il Ministro delle finanze, le previsioni di cui agli articoli 7 e 10 tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT.

     7. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle società cooperative disciplinate dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni; e gli enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile.

     8. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle banche popolari, alle cooperative di assicurazione e alle società mutue assicuratrici, per le quali restano in vigore le disposizioni contenute nelle relative leggi speciali.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, nel testo risultante dall'art. 1 del D.Lgs. 15 giugno 1999, n. 206.

[2] Sostituisce il comma 3, art. 2521, del codice civile.

[3] Sostituisce l'art. 2536 del codice civile.

[4] Periodo soppresso dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 18 febbraio 1999, n. 28.

[6] Comma così sostituito dall'art. 17 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

[7] Comma inserito dall'art. 28 bis del D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito dalla L. 27 aprile 2022, n. 34.

[8] Il termine di cui al presente comma è stato fissato al 31 dicembre 1994 dall'art. 12 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299.

[9] Modificano gli artt. 23 e 27 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.

[10] Comma così sostituito dall'art. 17 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

[11] Comma così modificato dall'art. 42 della L. 12 dicembre 2002, n. 273.

[12] Sostituisce il primo comma, art. 2543, del codice civile.

[13] Modificano gli artt. 2544 e 2751 bis del codice civile.

[14] Modifica il primo comma, art. 61 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

[15] Modifica il secondo comma, art. 92, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.

[16] Modifica il secondo comma, art. 13 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.

[17] Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 150 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.