§ 71.3.172 - D.L. 15 giugno 1989, n. 232 .
Aumento del ruolo organico del personale della magistratura e del personale del Ministero di grazia e giustizia – Amministrazione giudiziaria della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:15/06/1989
Numero:232


Sommario
Art. 1.      1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato di cinquecentocinquanta unità. La tabella B annessa alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, e successive modificazioni, è [...]
Art. 2.      1. Il primo comma dell'art. 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. La dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria è aumentata, con riferimento ai profili professionali del conducente di automezzi speciali - quarta [...]
Art. 4.  [3]
Art. 5.      1. Le assunzioni di cui all'art. 4 possono riguardare tutti coloro che non abbiano superato il sessantesimo anno di età e siano in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al [...]
Art. 6.      1. Al personale assunto ai sensi dell'art. 4 - ad eccezione di quello reso disponibile per effetto della vigente normativa in materia di mobilità, di cui all'art. 5 - compete, per le giornate di [...]
Art. 7.      1. I rapporti di lavoro costituiti ai sensi dell'art. 4, fermo il limite massimo di un triennio improrogabile di cui al medesimo articolo, sono risolti di diritto, a cominciare da quello [...]
Art. 8.      1. Qualora il personale straordinario assunto ai sensi del presente decreto abbia dato prova di scarso rendimento o abbia tenuto un comportamento non conforme ai doveri di ufficio, il contratto [...]
Art. 9.      1. L'onere derivante dalla completa applicazione del presente decreto è valutato in L. 60.295.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1992. All'onere relativo agli anni 1989, 1990 e 1991, [...]
Art. 10.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 71.3.172 - D.L. 15 giugno 1989, n. 232 [1].

Aumento del ruolo organico del personale della magistratura e del personale del Ministero di grazia e giustizia – Amministrazione giudiziaria della IV e III qualifica funzionale, nonché assunzione straordinaria di personale addetto al servizio automezzi.

(G.U. 16 giugno 1989, n. 139).

 

     Art. 1.

     1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato di cinquecentocinquanta unità. La tabella B annessa alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

     2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, emanati a norma dell'art. 1, quinto comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, si provvederà all'aumento delle piante organiche degli uffici giudiziari per far fronte alle esigenze determinate dall'attuazione del nuovo codice di procedura penale, attingendo al contingente in aumento di cui al comma 1.

 

          Art. 2.

     1. Il primo comma dell'art. 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

     "Al concorso per uditore giudiziario sono ammessi i laureati in giurisprudenza che, alla data del bando di concorso, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'art. 8 del presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti" [2] .

 

          Art. 3.

     1. La dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria è aumentata, con riferimento ai profili professionali del conducente di automezzi speciali - quarta qualifica funzionale e dell'addetto ai servizi ausiliari e di anticamera - terza qualifica funzionale, rispettivamente di ottocento e seicento unità.

     2. Alla copertura degli ottocento posti del profilo professionale di conducente di automezzi speciali previsti in aumento dal comma 1 si provvede ai sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 35.

     3. Alla copertura dei seicento posti del profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera previsti in aumento dal comma 1, dedotta l'aliquota dei posti riservati alle assunzioni di personale appartenente a categorie protette nella misura del 40 per cento, si provvede, per il 20 per cento di posti residui, mediante i processi di mobilità ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 554, attingendo prioritariamente al personale delle corrispondenti qualifiche che risulti in esubero presso l'ente Ferrovie dello Stato, e, per il residuo 80 per cento, mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nelle graduatorie relative a concorsi già espletati per lo stesso profilo professionale. Per i posti eventualmente non coperti, si applica l'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, con le procedure disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988, fatta eccezione per l'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

 

          Art. 4. [3]

     1. Allo scopo di sopperire alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della giustizia e di sicurezza dei magistrati, i presidenti e i procuratori generali delle corti di appello, i presidenti dei tribunali, anche di sorveglianza e per i minorenni, i procuratori della Repubblica presso i medesimi, i pretori dirigenti e i procuratori della Repubblica delle preture circondariali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono, con contratto di diritto privato a tempo determinato, ad assumere, per la durata massima di un triennio non rinnovabile ed in base ad apposite graduatorie, nei limiti dei posti vacanti presso ciascun ufficio giudiziario, autisti non di ruolo, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

 

          Art. 5.

     1. Le assunzioni di cui all'art. 4 possono riguardare tutti coloro che non abbiano superato il sessantesimo anno di età e siano in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al corrispondente impiego di ruolo; nelle assunzioni è data precedenza agli ex appartenenti alle Forze di polizia o alle Forze armate, nonché agli appartenenti all'ente Ferrovie dello Stato resi disponibili per effetto della vigente normativa in materia di mobilità del personale della pubblica amministrazione.

 

          Art. 6.

     1. Al personale assunto ai sensi dell'art. 4 - ad eccezione di quello reso disponibile per effetto della vigente normativa in materia di mobilità, di cui all'art. 5 - compete, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico previsto per la corrispondente categoria non di ruolo allo stipendio iniziale, nonché, per ogni mese di servizio prestato o frazione superiore ai quindici giorni, un periodo di ferie nella misura di due giorni ed un premio di fine servizio in misura pari ad un dodicesimo di una mensilità dello stipendio in godimento. I ratei della tredicesima mensilità ed il premio di fine servizio sono corrisposti al momento della cessazione dal servizio.

     2. Il personale straordinario di cui al comma 1 ha diritto all'assistenza sanitaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ed a quelle contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi, con l'osservanza delle vigenti disposizioni sui relativi obblighi contributivi.

 

          Art. 7.

     1. I rapporti di lavoro costituiti ai sensi dell'art. 4, fermo il limite massimo di un triennio improrogabile di cui al medesimo articolo, sono risolti di diritto, a cominciare da quello costituito per ultimo presso lo stesso ufficio giudiziario, a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio del personale autista assunto in via ordinaria.

 

          Art. 8.

     1. Qualora il personale straordinario assunto ai sensi del presente decreto abbia dato prova di scarso rendimento o abbia tenuto un comportamento non conforme ai doveri di ufficio, il contratto è risolto di diritto con provvedimento del capo dell'ufficio giudiziario competente a disporre l'assunzione, sentito il parere della commissione di vigilanza e disciplina istituita presso le corti di appello per il personale ausiliario dell'Amministrazione della giustizia, previa audizione dell'interessato. Tale provvedimento è notificato all'interessato [4] .

 

          Art. 9.

     1. L'onere derivante dalla completa applicazione del presente decreto è valutato in L. 60.295.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1992. All'onere relativo agli anni 1989, 1990 e 1991, valutato rispettivamente in L. 11. 600.000.000, L. 34.747.000.000 e L. 58.500.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Aumento degli organici della magistratura e del personale delle cancellerie anche per la costituzione delle procure circondariali, nonché ai fini di reclutamenti straordinari".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 10.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

     Tabella

     (Omissis).


[1] Convertito in legge dall' art. 1 della L. 25 luglio 1989, n. 261.

[2] Capoverso così modificato dalla legge di conversione

[3] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.