§ 98.1.26871 - Legge 26 gennaio 1994, n. 56.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, recante proroga di trattamenti straordinari di integrazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:26/01/1994
Numero:56


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, recante proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale, è convertito in legge con le modificazioni riportate [...]


§ 98.1.26871 - Legge 26 gennaio 1994, n. 56. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, recante proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale.

(G.U. 26 gennaio 1994, n. 20)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, recante proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478

     All'articolo 1:

     al comma 1, le parole: "31 luglio 1994, nel caso" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1994, anche nel caso" e sono soppresse le parole: ", sentito il Comitato di cui all'art. 19 della legge 29 febbraio 1986, n. 41,";

     dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Il trattamento di proroga di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti delle aziende per le quali è applicato il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'art. 3, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, nonchè dall'art. 7, commi 5 e 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236";

     al comma 2, le parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 5 e 6".

     All'articolo 2, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

     "2-bis. In ottemperanza alle disposizioni vigenti sugli atti pubblici di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono istituiti, utilizzando il personale già in servizio, presso le sedi centrali e periferiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli uffici regionali del lavoro, appositi uffici informativi, in particolare per fornire informazioni sullo stato di avanzamento delle istanze di concessione dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, di indennità di mobilità, dei contratti di solidarietà, nonchè sulle aziende poste in commissariamento ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modificazioni.

     2-ter. La proroga del trattamento straordinario, per i casi previsti all'art. 1, commi 1 e 1-bis, può essere concessa anche per periodi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, purchè non sia stata conclusa la procedura di mobilità ovvero sia stata revocata e purchè il periodo precedentemente concesso sia cessato in data non antecedente il 30 giugno 1993".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.