§ 58.5.5 - D.L. 16 maggio 1994, n. 299.
Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.5 contratti di solidarietà
Data:16/05/1994
Numero:299


Sommario
Art. 1.  Norme in materia di cassa integrazione guadagni.
Art. 2.  Norme relative alla disciplina della mobilità dei lavoratori.
Art. 3.  Trattamenti di disoccupazione.
Art. 4.  Norme in materia di contratti di solidarietà.
Art. 5.  Misure temporanee in materia di gestione delle eccedenze occupazionali.
Art. 6.  Misure sperimentali in materia di occupazione.
Art. 7.  Misure sperimentali di flessibilità della durata del lavoro.
Art. 8.  Disposizioni inerenti il settore siderurgico.
Art. 9.  Disposizioni inerenti il trasporto aereo.
Art. 10.  Interventi a sostegno di processi di ristrutturazione riorganizzazione o conversione aziendale.
Art. 11.  Misure promozionali in materia di ricerca e innovazione tecnologica.
Art. 12.  Norme transitorie e finali.
Art. 13.  Oneri.
Art. 14.  Lavori socialmente utili.
Art. 15.  Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione.
Art. 16.  Norme in materia di contratti di formazione e lavoro.
Art. 17.  Copertura finanziaria.
Art. 18.  Fiscalizzazione oneri sociali.
Art. 19.  Sgravi contributivi.
Art. 20.  Entrata in vigore.


§ 58.5.5 - D.L. 16 maggio 1994, n. 299. [1]

Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

(G.U. 20 maggio 1994, n. 116).

 

Capo I

NORME IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI, MOBILITÀ, TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE, CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ E GESTIONE DELLE ECCEDENZE OCCUPAZIONALI

 

     Art. 1. Norme in materia di cassa integrazione guadagni.

     1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) periodicamente esamina, anche ai fini della programmazione delle risorse a sostegno del reddito dei lavoratori, l'andamento occupazionale, sia sul piano congiunturale sia su quello strutturale, con riferimento ai settori produttivi e alle aree territoriali e detta, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale .

     2. In attesa dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono attribuite al Ministro del lavoro e della previdenza sociale le competenze del soppresso Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale. Il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, presieduto da un dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in posizione di fuori ruolo, opera presso il predetto Ministero ed elabora, con periodicità trimestrale, relazioni sull'andamento degli interventi di cassa integrazione salariale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base degli elementi forniti dal comitato tecnico, riferisce semestralmente al CIPE sull'andamento dell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi a sostegno del reddito dei lavoratori.

     3. [2]

     4. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

     "3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore a due anni. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio.".

     5. Il secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, è sostituito dal seguente:"L'importo di integrazione salariale sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non può superare: a) l'importo mensile di lire 1.248.021; b) l'importo mensile di lire 1.500.000 quando la retribuzione di riferimento per il calcolo dell'integrazione medesima, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a lire 2.700.000 mensili. Detti importi massimi vanno comunque rapportati alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1995, gli importi di integrazione salariale di cui alle lettere a) e b), nonché la retribuzione mensile di riferimento di cui alla medesima lettera b), sono aumentati nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati". [3]

     6. Le disposizioni in materia di diritto a trattamenti pensionistici di anzianità di cui al comma 2 bis dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano, oltre che nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità.

     7. A decorrere dal 1° gennaio 1994 la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale si applica ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia e, se costituite in forma cooperativa, anche ai soci lavoratori, addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività appaltate. Il trattamento di integrazione salariale è concesso nei casi in cui i predetti lavoratori siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza della riduzione delle attività appaltate ove connessa all'attuazione, da parte dell'appaltante, di programmi di crisi aziendale, o di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che abbiano dato luogo all'applicazione del trattamento a carico della cassa integrazione guadagni straordinaria. [4]

 

          Art. 2. Norme relative alla disciplina della mobilità dei lavoratori.

     1. All'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, dopo il comma 4, il seguente:

     "4 bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le mensionate condizioni ostative." [5]

     2. All'articolo 5, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il predetto beneficio è escluso per le imprese che si trovano, nei confronti dell'impresa disposta ad assumere, nei rapporti di cui all'articolo 8, comma 4 bis". [6]

     2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche nei casi di assunzioni regolate dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche nei casi di assunzioni avvenute ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. [7]

     3. All'articolo 9, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:

     "d bis) non risponda, senza motivo giustificato, alla convocazione da parte degli uffici circoscrizionali o della agenzia per l'impiego ai fini degli adempimenti di cui alle lettere che precedono, nonché di quelli previsti dal comma 5 ter dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.".

     4. L'articolo 9, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

     "3. La cancellazione dalla lista di mobilità ai sensi del comma 1 è dichiarata, entro quindici giorni, dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni.".

     5. All'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "All'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità devono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità. In caso di opzione a favore del trattamento di mobilità l'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidità resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento, ovvero in caso di sua corresponsione anticipata, per il periodo corrispondente all'ammontare della relativa anticipazione del trattamento di mobilità.".

     6. Il lavoratore in mobilità assunto da una impresa, ove venga da questa licenziato senza aver maturato i requisiti temporali previsti dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è reiscritto nelle liste di mobilità ed ha diritto ad usufruire della relativa indennità per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta decurtata del periodo di attività lavorativa prestata.

 

          Art. 3. Trattamenti di disoccupazione.

     1. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione è elevata al 27 per cento dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994 e al 30 per cento dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

     2. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e all'articolo 1, comma 5, trova applicazione anche al trattamento ordinario di disoccupazione avente decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. [Nel caso di attuazione di programma di trattamento straordinario di integrazione salariale, i lavoratori edili licenziati ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, i quali abbiano una anzianità aziendale di almeno trentasei mesi, di cui almeno ventiquattro di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività ed infortuni, hanno diritto al trattamento di disoccupazione speciale previsto dall'articolo 11, comma 2, della citata legge n. 223/1991] [8].

     4. [Per i lavoratori di cui al comma 3 e per quelli di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, aventi i medesimi requisiti previsti al comma 3, licenziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 1994 da imprese edili, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, anche al di là dei limiti territoriali ivi previsti] [9].

 

          Art. 4. Norme in materia di contratti di solidarietà.

     1. All'articolo 13 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 3 è abrogato ed il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Nelle unità produttive interessate da contratti di solidarietà e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, le condizioni alle quali è consentito il cumulo dei due distinti benefici sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.".

     2. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è sostituito dal seguente:

     "8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori.".

 

          Art. 5. Misure temporanee in materia di gestione delle eccedenze occupazionali.

     1. Fino al 31 dicembre 1996, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata di ammontare almeno pari al dieci per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva e destinatari della normativa sulle integrazioni salariali. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi. [10]

     2. Nell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "a quindici dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "a cinquanta dipendenti.".

     3. La disciplina in materia di indennità di mobilità è estesa alle aziende destinatarie del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alle stesse condizioni ivi previste. [11]

     4. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, già prorogato dall'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994.

     5. Le disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano altresì ai lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1994 da imprese appartenenti ai settori della chimica, dell'industria della difesa, dell'industria minero metallurgica non ferrosa, dell'industria tessile, dell'abbigliamento e delle calzature, nonché da imprese che si trovano nelle aree di declino industriale individuate ai sensi del regolamento CEE n. 2081/93 (obiettivo n. 2). Per i lavoratori collocati in mobilità in conseguenza di procedura per la dichiarazione di mobilità avanzata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i benefici attribuiti ai sensi del presente comma su base settoriale operano a condizione che la dichiarata eccedenza venga accertata, nel corso della predetta procedura, dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

     6. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione, entro il termine del 31 dicembre 1994 previsto dal comma 4, anche nei confronti dei lavoratori occupati in unità produttive che non rientrano nell'area di applicazione delle predette disposizioni e collocati in mobilità successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che:

     a) le predette unità produttive appartengano ad impresa che occupa più di cinquecento dipendenti dei quali non meno di un terzo in una o più unità produttive situate nelle aree territoriali cui trovano applicazione le citate disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

     b) vi sia stato l'accertamento, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che l'eccedenza di personale interessi anche le unità produttive presenti nelle predette aree territoriali.

     7. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 10 bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si interpreta nel senso che il riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensionamento di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992, opera sia relativamente all'età richiesta per l'ammissione al beneficio del prolungamento dell'indennità di mobilità, sia al requisito di età per il pensionamento di vecchiaia.

     8. Fino al 31 dicembre 1995, per le unità produttive interessate da accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto e situate nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la durata del programma per crisi aziendale può essere fissata, in deroga all'articolo 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, fino ad un massimo di ventiquattro mesi. L'indennità di mobilità spettante ai lavoratori delle predette unità produttive che siano stati licenziati prima del termine del programma di utilizzo del trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale è prolungato di un periodo pari a quello intercorrente tra la data di estinzione del rapporto e quella del termine del programma. In tali casi la riduzione dell'ammontare dell'indennità di mobilità viene operata a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno successivo a quello in cui sarebbe venuto a scadenza il trattamento di integrazione salariale. La somma dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aumentata di un importo pari a quella della contribuzione addizionale prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, calcolata con riferimento al predetto residuo periodo.

     9. All'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, l'ultimo periodo è soppresso.

     10. All'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, al secondo periodo le parole: "Tale proroga non opera" sono sostituite dalle seguenti: "Le proroghe di cui al presente comma e di cui ai commi 1 e 1 bis non operano".

     11. Le proroghe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, non operano, oltre che per i casi previsti dall'ultimo periodo del comma 2 del citato articolo 1, anche per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrano le condizioni per accedere ai benefici previsti dai commi 4, 5 e 6 e dal comma 4 dell'articolo 3 del presente decreto.

     12. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, si interpreta nel senso che i periodi di durata del trattamento straordinario ivi previsti sono concessi anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 3, 5 e 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

     13. L'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, si interpreta nel senso che nelle procedure ivi previste non trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

     14. Per i dipendenti delle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i dipendenti dell'INSAR, nonché per i dipendenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, per i quali il trattamento di mobilità cessa nel corso del 1994 e per i quali il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità risulta ridotto per effetto dell'applicazione di norme di legge che hanno concesso trattamenti di integrazione salariale con pari riduzione della predetta indennità, quest'ultima è attribuita per un periodo di sei mesi.

     15. Per l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 501, il termine del 1° gennaio 1991 di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è differito al 31 dicembre 1992.

     16. Per consentire la prosecuzione, fino e non oltre al 31 maggio 1995, degli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è assegnata alla GEPI la somma di lire 21,5 miliardi da utilizzare con le modalità di cui al comma 8 del predetto articolo 4. [12]

     17. Per i lavoratori di cui all'articolo 22, commi 7 e 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il periodo di fruizione dei relativi trattamenti, in scadenza entro l'anno 1994, è prorogato fino al 31 dicembre 1994 previa domanda, da inoltrarsi alle sezioni circoscrizionali per l'impiego competenti per territorio da parte dei soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di disoccupazione. [13]

     18. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i quali il trattamento di mobilità è scaduto o scade entro il primo semestre 1994, il medesimo è prorogato fino al 31 dicembre 1994. [14]

     19. Il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui all'articolo 2 ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è prorogato fino e non oltre il 31 maggio 1995, limitatamente al contingente numerico definito, in attuazione del predetto articolo 2 ter, con delibera CIPI in data 7 giugno 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993. [15]

 

          Art. 6. Misure sperimentali in materia di occupazione.

     1. In via sperimentale, al fine di promuovere il metodo consensuale di gestione dei problemi del mercato del lavoro finalizzato a difendere e ad incrementare i livelli occupazionali, alle imprese di cui al comma 2 è riconosciuto il beneficio dello sgravio totale o parziale degli oneri previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti ad incremento dei livelli occupazionali.

     2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese, appartenenti a settori interessati da crisi occupazionale, che danno attuazione a piani occupazionali concordati tra le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro entro il 31 dicembre 1995. Il beneficio è riconosciuto, per un periodo determinato nel medesimo decreto, per i lavoratori assunti, in attuazione del piano, successivamente alla data della sua approvazione. Il beneficio può essere concesso anche ad imprese di nuova costituzione purché ricorrano le condizioni di cui al comma 4 bis dell'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, aggiunto dal comma 1 dell'articolo 2.

     3. Sono escluse dal beneficio di cui al comma 1 le imprese che nei dodici mesi precedenti all'assunzione hanno effettuato riduzioni di personale.

     4. I piani ed il decreto di cui al comma 2 stabiliscono termini, modalità e condizioni del beneficio di cui al comma 1, che è concesso tenendo conto delle risorse finanziarie relative ai benefici previsti dall'ordinamento, a favore dei datori di lavoro, in caso di assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale. Il beneficio è concesso, eventualmente per la parte aggiuntiva alle predette risorse finanziarie, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo previsto dall'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

 

          Art. 7. Misure sperimentali di flessibilità della durata del lavoro.

     1. In attesa di un intervento di ridefinizione organica delle misure di incentivazione di un diverso assetto degli orari di lavoro in funzione di difesa o di promozione dei livelli occupazionali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al fine di promuovere, in via sperimentale, il ricorso al lavoro a tempo parziale nonché a forme di utilizzo flessibile dell'orario di lavoro, può concedere, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in applicazione delle disposizioni del decreto di cui al comma 3, i seguenti benefici:

     a) una riduzione, a beneficio delle imprese, dell'aliquota contributiva per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, relativamente ai contratti di lavoro a tempo parziale stipulati ad incremento degli organici esistenti; [16]

     b) una riduzione, a beneficio delle imprese, non inferiore allo 0,20 dell'aliquota contributiva prevista per il trattamento di integrazione salariale dall'articolo 12, primo comma, n. 1), della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni, nonché una integrazione al trattamento retributivo dei lavoratori nelle imprese in cui vengano stipulati i contratti collettivi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che altresì determinino la durata dell'orario settimanale come media di un periodo plurisettimanale non inferiore a quattro mesi. [17]

     2. Il beneficio di cui al comma 1, lettera a), può essere determinato in misura differenziata con riferimento a differenti fasce di orario.

     3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono stabiliti misure, termini, modalità e condizioni dei benefici di cui al comma 1.

 

          Art. 8. Disposizioni inerenti il settore siderurgico.

     1. Per consentire il rispetto degli impegni assunti in sede comunitaria per il risanamento del settore siderurgico, secondo il piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo e con riferimento alle linee di programmazione del settore elaborate in sede nazionale, è autorizzato, nel limite massimo di 17.100 unità, un piano per il triennio 1994-1996 di pensionamento anticipato dei dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico e privato, nonché dalle imprese, già beneficiarie dei provvedimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni, di impiantistica industriale nel settore siderurgico, in attività al 1° gennaio 1994, di età non inferiore a cinquanta anni se uomini e quarantasette anni se donne, e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. A tal fine, ai dipendenti medesimi, è concesso un aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di dieci anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del raggiungimento del sessantesimo anno di età ovvero del periodo necessario al conseguimento di 35 anni di anzianità contributiva. Si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità. [18]

     1 bis. Nel piano di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite massimo numerico ivi previsto, possono essere inclusi anche lavoratori dipendenti, alla data del 1° gennaio 1993, dalle imprese indicate nel medesimo comma e successivamente collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che non abbiano fatto richiesta, alla data di entrata in vigore della  legge di conversione del presente decreto, di corresponsione anticipata dell'indennità ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della medesima legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero che vengano licenziati per cessazione o riduzione di attività entro il 31 dicembre 1994 avendo maturato almeno trenta anni di anzianità contributiva. [19]

     2. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano già in possesso dei predetti requisiti, ovvero che li matureranno nel corso del triennio 1994-1996, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le imprese, sulla base del piano triennale di pensionamento anticipato, sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande sono trasmesse all'Istituto previdenziale, si estingue nell'ultimo giorno del mese precedente la decorrenza del trattamento pensionistico.

     2 bis. Il beneficio del pensionamento anticipato previsto dal comma 1 del presente articolo si applica anche nel caso in cui i lavoratori, le cui domande di pensionamento anticipato sono selezionate e trasmesse dalle imprese ai competenti istituti previdenziali ai sensi del comma 2, siano collocati in mobilità successivamente al 1° gennaio 1995. [20]

     3. Il piano di cui al comma 1 è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.

 

          Art. 9. Disposizioni inerenti il trasporto aereo.

     1. Al fine di garantire il riassetto organizzativo e produttivo delle imprese esercenti il trasporto aereo, anche in conseguenza del progressivo processo di liberalizzazione nell'ambito del mercato interno comunitario, sono autorizzati:

     a) per la totalità dei dipendenti, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, le misure di fiscalizzazione degli oneri sociali, stabilite a favore delle imprese armatoriali di navigazione dal decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1990, n. 210, dal decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, e dal decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151;

     b) per il biennio 1994-1995, un piano di pensionamento anticipato nel limite massimo di 800 unità in favore delle imprese appartenenti al gruppo Alitalia sulla base dei seguenti criteri:

     1) possono essere ammessi al beneficio del pensionamento anticipato i lavoratori dipendenti da imprese del gruppo in possesso di almeno trenta anni di anzianità contributiva e assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva ed assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di età. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano già in possesso dei predetti requisiti, ovvero che li matureranno nel corso del 1995, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

     2) le imprese, sulla base del programma biennale di pensionamento anticipato, sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole all'INPS. Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande sono trasmesse all'Istituto previdenziale, si estingue nell'ultimo giorno del mese precedente la decorrenza del trattamento pensionistico. Si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità.

     2. Possono essere altresì ammessi al beneficio del pensionamento anticipato rispetto all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, con le procedure, i limiti e le contribuzioni previste dal presente articolo, nonché nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1, lettera b), i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dipendenti da imprese del gruppo Alitalia di età non inferiore a 55 anni se uomini e ai 50 anni se donne e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Agli stessi spetta una maggiorazione dell'anzianità contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento dell'età di 60 anni se uomini e di 55 anni se donne.

     3. Il piano di cui al comma 1, lettera b), è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro.

 

          Art. 10. Interventi a sostegno di processi di ristrutturazione riorganizzazione o conversione aziendale.

     1. Al fine di favorire l'attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, concordati con le organizzazioni sindacali, che presentano rilevanti conseguenze sul piano occupazionale avuto riguardo alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio, è autorizzato, nel limite massimo di 8.500 unità, un piano di pensionamenti anticipati a beneficio dei lavoratori, dipendenti dalle imprese industriali, interessati da procedure di mobilità intraprese nel corso dell'attuazione dei predetti programmi e che, ove licenziati nel corso dell'anno 1994, avrebbero avuto titolo per beneficiare del trattamento di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223. I predetti lavoratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) rientrare in categorie di difficile ricollocamento individuate, anche con riferimento alle caratteristiche del mercato del lavoro locale, dai contratti collettivi di gestione delle eccedenze;

     b) alla data del 31 dicembre 1993 aver compiuto 50 anni se donne ovvero 55 se uomini ed aver maturato nell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, una anzianità contributiva di almeno 25 anni;

     c) alla medesima data di cui alla lettera b) aver maturato nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti una anzianità contributiva di almeno 30 anni.

     2. Ai lavoratori ammessi al beneficio del pensionamento anticipato è concesso un aumento dell'anzianità contributiva pari, nel caso di cui al comma 1, lettera b), al periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età, se donne o del sessantesimo anno di età se uomini, ovvero del periodo necessario al conseguimento di trentacinque anni di anzianità contributiva e, nel caso di cui al comma 1, lettera c), al periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto e la data di maturazione del trentacinquesimo anno di anzianità contributiva.

     3. Le imprese che intendono partecipare al piano di pensionamenti anticipati di cui al comma 1, debbono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La domanda può congiuntamente riguardare anche imprese collegate a quella interessata dal programma di cui al comma 1, che siano di minore dimensione occupazionale e che attuino programmi di crisi aziendale, purché quest'ultima costituisca un riflesso del programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione dell'impresa collegata di maggiore dimensione.

     4. La domanda di cui al comma 3, corredata dalle comunicazioni di avvio delle procedure di mobilità, deve indicare il numero dei lavoratori per i quali si richiede il pensionamento anticipato. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 3, il piano di cui al comma 1 è approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto della rilevanza delle conseguenze occupazionali.

     5. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati in possesso dei requisiti di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano di pensionamento anticipato di cui al medesimo comma 1. Le imprese, sulla base di tale piano e delle esigenze di ristrutturazione, riorganizzazione, provvedono entro i trenta giorni successivi a selezionare le domande presentate trasmettendole all'INPS, precisando in tale comunicazione la data di risoluzione dei rapporti di lavoro, che dovrà comunque coincidere con l'ultimo giorno del relativo mese. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

     6. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun mese di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità.

     7. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui al comma 6, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, un contributo pari al cinquanta per cento degli oneri complessivi di cui al comma 6, diminuiti degli importi relativi alla mancata corresponsione dei trattamenti di mobilità e ai minori correlativi oneri figurativi, che sarebbero spettati ai medesimi lavoratori quali fruitori del trattamento di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Tali importi sono determinati assumendo quale data di decorrenza l'ottavo giorno successivo al licenziamento ovvero l'ottavo giorno successivo alla cessazione della corresponsione dell'indennità di mancato preavviso. L'impresa ha facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del tasso legale annuo, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione. [21]

     8. Fermi restando le procedure, le contribuzioni e il contingente numerico di 8.500 unità previsti dal presente articolo, il beneficio del pensionamento anticipato di cui al comma 1, lettera c), si applica nel limite di ottocento unità e con effetto dalla maturazione dei requisiti previsti nel presente comma, ai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti al settore dell'industria della difesa, che attuino i programmi di cui al comma 1, i quali maturino il requisito contributivo previsto dal predetto comma 1, lettera c), entro il 31 dicembre 1994 ed il requisito di età previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 31 dicembre 1996.

 

          Art. 11. Misure promozionali in materia di ricerca e innovazione tecnologica.

     1. Al fine di assicurare un più efficace e diretto rapporto tra attività produttive e attività di ricerca scientifica e tecnologica, anche in funzione di promozione dei livelli occupazionali, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove iniziative di attività di ricerca e di qualificazione e formazione di risorse umane orientate alle esigenze delle attività produttive con particolare funzione di supporto ai processi di sviluppo delle piccole e medie imprese.

     2. – 4. [22]

     5. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse finanziarie, non inferiori a lire 50 miliardi annui, preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.Tali risorse sono destinate ad incrementare le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, istituito nello stato di previsione del MURST. [23]

 

          Art. 12. Norme transitorie e finali.

     1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la competenza a determinare composizione e funzionamento del comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è attribuita al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica e, fino alla nomina del dirigente generale di cui all'articolo 1, comma 2, il predetto comitato continua ad operare nella composizione prevista nella previgente normativa.

     2. I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità alla data di entrata in vigore del presente decreto devono esercitare entro sessanta giorni da tale data l'opzione di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 2, comma 5. Tale opzione ha effetto per il residuo periodo.

     3. L'onere derivante dall'articolo 4 bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativamente al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale interessato, è valutato in lire 55 miliardi per l'anno 1994, in lire 69 miliardi per l'anno 1995 e in lire 71 miliardi per l'anno 1996.

     4. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per lire 19 miliardi per l'anno 1994, per lire 123 miliardi per l'anno 1995, per lire 158 miliardi per l'anno 1996 e per lire 72 miliardi per l'anno 1997, intendendosi i relativi interventi prorogati per i predetti anni.

     5. Per consentire il pagamento rateale dei contributi a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, non si applicano alle somme iscritte, in conto residui, al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1994 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     6. Nell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono soppresse le parole: "con più di cento dipendenti".

     7. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è fissato al 31 dicembre 1994. [24]

     8. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo".

 

          Art. 13. Oneri.

     1. Al complessivo onere derivante dall'applicazione del presente capo, con esclusione di quello derivante dall'applicazione degli articoli 5, comma 19, 6, 7 e 11 valutato in lire 1.654 miliardi per l'anno 1994, in lire 1.365 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 1.375 miliardi per l'anno 1996, si provvede: quanto a lire 947 miliardi per l'anno 1994, a lire 1.010 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 940 miliardi per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 170 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 537 miliardi per l'anno 1994, a lire 185 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 265 miliardi per l'anno 1996, mediante riduzione delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto articolo 11.

 

Capo II

NORME IN MATERIA DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI, INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI GIOVANI E CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO.

 

          Art. 14. Lavori socialmente utili. [25]

 

          Art. 15. Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione.

     1. Nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego e d'intesa con le regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e 1995, piani mirati a promuovere l'inserimento professionale dei giovani di età compresa tra 19 e 32 anni e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento. I piani sono attuati attraverso:

     a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonché la partecipazione ad iniziative formative volte al recupero dell'istruzione di base, alla qualificazione professionale dei soggetti già in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione di secondo livello per giovani già in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

     b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate.

     2. I progetti di cui al comma 1, lettera a), per la parte relativa al programma dei lavori socialmente utili, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 14. La parte relativa al programma formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con le istituzioni competenti.

     3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l'impiego. [26]

     4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui al presente articolo non può essere superiore alle 80 ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni ora di formazione svolta e di attività prestata al giovane è corrisposta un'indennità pari a lire 7.500. Al pagamento dell'indennità provvede mensilmente l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, eventualmente avvalendosi della rete di sportelli bancari o postali all'uopo convenzionati. A decorrere dal 1° gennaio 1999 i soggetti utilizzatori corrispondono l'indennità spettante ai giovani anche per la parte di competenza del citato Ufficio a valere sul Fondo per l'occupazione. Le somme anticipate saranno conguagliate dai soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti all'INPS relativi ai lavoratori dipendenti. Dette somme, previa rendicontazione, saranno trimestralmente rimborsate all'INPS da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La metà del costo dell'indennità, esclusa quella relativa alle ore di formazione, è a carico del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa secondo modalità previste dalla convenzione. [27]

     5. Per i progetti di cui al comma 1, lettera b), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina i limiti del ricorso all'istituto in rapporto al numero dei dipendenti del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa e nel caso in cui quest'ultimo non abbia proceduto all'assunzione di almeno il sessanta per cento dei giovani utilizzati in analoghi progetti.

     6. L'utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al comma 1, lettera b), non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la possibilità di assumere il giovane, al termine dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro, relativamente alla stessa area professionale. I medesimi progetti devono indicare idonee forme assicurative a carico del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa.

     7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego. [28]

     8. Al finanziamento dei piani di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

 

          Art. 16. Norme in materia di contratti di formazione e lavoro.

     1. Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i soggetti di età compresa tra sedici e trentadue anni. Oltre ai datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, possono stipulare contratti di formazione e lavoro anche gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali, sportive, fondazioni, enti pubblici di ricerca, nonché datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto al comma 7. [29]

     2. Il contratto di formazione e lavoro è definito secondo le seguenti tipologie:

     a) contratto di formazione e lavoro mirato alla:

     1) acquisizione di professionalità intermedie;

     2) acquisizione di professionalità elevate;

     b) contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.

     3. I lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere inquadrati a un livello inferiore a quello di destinazione.

     4. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2 e i dodici mesi per i contratti di cui alla lettera b) del medesimo comma.

     5. I contratti di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del comma 2 devono prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Il contratto di cui alla lettera b) del comma 2 deve prevedere una formazione minima non inferiore a venti ore di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. I contratti collettivi possono prevedere la non retribuibilità di eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione.

     6. Per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2, continuano a trovare applicazione i benefici contributivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti di cui alla lettera b) del predetto comma 2 i medesimi benefici trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad essa, per una durata pari a quella del contratto di formazione e lavoro così trasformato e in misura correlata al trattamento retributivo corrisposto nel corso del contratto di formazione medesimo. Nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, in caso di trasformazione, allo scadere del ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera a), in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, continuano a trovare applicazione, per i successivi dodici mesi, le disposizioni di cui al comma 3 e quelle di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui il lavoratore, durante i suddetti ulteriori dodici mesi, venga illegittimamente licenziato, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dei benefici contributivi percepiti nel predetto periodo. [30]

     7. [31].

     8. All'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nel caso in cui la delibera della commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, provvede il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione". Al medesimo articolo 3, comma 3, sono soppresse le parole: "ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione regionale per l'impiego".

     9. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera a), il datore di lavoro, utilizzando un modello predisposto, sentite le parti sociali, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasmette alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dal lavoratore interessato. Le strutture competenti delle regioni possono accertare il livello di formazione acquisito dal lavoratore. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui alla lettera b) del comma 2, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.

     10. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo delle singole imprese.

     11. La misura di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è elevata al sessanta per cento.

     12. [32]

     13. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

     14. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione del comma 1, primo periodo, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di formazione e lavoro già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Esse, ad eccezione dei commi 1, primo periodo, 8, 11 e 15, non trovano inoltre applicazione nei confronti dei contratti di formazione e lavoro stipulati entro il 30 giugno 1995, sulla base di progetti che alla data del 31 marzo 1995, risultino già approvati, presentati, ovvero riconosciuti conformi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dall'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169. [33]

     15. Dalla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, è eliminato il procedimento per l'approvazione dei progetti di formazione e lavoro da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

 

          Art. 17. Copertura finanziaria.

     1. Per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per lire 20 miliardi per l'anno 1994 e per lire 80 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede: quanto a lire 19 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Tali somme sono versate all'entrata di bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 1 miliardo per l'anno 1994 ed a lire 80 miliardi per l'anno 1995, mediante la riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto articolo 11. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per le medesime finalità, in quello successivo.

 

Capo III

NORME IN MATERIA DI FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI E DI SGRAVI CONTRIBUTIVI

 

          Art. 18. Fiscalizzazione oneri sociali.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 sono confermati gli esoneri contributivi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, secondo condizioni, limiti e modalità previsti dal predetto decreto. [34]

     2. L'obbligo contributivo per le imprese industriali operanti nel territorio della provincia di Gorizia nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali previsto dall'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, si considera regolarmente assolto con i versamenti delle predette imprese effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore dell'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. [35]

     3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 2.063 miliardi per l'anno 1994, in lire 2.130 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 2.200 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 19. Sgravi contributivi.

     1. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 21, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, relativo alla definizione ed attribuzione, in conformità agli indirizzi della Comunità europea, degli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il termine del 30 novembre 1993, previsto dall'articolo 1, comma 1, del predetto decreto-legge e quello del 31 dicembre 1993, previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 1988, n. 337, sono differiti fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 giugno 1994, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura del 6 per cento alla misura del 5 per cento, relativamente al periodo di paga in corso al 1° gennaio 1994 e fino al 30 giugno 1994. [36]

     2. Per i nuovi assunti dal 1° dicembre 1993 al 30 giugno 1994, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1993, nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

     3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni.

     4. Per i periodi di paga successivi a quelli di cui al comma 1 si provvede con il decreto ivi richiamato, nei limiti delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 5.

     5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la complessiva spesa di lire 6.000 miliardi per i periodi di paga in corso dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994, di lire 5.000 miliardi per i periodi di paga in corso dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1995 e di lire 4.000 miliardi per i periodi di paga in corso dal 1° dicembre 1995 al 30 novembre 1996. Al relativo onere per il triennio 1994-1996, pari a lire 6.000 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Alla quantificazione dell'onere relativo ai periodi di paga successivi si provvede, in armonia con gli indirizzi della Comunità europea, recepiti dal decreto attuativo di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. [37]

     6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 20. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 19 luglio 1994, n. 451.

[2] Comma abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218.

[3] Comma così sostituito dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, di conversione.

[4] Comma così modificato dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, di conversione.

[5] Comma così modificato dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, di conversione.

[6] Comma così modificato dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, di conversione.

[7] Comma aggiunto dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, di conversione.

[8] Comma abrogato dall'art. 2, comma 71, della L. 28 giugno 2012, n. 92, con la decorrenza ivi prevista.

[9] Comma abrogato dall'art. 2, comma 71, della L. 28 giugno 2012, n. 92, con la decorrenza ivi prevista.

[10] Comma così modificato dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, di conversione.

[11] Comma così modificato dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, di conversione.

[12] Comma così modificato dall'art. 4 del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

[13] Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608.

[14] Comma così modificato dall'art. 4 del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

[15] Comma così modificato dall'art. 4 del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

[16] Lettera così modificata dall'art. 11 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61.

[17] Comma così modificato dall'art. 13 della L. 24 giugno 1997, n. 196.

[18] Comma così modificato dall'art. 9 novies del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

[19] Comma aggiunto dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, di conversione. Il termine di cui al presente comma è stato differito al 28 febbraio 1995 dall'art. 2 del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

[20] Comma inserito dall'art. 4 del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

[21] Comma così modificato dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, di conversione.

[22] Commi abrogati dall' art. 9 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, con decorrenza dall’entrata in vigore del primo decreto di cui all'art. 6 dello stesso D.Lgs. 297/99.

[23] Comma così modificato dall' art. 9 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, con decorrenza dall’entrata in vigore del primo decreto di cui all' art. 6 dello stesso D.Lgs. 297/99.

[24] Comma così modificato dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, di conversione.

[25] Articolo, modificato dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, di conversione, dal D.L. 1° ottobre 1996, n. 510 e abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468.

[26] Comma così sostituito dall'art. 9 octies del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

[27] Comma così modificato dall'art. 81 della L. 23 dicembre 1998, n. 448.

[28] Comma così sostituito dall'art. 9 octies del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

[29] Comma così modificato dall'art. 15 della L. 24 giugno 1997, n. 196.

[30] Comma così modificato dall'art. 15 della L. 24 giugno 1997, n. 196.

[31] Comma abrogato dall'art. 9 del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

[32] Comma abrogato dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, di conversione.

[33] Comma così modificato dall'art. 9 del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

[34] Comma modificato dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, di conversione e, ulteriormente, così modificato dall'art. 9 del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

[35] Per l’interpretazione autentica del presente comma vedere l'art. 2 del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

[36] Comma così modificato dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, di conversione.

[37] Comma così modificato dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, di conversione.