§ 71.3.92 - Legge 4 gennaio 1963, n. 1.
Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:04/01/1963
Numero:1


Sommario
Art. 1.      Il ruolo organico della Magistratura è aumentato di millecentosettantantanove posti, compreso un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione, equiparato, a tutti gli effetti, al [...]
Art. 2.      Fino a quando non sarà emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario e salve le disposizioni contenute nei successivi articoli 3 e 4, le promozioni a magistrato di Corte di appello e di [...]
Art. 3.      Le aliquote dei posti di magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione spettanti, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 novembre 1952, n. 1794, ai concorsi per titoli relativi agli anni [...]
Art. 4.      I posti previsti in aumento dal precedente art. 1 per il 1962 saranno attribuiti ai vincitori dei concorsi per esame e ai promovibili per scrutinio secondo le aliquote stabilite dal precedente [...]
Art. 5.      Le promozioni sono conferite nel seguente ordine: vincitori del concorso per esame, dichiarati promovibili per merito distinto ed infine dichiarati promovibili per merito.
Art. 6.      Il concorso per esame per la promozione a magistrato di Corte di appello è indetto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della [...]
Art. 7.      La domanda di partecipazione al concorso, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata al capo dell'ufficio presso il quale il magistrato esercita le sue funzioni [...]
Art. 8.      Non sono ammessi, in ogni caso, al concorso:
Art. 9.      L'esame teorico-pratico è scritto e orale.
Art. 10.      Il concorso per esame è giudicato da una Commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, e composta da un presidente di [...]
Art. 11.      In esito alla classificazione di tutti i concorrenti dichiarati idonei ai sensi dell'art. 9, la Commissione forma la graduatoria e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei [...]
Art. 12.      I magistrati di Corte di appello, compiuti cinque anni dalla promozione a tale categoria, possono chiedere nell'anno successivo di partecipare al concorso per esame per la promozione a [...]
Art. 13.      Le prove del concorso per esame per la promozione in appello e in cassazione hanno luogo in Roma.
Art. 14.      I magistrati di tribunale, compiuti undici anni dalla promozione a tale categoria, hanno diritto di partecipare, nell'anno successivo, allo scrutinio per conseguire la dichiarazione di [...]
Art. 15.      Per la determinazione dei lavori giudiziari da esaminare ai fini dello scrutinio, il Consiglio superiore, nel momento in cui delibera di indire lo scrutinio, fissa mediante sorteggio tre [...]
Art. 16.      La Commissione, costituita a norma dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, procede allo scrutinio secondo l'ordine dell'iscrizione in ruolo dei [...]
Art. 17.      Nello scrutinio debbono essere tenuti particolarmente presenti i precedenti relativi al servizio prestato dal magistrato e le doti menzionate nell'art. 6, comma quarto.
Art. 18.      I magistrati di tribunale ritenuti meritevoli di promozione sono classificati in due categorie: quella dei promovibili per merito distinto e quella dei promovibili per merito.
Art. 19.      I magistrati di tribunale che non ottengono i voti necessari per la promovibilità possono essere dalla Commissione competente rinviati ad altro scrutinio o dichiarati impromovibili.
Art. 20.      Le deliberazioni della Commissione di scrutinio sono motivate.
Art. 21.      Le singole deliberazioni della Commissione di scrutinio sono comunicate al Ministro per la grazia e giustizia. All'interessato è trasmessa, a cura della segreteria del Consiglio superiore, [...]
Art. 22.      Compiuto lo scrutinio annuale, il Consiglio superiore dichiara chiusa la sessione e forma gli elenchi dei promovibili secondo le due classificazioni di cui all'art. 18 ed in ordine di anzianità.
Art. 23.      I magistrati rinviati ad altro scrutinio o dichiarati impromovibili ai sensi dell'art. 19 nonché quelli che si ripresentino a nuovo scrutinio ai fini di ottenere la classifica di merito [...]
Art. 24.      La classifica ottenuta dal magistrato rimane ferma fin quando non sia stata modificata a seguito di altro scrutinio al quale lo stesso magistrato abbia partecipato.
Art. 25.      Le promozioni dei magistrati dichiarati promovibili si effettuano non prima che siano esauriti i lavori di revisione dello scrutinio, secondo l'ordine dei relativi elenchi.
Art. 26.      Se il turno di promozione di un magistrato classificato promovibile per merito giunge prima di quello di un magistrato più anziano classificato promovibile per merito distinto, questo ultimo ha [...]
Art. 27.      I magistrati di Corte d'appello, compiuti nove anni dalla promozione a tale categoria, hanno diritto a partecipare nell'anno successivo allo scrutinio per conseguire la dichiarazione di [...]
Art. 28.      La domanda di ammissione allo scrutinio, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata, secondo la rispettiva competenza, ai capi delle Corti di appello nel cui [...]
Art. 29.      Lo scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione si effettua con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 14 e seguenti della presente legge, in quanto applicabili, ed [...]
Art. 30.      Le promozioni hanno luogo con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 25.
Art. 31.      La proposta di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, per il conferimento degli uffici direttivi di cui all'art. 6, n. 3) della legge 24 maggio 1951, n. 392, e [...]
Art. 32.      Salvo il diverso termine stabilito per le promozioni in soprannumero, le promozioni per concorso e per scrutinio sono conferite con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, non [...]
Art. 33.      Per la partecipazione agli scrutini che saranno indetti a norma della presente legge e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dalla sua entrata in vigore, i magistrati addetti da [...]
Art. 34.      Il termine di giorni trenta previsto dal terzo comma dell'art. 10 dell'Ordinamento giudiziario è elevato a mesi sei.
Art. 35.      A decorrere dal 1° luglio 1962 la prima parte del penultimo capoverso dell'art. 1 della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, è così modificata: "Giudici ed equiparati: lire 2.760.000".
Art. 36.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63, previsto in lire 2.690.000.000, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo [...]
Art. 37.      E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.
Art. 38.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


§ 71.3.92 - Legge 4 gennaio 1963, n. 1.

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni.

(G.U. 8 gennaio 1963, n. 6).

 

     Art. 1.

     Il ruolo organico della Magistratura è aumentato di millecentosettantantanove posti, compreso un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione, equiparato, a tutti gli effetti, al procuratore generale presso la stessa Corte. La tabella A annessa alla legge 27 dicembre 1956, n. 1444, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

     I posti in aumento di cui al precedente comma sono ripartiti, fra le varie categorie, nel triennio 1962-64 secondo la tabella B allegata alla presente legge.

     I posti di magistrato di Corte di cassazione e di Corte di appello, di cui alla ripartizione contenuta nella tabella B, sono considerati, ai fini dell'attribuzione prevista dall'art. 2 della presente legge, quali vacanze previste di ciascuno degli anni indicati nella suddetta tabella.

     Il numero dei magistrati che possono essere destinati al Ministero di grazia e giustizia a norma dell'art. 196 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è stabilito dalla tabella C allegata alla presente legge, che sostituisce la tabella A allegata alla legge 12 agosto 1962, n. 1311.

     Le piante organiche degli uffici giudiziari sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, entro i limiti del ruolo organico di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

 

          Art. 2.

     Fino a quando non sarà emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario e salve le disposizioni contenute nei successivi articoli 3 e 4, le promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione, comprese quelle di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 5, sono disposte in seguito a concorso per esame e in seguito a scrutinio da effettuarsi secondo le norme contenute nella presente legge.

     Per le promozioni a magistrato di Corte di appello i posti annualmente disponibili per le vacanze previste di ciascun anno e per quelle impreviste dell'anno precedente sono ripartiti:

     per un decimo ai vincitori del concorso per esame;

     per sette decimi ai promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio;

     per due decimi ai promovibili per merito a seguito di scrutinio.

     Per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione i posti sono così ripartiti:

     per un decimo ai vincitori del concorso per esame e comunque per un numero di posti non inferiore a tre;

     per nove decimi ai promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio.

     Nella ripartizione dei posti tra concorsi e scrutini, in caso di frazioni pari l'unità è attribuita al concorso; altrimenti l'unita è attribuita all'aliquota che ha la frazione maggiore. Nell'ambito dei posti spettanti alle due qualifiche di scrutinio per la promozione in appello, in caso di frazioni pari l'unità è attribuita al merito distinto; altrimenti l'unità è attribuita all'aliquota che ha la frazione maggiore.

     I posti che, in esito all'espletamento del concorsi per esame, rimarranno eventualmente non assegnati per difetto di vincitori andranno attribuiti in aumento alle rispettive quote riservate ai promovibili per merito distinto nello stesso anno.

     Sono considerate vacanze previste quelle che si verificano per collocamenti a riposo determinati da limiti di età; sono considerate vacanze impreviste quelle che si verificano per qualsiasi altra causa.

     Per la partecipazione ai concorsi per esame e agli scrutini che saranno indetti a norma della presente legge, non si applicano le disposizioni degli articoli 41 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 200 dell'Ordinamento giudiziario.

 

          Art. 3.

     Le aliquote dei posti di magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione spettanti, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 novembre 1952, n. 1794, ai concorsi per titoli relativi agli anni 1960, 1961 e 1962, con esclusione dei posti previsti in aumento dall'art. 1, saranno attribuite mediante scrutinio speciale per la sola qualifica di merito distinto.

     Agli scrutini speciali di cui al precedente comma da effettuarsi secondo le norme contenute nella presente legge potranno partecipare tutti i magistrati di tribunale e di Corte di appello che avrebbero avuto titolo a presentarsi ai predetti rispettivi concorsi.

     Negli scrutini di cui al commi precedenti per la formazione del giudizio ai fini della attribuzione della qualifica di merito distinto deve tenersi particolarmente conto dei precedenti relativi al servizio prestato, delle doti di cultura, del comportamento e della diligenza dimostrati nelle attività svolte. Per coloro che hanno esercitato funzioni speciali o amministrative devesi tenere prevalentemente conto dell'attività prestata e delle particolari attitudini dimostrate nell'esercizio delle funzioni medesime.

     I magistrati che, a seguito di detti scrutini speciali, otterranno la qualifica di merito distinto, saranno promossi con decorrenza dal 31 dicembre 1962. I medesimi saranno collocati in graduatoria dopo i magistrati che abbiano titolo alla promozione per merito distinto, nello stesso anno 1962, a seguito di scrutini effettuati anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, ma prima dei magistrati che abbiano titolo alla promozione a seguito degli scrutini ordinari indetti successivamente.

     I magistrati che abbiano ottenuto la qualifica di merito distinto a norma del presente articolo e non siano stati promossi per esaurimento dei posti disponibili ai sensi dell'articolo stesso saranno inclusi, secondo l'anzianità di ciascuno di essi nella categoria di provenienza, negli elenchi dei promovibili per la medesima qualifica formati a seguito degli scrutini ordinari cui avrebbero potuto partecipare secondo le norme della presente legge.

     Il mancato conferimento della qualifica di merito distinto non ha alcuna rilevanza in sede di partecipazione dei magistrati agli scrutini ordinari.

     Allo scrutinio previsto dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 41 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 200 dell'Ordinamento giudiziario.

     Agli scrutini previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 22.

 

          Art. 4.

     I posti previsti in aumento dal precedente art. 1 per il 1962 saranno attribuiti ai vincitori dei concorsi per esame e ai promovibili per scrutinio secondo le aliquote stabilite dal precedente art. 2.

     I concorsi per esame per le promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione per l'attribuzione dei posti di cui al comma precedente, debbono essere banditi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

     Detti concorsi sono regolati dalle norme contenute nella presente legge.

     I posti che non possono essere attribuiti per difetto di magistrati già compresi negli elenchi dei promovibili saranno attribuiti ai magistrati compresi negli elenchi che saranno formati in esito agli scrutini successivi con decorrenza 31 dicembre 1962, salve le norme della presente legge relative alle promozioni in soprannumero.

 

          Art. 5.

     Le promozioni sono conferite nel seguente ordine: vincitori del concorso per esame, dichiarati promovibili per merito distinto ed infine dichiarati promovibili per merito.

     I magistrati di tribunale dichiarati promovibili per merito distinto e per merito, i quali, avendo compiuto rispettivamente tredici e quattordici anni dalla promozione a magistrato di tribunale, non abbiano ancora ottenuto la promozione alla categoria superiore per difetto di vacanze nell'anno in cui maturano la suddetta anzianità, sono promossi in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo, a partire dal 30 giugno 1963.

     I magistrati di Corte di appello dichiarati promovibili per merito distinto, i quali, avendo compiuto undici anni dalla promozione a magistrato di appello, non abbiano ancora ottenuto la promozione alla categoria superiore per difetto di vacanze nell'anno in cui maturano la suddetta anzianità, sono promossi in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo, a partire dal 30 giugno 1963.

     I magistrati che, avendo conseguito la promozione a norma dei due commi precedenti, rinuncino alla promozione stessa, sono promossi nuovamente in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo e così di seguito per non oltre tre anni.

     La dichiarazione di rinuncia al turno di promozione deve essere fatta non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto di promozione e destinazione.

     Il Ministro per la grazia e giustizia, nella richiesta al Consiglio superiore della magistratura di deliberare sulle promozioni in soprannumero indicherà per quali uffici le promozioni stesse debbano essere disposte, tenute presenti le esigenze di servizio degli uffici giudiziari.

 

          Art. 6.

     Il concorso per esame per la promozione a magistrato di Corte di appello è indetto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, nei primi quindici giorni del mese di gennaio di ogni anno.

     Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia entro il 31 gennaio.

     Al concorso possono partecipare i magistrati che entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso compiono complessivamente tredici anni di effettivo servizio, di cui almeno sette nella categoria di magistrato di tribunale.

     Sono ammessi al concorso i magistrati che, su parere motivato del Consiglio giudiziario, o del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, sono dichiarati dal Consiglio superiore distinti per cultura, operosità e prestigio.

     Per i magistrati residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni il parere per l'ammissione al concorso è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma.

 

          Art. 7.

     La domanda di partecipazione al concorso, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata al capo dell'ufficio presso il quale il magistrato esercita le sue funzioni nel termine perentorio di trenta giorni dalla data del Bollettino ufficiale sul quale è pubblicato il decreto che indica il concorso.

     Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel comma precedente la domanda è trasmessa al Ministro, se trattasi di magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, e negli altri casi al Presidente della Corte d'appello competente o a quello della Corte d'appello di Roma, se trattasi di magistrati residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni. Il presidente della Corte d'appello convoca immediatamente il Consiglio giudiziario, il quale deve nel più breve termine possibile emettere il parere di cui all'art. 6. Parimenti dovrà provvedere il Ministro per la grazia e giustizia per la convocazione del Consiglio di amministrazione.

     Si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

 

          Art. 8.

     Non sono ammessi, in ogni caso, al concorso:

     a) i magistrati ai quali è stata inflitta una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento;

     b) i magistrati dichiarati impromovibili nello scrutinio a turno di anzianità;

     c) i magistrati che per due volte non sono stati ritenuti meritevoli di partecipare al concorso;

     d) i magistrati che sono stati giudicati non idonei in due precedenti concorsi per esame.

     I magistrati ai quali è stato inflitto l'ammonimento possono essere ammessi al concorso decorsi due anni dalla data della decisione disciplinare.

 

          Art. 9.

     L'esame teorico-pratico è scritto e orale.

     L'esame scritto verte sui seguenti gruppi di materie:

     a) diritto e procedura civile;

     b) diritto e procedura penale;

     c) diritto amministrativo.

     La prova di diritto e procedura civile consiste nella redazione di una sentenza in grado di appello su casi formulati dalla Commissione.

     La prova di diritto e procedura penale consiste nella redazione di una sentenza in grado di appello o di una requisitoria a scelta del candidato.

     La prova di diritto amministrativo consiste nello svolgimento di un tema con eventuale riferimento a casi pratici.

     Per la prova scritta il candidato ha diritto di scegliere uno fra due temi relativi ad istituti giuridici diversi, che la Commissione formula per ciascun gruppo di materie nello stesso giorno dello svolgimento dell'esame.

     Per lo svolgimento delle prove scritte il concorrente dispone di 8 ore ed ha facoltà di consultare i testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato.

     I lavori sono esaminati restando segreto il nome dei candidati secondo il sistema previsto dagli articoli 8, 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860; si osservano altresì, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 6, 7 e 10 dello stesso regio decreto.

     L'esame orale verte sulle materie dei gruppi sopraindicati nonché sul diritto costituzionale e su una delle seguenti materie, a scelta del concorrente, da indicarsi nella domanda di partecipazione al concorso: diritto del lavoro, diritto della navigazione, medicina legale.

     Per la valutazione delle prove di esame la Commissione ha a sua disposizione 280 punti, di cui settanta per ciascuna prova scritta e settanta per quella orale.

     E' ammesso all'esame orale il concorrente che consegue nelle prove scritte non meno di 168 punti con almeno 42 punti in ciascuna prova.

     Consegue la idoneità il concorrente che ottiene nel complesso delle prove di esame non meno di 224 punti con almeno quarantanove punti nella prova orale.

     Nel caso in cui due o più concorrenti conseguano un identico punteggio complessivo prevale il concorrente più anziano nell'ordine della graduatoria.

 

          Art. 10.

     Il concorso per esame è giudicato da una Commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, e composta da un presidente di sezione della Corte di cassazione, che la presiede, e da cinque magistrati di Corte di cassazione, dei quali due appartenenti al pubblico ministero. Fanno, altresì, parte della Commissione un professore di ruolo o fuori ruolo di medicina legale e delle assicurazioni quale componente tecnico e, come membri supplenti, due magistrati di Cassazione, di cui uno appartenente al pubblico ministero.

     La Commissione è assistita da non più di quattro magistrati addetti alla Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria del Ministero con funzioni di segretari.

 

          Art. 11.

     In esito alla classificazione di tutti i concorrenti dichiarati idonei ai sensi dell'art. 9, la Commissione forma la graduatoria e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso.

     La graduatoria è trasmessa al Consiglio superiore, accompagnata da una relazione motivata. Copia di essa è, a cura della Commissione esaminatrice, inviata al Ministro per la grazia e giustizia, che ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale.

     Il Consiglio superiore, quando non vi riscontra violazione di legge, approva la graduatoria a norma degli articoli 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

 

          Art. 12.

     I magistrati di Corte di appello, compiuti cinque anni dalla promozione a tale categoria, possono chiedere nell'anno successivo di partecipare al concorso per esame per la promozione a magistrato di Corte di cassazione.

     Il concorso si effettua con le sole prove scritte e secondo le modalità di cui agli articoli 6 e seguenti della presente legge.

     Le prove scritte vertono sui seguenti gruppi di materie:

     a) diritto e procedura civile;

     b) diritto e procedura penale;

     c) diritto amministrativo.

     La prova di diritto e procedura civile consiste nella redazione di una sentenza in grado di cassazione su casi formulati dalla Commissione.

     La prova di diritto e procedura penale consiste nella redazione di una sentenza in grado di cassazione o di una requisitoria a scelta del candidato.

     La prova di diritto amministrativo consiste nello svolgimento di un tema con eventuale riferimento a casi pratici.

     La Commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, è composta dal primo presidente della Corte di cassazione che la presiede, da cinque magistrati di Cassazione con funzioni direttive e dall'avvocato generale della cassazione.

     Per la valutazione delle prove di esame la Commissione ha a sua disposizione 210 punti di cui 70 per ciascuna prova.

     Consegue la idoneità il concorrente che ottiene nel complesso delle prove di esame non meno di 168 punti con almeno 42 punti in ciascuna prova.

 

          Art. 13.

     Le prove del concorso per esame per la promozione in appello e in cassazione hanno luogo in Roma.

     Le prove orali hanno inizio non oltre il decimo giorno successivo a quello in cui sono resi noti i risultati delle prove scritte.

     Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore, è fissata la data di inizio delle prove scritte.

 

          Art. 14.

     I magistrati di tribunale, compiuti undici anni dalla promozione a tale categoria, hanno diritto di partecipare, nell'anno successivo, allo scrutinio per conseguire la dichiarazione di promovibilità a magistrato di Corte di appello per merito distinto o per merito.

     Lo scrutinio è indetto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura entro i primi quindici giorni di gennaio di ogni anno. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia entro il 31 gennaio.

     Quando se ne ravvisa l'esigenza per difetto di disponibilità di magistrati promovibili, il Consiglio superiore, su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, delibera di chiamare a scrutinio i magistrati di tribunale che compiono undici anni dalla promozione a tale categoria nell'anno stesso della chiamata; e così di seguito in caso di ulteriore difetto di disponibilità di promovibili.

     Il decreto con il quale è indetto lo scrutinio sussidiario pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia entro trenta giorni dalla data del medesimo.

     Nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto che indica lo scrutinio, gli interessati debbono presentare domanda di partecipazione ai capi degli uffici cui appartengono o ai quali sono addetti.

 

          Art. 15.

     Per la determinazione dei lavori giudiziari da esaminare ai fini dello scrutinio, il Consiglio superiore, nel momento in cui delibera di indire lo scrutinio, fissa mediante sorteggio tre trimestri, da scegliersi in anni diversi nel quinquennio precedente alla chiamata esclusi i mesi di agosto, settembre e ottobre.

     Il magistrato che partecipa allo scrutinio ha facoltà di scegliere fra i tre trimestri, di cui al comma precedente, due trimestri di ciascuno dei quali sono presi in esame sette lavori che egli indica a sua scelta nella domanda di partecipazione a scrutinio.

     Detti lavori sono rimessi al Consiglio superiore a cura dei capi degli uffici giudiziari con attestazione di autenticità da parte della cancelleria o segreteria competente.

     I lavori sono accompagnati dal parere dettagliato che il Consiglio giudiziario o il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione per i magistrati addetti al Ministero con funzioni amministrative, emette previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono.

     Il rapporto informativo di cui al comma precedente riflette unicamente le doti menzionate nel comma quarto dell'art. 6.

     Per i magistrati residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni il parere è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Roma, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti.

     I magistrati che nei trimestri determinati non hanno redatto lavori giudiziari o ne hanno redatto in numero inferiore a sette ed i magistrati i cui lavori giudiziari sono, per identità della materia trattata, insufficienti ad una completa valutazione, possono chiedere al Consiglio superiore che, previ accertamenti del caso, stabilisca sempre mediante sorteggio, altri periodi per integrare il numero dei lavori prescritti.

     I magistrati che nel quinquennio precedente all'anno in cui è indetto lo scrutinio abbiano fatto parte del Consiglio superiore nonché i segretari dello stesso Consiglio ed i magistrati che nel detto quinquennio non abbiano prestato servizio presso gli uffici giudiziari hanno facoltà di chiedere che siano stabiliti, sempre mediante sorteggio, altri periodi anche al di fuori del quinquennio sopraindicato, al fine della presentazione dei lavori prescritti.

     I partecipanti allo scrutinio hanno facoltà di presentare, unitamente alla domanda, pubblicazioni ed altri titoli, in numero, comunque, non superiore a sette.

 

          Art. 16.

     La Commissione, costituita a norma dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, procede allo scrutinio secondo l'ordine dell'iscrizione in ruolo dei magistrati che vi partecipano.

 

          Art. 17.

     Nello scrutinio debbono essere tenuti particolarmente presenti i precedenti relativi al servizio prestato dal magistrato e le doti menzionate nell'art. 6, comma quarto.

     Nella valutazione dei lavori e dei titoli si deve tenere prevalentemente conto dei lavori giudiziari.

     Per coloro che esercitano funzioni direttive o appartengono al pubblico ministero, o esercitano funzioni istruttorie penali o sono delegati alle procedure fallimentari, e, per i giudici minorili tutelari e di sorveglianza, si deve tenere prevalentemente conto delle speciali attitudini alle loro rispettive funzioni e del modo col quale le medesime sono state esercitate.

     Per i magistrati, che non prestano servizio presso gli uffici giudiziari si deve tenere prevalentemente conto dell'attività inerente alle funzioni da essi esercitate nonché dei lavori amministrativi di carattere affine alla materia giudiziaria.

 

          Art. 18.

     I magistrati di tribunale ritenuti meritevoli di promozione sono classificati in due categorie: quella dei promovibili per merito distinto e quella dei promovibili per merito.

     La qualifica di merito distinto deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti; quella di merito deve essere attribuita ad unanimità.

     La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre.

 

          Art. 19.

     I magistrati di tribunale che non ottengono i voti necessari per la promovibilità possono essere dalla Commissione competente rinviati ad altro scrutinio o dichiarati impromovibili.

     I magistrati rinviati ad altro scrutinio hanno facoltà di presentarsi agli scrutini immediatamente successivi.

     Il rinvio ad altro scrutinio non può essere disposto più di una volta.

     I magistrati dichiarati impromovibili hanno facoltà di presentarsi a nuovo scrutinio dopo che siano decorsi almeno due anni dalla avvenuta dichiarazione di impromovibilità.

     Il magistrato dichiarato per due volte impromovibile non può partecipare ad altri scrutini.

 

          Art. 20.

     Le deliberazioni della Commissione di scrutinio sono motivate.

 

          Art. 21.

     Le singole deliberazioni della Commissione di scrutinio sono comunicate al Ministro per la grazia e giustizia. All'interessato è trasmessa, a cura della segreteria del Consiglio superiore, comunicazione della decisione con avvertimento che il testo integrale resta depositato per il termine di trenta giorni dalla comunicazione perchè ne possa prendere conoscenza.

     Della deliberazione può essere chiesta la revisione al Consiglio superiore della magistratura nei modi e nei termini indicati dall'art. 13, secondo e terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.

     In sede di revisione il Consiglio superiore rinnova lo scrutinio e non è vincolato dalla precedente deliberazione della Commissione che può essere modificata in qualsiasi senso.

     Non è ammessa revisione di scrutinio dopo avvenuta la promozione.

 

          Art. 22.

     Compiuto lo scrutinio annuale, il Consiglio superiore dichiara chiusa la sessione e forma gli elenchi dei promovibili secondo le due classificazioni di cui all'art. 18 ed in ordine di anzianità.

     I magistrati dichiarati promovibili per merito distinto, se compresi nelle seguenti categorie:

     1) decorati al valor militare;

     2) mutilati o invalidi di guerra;

     3) feriti in combattimento;

     4) decorati di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

     5) combattenti e partigiani con qualifica legalmente riconosciuta, ed ove non abbiano già goduto, per la appartenenza a dette categorie, di beneficio consistente nell'avere ottenuto la nomina o una precedente promozione per effetto determinante della preferenza stessa, sono promossi con precedenza sugli altri magistrati parimenti classificati, fino alla concorrenza di un quarto dei posti riservati per ogni anno ai promovibili per merito distinto.

     La precedenza ha luogo nell'ordine di elenco della categoria.

     La preferenza di cui ai precedenti commi è riconosciuta nell'ambito del singolo scrutinio e non può avere effetto nei confronti dei promovibili già compresi negli elenchi degli scrutini precedenti.

 

          Art. 23.

     I magistrati rinviati ad altro scrutinio o dichiarati impromovibili ai sensi dell'art. 19 nonché quelli che si ripresentino a nuovo scrutinio ai fini di ottenere la classifica di merito distinto, debbono presentare domanda nei termini fissati dagli articoli precedenti per lo scrutinio a termine fisso o per quello sussidiario. Ai medesimi si applicano anche le altre disposizioni relative alla partecipazione ed allo svolgimento degli scrutini.

 

          Art. 24.

     La classifica ottenuta dal magistrato rimane ferma fin quando non sia stata modificata a seguito di altro scrutinio al quale lo stesso magistrato abbia partecipato.

     Non si può chiedere di partecipare ad un nuovo scrutinio se non siano decorsi almeno due anni dalla data dell'ultima deliberazione con cui detta classifica è stata attribuita.

 

          Art. 25.

     Le promozioni dei magistrati dichiarati promovibili si effettuano non prima che siano esauriti i lavori di revisione dello scrutinio, secondo l'ordine dei relativi elenchi.

     Il magistrato che rinuncia al turno di promozione è promosso, nella quota riservata ai promovibili dell'anno successivo per la medesima classifica di scrutinio e così di seguito per non oltre tre anni.

     La dichiarazione di rinuncia al turno di promozione deve essere fatta non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto di promozione e destinazione.

     Le promozioni ai posti riservati agli scrutini speciali di cui all'art. 3 della presente legge si effettuano indipendentemente dall'esaurimento degli scrutini medesimi. Tuttavia nei confronti dei magistrati preceduti da altri che hanno proposto istanza di revisione, non si fa luogo alle promozioni fino a quando non intervenga il giudizio sulla revisione.

 

          Art. 26.

     Se il turno di promozione di un magistrato classificato promovibile per merito giunge prima di quello di un magistrato più anziano classificato promovibile per merito distinto, questo ultimo ha diritto alla precedenza nella promozione, valendosi, se occorre, di uno dei posti spettanti ai promovibili per merito.

 

          Art. 27.

     I magistrati di Corte d'appello, compiuti nove anni dalla promozione a tale categoria, hanno diritto a partecipare nell'anno successivo allo scrutinio per conseguire la dichiarazione di promovibilità a magistrato di Corte di cassazione per merito distinto.

     Quando se ne ravvisa l'esigenza per difetto di disponibilità di magistrati promovibili per merito distinto, il Consiglio superiore della magistratura delibera, su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, di chiamare a scrutinio i magistrati di appello che compiono nove anni dalla promozione a tale categoria nello stesso anno in cui è indetto lo scrutinio e così di seguito in caso di ulteriore difetto di disponibilità di promovibili per merito distinto.

     Si applicano le disposizioni dei commi secondo, quarto e quinto dell'art. 14.

 

          Art. 28.

     La domanda di ammissione allo scrutinio, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata, secondo la rispettiva competenza, ai capi delle Corti di appello nel cui distretto è compreso l'ufficio al quale il magistrato appartiene, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale del decreto che indice lo scrutinio.

     I magistrati addetti ad uffici non giudiziari devono presentare la domanda entro il detto termine al presidente della Corte di appello di Roma. I magistrati addetti al Ministero debbono presentarla, entro lo stesso termine, al Ministro per la grazia e giustizia.

     Alla domanda devono essere unite le pubblicazioni e gli altri titoli che ciascun magistrato ritiene opportuno presentare, in numero, comunque, non superiore a sette.

     Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato nel primo comma, sono trasmessi al Consiglio superiore le domande, i lavori, i titoli e gli altri documenti accompagnati da un motivato parere del Consiglio giudiziario contenente informazioni motivate sulle doti menzionate nell'art. 6, comma quarto.

     Per i magistrati addetti al Ministero il parere è dato dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione. Per quelli residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni il parere è dato dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma.

 

          Art. 29.

     Lo scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione si effettua con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 14 e seguenti della presente legge, in quanto applicabili, ed in particolare delle disposizioni dell'art. 22 relative ai titoli di preferenza.

     Per la determinazione dei lavori giudiziari da esaminare ai fini dello scrutinio, il Consiglio superiore della magistratura fissa mediante sorteggio tre trimestri da scegliersi in anni diversi nel triennio precedente all'anno in cui lo scrutinio è indetto, esclusi i mesi di agosto, settembre e ottobre.

 

          Art. 30.

     Le promozioni hanno luogo con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 25.

     I magistrati di Corte di appello che in due scrutini consecutivi non hanno ottenuto la qualifica di merito distinto non possono partecipare ad altro scrutinio per la promozione a magistrato di Corte di cassazione se non sono decorsi almeno due anni dall'ultima deliberazione emessa nei loro confronti. Se nemmeno nel terzo scrutinio conseguono tale qualifica, non possono partecipare ad altro scrutinio.

     La Commissione di scrutinio nella dichiarazione di promovibilità, deve menzionare, per coloro che ritiene particolarmente idonei, la speciale attitudine all'esercizio delle funzioni requirenti o giudicanti presso la Corte di cassazione e alle funzioni direttive.

 

          Art. 31.

     La proposta di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, per il conferimento degli uffici direttivi di cui all'art. 6, n. 3) della legge 24 maggio 1951, n. 392, e preceduta dalla dichiarazione di idoneità alle funzioni superiori da parte del Consiglio superiore della magistratura.

     Il Ministro per la grazia e giustizia nel mese di gennaio di ogni anno richiede, in quanto necessario, la dichiarazione di cui al precedente comma per un numero di magistrati di Corte di cassazione, secondo l'ordine di ruolo, corrispondente al triplo delle vacanze che si verificheranno nell'anno per collocamenti a riposo per limiti di età, oltre gli eventuali riesami.

 

          Art. 32.

     Salvo il diverso termine stabilito per le promozioni in soprannumero, le promozioni per concorso e per scrutinio sono conferite con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, non posteriore al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la quota annuale di vacanze previste per le quali le promozioni stesse debbono essere effettuate.

 

          Art. 33.

     Per la partecipazione agli scrutini che saranno indetti a norma della presente legge e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dalla sua entrata in vigore, i magistrati addetti da almeno un anno ad uffici non giudiziari hanno facoltà di presentare lavori amministrativi in sostituzione o in aggiunta ai lavori giudiziari in deroga al primo, secondo e penultimo comma dell'art. 15.

     La stessa disposizione si applica ai magistrati che siano stati addetti ad uffici non giudiziari anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e siano stati restituiti alle funzioni giudiziarie da non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 34.

     Il termine di giorni trenta previsto dal terzo comma dell'art. 10 dell'Ordinamento giudiziario è elevato a mesi sei.

 

          Art. 35.

     A decorrere dal 1° luglio 1962 la prima parte del penultimo capoverso dell'art. 1 della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, è così modificata: "Giudici ed equiparati: lire 2.760.000".

 

          Art. 36.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63, previsto in lire 2.690.000.000, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 37.

     E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

 

          Art. 38.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

     Tabella A [1]

     (Omissis).

 

     Tabella B

     (Omissis).

 

     Tabella C [2]

     (Omissis).


[1] Tabella sostituita dalla L. 25 luglio 1966, n. 570, dalla L. 17 marzo 1969, n. 84, dalla L. 22 dicembre 1973, n. 884, dalla L. 5 marzo 1991, n. 71, e dal D.L. 20 novembre 1991, n. 367.

[2] Tabella sostituita dalla L. 25 luglio 1966, n. 570 e dalla L. 8 agosto 1980, n. 426.