§ 98.1.28395 - D.L. 15 maggio 1993, n. 143 .
Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa.


Settore:Normativa nazionale
Data:15/05/1993
Numero:143


Sommario
Art. 1.  Sezioni regionali della Corte dei conti
Art. 2.  Pubblico ministero presso la Corte dei conti
Art. 3.  Azione di responsabilità
Art. 4.  Giudizi di conto
Art. 5.  Giudizi di responsabilità
Art. 6.  Giudizi in materia pensionistica
Art. 7.  Norme in materia di controlli della Corte dei conti
Art. 8.  Servizi di controllo interno
Art. 9.  Oneri finanziari
Art. 10.  Entrata in vigore


§ 98.1.28395 - D.L. 15 maggio 1993, n. 143 [1].

Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa.

(G.U. 17 maggio 1993, n. 113)

 

     Art. 1. Sezioni regionali della Corte dei conti

     1. In tutte le regioni sono istituite sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo di regione.

     2. Nella Regione Trentino-Alto Adige sono istituite due sezioni giurisdizionali con sede in Trento e in Bolzano nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche e con circoscrizione estesa al rispettivo territorio provinciale.

     3. A tutte le sezioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 9, 10 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, commi terzo e quinto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

     4. Le sezioni regionali previste al comma 1 e al comma 2, ove non già costituite, vengono insediate entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro venti giorni dall'insediamento, sono trasmessi a ciascuna sezione regionale i fascicoli dei processi sui quali le singole sezioni sono chiamate a giudicare.

     5. Contro le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali in materia di contabilità pubblica è ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali, che giudicano con cinque magistrati. L'appello è proponibile nel termine di sessanta giorni decorrenti, per il procuratore generale e per il procuratore regionale competente per territorio, dalla pubblicazione e, per il convenuto, dalla notificazione della sentenza.

     6. Le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali ordinarie centrali o regionali, ovvero a richiesta del procuratore generale. Esse sono presiedute dal presidente della Corte dei conti o da un presidente di sezione e giudicano con sette magistrati. Ad esse sono assegnati due presidenti di sezione e un numero di consiglieri determinato dal consiglio di presidenza della Corte dei conti all'inizio dell'anno giudiziario.

     7. Dalla data di insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regionali, sono soppresse la sezione III ordinaria per le pensioni civili, la sezione IV ordinaria per le pensioni militari, le cinque sezioni giurisdizionali speciali per le pensioni di guerra. Tali sezioni continuano a funzionare ai sensi dell'art. 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658. In ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 1994 le predette sezioni sono soppresse e i giudizi di competenza di sezioni giurisdizionali regionali non ancora insediate sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale per il Lazio.

     8. Alle esigenze di magistrati per le sezioni giurisdizionali regionali e per gli uffici del procuratore regionale provvede il consiglio di presidenza della Corte dei conti a mezzo di assegnazione su domanda degli interessati. Altri magistrati potranno essere assegnati, anche senza il loro consenso, per un periodo non superiore a tre anni. Nel primo impianto e per un periodo non inferiore a due anni, alle occorrenze delle sezioni e delle procure regionali si provvede provvisoriamente, con magistrati assegnati anche d'ufficio, muniti di professionalità specifica.

     9. Alle segreterie delle sezioni giurisdizionali regionali e delle procure regionali sono preposti funzionari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

          Art. 2. Pubblico ministero presso la Corte dei conti

     1. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite ed alle sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale o da un vice procuratore da lui delegato.

     2. Presso le sezioni giurisdizionali regionali le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un vice procuratore regionale o da altro magistrato assegnato all'ufficio da lui delegato.

     3. Il procuratore generale coordina l'attività dei procuratori regionali.

     4. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dall'art. 74 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la Corte dei conti, per l'esercizio delle sue attribuzioni, può altresì delegare adempimenti istruttori a funzionari delle pubbliche amministrazioni e avvalersi di consulenti tecnici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 73 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

 

          Art. 3. Azione di responsabilità

     1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa.

     2. Il diritto al risarcimento del danno per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il danno.

     3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono nel danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

     4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza.

 

          Art. 4. Giudizi di conto

     1. Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'art. 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'art. 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione.

 

          Art. 5. Giudizi di responsabilità

     1. Il procuratore regionale, prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della relativa comunicazione, le proprie deduzioni ed eventuali documenti.

     2. Quando ne ricorrano le condizioni, anche contestualmente all'invito di cui al comma 1, il procuratore regionale può chiedere, al presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto, comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge.

     3. Sulla domanda il presidente della sezione giurisdizionale regionale provvede con decreto motivato e procede contestualmente a:

     a) fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato, entro un termine non superiore a quarantacinque giorni;

     b) assegnare al procuratore regionale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto.

     4. All'udienza di cui alla lettera a) del comma 3, il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con il decreto. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma 3 sono quadruplicati.

     5. Con l'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, viene fissato un termine non inferiore a sessanta giorni per il deposito, presso la segreteria della sezione giurisdizionale regionale, dell'atto di citazione per il correlativo giudizio di merito. Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento all'ufficio del procuratore regionale.

     6. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 2, il procuratore regionale, nelle istruttorie di sua competenza, può disporre:

     a) l'esibizione di documenti, nonchè ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici;

     b) il sequestro dei documenti, nelle forme previste dal codice di procedura civile;

     c) audizioni personali;

     d) perizie e consulenze.

     7. Per il pagamento delle parcelle dovute ai consulenti tecnici si applica la procedura prevista dalla normativa vigente in materia di spese di giustizia.

     8. Il limite di somma di cui all'art. 55 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e all'art. 49 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, è elevato a lire 5.000.000 e può essere aggiornato, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Corte dei conti.

 

          Art. 6. Giudizi in materia pensionistica

     1. Per i giudizi in materia pensionistica pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data dell'insediamento della sezione giurisdizionale competente, la parte che vi ha interesse deve proporre al presidente della sezione istanza per la prosecuzione del giudizio.

     2. La mancata o non tempestiva proposizione dell'istanza di cui al comma 1 produce l'estinzione del giudizio, che viene dichiarata d'ufficio.

     3. In ogni altro caso, il presidente della sezione fissa l'udienza per la trattazione, designando un magistrato relatore. La data dell'udienza viene comunicata, a cura della segreteria, con un preavviso di almeno sessanta giorni alle parti costituite, che possono produrre, con deposito in segreteria, memorie e documenti sino al decimo giorno precedente la data di udienza.

     4. L'amministrazione, ove non ritenga di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente.

     5. I ricorsi possono essere proposti anche senza patrocinio legale, ma i ricorrenti non possono svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L'assistenza legale dei ricorrenti può essere svolta da professionisti iscritti all'albo degli avvocati.

     6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono e disciplinano le conclusioni e l'intervento del procuratore generale nei giudizi in materia di pensioni civili, militari e di guerra; è fatto salvo il potere dello stesso di ricorrere in via principale nell'interesse della legge.

     7. I ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni di guerra sono soggetti alla disciplina tributaria delle controversie in materia civile e contengono, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del giudice, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda, con le relative conclusioni.

     8. Avverso i provvedimenti che definiscono domande di aggravamento in conformità a giudizi delle commissioni mediche pensionistiche di guerra accettati dall'interessato, ovvero confermati dalla commissione medica superiore, il ricorso giurisdizionale è ammesso soltanto se la pretesa di diverso giudizio sanitario risulti documentata da perizia medica o certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche successivamente alla domanda di aggravamento o nei sei mesi antecedenti.

 

          Art. 7. Norme in materia di controlli della Corte dei conti

     1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

     a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

     b) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi;

     c) atti normativi a rilevanza esterna, atti generali di indirizzo, atti di programmazione comportanti spese;

     d) provvedimenti di disposizione del demanio e patrimonio immobiliare eccedenti l'ordinaria amministrazione;

     e) atti generali attuativi di norme comunitarie;

     f) contratti collettivi e provvedimenti che disciplinano l'esercizio di funzioni pubbliche autorizzative relative ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

     g) decreti ministeriali di variazione del bilancio, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

     h) provvedimenti di notevole rilievo finanziario che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga di assoggettare temporaneamente a controllo preventivo nel caso di carenze settoriali dei controlli interni segnalate dalla Corte dei conti nelle relazioni di cui al comma 4 o dal servizio ispettivo di cui all'art. 8, comma 5.

     2. La Corte dei conti esercita il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonchè sulle gestioni fuori bilancio, verificando la legittimità e la regolarità dei conti, nonchè il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i criteri di riferimento del controllo.

     3. Nell'esercizio del controllo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti.

     4. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Formula in qualsiasi altro momento le proprie osservazioni alle amministrazioni interessate.

     5. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, relative all'attività della sezione enti locali della Corte dei conti.

 

          Art. 8. Servizi di controllo interno

     1. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi generali di direzione, i parametri di riferimento del controllo.

     2. I servizi di cui al comma 1 sono posti, di norma, alle dipendenze degli organi generali di direzione. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo.

     3. I servizi hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione, al servizio ispettivo di cui al comma 5 e ai comitati di cui al comma 4.

     4. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono dei servizi di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.

     5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, viene istituito il servizio ispettivo del Ministero dell'interno, con una articolazione a livello provinciale e raccordo funzionale con gli organi di cui al comma 4. Il servizio ispettivo redige annualmente una relazione sui risultati dell'attività ispettiva svolta a norma del presente articolo, con indicazione dei rimedi necessari a risolvere le disfunzioni riscontrate.

     6. All'istituzione dei servizi di cui al comma 1 si provvede con regolamenti da emanarsi entro il 31 luglio 1993.

 

          Art. 9. Oneri finanziari

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 4.160 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 10. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 14 gennaio 1994, n. 19, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.