§ 17.3.153 - Legge 23 dicembre 1992, n. 505.
Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:23/12/1992
Numero:505


Sommario
Art. 1.      1. Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la Regione Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 1991, [...]
Art. 2.      1. Gli interventi a favore delle aziende agricole e florovivaistiche, singole o associate, e quelli per il ripristino delle strutture, infrastrutture ed opere di [...]
Art. 3.      1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca, i cui impianti o attrezzature risultino distrutti o danneggiati [...]
Art. 4.      1. Per la realizzazione degli interventi per il completamento dell'invaso di Bilancino e delle opere connesse di cui all'art. 31, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. [...]
Art. 5.      1. Le risorse derivanti dai contributi di cui all'art. 10, primo comma, lettere b) e c), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e non ancora utilizzate alla data di [...]
Art. 6.      1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata, nonché delle opere di competenza locale, nelle zone del Belice colpite dal [...]
Art. 7.      1. Al fine di consentire la ricostruzione o la riparazione delle imbarcazioni da pesca distrutte o danneggiate, nei limiti attuali di tonnellaggio e di potenza, nonché [...]
Art. 8.      1. Per il 1992, i limiti contenuti nelle disposizioni richiamate dall'art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, non si applicano ai mutui previsti [...]
Art. 9.      1. Per provvedere agli interventi di restauro e consolidamento delle mura cinquecentesche della città di Urbino, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3 miliardi [...]
Art. 10.      1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre [...]


§ 17.3.153 - Legge 23 dicembre 1992, n. 505.

Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità naturali.

(G.U. 30 dicembre 1992, n. 305)

 

 

     Art. 1.

     1. Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la Regione Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 1991, la Regione Toscana nei medesimi mesi nonché dal 1° giugno al 15 luglio 1992, le regioni Abruzzo, Marche e Molise nei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992 e la Regione Lombardia nei giorni 1 e 2 giugno 1992, è autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per il 1991, di lire 75 miliardi per il 1992, di lire 12 miliardi per il 1993 e di lire 4 miliardi per il 1994 a carico del Fondo per la protezione civile, che a tal fine è integrato per i medesimi anni dei corrispondenti importi.

     2. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1, una quota complessiva di lire 100 miliardi per gli anni 1991 e 1992 è destinata ad interventi di somma urgenza finalizzati alla riparazione dei danni al regime idraulico, alle infrastrutture ed alla prevenzione con opere di presidio, di regolazione delle acque e di sistemazione dei dissesti idrogeologici. Tali interventi, ai quali provvede con propria ordinanza, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono realizzati nelle regioni di cui al comma 1, entro il limite di lire 70 miliardi per gli anni 1991 e 1992, nonché nelle altre zone del territorio nazionale, diverse da quelle di cui al comma 1, in cui si siano verificate entro il 15 luglio 1992 analoghe situazioni causate da eccezionali avversità atmosferiche, entro il limite di lire 30 miliardi per il 1992.

     3. Al fine della individuazione delle opere di somma urgenza da realizzarsi ai sensi del comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile si avvale della consulenza del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

     4. Le regioni indicate al comma 1, anche sulla base delle segnalazioni degli enti locali interessati ed in armonia con le previsioni degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, elaborano un programma di interventi urgenti, secondo i seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

     a) eliminazione delle situazioni di pericolo;

     b) concessione di contributi per la riparazione dei danni subìti dalle abitazioni private e dalle cose di privati cittadini;

     c) riparazione dei danni alle infrastrutture essenziali;

     d) rimessa in pristino od esecuzione delle altre opere ed infrastrutture.

     5. Il programma di cui al comma 4, corredato dalle stime dei danni e da un quadro economico globale dei progetti delle opere da eseguire o da completare, è trasmesso, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

     6. I finanziamenti, al netto della quota di cui al comma 2, sono assegnati alle regioni interessate, previa valutazione dei programmi di cui al comma 4, da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, i quali esprimono il proprio avviso nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

     7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede: quanto a lire 120 miliardi per l'anno 1991 e a lire 75 miliardi per l'anno 1992 a carico del capitolo 7602 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1992; quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1991, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto capitolo 7602; quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per il medesimo anno con la tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993; quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo della proiezione, per il medesimo anno, dell'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali ed ambientali, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993. Le medesime disponibilità in conto residui del capitolo 7749 non impegnate negli anni 1991 e 1992 possono esserlo nell'anno 1993.

     8. L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, esegue, con priorità nei territori di cui al comma 1, i lavori di somma urgenza interessanti la viabilità stradale.

     9. Per far fronte agli interventi urgenti di competenza statale conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 che hanno colpito le regioni Abruzzo, Marche, Molise e Lombardia, provocando danni al regime idraulico, alle infrastrutture, agli edifici pubblici e di culto, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1992, di lire 1 miliardo per l'anno 1993 e di lire 11 miliardi per l'anno 1994.

     10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1992, a lire 1 miliardo per l'anno 1993 ed a lire 11 miliardi per l'anno 1994, si provvede: quanto a lire 9 miliardi per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando per lire 3 miliardi l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota" e per lire 6 miliardi l'accantonamento "Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale" della rubrica "Ministero dei lavori pubblici"; quanto a lire 11 miliardi per il medesimo anno 1992, a carico del Fondo per la protezione civile; quanto a lire 1 miliardo per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per il medesimo anno con la tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993; quanto a lire 11 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali ed ambientali.

     11. Per provvedere alla realizzazione degli interventi conseguenti all'esondazione del fiume Tronto, verificatasi nell'aprile 1992, è assegnato alla Regione Marche un contributo straordinario di lire 35 miliardi. All'onere di lire 35 miliardi per l'anno 1992 si fa fronte mediante pari riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota".

 

          Art. 2.

     1. Gli interventi a favore delle aziende agricole e florovivaistiche, singole o associate, e quelli per il ripristino delle strutture, infrastrutture ed opere di bonifica, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'art. 1, comma 1, nonché nella Regione Emilia-Romagna colpita, nel mese di agosto 1991, da grandinate di straordinaria gravità, nella Regione Liguria e nella provincia di Latina colpite, nel mese di ottobre 1991, da avversità atmosferiche di eccezionale intensità e nelle province della Toscana colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di giugno e luglio 1992, individuati, ai fini della declaratoria di eccezionale avversità atmosferica, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono posti a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificata ed integrata dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, nei limiti delle sue disponibilità.

     2. A favore degli organismi cooperativi o consortili di imprese che abbiano subìto danni agli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché alle scorte e ai prodotti finiti, per effetto degli eventi alluvionali del 9, 10 e 11 aprile 1992 nelle regioni Abruzzo, Marche e Molise, si applicano gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificata e integrata dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel limite di spesa complessiva di lire 25 miliardi per l'anno 1993 e comunque nei limiti delle sue disponibilità.

     3. Per le finalità di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, si provvede a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificata e integrata dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel limite di lire 15 miliardi per l'anno 1993 e comunque nei limiti delle sue disponibilità.

 

          Art. 3.

     1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca, i cui impianti o attrezzature risultino distrutti o danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui all'art. 1, comma 1, e a quelle site nella Regione Liguria e nella provincia di Latina colpite nel mese di ottobre 1991 da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, possono essere applicate, nei limiti delle disponibilità già autorizzate, le provvidenze di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'art. 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, nel testo modificato dal comma 2 del presente articolo.

     2. All'art. 9, primo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198, le parole: "non superiore a lire 5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a lire 10 milioni".

 

          Art. 4.

     1. Per la realizzazione degli interventi per il completamento dell'invaso di Bilancino e delle opere connesse di cui all'art. 31, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è autorizzata la spesa di lire 22 miliardi per l'anno 1993 e di lire 25 miliardi per l'anno 1994 [1] .

     2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati sotto il controllo tecnico e amministrativo dell'Autorità di bacino, tramite il segretario generale.

     3. A partire dall'erogazione del finanziamento di cui al comma 1, ogni spesa viene autorizzata con il parere di un tecnico nominato dal Consiglio regionale della Toscana tra tecnici di provata competenza che non abbiano in precedenza collaborato a qualsiasi titolo ad opere eseguite dalle ditte impegnate negli interventi di cui al medesimo comma 1.

     4. Per assicurare la continuità dell'attività del bacino sperimentale di cui agli articoli 30 e seguenti della legge 18 maggio 1989, n. 183, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1993 e di lire 23 miliardi per l'anno 1994.

     5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 4, pari a lire 24 miliardi per il 1993 e a lire 48 miliardi per il 1994, si provvede quanto a lire 24 miliardi per l'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per il medesimo anno dalla tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993; e quanto a lire 48 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

     6. Le disponibilità previste per l'anno 1991 relative alle somme necessarie per il funzionamento della consulta tecnica di cui all'art. 3, commi 7 e seguenti, per le attività di educazione ed informazione ambientale di cui all'art. 4 e per le attività di cui agli articoli 18, 34 e 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e non impegnate alla chiusura del predetto esercizio finanziario possono esserlo negli esercizi finanziari 1992 e 1993. L'incarico di esperto di cui all'art. 3, comma 9, della predetta legge 6 dicembre 1991, n. 394, non può essere conferito ad appartenenti ai ruoli del Ministero dell'ambiente, ferma restando per gli altri dipendenti pubblici la preventiva autorizzazione ove richiesta dagli ordinamenti delle amministrazioni di provenienza.

     7. Le somme iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, della legge 2 maggio 1990, n. 102, e della legge 7 agosto 1990, n. 253, di provenienza degli anni 1991 e 1992 e non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno finanziario 1993.

 

          Art. 5.

     1. Le risorse derivanti dai contributi di cui all'art. 10, primo comma, lettere b) e c), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzate, in misura non superiore a lire 85 miliardi, per la prosecuzione degli interventi di riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 in Valnerina e del 29 aprile 1984 in Umbria, a favore dei comuni beneficiari delle provvidenze di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115, e dei comuni individuati dalle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 giugno 1984, e n. 497/FPC/ZA del 20 febbraio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 1985, nonché per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, da parte dei comuni individuati con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 331 del 1 dicembre 1984. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, le relative modalità d'attuazione.

     2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per il coordinamento della protezione civile riferisce dettagliatamente alle commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sullo stato della ricostruzione dei territori di cui al comma 1, sui criteri di erogazione dei fondi, sull'utilizzo che ne è stato fatto sino alla data di entrata in vigore della presente legge nonché sui criteri di assegnazione e sulla destinazione dei fondi ai sensi del comma 1; la relazione di cui al presente comma è vincolante per l'utilizzo successivo dei fondi.

     3. Nell'ambito dei piani di rinascita dei comuni terremotati del Parco nazionale d'Abruzzo, ivi compresi quelli del versante laziale e molisano, i comuni, purché riuniti in consorzio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzati a realizzare le reti di distribuzione di gas. A tal fine, le risorse non ancora utilizzate di cui all'art. 2, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, possono essere attribuite al consorzio di cui al presente comma che le potrà anche ripartire ai comuni consorziati in base al numero degli abitanti residenti alla data del 31 dicembre 1991.

 

          Art. 6.

     1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata, nonché delle opere di competenza locale, nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 ed in quelle della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981, i comuni interessati sono autorizzati a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, nel complessivo limite di lire 200 miliardi per l'anno 1993, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato.

     2. Anche in deroga a quanto previsto dagli statuti, gli istituti di credito e sezioni autonome di cui al comma 1 sono tenuti a far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui è stato perfezionato il contratto di mutuo. L'importo eventualmente dovuto a titolo di preammortamento, maggiorato degli ulteriori interessi dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso, sarà corrisposto alla scadenza della rata di ammortamento.

     3. Una quota pari al 5 per cento dei mutui di cui al comma 1 è destinata agli interventi nelle zone terremotate della Sicilia occidentale. Il relativo riparto tra i comuni di Mazara del Vallo, Marsala e Petrosino è effettuato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sulla base dei programmi di interventi comunicati dal provveditorato alle opere pubbliche della Sicilia. Il riparto della restante quota tra i comuni del Belice è effettuato, tenendo conto dello stato di avanzamento dell'opera di ricostruzione e dei residui fabbisogni, con le modalità di cui all'art. 4-bis, comma 16, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, come sostituito dall'art. 13-bis, comma 6, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

     4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 51 miliardi per l'anno 1993 ed in lire 36 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

 

          Art. 7.

     1. Al fine di consentire la ricostruzione o la riparazione delle imbarcazioni da pesca distrutte o danneggiate, nei limiti attuali di tonnellaggio e di potenza, nonché degli impianti di allevamento e del prodotto in coltivazione danneggiati, nel compartimento marittimo di Pescara, dagli eventi alluvionali e dalle condizioni meteomarine avverse dei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere agli armatori o proprietari un contributo a fondo perduto in misura pari alla spesa documentata ed ammessa. I contributi saranno concessi entro i limiti delle disponibilità di cui al comma 4.

     2. Ai componenti degli equipaggi delle unità di cui al comma 1 è concessa una indennità di attesa di lire 1,5 milioni in ragione di mese. Detta indennità è corrisposta per un periodo massimo di otto mesi per le unità da ricostruire e di cinque mesi per le unità da riparare.

     3. Con decreto del Ministro della marina mercantile sono approvate le modalità tecniche per la concessione delle provvidenze di cui al presente articolo.

     4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per l'anno 1992. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del capitolo 8567 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 267. Dette disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa.

     5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 3.825 milioni per l'anno 1992. Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 3575 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando le disponibilità relative agli interventi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 72.

     6. Nei confronti degli armatori o proprietari indicati nel comma 1 sono sospesi, nel periodo 9 aprile-31 dicembre 1992, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 9 aprile 1992, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari i quali dimostrino di avere subìto protesti di cambiali, vaglia cambiari od assegni bancari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Per i medesimi soggetti sono, altresì, sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal 9 aprile al 31 dicembre 1992, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai predetti processi esecutivi.

     7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

 

          Art. 8.

     1. Per il 1992, i limiti contenuti nelle disposizioni richiamate dall'art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, non si applicano ai mutui previsti dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1988, come integrata e modificata dalla ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 14 novembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 19 novembre 1988.

     2. Per i contributi previdenziali e per le imposte sui redditi, la cui riscossione è rimasta sospesa per effetto delle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2261/FPC del 30 aprile 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 1992, e n. 2285/FPC del 17 giugno 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992, ove i contribuenti non provvedano al pagamento in unica soluzione del carico sospeso entro il 31 dicembre 1992, si applicano gli interessi di rateizzazione a decorrere dal 1° gennaio 1993.

 

          Art. 9.

     1. Per provvedere agli interventi di restauro e consolidamento delle mura cinquecentesche della città di Urbino, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3 miliardi per il 1993 e di lire 3 miliardi per il 1994.

     2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede quanto a lire 3 miliardi per l'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per il medesimo anno dalla tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993; e quanto a lire 3 miliardi per l'anno 1994 mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali ed ambientali.

     3. Per far fronte ad interventi urgenti nella provincia di Belluno conseguenti all'evento franoso del Tessina nel comune di Chies d'Alpago, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per il 1993, a carico del Fondo per la protezione civile, all'uopo appositamente integrato.

     4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, pari a lire 5 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per il medesimo anno dalla tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993.

 

          Art. 10.

     1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 1991, n. 347, 2 gennaio 1992, n. 3, 29 febbraio 1992, n. 194, 30 aprile 1992, n. 273, 8 giugno 1992, n. 310, e 1° luglio 1992, n. 324.

 


[1]  Comma modificato dall'art. 28 della L. 30 aprile 1999, n. 136, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.