§ 71.1.3 - D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.
Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.1 consiglio superiore della magistratura
Data:16/09/1958
Numero:916


Sommario
Art. 1.  Collegi elettorali per l'elezione dei magistrati di Corte d'appello e dei magistrati di tribunale.
Art. 2.  Uffici elettorali.
Art. 3.  Composizione degli uffici elettorali.
Art. 4.  Categorie di elettori e di eleggibili.
Art. 5.  Appartenenza dei magistrati alle circoscrizioni degli uffici e ai collegi elettorali.
Art. 6.  Formazione delle liste degli elettori e degli eleggibili.
Art. 7.  Magistrati esclusi dal voto e non eleggibili.
Art. 8.  Deposito delle liste.
Art. 9.  Aggiornamento delle liste.
Art. 10.  Liste da trasmettere agli uffici elettorali.
Art. 11.  Rimborso di spese e indennità.
Art. 12.  Giorno della votazione.
Art. 13.  Schede.
Art. 14.  Sala elettorale.
Art. 15.  Operazioni preliminari.
Art. 16.  Votazione.
Art. 17.  Chiusura della votazione.
Art. 18.  Spoglio delle schede.
Art. 19.  Nullità delle schede e dei voti.
Art. 20.  Vidimazione di carte e schede.
Art. 21.  Formazione dei plichi.
Art. 22.  Compiti dell'ufficio unico elettorale.
Art. 23.  Compiti degli uffici elettorali.
Art. 24.  Compiti dell'ufficio centrale elettorale.
Art. 25.  Verbali.
Art. 26.  Provvedimenti sui reclami.
Art. 27.  Divieto di rielezione.
Art. 28.  Cessazione dalla carica per promozione.
Art. 29.  Incompatibilità.
Art. 30.  Collocamento fuori ruolo.
Art. 30 bis.  Collocamento fuori ruolo organico dei professori delle Università eletti componenti del Consiglio superiore.
Art. 31.  Commissioni.
Art. 32.  Sostituzione dei componenti della sezione disciplinare.
Art. 33.  Composizione del collegio giudicante della sezione disciplinare.
Art. 34.  Magistrati e cancellieri della segreteria.
Art. 35.  Attribuzioni dei segretari.
Art. 36.  Inizio del funzionamento.
Art. 37.  Adunanze.
Art. 38.  Delega ai presidenti delle Corti di appello.
Art. 39.  Istanze e rapporti.
Art. 40.  Richieste all'Ispettorato.
Art. 41.  Relazioni annuali dei procuratori generali.
Art. 42.  Comunicazione delle applicazioni e delle supplenze.
Art. 43.  Concorsi.
Art. 44.  Commissioni di concorso e di scrutinio.
Art. 45.  Composizione delle commissioni di scrutinio.
Art. 46.  Ammissione al concorso per uditore giudiziario.
Art. 47.  Nomina a uditore giudiziario.
Art. 48.  Tirocinio giudiziario.
Art. 49.  Ammissione all'esame per aggiunto giudiziario.
Art. 50.  Promozione a magistrato di tribunale.
Art. 51.  Ammissione al concorso per magistrato di Corte di appello.
Art. 52.  Produzione dei titoli nei concorsi e negli scrutini.
Art. 53.  Ordine delle promozioni per scrutinio.
Art. 54.  Reclami e ricorsi.
Art. 55.  Provvedimenti in materia di inamovibilità.
Art. 56.  Poteri di sorveglianza del Ministro.
Art. 57.  Sospensione provvisoria del magistrato in sede disciplinare.
Art. 58.  Sospensione provvisoria del magistrato sottoposto a procedimento penale.
Art. 59.  Azione disciplinare.
Art. 60.  Ricorso avverso le decisioni della sezione disciplinare.
Art. 61.  Provvedimenti disciplinari. Esecuzione.
Art. 62.  Revisione del procedimento disciplinare.
Art. 63.  Competenza del Consiglio e del Ministro in ordine a particolari provvedimenti.
Art. 64.  Autorizzazione alle funzioni di arbitro.
Art. 65.  Incompatibilità per vincoli di parentela o di affinità.
Art. 66.  Elezioni.
Art. 67.  Segreteria.
Art. 68.  Revisione dello scrutinio.
Art. 69.  Assunzioni e promozioni dei magistrati per concorso.
Art. 70.  Giudizi disciplinari in corso.
Art. 71.  Ricorsi in materia disciplinare.
Art. 72.  Revisione del procedimento disciplinare.
Art. 73.  Esecuzione dei provvedimenti disciplinari.
Art. 74.  Entrata in vigore del presente decreto.


§ 71.1.3 - D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura, e disposizioni transitorie.

(G.U. 25 settembre 1958, n. 232).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO

 

Capo I

ELEZIONI DEI MAGISTRATI COMPONENTI DEL CONSIGLIO

 

Sezione 1ª

COLLEGI E UFFICI ELETTORALI

 

     Art. 1. Collegi elettorali per l'elezione dei magistrati di Corte d'appello e dei magistrati di tribunale.

     I collegi istituiti dall'art. 26 della legge comprendono il territorio dei distretti di Corte di appello indicati per ciascuno di essi nell'annessa tabella A. Nella stessa tabella è indicato il capoluogo di ciascun collegio.

 

          Art. 2. Uffici elettorali.

     Per l'elezione del magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo e dei magistrati di Corte di cassazione è istituito un ufficio unico elettorale presso la Corte suprema di cassazione.

     Per l'elezione dei magistrati di Corte di appello e per l'elezione dei magistrati di tribunale è istituito un ufficio elettorale, rispettivamente presso ciascuna Corte di appello o sezione distaccata di Corte di appello e presso ciascun tribunale.

     Per l'elezione dei magistrati indicati nel comma precedente è istituito altresì, in ciascun collegio, un ufficio centrale elettorale presso la Corte di appello del capoluogo del collegio stesso.

 

          Art. 3. Composizione degli uffici elettorali.

     L'ufficio unico elettorale presso la Corte suprema di cassazione o composto di un presidente di sezione, che lo presiede, e di due magistrati di Corte di cassazione, designati dal Primo Presidente.

     Gli uffici elettorali presso le Corti di appello e presso le sezioni distaccate delle Corti di appello sono composti di tre magistrati di Corte di appello in servizio nel territorio del distretto, il più anziano dei quali esercita le funzioni di presidente, designati dal Presidente della Corte. Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato di Corte di appello nominato dal Presidente della Corte.

     Gli uffici elettorali presso i tribunali sono composti di tre magistrati di tribunale in servizio nel territorio del circondario, il più anziano dei quali esercita le funzioni di presidente, designati dal Presidente del Tribunale. Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato di tribunale o da un aggiunto giudiziario, nominato dal Presidente del Tribunale.

     L'Ufficio centrale elettorale presso le Corti di appello dei capoluoghi di collegio è composto del Presidente della Corte, ovvero di un presidente di sezione da lui delegato, che lo presiede, di due magistrati di Corte di appello e di due magistrati di tribunale, designati dal Presidente della Corte. Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato di tribunale o da un aggiunto giudiziario, nominato dal Presidente della Corte.

 

Sezione 2ª

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

 

          Art. 4. Categorie di elettori e di eleggibili.

     L'appartenenza dei magistrati, nel giorno dell'elezione, alle categorie di elettori e di eleggibili indicate nell'art. 23 della legge, si determina con riferimento alla data del decreto di nomina o di promozione.

 

          Art. 5. Appartenenza dei magistrati alle circoscrizioni degli uffici e ai collegi elettorali.

     Ai fini della determinazione dell'ufficio e del collegio elettorale, secondo le disposizioni degli articoli 25 e 27 della legge, il magistrato trasferito si considera appartenente alla circoscrizione dell'ufficio di provenienza finchè non abbia assunto servizio nel nuovo. Questa disposizione si applica anche nel caso di destinazione a seguito di promozione, ferma tuttavia, per quanto concerne il cambiamento di categoria, la disposizione dall'articolo che precede.

     Agli stessi effetti di cui al comma precedente:

     a) i magistrati in supplenza o in applicazione continuativa, ovvero collocati fuori ruolo per incarichi speciali ai sensi dell'art. 210 dell'ordinamento giudiziario o di altre disposizioni di legge, ovvero comunque addetti continuativamente ad altri uffici, anche non giudiziari, si considerano appartenenti alla circoscrizione dell'ufficio nel quale prestano effettivo servizio nel giorno in cui ha luogo la votazione;

     b) i magistrati fuori ruolo per aspettativa si considerano appartenenti alla circoscrizione dell'ufficio cui erano assegnati prima dell'aspettativa.

     I magistrati comunque in servizio fuori del territorio dello Stato votano, secondo la rispettiva categoria, presso gli uffici elettorali di Roma.

 

          Art. 6. Formazione delle liste degli elettori e degli eleggibili.

     Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione del corpo elettorale, il Ministro per la grazia e giustizia comunica:

     a) al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, l'elenco dei magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo e quello dei magistrati di Corte di cassazione, con l'indicazione dell'ufficio giudiziaria cui ciascuno di essi è addetto:

     b) al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e ai presidenti delle Corti di appello, secondo la rispettiva competenza, gli elenchi dei magistrati in servizio presso uffici non giudiziari e di quelli collocati fuori ruolo;

     c) al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e al Presidente della Corte di appello di Roma, secondo la rispettiva competenza, gli elenchi dei magistrati in servizio fuori del territorio dello Stato, nonchè quelli dei magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative.

     Il Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, di concerto con il Procuratore Generale, forma la lista generale dei magistrati di Corte di cassazione, indicando separatamente quelli con ufficio direttivo, con l'indicazione, per tutti, dell'ufficio di appartenenza, e la trasmetta ai presidenti e ai procuratori generali delle Corti di appello.

     I presidenti delle Corti di appello, di concerto con i procuratori generali, formano due liste dei magistrati che prestano servizio negli uffici compresi nei rispettivi distretti: nella prima sono iscritti i magistrati di Corte di appello, nella seconda i magistrati di tribunale e gli aggiunti giudiziari. Estratti di quest'ultima lista, comprendenti i magistrati in servizio in ciascun circondario, sono trasmessi ai presidenti dei rispettivi tribunali.

     I presidenti delle Corti di appello inviano copia delle due liste indicate nel precedente comma al Presidente della Corte di appello del capoluogo del collegio, il quale, di concerto con il Procuratore generale, forma due liste generali dei magistrati in servizio nei distretti compresi nel Collegio, indicando per ciascuno l'ufficio di appartenenza. Copie della prima lista, nella quale sono iscritti i magistrati di Corte di appello, sono trasmesse ai presidenti e ai procuratori generali delle Corti di appello del collegio; copie della seconda, in cui sono iscritti i magistrati di tribunale e gli aggiunti giudiziari, sono trasmesse ai Presidenti e ai procuratori della Repubblica presso i tribunali compresi nel collegio medesimo.

 

          Art. 7. Magistrati esclusi dal voto e non eleggibili.

     Nelle liste di cui all'articolo precedente non sono iscritti i magistrati sospesi dalle funzioni.

     In corrispondenza dei nomi dei magistrati che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 24 della legge è apposta l'annotazione "non eleggibile". La stessa annotazione è apposta in corrispondenza dei nomi degli aggiunti giudiziari e dei magistrati di tribunale con meno di quattro anni di anzianità alla data delle elezioni.

 

          Art. 8. Deposito delle liste.

     Almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la votazione, la lista generale indicata nell'art. 6, secondo comma, è depositata nella cancelleria della Corte suprema di cassazione e nelle cancellerie delle Corti di appello.

     Entro lo stesso termine, la prima delle due liste generali indicate nel quarto comma dall'articolo citato è depositata nelle cancellerie delle Corti di appello, comprese nel collegio, e la seconda nelle cancellerie dei tribunali facenti parte del collegio medesimo.

     Tutti i magistrati possono prendere visione delle liste.

 

          Art. 9. Aggiornamento delle liste.

     Le liste sono aggiornate fino al giorno che precede le elezioni. A tal fine, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione del corpo elettorale:

     a) il Ministro per la grazia e giustizia comunica ai capi di Corte i provvedimenti di promozione o di trasferimento;

     b) dell'assunzione delle funzioni da parte dei magistrati che, in seguito a promozione o a trasferimento, raggiungono una sede compresa nella circoscrizione di un diverso ufficio elettorale, è data immediata comunicazione ai capi degli uffici giudiziari presso i quali sono costituiti i due uffici elettorali e, se il nuovo ufficio è compreso in altro distretto di Corte di appello o in altro collegio, anche ai presidenti delle due Corti di appello e ai presidenti delle Corti di appello dei due capoluoghi di collegio.

 

          Art. 10. Liste da trasmettere agli uffici elettorali.

     Una copia della lista generale indicata nell'art. 6, secondo comma, è trasmessa al presidente dell'ufficio unico elettorale presso la Corte suprema di cassazione.

     Ai presidenti degli uffici elettorali costituiti presso le Corti di appello e presso i tribunali sono trasmessi, rispettivamente, una copia della lista dei magistrati di Corte di appello e l'estratto della lista dei magistrati di tribunale e degli aggiunti giudiziari, indicati nell'art. 6, terzo comma.

     Ai presidenti degli uffici elettorali indicati nel comma precedente è comunicata altresì, secondo la rispettiva competenza, copia delle liste generali di cui all'art. 6, quarto comma.

     Ai presidenti degli uffici centrali elettorali è trasmessa copia di entrambe le liste generali indicate nel comma precedente.

 

          Art. 11. Rimborso di spese e indennità.

     Ai magistrati che per esercitare il diritto di voto si recano fuori del comune in cui ha sede l'ufficio cui sono addetti, e ai componenti degli uffici elettorali incaricati a norma dell'art. 23 di consegnare gli atti della elezione all'ufficio centrale elettorale, competono il rimborso delle spese di viaggio o l'indennità di missione secondo le disposizioni in vigore.

 

Sezione 3ª

OPERAZIONI DI VOTO

 

          Art. 12. Giorno della votazione.

     La votazione per l'elezione dei componenti magistrati ha luogo in un giorno di domenica presso gli uffici elettorali previsti nell'art. 2, primo e secondo comma.

 

          Art. 13. Schede.

     Le schede per la votazione sono stampate in tre tipi diversi a seconda della categoria degli elettori, in conformità ai modelli A, B e C annessi al presente decreto.

     Esse sono spedite in congruo numero dal Ministero di grazia e giustizia al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e ai presidenti delle Corti di appello almeno venti giorni prima di quello stabilito per le elezioni.

     I presidenti delle Corti di appello trasmettono ai presidenti delle sezioni distaccate e ai presidenti dei tribunali dipendenti le schede occorrenti per la votazione, in congruo numero.

 

          Art. 14. Sala elettorale.

     La sala in cui ha luogo la votazione deve essere arredata in modo da assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e la segretezza del voto che deve essere espresso in cabina. Deve esservi un'urna la quale, previa constatazione dell'assenza di ogni contenuto, è sigillata prima dell'inizio della votazione.

     Una copia delle liste generali indicate nel primo e terzo comma dell'art. 10 è affissa nella sala in cui ha luogo la votazione.

     E' vietata l'esposizione o la diffusione, sotto qualsiasi forma, di altre liste di eleggibili o comunque l'indicazione di persone o di gruppi di persone determinate per le quali può essere espresso il voto.

 

          Art. 15. Operazioni preliminari.

     L'ufficio elettorale si riunisce alle ore 8.

     Il presidente appone il bollo dell'ufficio giudiziario presso cui ha sede l'ufficio elettorale più un numero di schede pari a quello degli elettori iscritti nella lista. Il bollo è apposto all'esterno della scheda;

     Le altre schede sono conservate a cura del presidente, e sono utilizzate, previa apposizione del bollo, qualora si presentino a votare, a norma del secondo comma dall'articolo seguente, elettori non iscritti nella lista, ovvero quando occorra sostituire schede deteriorate.

     La votazione ha inizio alle ore 9 e prosegue fino alle ore 14; gli elettori che a tale ora si trovano nella sala dell'ufficio elettorale sono ammessi a votazione anche oltre il termine predetto.

 

          Art. 16. Votazione.

     I magistrati, previa identificazione, votano secondo l'ordine in cui si presentano.

     Sono ammessi a votare i magistrati iscritti, rispettivamente, nelle liste degli elettori indicate nell'art. 6, secondo e quarto comma, e quelli che, anche se non iscritti, provino di avere assunto servizio entro il giorno delle elezioni in un ufficio compreso nella circoscrizione dell'ufficio elettorale. Questi ultimi sono iscritti in calce alla lista.

     Il presidente dell'ufficio elettorale, o in sua assenza il componente più anziano, consegna una scheda e una matita a ciascun votante. Questi, nell'apposita cabina, scrive sulla scheda il cognome e il nome dei magistrati per i quali vota, aggiungendo, nei casi di omonimia, anche l'indicazione dell'ufficio cui essi sono addetti.

     L'elettore chiude quindi la scheda e la riconsegna al presidente, il quale, in presenza dell'elettore, la pone nell'urna.

     Il segretario prende nota, nella lista degli elettori, dell'avvenuta manifestazione del voto.

     Nello spazio riservato all'ufficio elettorale, gli elettori sono ammessi per il tempo necessario alla manifestazione del voto.

 

          Art. 17. Chiusura della votazione.

     Dopo che tutti gli elettori presenti nella sala alle ore 14 hanno votato, il presidente dichiara chiusa la votazione e accerta il numero dei votanti sulla base delle indicazioni apposte dal segretario nella lista degli elettori.

     La lista, firmata in ogni foglio dal presidente e da uno dei magistrati componenti l'ufficio, è chiusa in plico sigillato. In altro plico sono chiuse le schede non utilizzate, comprese quelle deteriorate. I due plichi sono immediatamente depositati nella cancelleria dell'ufficio giudiziario presso cui è costituito l'ufficio elettorale.

 

Sezione 4ª

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

 

          Art. 18. Spoglio delle schede.

     Ultimate le operazioni di cui all'articolo precedente uno dei componenti del seggio estrae le schede dall'urna ad una ad una e le porge al presidente, il quale denuncia i voti. Di questi è presa nota, contemporaneamente, in apposite tabelle, da un altro componente dell'ufficio e dal segretario.

     Durante tali operazioni gli elettori possono sostare nello spazio riservato all'ufficio elettorale e sollevare contestazioni sulla validità delle schede e dei voti.

 

          Art. 19. Nullità delle schede e dei voti.

     Sono nulle, oltre le schede bianche:

     a) le schede non conformi al modello prescritto o prive del bollo indicato nell'art. 15, ovvero recanti scrittura o segni tali da far riconoscere l'elettore;

     b) le schede contenenti voti a favore di un numero di magistrati eccedente quello per il quale è consentito votare secondo le indicazioni delle schede stesse.

     Sono nulli i voti espressi a favore di magistrati appartenenti ad uffici non compresi nel collegio elettorale, ovvero a favore di magistrati di categoria diversa da quella per cui ha luogo la votazione.

 

          Art. 20. Vidimazione di carte e schede.

     Le carte relative ad osservazioni e proteste sono immediatamente vidimate con la firma del presidente dell'ufficio elettorale.

     Nello stesso modo sono vidimate le schede bianche, quelle per le quali sia stata rilevata o dichiarata, a norma degli articoli seguenti, la nullità anche di singoli voti in esse contenuti e quelle contestate. Sulle schede è indicato il motivo per cui ha luogo la vidimazione.

 

          Art. 21. Formazione dei plichi.

     Alla fine delle operazioni, gli uffici presso i quali ha avuto luogo la votazione procedono alla formazione:

     a) del plico contenente le carte relative ad osservazioni e proteste, le schede bianche, le schede di cui sia stata rilevata o dichiarata, a norma degli articoli seguenti, la nullità anche di singoli voti in esse contenuti, e le schede contestate;

     b) del plico contenente le schede con voti validi e una copia delle tabelle di scrutinio.

 

          Art. 22. Compiti dell'ufficio unico elettorale.

     L'ufficio unico elettorale presso la Corte suprema di cassazione:

     a) decide sulle questioni e proteste riferentesi alle operazioni di voto;

     b) attribuisce i voti validi, dichiara le nullità o decide sulla contestazioni relative alla validità delle schede e dei voti.

     Compiute tali operazioni, il presidente dell'ufficio:

     a) proclama eletti, nel limite dei posti riservati a ciascuna categoria di eleggibili, i magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo e i magistrati di Corte di cassazione che hanno riportato il maggior numero di voti;

     b) comunica al Presidente del Consiglio superiore della magistratura i nomi dei magistrati eletti; uguale comunicazione è fatta agli eletti e al Ministro per la grazia e giustizia;

     c) dispone che un esemplare del verbale delle operazioni, con annessa copia dello tabelle di scrutinio, sia immediatamente trasmesso alla segreteria del Consiglio superiore, un altro sia inviato al Ministro per la grazia e giustizia, e un terzo sia conservato nella cancelleria della Corte suprema di cassazione insieme con i plichi di cui all'articolo precedente.

 

          Art. 23. Compiti degli uffici elettorali.

     Gli uffici elettorali presso le Corti di appello o sezioni distaccate di Corte di appello e presso i tribunali:

     a) decidono sulle questioni o proteste riferentisi alle operazioni di voto;

     b) attribuiscono i voti validi non contestati;

     c) rilevano le nullità e prendono atto delle contestazioni sulla validità delle schede o dei voti, riservando la decisione, in entrambi i casi, all'ufficio centrale elettorale.

     Compiute tali operazioni, il presidente dell'ufficio:

     a) incarica uno dei magistrati componenti l'ufficio di consegnare immediatamente all'ufficio centrale elettorale presso la Corte di appello del capoluogo del collegio un esemplare del verbale delle operazioni, con copia delle tabelle di scrutinio, ed il plico di cui alla lettera a) dell'art. 21;

     b) dispone che un altro esemplare del verbale sia custodito nella cancelleria dell'ufficio giudiziario presso cui ha sede l'ufficio elettorale, insieme con il plico di cui alla lettera b) dall'articolo citato.

 

          Art. 24. Compiti dell'ufficio centrale elettorale.

     L'ufficio centrale elettorale presso la Corte d'appello del capoluogo del collegio:

     a) decide sulle questioni e proteste riferentisi alle proprie operazioni;

     b) decide sulla validità delle schede e dei voti nei casi indicati nella lettera c) del primo comma dall'articolo precedente;

     c) somma i voti attribuiti a ciascun magistrato di Corte di appello o a ciascun magistrato di tribunale negli uffici elettorali del collegio;

     d) forma il plico contenente le carte relative ad osservazioni o proteste.

     Compiute tali operazioni, il presidente dell'ufficio:

     a) proclama eletti il magistrato di Corte di appello e il magistrato di tribunale che hanno riportato il maggior numero di voti;

     b) provvede alle comunicazioni prescritte dall'art. 22, secondo comma, lettera b);

     c) dispone che un esemplare del verbale delle operazioni, non annessa copia delle tabelle di scrutinio, sia immediatamente trasmesso alla segreteria del Consiglio superiore; un altro sia inviato al Ministro per la grazia e giustizia; e un terzo sia conservato nella cancelleria della Corte di appello insieme con il plico di cui alla lettera d) del comma precedente e con gli atti pervenuti dagli uffici elettorali del collegio, previa ricostituzione dei plichi di cui all'art. 21, lettera a).

 

          Art. 25. Verbali.

     I verbali delle operazioni elettorali e dei risultati dello scrutinio sono redatti dal segretario e firmati in ciascun foglio e sottoscritti da tutti i componenti dell'ufficio.

     I magistrati per i quali è stato espresso il voto sono elencati nei verbali secondo l'ordine decrescente del numero dei voti assegnati a ciascuno di essi.

 

Sezione 5ª

RECLAMI

 

          Art. 26. Provvedimenti sui reclami.

     Agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 29 della legge, il Consiglio superiore della magistratura può richiedere, agli uffici giudiziari presso cui sono depositati, tutti gli atti relativi alle operazioni elettorali.

     Il Consiglio superiore provvede alle rettifiche conseguenti all'accoglimento dei reclami.

     Se annulla le operazioni di uno o più uffici elettorali, può disporre, in quanto sia necessario e limitatamente agli uffici stessi, la rinnovazione delle elezioni. Queste hanno luogo entro sessanta giorni dalla dichiarazione di nullità delle precedenti operazioni, salva l'osservanza della disposizione dell'art. 21, ultimo comma, della legge.

 

Capo II

POSIZIONE GIURIDICA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO

 

          Art. 27. Divieto di rielezione.

     Il divieto stabilito dall'art. 32 della legge vale anche per i componenti che, per qualsiasi ragione, siano cessati dalla carica prima della scadenza del quadriennio.

     Parimenti un componente già eletto dai magistrati non può essere rieletto dal Parlamento per il quadriennio successivo, e viceversa.

 

          Art. 28. Cessazione dalla carica per promozione.

     Il magistrato componente del Consiglio superiore, se è promosso in base a dichiarazione di promovibilità ottenuta nello scrutinio prima dell'elezione, ovvero in seguito a concorso la cui graduatoria sia stata formata prima dell'elezione stessa, cessa di far parto del Consiglio dal giorno in cui assume le nuove funzioni.

 

          Art. 29. Incompatibilità.

     Se le cause di incompatibilità previste nell'art. 33, primo, secondo e quarto comma delle legge, preesistono alla elezione, il componente del Consiglio superiore deve, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, comunicare la propria opzione al Presidente. Nel caso di contestazione dell'elezione, il termine resta sospeso fino alla pronunzia di cui all'art. 29, secondo comma, della legge.

     Se il componente dichiara di optare per la permanenza nel Consiglio superiore, deve entro quindici giorni far cessare la causa di incompatibilità.

     Se il componente non ottempera alle disposizioni dei commi precedenti, il Consiglio superiore della magistratura lo dichiara decaduto dalla carica.

     Qualora le cause di incompatibilità si verifichino durante il quadriennio, il componente decade dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio superiore.

 

          Art. 30. Collocamento fuori ruolo.

     I magistrati componenti del Consiglio superiore continuano a esercitare le loro funzioni negli uffici giudiziari ai quali appartengono.

     I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione della carica il Consiglio superiore della magistratura dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate. Prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo, fatto salvo il caso in cui l'incarico direttivo o semidirettivo sia stato ricoperto in precedenza. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può essere collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il collocamento fuori del ruolo organico è disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive [1].

 

          Art. 30 bis. Collocamento fuori ruolo organico dei professori delle Università eletti componenti del Consiglio superiore. [2]

     I professori di ruolo delle Università eletti componenti del Consiglio superiore sono collocati fuori del ruolo organico per la durata dell'incarico con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione che avrà efficacia dal giorno di insediamento del Consiglio superiore.

     Ai professori collocati fuori ruolo si applicano le disposizioni dell'art. 7, quarto e quinto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

 

Capo III

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

 

          Art. 31. Commissioni.

     Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Comitato di presidenza, determina all'inizio di ogni anno il numero e le attribuzioni delle commissioni, aventi il compito di riferire al Consiglio, previste dall'art. 3 della legge, e nomina i componenti scegliendoli per due terzi fra i componenti magistrati, e per un terzo fra quelli eletti dal Parlamento.

     Nomina altresì i presidenti delle commissioni indicate nel precedente comma e quello della commissione speciale di cui all'art. 11, ultimo comma, della legge.

 

          Art. 32. Sostituzione dei componenti della sezione disciplinare. [3]

     Se alcuno dei componenti della sezione disciplinare, che non sia membro di diritto, cessa di far parte del Consiglio superiore, la sostituzione ha luogo mediante elezione dopo che il Consiglio superiore sia stato integrato a norma dell'art. 39 della legge. Se deve essere sostituito un componente effettivo può essere eletto al suo posto anche un componente supplente. Ove questi risulti eletto, si procede a nuova elezione per la sua sostituzione.

 

          Art. 33. Composizione del collegio giudicante della sezione disciplinare. [4]

 

          Art. 34. Magistrati e cancellieri della segreteria.

     I magistrati che costituiscono la segreteria sono posti fuori del ruolo organico della Magistratura. Alla cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo, previa deliberazione del Consiglio superiore, sentito il Ministro.

     I magistrati della segreteria cessano dall'incarico alla scadenza del Consiglio superiore, ma possono essere riconfermati. Continuano tuttavia nell'incarico finchè non sono sostituiti.

     I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie addetti alla segreteria del Consiglio superiore sono posti fuori delle piante organiche degli uffici giudiziari.

 

          Art. 35. Attribuzioni dei segretari.

     I magistrati della segreteria:

     a) assistono, se richiesti, alle adunanze del Consiglio superiore o della sezione disciplinare e redigono il verbale;

     b) assistono, se richiesti, alle riunioni del Comitato di presidenza e delle commissioni di cui agli articoli 3 e 11, ultimo comma, della legge;

     c) esercitano ogni altra attribuzione stabilita dalla legge e dal Comitato di presidenza, ricevendo le disposizioni dal Presidente di detto Comitato.

 

Capo IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

 

          Art. 36. Inizio del funzionamento.

     Ad ogni effetto, la durata del Consiglio superiore si computa dal giorno dell'insediamento.

 

          Art. 37. Adunanze.

     Gli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio superiore sono comunicati preventivamente al Ministro, il quale può formulare osservazioni.

     Nelle materie in cui è prescritta la relazione della commissione competente, si dà anzitutto lettura della relazione stessa, salvo che questa non sia fatta oralmente da un componente della commissione. Sono lette quindi le osservazioni del Ministro, quando questi non le esponga personalmente avvalendosi della facoltà di cui all'art. 16 della legge. Si fa poi luogo alla discussione e alla deliberazione.

     Il segretario del Consiglio superiore redige il processo verbale della riunione, indicando le persone intervenute, gli argomenti trattati e, succintamente, le dichiarazioni fatte.

     Il processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario. Esso è letto ed approvato nella seduta successiva.

     Un estratto del verbale è trasmesso dal Comitato di presidenza al Ministro per i provvedimenti di cui all'art. 17 della legge.

     Il Ministro ha facoltà di richiedere al Consiglio superiore copia degli atti in base ai quali esso emana le proprie deliberazioni.

 

          Art. 38. Delega ai presidenti delle Corti di appello.

     La delega ai presidenti delle Corti di appello per la nomina e la revoca dei conciliatori, dei vice conciliatori e dei componenti estranei alla Magistratura delle sezioni specializzate, è conferita, su conforme deliberazione del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro. La delega può esser conferita per tutta la durata del Consiglio superiore.

 

          Art. 39. Istanze e rapporti.

     Tutte le istanze relative a materie di competenza del Consiglio superiore della magistratura, nelle quali il Ministro può fare richieste o formulare osservazioni, possono essere rivolte o al Consiglio superiore per il tramite del Ministro, che, in tal caso, le trasmette al Consiglio con le proprie richieste od osservazioni; oppure direttamente al Consiglio superiore, che le comunica al Ministro per le sue richieste od osservazioni.

     La medesima disposizione si applica ai rapporti dei capi di Corte, salvo che questi non siano stati richiesti direttamente dal Consiglio superiore o dal Ministro.

     Ai rapporti di carattere disciplinare si applica la disposizione dell'art. 59, primo comma.

 

          Art. 40. Richieste all'Ispettorato.

     Il Consiglio superiore, nel fare le sue richieste all'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia, ne informa il Ministro, al quale può richiedere che autorizzi l'esame dei fascicoli personali dei singoli magistrati.

     L'ispettore generale trasmette direttamente al Consiglio la relazione e gli atti delle inchieste promosse dal Consiglio stesso, e contemporaneamente ne invia copia al Ministro.

 

          Art. 41. Relazioni annuali dei procuratori generali.

     Le relazioni previste nell'art. 86 dell'ordinamento giudiziario sono inviate anche al Consiglio superiore.

     La facoltà prevista nell'art. 88 dell'ordinamento giudiziario è esercitata dal Consiglio superiore.

 

          Art. 42. Comunicazione delle applicazioni e delle supplenze.

     I capi delle Corti di appello, quando dispongono applicazioni o supplenze, ne informano il Consiglio superiore ed il Ministro.

 

Capo V

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

 

Sezione 1ª

ASSUNZIONI E PROMOZIONI

 

          Art. 43. Concorsi.

     Il concorso per la nomina a uditore giudiziario, l'esame pratico per la promozione ad aggiunto giudiziario e i concorsi per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione, su richiesta del Ministro, sono deliberati dal Consiglio superiore e indetti dal Ministro stesso.

 

          Art. 44. Commissioni di concorso e di scrutinio.

     La composizione delle commissioni giudicatrici è regolata dalle norme dell'ordinamento giudiziario.

     Delle commissioni di concorso e di scrutinio possono far parte anche magistrati componenti del Consiglio superiore.

     I componenti delle commissioni possono essere confermati anche per l'espletamento di esami e concorsi consecutivi.

 

          Art. 45. Composizione delle commissioni di scrutinio.

     Gli scrutini sono deliberati dal Consiglio superiore su richiesta del Ministro. Essi sono regolati dalle norme dell'ordinamento giudiziario.

     La Commissione di scrutinio per le promozioni alla categoria di magistrato di Corte di cassazione è composta dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, che la presiede, e da quattro magistrati di Corte di cassazione, dei quali due devono ricoprire uno degli uffici direttivi indicati nell'art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392. Sono nominati componenti supplenti quattro magistrati di Corte di cassazione, due dei quali devono ricoprire uno degli uffici direttivi sopra indicati. Uno dei componenti effettivi e uno dei componenti supplenti devono appartenere al pubblico ministero [5].

     La Commissione di scrutinio per le promozioni alla categoria di magistrato di Corte di appello è composta dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, che la presiede, e da quattro magistrati di Corte di cassazione. Sono nominati componenti supplenti quattro magistrati di Corte di cassazione. Uno dei componenti effettivi e uno dei componenti supplenti devono appartenere al pubblico ministero [6].

     In caso di assenza o di impedimento, il presidente della Commissione di scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione è sostituito dal componente effettivo più anziano tra quelli appartenenti alla categoria di magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo, a norma dell'art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, ed il presidente della Commissione di scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di appello è sostituito dal componente effettivo più anziano [7].

 

          Art. 46. Ammissione al concorso per uditore giudiziario.

     Il giudizio sull'ammissione al concorso per uditore giudiziario, previsto nell'art. 124, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario, spetta al Consiglio superiore.

 

          Art. 47. Nomina a uditore giudiziario.

     La facoltà prevista nell'art. 127, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario è esercitata dal Consiglio superiore su richiesta del Ministro.

 

          Art. 48. Tirocinio giudiziario. [8]

     [Le norme per il tirocinio degli uditori, previste nell'art. 129, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario, sono determinate dal Consiglio superiore sentito il Ministro.]

 

          Art. 49. Ammissione all'esame per aggiunto giudiziario. [9]

 

          Art. 50. Promozione a magistrato di tribunale.

     La promozione alla categoria di magistrato di tribunale, prevista nell'art. 139 dell'ordinamento giudiziario, è disposta su parere motivato del Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello del distretto di residenza.

     Il parere è comunicato all'interessato e al Ministro. L'interessato, in caso di parere contrario, ha facoltà di presentare deduzioni al Consiglio superiore, entro trenta giorni dalla comunicazione; il Ministro può formulare in ogni caso osservazioni a norma dell'art. 11 della legge.

 

          Art. 51. Ammissione al concorso per magistrato di Corte di appello.

     L'ammissione al concorso per la promozione a magistrato di Corte di appello è deliberata dal Consiglio superiore su parere motivato del Consiglio giudiziario.

     Il parere è comunicato all'interessato ed al Ministro. L'interessato, in caso di parere contrario, ha facoltà di presentare deduzioni al Consiglio superiore, entro quindici giorni dalla comunicazione; il Ministro può formulare in ogni caso osservazioni a norma dell'art. 11 della legge.

     Per i magistrati che prestano servizio presso il Ministero di grazia e giustizia il parere per l'ammissione al concorso è riservato al Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 52. Produzione dei titoli nei concorsi e negli scrutini.

     La determinazione del periodo al quale debbono riferirsi i lavori giudiziari a norma dell'art. 158, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, spetta al Consiglio superiore. Il provvedimento previsto dal terzo comma è adottato dal Comitato di presidenza.

     Le stesse disposizioni si applicano per la determinazione dei periodi previsti negli articoli 163, secondo comma, e 164, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario.

 

          Art. 53. Ordine delle promozioni per scrutinio.

     La facoltà, prevista nell'art. 172, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di derogare all'ordine delle promozioni quando ricorrono speciali esigenze di servizio, spetta al Consiglio superiore della magistratura.

 

          Art. 54. Reclami e ricorsi.

     Scaduto il termine di trenta giorni indicato nell'art. 12 della legge, il Consiglio superiore prende in esame i reclami proposti, ed entro i trenta giorni successivi approva la graduatoria quando non vi riscontra violazioni di legge.

     Alle decisioni del Consiglio superiore sui ricorsi previsti nell'art. 13 della legge si applica la disposizione dell'art. 167, settimo comma, dell'ordinamento giudiziario.

     I magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore che abbiano fatto parte di commissioni di concorso o di scrutinio non possono partecipare alle deliberazioni del Consiglio sui reclami e sui ricorsi proposti, a norma degli articoli 12 e 13 della legge, avverso gli atti e le deliberazioni delle commissioni stesse.

 

Sezione 2ª

GUARENTIGIE E DISCIPLINA

 

          Art. 55. Provvedimenti in materia di inamovibilità.

     I provvedimenti previsti negli articoli 2, secondo comma, e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della Magistratura, sono adottati in conformità di deliberazione motivata del Consiglio superiore, osservate le formalità prescritte dall'art. 4 dello stesso decreto.

     Nei casi previsti nel quarto o quinto comma dell'art. 3 sopra citato non è richiesto il parere del Consiglio giudiziario.

 

          Art. 56. Poteri di sorveglianza del Ministro.

     Per l'esercizio dell'azione disciplinare, per l'organizzazione del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonchè per l'esercizio di ogni altra attribuzione riservatagli dalla legge, il Ministro esercita la sorveglianza su tutti gli uffici giudiziari e può chiedere ai capi di Corte informazioni sul conto di singoli magistrati.

 

          Art. 57. Sospensione provvisoria del magistrato in sede disciplinare. [10]

     [Nella ipotesi prevista nell'art. 30, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, i provvedimenti ivi indicati sono adottati dalla sezione disciplinare, su richiesta del Ministro o del pubblico ministero.]

 

          Art. 58. Sospensione provvisoria del magistrato sottoposto a procedimento penale. [11]

     [I provvedimenti previsti nell'art. 31, terzo e quarto comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sono adottati in conformità di deliberazione della sezione disciplinare su richiesta del Ministro o del pubblico ministero.]

 

          Art. 59. Azione disciplinare. [12]

     [I rapporti relativi a fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare sono trasmessi al Ministro e al Procuratore Generale presso la Corte suprema di cassazione.

     Il Ministro promuove l'azione disciplinare mediante richiesta al Procuratore Generale presso la Corte suprema di cassazione.

     Il Procuratore Generale inizia l'azione disciplinare richiedendo al Consiglio superiore della magistratura l'istruzione formale, ovvero comunicando allo stesso Consiglio che procedo con istruzione sommaria.

     Il Procuratore Generale, quando intende promuovere l'azione disciplinare avvalendosi della facoltà attribuitagli dall'art. 14 della legge, ne dà notizia al Ministro dieci giorni prima, indicando sommariamente i fatti per i quali intende procedere. Il Ministro, se ritiene che l'azione disciplinare debba essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al Procuratore Generale anche dopo l'inizio dell'azione stessa.

     La comunicazione preventiva di cui al comma precedente non è richiesta quando il Procuratore Generale contesta o chiede che siano contestati nuovi fatti durante il corso dell'istruzione.

     L'azione disciplinare non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro o il procuratore generale hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito disciplinare [13].

     La richiesta del Ministro al procuratore generale ovvero la richiesta o la comunicazione del procuratore generale al Consiglio superiore determina a tutti gli effetti l'inizio del procedimento [14].

     Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione all'incolpato con l'indicazione del fatto che gli viene addebitato. Gli atti istruttori non preceduti dalla comunicazione all'incolpato sono nulli, ma la nullità non può essere più rilevata se non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare [15].

     Entro un anno dall'inizio del procedimento deve essere comunicato all'incolpato il decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare. Nei due anni successivi dalla predetta comunicazione deve essere pronunciata la sentenza. Quando i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta [16].

     Degli atti compiuti dalla sezione disciplinare è trasmessa copia al Ministro [17].

     Il corso dei termini di cui al presente articolo è sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale, ovvero se nel corso del procedimento viene sollevata questione di legittimità costituzionale, e riprende a decorrere rispettivamente dal giorno in cui è pronunciata la sentenza o il decreto indicati nell'art. 3 del codice di procedura penale, ovvero dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale. Il corso dei termini è altresì sospeso durante il tempo in cui l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, ovvero durante il tempo in cui il procedimento è rinviato a richiesta dell'incolpato [18].]

 

          Art. 60. Ricorso avverso le decisioni della sezione disciplinare. [19]

     [Il ricorso previsto nell'art. 17, ultimo comma, della legge, può essere proposto alle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione dal Ministro per la grazia e giustizia, dal Procuratore Generale presso la stessa Corte e dall'incolpato, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento disciplinare in copia integrale.]

 

          Art. 61. Provvedimenti disciplinari. Esecuzione. [20]

     [E' abolita la facoltà prevista nell'art. 20, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

     Le decisioni disciplinari con cui è inflitto l'ammonimento o la censura sono eseguite nelle forme rispettivamente previste negli articoli 20 e 21 del decreto citato nel comma precedente. Copia del verbale è trasmessa al Consiglio superiore e al Ministro.

     Le decisioni che infliggono la perdita dell'anzianità, la rimozione o la destituzione sono eseguite mediante decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro.]

 

          Art. 62. Revisione del procedimento disciplinare. [21]

     [Il potere di chiedere la revisione del procedimento disciplinare, previsto nell'art. 37, sesto comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, può essere esercitato anche dal Procuratore Generale presso la Corte suprema di cassazione.]

 

Sezione 3ª

ATTRIBUZIONI PARTICOLARI

 

          Art. 63. Competenza del Consiglio e del Ministro in ordine a particolari provvedimenti.

     I provvedimenti previsti negli articoli 7, 12, secondo comma, 37 e 112dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , sono adottati, su richiesta del Ministro, con l'osservanza delle forme previste nell'art. 17 della legge.

     Restano ferme le facoltà attribuite al Ministro negli articoli 10 e 162, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, e quelle attribuite ai capi di Corte in materia di applicazioni e di supplenze a norma dello stesso ordinamento e dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 232.

 

          Art. 64. Autorizzazione alle funzioni di arbitro.

     L'autorizzazione prevista nell'art. 16, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario è concessa dal Consiglio superiore che ne informa il Ministro.

 

          Art. 65. Incompatibilità per vincoli di parentela o di affinità.

     La valutazione prevista nell'art. 19, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, spetta al Consiglio superiore.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRANSITORIO E FINALE

 

          Art. 66. Elezioni.

     Nella prima attuazione della legge:

     a) le attribuzioni di cui all'art. 18, numeri 1 e 2, della legge sono esercitate dal Ministro per la grazia e giustizia;

     b) la comunicazione prescritta dagli articoli 22, secondo comma, lettera b), e 24, secondo comma, lettera b), è fatta al Presidente della Repubblica;

     c) l'esemplare del verbale da trasmettersi alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura a norma degli articoli 22, secondo comma, lettera c), e 24, secondo comma, lettera c), è inviato alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura costituito a norma del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, che ne curerà la trasmissione alla nuova segreteria.

 

          Art. 67. Segreteria.

     Le attribuzioni di segreteria sono esercitate dalla segreteria dell'attuale Consiglio superiore fino all'entrata in funzione della segreteria del nuovo Consiglio.

 

          Art. 68. Revisione dello scrutinio.

     Contro le deliberazioni delle sezioni dell'attuale Consiglio superiore relative agli scrutini, l'interessato, se alla data dell'insediamento del nuovo Consiglio non ha proposto istanza di revisione, ha facoltà di proporre al Consiglio superiore il ricorso previsto nell'art. 13 della legge, purchè non sia scaduto il termine previsto nell'art. 167, sesto comma, dell'ordinamento giudiziario.

     Il Ministro, se non ha già chiesto la revisione, ha facoltà di proporre ricorso; in tal caso il termine previsto nell'art. 13, secondo comma, della legge, decorre dalla data di insediamento del nuovo Consiglio.

     Se è stata proposta l'istanza di revisione dal Ministro o dall'interessato, su di essa delibera il nuovo Consiglio superiore.

     Fuori dei casi indicati nei commi precedenti, le deliberazioni e gli elenchi relativi agli scrutini restano fermi.

 

          Art. 69. Assunzioni e promozioni dei magistrati per concorso.

     Le commissioni esaminatrici dei concorsi per le assunzioni e le promozioni e quella per gli esami di aggiunto giudiziario, già nominate alla data dell'insediamento del nuovo Consiglio, restano in funzione. Alle graduatorie da esse formate si applica la disposizione dell'art. 12 della legge.

 

          Art. 70. Giudizi disciplinari in corso.

     La cognizione dei procedimenti disciplinari in corso alla data di insediamento del nuovo Consiglio superiore è devoluta alla sezione disciplinare, ferma restando la validità degli atti già compiuti.

 

          Art. 71. Ricorsi in materia disciplinare.

     Se alla data dell'insediamento del nuovo Consiglio superiore non è stato proposto ricorso contro le decisioni dei Consigli giudiziari costituiti in tribunali disciplinari e non sono scaduti i termini previsti nell'art. 37 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il ricorso può essere proposto alla sezione disciplinare del nuovo Consiglio superiore.

 

          Art. 72. Revisione del procedimento disciplinare.

     I giudizi di revisione previsti nell'art. 37, sesto comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sono devoluti alla sezione disciplinare del nuovo consiglio superiore.

 

          Art. 73. Esecuzione dei provvedimenti disciplinari.

     Le decisioni definitive dei Consigli giudiziari costituiti in tribunali disciplinari e della Corte disciplinare, che alla data dell'insediamento del nuovo Consiglio non hanno avuto esecuzione, sono eseguite nelle forme previste dall'art. 61.

 

          Art. 74. Entrata in vigore del presente decreto.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

TABELLA A

 

Collegi elettorali per l'elezione dei magistrati di corte di appello e dei magistrati di tribunale

Numero del collegio

DISTRETTI DI CORTE DI APPELLO COMPRESI IN CIASCUN COLLEGIO

Capoluogo del collegio

Numero dei magistrati compresi in ciascun collegio

 

Mag.ti di Corte di appello

Mag.ti di tribunale

1

Genova, Torino, Milano, Brescia

Milano

345

831

2

Venezia, Trento, Trieste, Bologna, Firenze, Ancona, L'aquila, Perugia

Bologna

368

943

3

Roma, Palermo, Messina, Catania, Caltanissetta, Cagliari

Roma

404

954

4

Napoli, Bari, Lecce, Potenza, Catanzaro

Napoli

324

970

 

 

MODELLO A (rosa)

Scheda per la manifestazione del voto da parte dei magistrati di corte di cassazione

Elezione del Consiglio superiore della magistratura ............................ [1]

Votazione per la elezione dei componenti appartenenti alla categoria dei magistrati di corte di cassazione

Magistrati di corte di cassazione con ufficio direttivo

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Magistrati di corte di cassazione

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

AVVERTENZA

     Ciascun magistrato di corte di cassazione ha facoltà di votare per non più di 3 magistrati di corte di cassazione con ufficio direttivo e per non più di 6 magistrati di corte di cassazione.

     Agli effetti della elezione, per magistrati di corte di cassazione con ufficio direttivo si intendono il Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, i Presidenti delle corti di approcuratori generali presso le stesse corti, i Presidenti di sezione della Corte suprema di cassazione e gli Avvocati generali presso la Corte medesima.

     Per l'espressione del voto occorre indicare il cognome e il nome del magistrato e, in caso di omonimie nell'ambito della stessa categoria, anche l'ufficio cui esso è addetto.

_______________

[1] Indicare il giorno in cui deve aver luogo la votazione.

 

 

MODELLO B (verde)

Scheda per la manifestazione del voto da parte dei magistrati di corte di appello

Primo ........... [1] collegio (...................................) [2]

 

Elezione del Consiglio superiore della magistratura ............................. [3]

Votazione per la elezione dei componenti appartenenti alla categoria dei magistrati di corte d'appello

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

AVVERTENZA

     Ciascun magistrato di  corte  di  appello ha facoltà di votare per non più di due magistrati di corte di appello facenti parte di uffici compresi nel collegio elettorale.

     Per l'espressione del voto occorre indicare il cognome e il nome del magistrato e, in caso di omonimie nell'ambito della stessa categoria e dello stesso collegio, anche l'ufficio cui esso è addetto.

______________________

[1] Oppure: secondo, terzo, quarto.

[2] Indicare i capoluoghi dei distretti di corte di appello compresi nel collegio.

[3] Indicare il giorno in cui deve aver luogo la votazione.

 

 

MODELLO C (bianco)

Scheda per la manifestazione del voto da parte dei magistrati di tribunale e degli aggiunti giudiziari

Primo .......................... [1] collegio (................... .................... .................) [2]

Elezione del Consiglio superiore della magistratura [3]

Votazione per la elezione dei componenti appartenenti alla categoria dei magistrati di tribunale

 

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AVVERTENZA

     Ciascun magistrato di tribunale o aggiunto giudiziario ha facoltà di votare per non più di due magistrati di tribunale (con almeno quattro anni di anzianità dalla promozione a tale categoria) facenti parte di uffici compresi nel collegio elettorale.

     Per l'espressione del voto occorre indicare il cognome e il nome del magistrato e, in caso di omonimie nell'ambito della stessa categoria e dello stesso collegio, anche l'ufficio cui esso è addetto.

______________________

[1] Oppure: secondo, terzo, quarto.

[2] Indicare i capoluoghi distretti di corte di appello compresi nel collegio.

[3] Indicare il giorno in cui deve aver luogo la votazione.

 


[1] Comma sostituito dall'art. 8 della L. 3 gennaio 1981, n. 1, dall'art. 14 della L. 12 aprile 1990, n. 74, dall'art. 13 della L. 28 marzo 2002, n. 44, già modificato dall'art. 2 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, dall'art. 1, comma 469, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 e così ulteriormente modificato dall'art. 38 della L. 17 giugno 2022, n. 71.

[2] Articolo inserito dall'art. 9 della L. 3 gennaio 1981, n. 1.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L. 3 gennaio 1981, n. 1.

[4] Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 3 gennaio 1981, n. 1.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 11 maggio 1965, n. 480.

[6] Comma sostituito dall'art. 1 della L. 11 maggio 1965, n. 480.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 11 maggio 1965, n. 480.

[8] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, con la decorrenza di cui all'art. 39 dello stesso D.Lgs. 26/2006.

[9] Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 25 maggio 1970, n. 357.

[10] Articolo abrogato dall'art. 31 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza di cui all'art. 32 dello stesso D.Lgs. 109/06.

[11] Articolo abrogato dall'art. 31 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza di cui all'art. 32 dello stesso D.Lgs. 109/06.

[12] Articolo abrogato dall'art. 31 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza di cui all'art. 32 dello stesso D.Lgs. 109/06.

[13] Comma così sostituito dall'art. 12 della L. 3 gennaio 1981, n. 1.

[14] Comma aggiunto dall'art. 12 della L. 3 gennaio 1981, n. 1.

[15] Comma aggiunto dall'art. 12 della L. 3 gennaio 1981, n. 1.

[16] Comma aggiunto dall'art. 12 della L. 3 gennaio 1981, n. 1.

[17] Comma aggiunto dall'art. 12 della L. 3 gennaio 1981, n. 1.

[18] Comma aggiunto dall'art. 12 della L. 3 gennaio 1981, n. 1.

[19] Articolo abrogato dall'art. 31 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza di cui all'art. 32 dello stesso D.Lgs. 109/06.

[20] Articolo abrogato dall'art. 31 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza di cui all'art. 32 dello stesso D.Lgs. 109/06.

[21] Articolo abrogato dall'art. 31 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza di cui all'art. 32 dello stesso D.Lgs. 109/06.