§ 98.1.26815 - Legge 19 luglio 1993, n. 236.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.


Settore:Normativa nazionale
Data:19/07/1993
Numero:236


Sommario
Art. 1.  [1]


§ 98.1.26815 - Legge 19 luglio 1993, n. 236.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

(G.U. 19 luglio 1993, n. 167)

 

     Art. 1. [1]

     1. Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57.

     3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1.

     4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 5 dicembre 1992, n. 472, e 1° febbraio 1993, n. 26.

     5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 ottobre 1992, n. 398, 11 dicembre 1992, n. 478, e 12 febbraio 1993, n. 31.

 

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148

     All'art. 1:

     al comma 1, dopo le parole: "ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88", sono inserite le seguenti: "o del regolamento CEE n. 328/88 così individuate ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia";

     dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1 si tiene altresì conto:

     a) della presenza di crisi territoriali di particolare gravità o di crisi settoriali con notevole impatto sui livelli occupazionali, facendo riferimento ai criteri già definiti sulla base della legislazione vigente per particolari settori;

     b) della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di depressione economica;

     c) della sussistenza di processi di ristrutturazione, di riconversione industriale o di deindustrializzazione;

     d) della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazione e difesa del patrimonio storico e artistico";

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono, per una durata non superiore ai tre anni, l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno, aggiuntiva rispetto alle unità effettivamente occupate alla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo modulazioni decrescenti che non possono superare complessivamente una annualità del costo medio pro capite del lavoro. Il beneficio è cumulabile con le agevolazioni di cui agli articoli 8, 20 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed all'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Gli incentivi di cui al presente comma devono favorire l'occupazione femminile, in conformità ai princìpi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125";

     il comma 6 è sostituito dal seguente:

     "6. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego, stipula convenzioni con consorzi di comuni e con enti, società, cooperative o consorzi pubblici e privati, di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonchè con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilità e dello sviluppo di nuova occupazione, anche delineando metodi di valutazione della fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti";

     dopo il comma 7, è inserito il seguente:

     "7-bis. I contributi che verranno erogati dalla CEE per la realizzazione dei servizi di informazione sul mercato del lavoro comunitario e per gli scambi di domande e offerte di lavoro tra gli Stati membri, nonchè per le attività di cooperazione tra i servizi per l'impiego comunitari, verranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".

     Dopo l'art. 1, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 1-bis (Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi). - 1. Una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, non superiore al 10 per cento, è riservata allo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali nelle regioni del Mezzogiorno, nonchè nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazioni di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli anziani non autosufficienti.

     2. Le finalità di cui al comma 1, ad eccezione di quelle relative alle imprese che operano nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti, sono realizzate tramite il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1991, n. 275, che opera con i propri criteri e le proprie procedure.

     3. I soggetti destinatari dei benefici devono avere le caratteristiche delle società o delle cooperative di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni.

Art. 1-ter (Fondo per lo sviluppo). - 1. Per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'art. 1 di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, con priorità per l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, nonchè per promuovere azioni di sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione dell'efficienza complessiva dell'area anche attraverso interventi volti alla creazione di infrastrutture tecnologiche, in relazione ai connessi effetti occupazionali, è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un apposito Fondo per lo sviluppo con la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

     2. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, e sentito il Comitato di cui all'art. 1, comma 1, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può avvalersi delle società di promozione industriale partecipate dalle società per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ovvero da enti di gestione disciolti, nonchè della GEPI S.p.A.

     4. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

     5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nei limiti delle quote indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, per l'erogazione, alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati, della quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione di programmi di politica comunitaria, secondo le modalità stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183 e successive modificazioni.

     6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale".

     All'art. 2:

     al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il solo anno 1993 i restanti 15 miliardi sono conferiti al Fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30, e successive modificazioni, congiuntamente ai rientri per capitale ed interessi, nel limite di lire 25 miliardi, relativi ai finanziamenti accordati a valere sul predetto Fondo istituito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49";

     dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

     "3-bis. Si applicano alle cooperative costituite ai sensi dell'art. 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

     3-ter. Il comma 1 dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è sostituito dal seguente:

     "1. In deroga alle vigenti norme possono partecipare alle cooperative di cui all'art. 14 le società finanziarie il cui capitale sia posseduto per almeno l'80 per cento da cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi. Non rientra nel calcolo per la determinazione di tale percentuale il capitale sociale eventualmente sottoscritto dalle società e dalle associazioni che gestiscono i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59"";

     i commi 4 e 5 sono soppressi;

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "9-bis. Un programma analogo a quello di cui al comma 9 è presentato dalle regioni Emilia-Romagna e Toscana per i comprensori dell'Appennino interessati a gravi crisi aziendali nei settori della trasformazione dei prodotti zootecnici, della forestazione e dell'agricoltura. Per le finalità di cui al presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a 3 miliardi di lire per ciascuna delle due regioni, nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 9".

     Dopo l'art. 2, è inserito il seguente:

     "Art. 2-bis (Attività di ricerca e sviluppo sui materiali ceramici avanzati). - 1. In occasione del riaccorpamento totale all'interno della struttura dell'ENEA delle attività di ricerca e sviluppo sui materiali ceramici avanzati, condotte anche su incarico del medesimo ENEA presso il centro ricerche di Bologna della Società TEMAV, l'Ente predetto è autorizzato, per assicurare continuità alle ricerche impostate, a rilevare le attività e le attrezzature della TEMAV, nonchè ad assumere i 50 dipendenti del suddetto centro ricerche, anche in deroga ai limiti di età previsti alla normativa vigente.

     2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere compiute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'inquadramento si provvederà, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, sulla base dei titoli di studio e delle esperienze professionali di ciascun lavoratore. Il trattamento economico spettante è pari a quello iniziale della qualifica di inquadramento. I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le ordinarie disponibilità di bilancio dell'Ente".

     All'art. 3:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. E' autorizzata l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica nell'ambito degli ecosistemi fluviali, da effettuarsi secondo programmi redatti per i bacini di rilievo nazionale dalle rispettive autorità, per i bacini di rilievo interregionale dalle rispettive autorità o d'intesa tra le regioni competenti per territorio, ove le autorità non siano costituite, e per i bacini di rilievo regionale dalle regioni. I programmi sono redatti sulla base di criteri e modalità adottati con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni. Il Comitato dei ministri di cui all'art. 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, è integrato con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale";

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. I programmi sono presentati al Comitato dei ministri di cui all'art. 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1. L'inosservanza del predetto termine comporta l'esclusione della ripartizione di cui al comma 7";

     al comma 4:

     dopo le parole: "in conto residui" sono inserite le seguenti: "per la parte capitale";

     è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre 1994 possono, comunque, essere utilizzate, con le finalità orientate alla ricostruzione del Belice, le somme non impegnate di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 1990, iscritte in conto residui per il 1992";

     dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     "4-bis. Tra gli istituti di credito speciali o sezioni autonome autorizzati di cui all'art. 6 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, deve intendersi ricompresa anche la Cassa depositi e prestiti";

     il comma 9 è sostituito dal seguente:

     "9. Alla Regione Calabria è concesso nel periodo 1993-1995 un contributo speciale di lire 1.340 miliardi, di cui lire 390 miliardi nell'anno 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995, per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, limitatamente ai lavoratori già occupati nel precedente triennio. L'erogazione delle somme è subordinata agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87. La Regione Calabria trasmette alle Camere entro il 31 dicembre 1993 una relazione sullo stato di realizzazione delle opere di cui all'art. 1 della citata legge n. 664 del 1984 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, e, entro il 30 giugno 1996, una relazione sui risultati realizzati con il finanziamento di cui al presente comma. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere motivato su tali relazioni entro novanta giorni".

     All'art. 4:

     al comma 1, le parole: "che occupano fino a quindici dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "che occupano anche meno di quindici dipendenti"; e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Possono altresì essere iscritti i lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscano dell'indennità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223";

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. All'art. 6, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     "d-bis) realizza, d'intesa con la regione, a favore delle lavoratrici iscritte nelle liste di mobilità, le azioni positive di cui allalegge 10 aprile 1991, n. 125"";

     dopo il comma 7, è inserito il seguente:

     "7-bis. I progetti socialmente utili di cui al decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, possono essere svolti anche con il ricorso ai lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. I progetti socialmente utili debbono comunque essere inerenti a progetti approvati dal Ministero per i beni culturali e ambientali";

     i commi 10 e 11 sono soppressi;

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "11-bis. I datori di lavoro che, per effetto della trasformazione della loro natura giuridica da pubblica a privata, devono procedere alla copertura delle aliquote d'obbligo previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente al predetto obbligo. L'autorizzazione è rilasciata, a domanda, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tenendo conto dell'esigenza di contemperare l'assolvimento dell'obbligo di copertura delle aliquote con il mantenimento degli equilibri economici e gestionali delle imprese, secondo modalità determinate con decreto del Ministro stesso. I datori di lavoro, per i quali si è già verificata la trasformazione, devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli altri datori di lavoro interessati devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data della trasformazione della loro natura giuridica.

     11-ter. Le società cooperative ed i loro consorzi che siano stati cancellati dal registro prefettizio delle cooperative ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, possono ottenere la reiscrizione nel suddetto registro qualora entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto presentino la relativa domanda corredata dalla certificazione di cui al comma 1 del medesimo art. 19".

     Dopo l'art. 4, è inserito il seguente:

     "Art. 4-bis (Concorsi per la copertura di posti vacanti nelle pubbliche amministrazioni). - 1. Le pubbliche amministrazioni che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzano personale con rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, dell'art. 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dallalegge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, previa valutazione dei carichi di lavoro con specifico riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni e, ove rilevi, del grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le medesime disposizioni si applicano al personale che alla data del 31 dicembre 1989 era in servizio ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonchè dell'art. 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798. Si applicano altresì al personale assunto ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730 e successive modificazioni.

     2. Per il personale che sia stato assunto a tempo determinato previo superamento di prove selettive, sono indetti, in attuazione del comma 1, concorsi riservati per soli titoli. Per la partecipazione a tali concorsi si prescinde dal requisito del limite di età.

     3. Il personale che sia stato assunto a tempo determinato esclusivamente mediante valutazione dei titoli è ammesso a partecipare a concorsi pubblici banditi per i posti individuati ai sensi del comma 1, in deroga ai limiti di età. Ai candidati, qualora conseguano l'idoneità nelle prove di esame, è attribuito un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo finale, in relazione alla durata del servizio prestato.

     4. I bandi di concorso di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi, non appena deliberati, al Ministero del tesoro ed al Dipartimento per la funzione pubblica, per le opportune verifiche, anche da parte degli organi ispettivi e di controllo interno di cui all'art. 8 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.

     5. Le pubbliche amministrazioni possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I relativi oneri sono a carico del bilancio delle singole amministrazioni.

     6. Per il personale assunto a tempo determinato nelle qualifiche per le quali sia richiesto il titolo di studio non superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, le pubbliche amministrazioni, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, procedono, in relazione al verificarsi di vacanze di organico, alla trasformazione dei rapporti in rapporti a tempo indeterminato.

     7. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 6 è pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.

     8. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 le amministrazioni di cui al medesimo comma non possono bandire concorsi, nè procedere ad assunzioni nelle qualifiche interessate, ad eccezione delle assunzioni relative a concorsi già autorizzati".

     L'art. 5 è sostituito dal seguente:

     "Art. 5 (Contratti di solidarietà). - 1. La riduzione dell'orario di lavoro prevista dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonchè dal comma 5 del presente articolo, può essere stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale.

     2. I datori di lavoro che stipulino accordi ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con una riduzione dell'orario superiore al 20 per cento, beneficiano di una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le imprese operanti nelle aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 e al 40 per cento. La presente disposizione trova applicazione con riferimento alla contribuzione dovuta a decorrere dal 10 marzo 1993 e fino alla data di scadenza del contratto di solidarietà e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.

     3. Sino al 31 dicembre 1995 i periodi di integrazione salariale derivanti dall'applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non si computano ai fini dell'art. 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

     4. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale corrisposto per i contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995, è elevato, per un periodo massimo di due anni, alla misura del 75 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario e per lo stesso periodo all'impresa è corrisposto, mediante rate trimestrali, un contributo pari ad un quarto del monte retributivo da essa non dovuto a seguito della predetta riduzione.

     5. Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. La presente disposizione non trova applicazione in riferimento ai periodi successivi al 31 dicembre 1995.

     6. Ai fini di cui al comma 5, l'impresa presenta istanza, corredata dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a norma dell'art. 4, comma 15, della legge 23 luglio 1991, n. 223; l'ammissione è disposta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora l'istanza sia stata presentata in data ad essa anteriore e comunque fermi restando i trattamenti in essere.

     7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a tutte le imprese alberghiere, nonchè alle aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, forma l'elenco delle località termali cui si applicano le suddette disposizioni.

     8. Le disposizioni di cui al comma 5 trovano applicazione anche per le imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di 16 dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non superiore a quella corrispondente alla metà del contributo pubblico destinato ai lavoratori.

     9. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui all'art. 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento all'intero periodo di anticipazione.

     10. Nel contratto di solidarietà vengono determinate anche le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento; nei limiti del normale orario contrattuale, l'orario ridotto determinato dal medesimo contratto.

     11. Per i contratti di solidarietà già stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove le parti non provvedano a disciplinare la materia di cui al comma 10, può provvedervi, su richiesta dell'impresa, l'ispettorato del lavoro territorialmente competente.

     12. Il maggior lavoro prestato ai sensi del comma 10 comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale ovvero del contributo previsto dal comma 5.

     13. Alla finalità del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1, comma 7. Le modalità di rimborso alle gestioni previdenziali interessate sono definite con i decreti di cui all'art. 1, comma 5".

     Dopo l'art. 5, è inserito il seguente:

     "Art. 5-bis (Associazioni sindacali nella provincia di Bolzano). - 1. Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, sono estesi i diritti e le prerogative riconosciuti dai contratti collettivi nazionali di lavoro alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale".

     All'art. 6:

     al comma 4, dopo la parola: "obbligatoria", sono inserite le seguenti: "e facoltativa";

     al comma 5, dopo la parola: "obbligatoria", sono inserite le seguenti: "e facoltativa";

     dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

     "5-bis. All'art. 5, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'impresa non può altresì collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazioni".

     5-ter. Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilità le sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza, avvalendosi anche delle strutture delle agenzie regionali per l'impiego, convocano i lavoratori interessati per sottoporli ad un colloquio finalizzato a conoscere, oltre a notizie anagrafiche e professionali, anche disponibilità e aspirazioni rispetto alla ricollocazione al lavoro.

     5-quater. Le sezioni circoscrizionali e le agenzie regionali di cui al comma 5-ter, oltre ad informare i lavoratori sulle concrete possibilità di inserimento lavorativo, predispongono, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego ed in collaborazione con le regioni, i progetti mirati a sostenere ed a promuovere la ricollocazione dei lavoratori stessi.

     5-quinquies. Entro il 31 gennaio 1995 gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e le agenzie regionali per l'impiego predispongono una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti che è trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle commissioni regionali per l'impiego, alle regioni, al Parlamento e al CNEL";

     dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

     "8-bis. A decorrere dal 1° febbraio 1991, l'art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, non trova applicazione nei confronti dei dipendenti che, a tale data, prestavano servizio alle dipendenze delle Comunità europee, a norma del regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) dei Consigli, del 18 dicembre 1961, come modificato dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del 29 febbraio 1968 e successive modificazioni.

     8-ter. L'esclusione dalla base imponibile per il computo dei contributi e premi di previdenza ed assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni del corrispettivo del servizio di trasporto, predisposto dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa, si applica anche per i periodi anteriori al 1° gennaio 1993. Restano salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi sul corrispettivo predetto se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

     al comma 10, l'ultimo periodo è soppresso;

     dopo il comma 10 è inserito il seguente:

     "10-bis. La determinazione dei requisiti di età di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è effettuata con riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensione di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992".

     il comma 11 è soppresso;

     il comma 15 è sostituito dal seguente:

     "15. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori marittimi ed amministrativi sospesi dal lavoro in conseguenza della particolare situazione di crisi del settore del trasporto marittimo, nel limite comunque non superiore a 800 unità di personale dipendente da aziende pubbliche e private";

     dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:

     "15-bis. L'espressione "equipaggio", di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), della legge 26 luglio 1984, n. 413, e l'espressione "stato maggiore navigante", di cui al citato comma 2, lettera i), devono intendersi comprensive, anche ai fini previdenziali, delle qualifiche di bordo di comandante e di direttore di macchina, e delle qualifiche equiparate alle medesime. I comandanti e i direttori di macchina ai quali si applica, ai sensi dell'art. 3, comma 10, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, il regime giuridico ed economico del regolamento organico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono optare, entro il 31 ottobre 1993, per conservare l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI).

     15-ter. Al fine di far fronte alle ulteriori esigenze dei porti nazionali in relazione all'andamento fluttuante dei traffici, il beneficio di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 197, è concesso per ulteriori 387 unità. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, determina le dotazioni organiche e le relative eccedenze di ciascuna compagnia e gruppo portuale sulla base delle giornate rispettivamente lavorate nel corso dell'anno 1992 e nel primo trimestre dell'anno 1993, individuando, nell'ambito delle eccedenze, il numero massimo di unità cui assegnare il predetto beneficio";

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "17-bis. All'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

     "4-bis. Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità.

     4-ter. Ferma restando la previsione dell'art. 4 della legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al 1° agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilità e del relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente l'inizio del trattamento di mobilità".

     17-ter. In attesa che con successivo provvedimento la percentuale di commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, sia elevata al 40 per cento, la percentuale stessa è elevata al 25 per cento a decorrere dal 1° luglio 1993 fino al 31 dicembre 1993. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo di cui all'art. 1 del presente decreto".

     All'art. 7:

     dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è inserito il seguente:

     "2-bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su istanza dell'azienda, da formularsi contestualmente alle richieste di proroga, dispone, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2, comma 6, il pagamento diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) delle relative prestazioni, con i connessi assegni per il nucleo familiare ove spettanti"";

     al comma 4, sono soppresse le parole: ", purchè ad essi si applichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il medesimo contratto nazionale di lavoro";

     dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

     "6-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della Regione Sardegna, la società Iniziative Sardegna s.p.a. (INSAR) è autorizzata ad assumere ed a reimpiegare, secondo le disposizioni del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i lavoratori che, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675 e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o che siano stati licenziati da aziende per le quali è stata conclusa o avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e che, per tutte le fattispecie, non abbiano fruito dei benefici di cui alla citatalegge n. 223 del 1991.

     6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano altresì ai lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni, e 8 agosto 1972, n. 464 e successive modificazioni, nonchè delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427 e successive modificazioni, e al decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36, ivi compresi quelli già collocati in mobilità.

     6-quater. Ai lavoratori di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'art. 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni.

     6-quinquies. Sono applicabili le disposizioni vigenti concernenti l'INSAR. Agli oneri conseguenti all'avviamento delle iniziative di ricollocamento si provvede mediante il conferimento di lire 40 miliardi all'INSAR per il 1993.

     6-sexies. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, dispone il conferimento della somma di cui al comma 6-quinquies. Al relativo onere per il 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro";

     il comma 7 è sostituito dal seguente:

     "7. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3 dell'art. 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di 50 addetti, nonchè alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 addetti e alle imprese di vigilanza. Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni del presente comma si applicano alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di 50 addetti. Il CIPI approva i relativi programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995";

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "10-bis. All'art. 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le parole: "cooperative costituite" sono inserite le seguenti "o che abbiano iniziato l'attività".

     10-ter. Per i dipendenti dalle aziende commissariate in base al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per l'attività del commissario".

     All'art. 8:

     dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     "4-bis. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisti con riferimento anche all'attività espletata presso l'impresa di provenienza. Alla relativa spesa, prevista in lire 3.500.000.000 per l'anno 1994 e in lire 2.700.000.000 per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione del contributo concesso alla Regione Calabria di cui all'art. 3, comma 9, del presente decreto";

     il comma 8 è sostituito dal seguente:

     "8. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 4 ed al comma 4 dell'art. 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpretano nel senso che il mancato versamento delle mensilità alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, non comporta la sospensione della procedura di mobilità di cui al medesimo art. 4 e la perdita, da parte dei lavoratori interessati, del diritto a percepire l'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223".

     All'art. 9:

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome possono contribuire al finanziamento di: interventi di formazione continua, di aggiornamento o riqualificazione, per operatori della formazione professionale, quale che sia il loro inquadramento professionale, dipendenti degli enti di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40; interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale; interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività, nonchè interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari possono essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni. Il finanziamento degli interventi formativi di cui al presente comma non può prevedere il rimborso della retribuzione degli utenti a carico dell'impresa. Tale clausola limitativa non viene applicata ai dipendenti degli enti di formazione professionale di cui sopra gravando l'onere finanziario della retribuzione sugli organismi pubblici che possono accedere ai fondi comunitari";

     dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     "3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome approvano i progetti di intervento di formazione continua, formulati da organismi aventi per oggetto la formazione professionale, diretti ai soggetti privi di occupazione e iscritti alle liste di collocamento che abbiano partecipato ad attività socialmente utili. La partecipazione a tale attività, per tutto il periodo della sua durata, deve essere attestata, su domanda dell'interessato, dalla commissione regionale per l'impiego competente per territorio entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, l'attestazione si ritiene rilasciata. I soggetti di cui al comma 3 hanno diritto a partecipare agli interventi di formazione continua secondo la graduatoria delle liste di collocamento";

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis gravano sulle disponibilità del Fondo per la formazione professionale di cui al comma 5, nonchè, per gli interventi diretti ai dipendenti degli enti di formazione professionale, sulla disponibilità di cui al decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492";

     il comma 14 è sostituito dal seguente:

     "14. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le università, i provveditorati agli studi, le istituzioni scolastiche pubbliche, i centri di formazione e/o orientamento, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su indicazione dei rispettivi responsabili, possono avviare, dandone preventiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente e per suo tramite alla commissione regionale per l'impiego e alla regione, gli utenti del servizio da essi esercitato presso i datori di lavoro privati che, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali di categoria territoriali, siano disponibili ad ospitarli";

     al comma 16:

     la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     "a) per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o professionale, mediante esperienze di durata non superiore a due mesi, da maturare in settori operativi diversi, sulla base di apposite convenzioni tra le strutture formative e/o di orientamento e i datori di lavoro interessati, garantendo comunque la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività. I predetti limiti temporali non si applicano agli utenti appartenenti alle categorie protette, portatori di handicap";

     alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: ", garantendo comunque la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività";

     è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     "b-bis) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione, mediante esperienze pratiche previste nei relativi piani di studio, da effettuare presso aziende; i corsi sono istituiti sulla base di convenzioni o accordi tra l'amministrazione scolastica o le singole scuole e le regioni interessate, anche in relazione alle proposte delle associazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e degli ordini professionali; i rapporti tra le singole istituzioni scolastiche e le aziende interessate ai corsi sono regolati da specifiche convenzioni; mediante la stipula di appositi accordi o convenzioni con le università, le attività di formazione svolte nei corsi possono valere come crediti formativi utili ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi universitari finalizzati al conseguimento dei diplomi universitari";

     al comma 17, dopo le parole: "suindicati rapporti,", sono inserite le seguenti: "compresa l'individuazione del tutor, delle sue caratteristiche e degli oneri economici per l'eventuale retribuzione di tale figura professionale,".

     Dopo l'art. 9, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 9-bis (Lavoratori stagionali). - 1. Il comma 2 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:

     "2. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'art. 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro".

     2. Nei casi di avviamento al lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, le assunzioni effettuate non concorrono a determinare la quota di riserva prevista dall'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 9-ter (Disposizioni per l'ENI s.p.a.). - 1. A seguito della trasformazione dell'ENI in società per azioni ai sensi del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dei previsti riassetti organizzativi e produttivi, fino al 31 dicembre 1994 l'ENI s.p.a. può predisporre un programma biennale di prepensionamenti di anzianità, riguardante anche le società del gruppo, nei limiti di 1.500 unità. Di tale programma deve essere data comunicazione alle organizzazioni sindacali interessate aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

     2. Possono essere ammessi al beneficio del pensionamento, di cui al comma 1, i lavoratori in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva ed assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ovvero in forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico di anzianità viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta generale obbligatoria, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento dell'età pensionabile in vigore al momento della presentazione della domanda di pensione.

     3. Le domande di prepensionamento devono essere presentate irrevocabilmente alle aziende di appartenenza dai lavoratori che siano già in possesso dei requisiti di cui al comma 2, ovvero che li matureranno nel corso del 1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     4. L'ENI s.p.a., sulla base del programma di cui al comma 1 e delle domande presentate, provvederà a selezionare le stesse, trasmettendole all'INPS e all'INPDAI. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS e all'INPDAI si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'azienda effettua la trasmissione delle domande stesse.

     5. L'ENI s.p.a e le società del gruppo interessate corrispondono per ciascun mese di anticipazione della pensione ai Fondi pensioni gestiti dagli enti di cui al comma 4, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per i fondi medesimi sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonchè una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. Dette somme sono corrisposte entro trenta giorni dalla richiesta all'INPS e all'INPDAI in unica soluzione o in un numero di rate mensili di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione, maggiorato degli interessi nella misura del 10 per cento in ragione dell'anno.

Art. 9-quater (Disposizioni concernenti i dipendenti dei partiti politici). - 1. I dipendenti dei soggetti di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni, attualmente in servizio, nonchè quelli licenziati e disoccupati a decorrere dal 18 aprile 1993, che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno ventotto anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere a) e b), dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, hanno facoltà di richiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la concessione della pensione di anzianità con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni suddette ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia. La concessione del trattamento pensionistico di cui al presente comma ha decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1994.

     2. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al comma 1, ai lavoratori ed ai dipendenti licenziati di cui al medesimo comma che possano far valere alla data del 18 aprile 1993 almeno un anno di anzianità assicurativa e contributiva per effetto del rapporto di lavoro alle dipendenze dei soggetti di cui al presente articolo, sono corrisposti, a far data dal 1° settembre 1993, per un periodo non superiore ad un anno, un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria prevista dalle vigenti disposizioni, nonchè gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, qualora risultino o siano risultati eccedenti rispetto alla necessità di organico dichiarata dai predetti organismi.

     3. I periodi di godimento dell'indennità di cui al comma 2 sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa. Per tali periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita la predetta anzianità. L'indennità è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

     4. Le domande degli interessati ai fini del conseguimento dei benefici di cui ai commi 1 e 2, nonchè il riepilogo delle necessità di organico e delle correlate eccedenze di personale sono trasmessi dai datori di lavoro interessati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti di ammissione.

     5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per gli anni 1994 e 1995, pari, rispettivamente, a lire 51 miliardi e a lire 23 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. - 6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 1° giugno 1995, n. 218, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui fa salvi gli effetti prodotti da precedenti analoghe disposizioni di decreti legge non convertiti (art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478, art. 5 del decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31, art. 6, comma 7, del decreto-legge del 10 marzo 1993, n.57), nella parte in cui non prevedono che all'atto di iscrizione nelle liste di mobilità i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità possono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità nei modi e con gli effetti previsti dagli artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n.299, convertito in legge 19 luglio 1994, n.451. La Corte costituzionale, con sentenza 22 luglio 2011, n. 234, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, che ha fatti salvi gli effetti prodotti da analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti, nella parte in cui dette norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.