§ 71.1.10 - Legge 12 aprile 1990, n. 74.
Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.1 consiglio superiore della magistratura
Data:12/04/1990
Numero:74


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito da ultimo dall'art. 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma
Art. 2.      1. L'art. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito da ultimo dall'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. Dopo l'art. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente
Art. 4.      1. Il secondo comma dell'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. Il primo comma dell'art. 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito da ultimo dall'art. 1 della legge 22 novembre 1985, n. 655, è sostituito dal seguente
Art. 6.      1. Dopo l'art. 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono inseriti i seguenti
Art. 7.      1. L'art. 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e successivamente modificato dagli articoli 18, 19 e 20 [...]
Art. 8.      1. In occasione delle prime votazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le elezioni dei magistrati di merito si effettuano in quattro [...]
Art. 9.      1. Il dodicesimo comma dell'art. 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, da ultimo sostituito dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente
Art. 10.      1. L'art. 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e successivamente modificato dall'art. 21 della legge 3 [...]
Art. 11.      1. Il primo comma dell'art. 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente
Art. 12.      1. All'art. 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è aggiunto, in fine, il seguente comma
Art. 13.      1. L'art. 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente
Art. 14.      1. Il secondo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, come sostituito dall'art. 8 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è [...]
Art. 15.      1. Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 non si applicano ai componenti del Consiglio superiore della magistratura in carica alla data di entrata in vigore della [...]
Art. 16.      1. Il Governo è autorizzato ad emanare le disposizioni di attuazione e di coordinamento della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore
Art. 17.      1. Nella prima attuazione della presente legge le elezioni per il Consiglio avranno luogo entro il 31 luglio 1990
Art. 18.      1. L'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 312, come sostituito dall'art. 14 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente
Art. 19.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 71.1.10 - Legge 12 aprile 1990, n. 74.

Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura.

(G.U. 12 aprile 1990, n. 86).

 

 

     Art. 1.

     1. All'art. 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito da ultimo dall'art. 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto dei terzi o esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e all'ufficio che l'incolpato occupa, la sezione disciplinare può disporre, su richiesta di una delle parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse".

 

          Art. 2.

     1. L'art. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito da ultimo dall'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908, è sostituito dal seguente:

     "Art. 7. (Composizione della segreteria).

     1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita da un magistrato con funzioni di legittimità che la dirige, da un magistrato con funzioni di merito che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento, da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e dai funzionari addetti ed ausiliari di cui al comma 4.

     2. I magistrati della segreteria sono nominati con delibera del Consiglio superiore della magistratura. A seguito della nomina, sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo con deliberazione del Consiglio. L'incarico cessa alla metà della consiliatura successiva a quella del suo conferimento; esso si protrae comunque fino al momento dell'effettiva sostituzione, ma non può essere rinnovato. L'assegnazione alla segreteria nonchè la successiva ricollocazione nel ruolo sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti di ufficio.

     3. I dirigenti di segreteria sono nominati a seguito di concorso pubblico, le cui modalità sono determinate con apposito regolamento. Titolo di base per la partecipazione al concorso è la laurea in giurisprudenza.

     4. All'ufficio di segreteria sono addetti, inoltre, ventotto funzionari della carriera dirigenziale ed equiparati e della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonchè quaranta collaboratori di cancelleria ed equiparati, sessanta operatori amministrativi, trenta addetti ai servizi ausiliari e di anticamera, quattro agenti tecnici e quaranta conducenti di automezzi speciali.

     5. Detto personale è inserito in un proprio ruolo organico autonomo del Consiglio superiore della magistratura, istituito con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura.

     6. Sino all'istituzione del ruolo organico autonomo del Consiglio, alle necessità di questo ed altro personale provvede il Ministro di grazia e giustizia mediante comando o distacco su richiesta motivata del Consiglio superiore della magistratura.

     7. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del magistrato che lo coadiuva e dei dirigenti di segreteria sono definite dal regolamento interno".

     2. Il regolamento di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il ruolo di cui al comma 5 del medesimo art. 7 è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3.

     1. Dopo l'art. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:

     "Art. 7 bis. (Ufficio studi e documentazione).

     1. L'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura è composto di dodici funzionari direttivi, sei funzionari, otto dattilografi e otto commessi. All'ufficio studi si accede mediante concorso pubblico le cui modalità e i cui titoli di ammissione sono determinati con apposito regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Titolo per la partecipazione al concorso per funzionari direttivi è in ogni caso la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze statistiche o economico-statistiche.

     2. Il Consiglio nomina un direttore dell'ufficio studi. Le modalità della nomina e le funzioni del direttore e dell'ufficio studi nel suo complesso sono definite dal regolamento interno del Consiglio. L'ufficio studi dipende direttamente dal comitato di presidenza.

     3. All'interno dell'ufficio studi, e nell'ambito dell'organico complessivo, può essere costituito un gruppo di lavoro per diretta assistenza ai componenti del Consiglio, sulla base di apposita determinazione del comitato di presidenza".

     2. Il regolamento di cui al comma 1 dell'art. 7 bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.500 milioni annui, si provvede per gli anni 1990, 1991 e 1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento "Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria".

 

          Art. 4.

     1. Il secondo comma dell'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

     "Contro i predetti provvedimenti è ammesso ricorso in primo grado al tribunale amministrativo regionale del Lazio per motivi di legittimità. Contro le decisioni di prima istanza è ammessa l'impugnazione al Consiglio di Stato".

 

          Art. 5.

     1. Il primo comma dell'art. 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito da ultimo dall'art. 1 della legge 22 novembre 1985, n. 655, è sostituito dal seguente:

     "I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: due tra i magistrati di Cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità e diciotto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito".

     2. Al terzo comma dell'art. 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e successivamente modificato dall'art. 16 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

     "All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano tutti i magistrati con voto personale, segreto e diretto".

 

          Art. 6.

     1. Dopo l'art. 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 24 bis. (Costituzione dei collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte).

     1. Quattro mesi prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura si provvede alla composizione dei quattro collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte tra tutti i distretti di corte di appello.

     2. Il sorteggio è effettuato in modo che i distretti di corte di appello siano divisi in quattro collegi.

     3. Il primo e il secondo collegio comprendono distretti di corte di appello nei quali complessivamente esercitano le funzioni al momento dell'estrazione a sorte non meno del venti per cento e non più del ventiquattro per cento dei magistrati effettivamente in servizio sul territorio nazionale.

     4. Il terzo e il quarto collegio comprendono distretti nei quali complessivamente esercitano le loro funzioni al momento dell'estrazione a sorte non meno del ventisei per cento dei magistrati effettivamente in servizio sul territorio nazionale.

     5. I magistrati fuori ruolo, per gli effetti previsti dai commi 3 e 4, sono considerati in servizio presso il distretto di corte di appello nel cui territorio svolgono la loro attività.

     6. A ciascuno dei primi due collegi compete l'elezione di quattro componenti del Consiglio superiore della magistratura; a ciascuno degli altri compete invece l'elezione di cinque componenti.

     7. Le modalità delle estrazioni a sorte sono determinate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, fermo restando che debbono far parte di diversi collegi territoriali i distretti di Ccorte di appello di Milano, Roma, Napoli, Palermo.

     8. Nel termine stabilito dal comma 1 si provvede altresì alla costituzione dell'ufficio elettorale centrale che provvede:

     a) alla costituzione dei collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte;

     b) all'attribuzione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità ai singoli collegi circoscrizionali secondo le modalità indicate nell'art. 24 ter;

     c) agli altri adempimenti di sua competenza.

     Art. 24 ter (Sorteggio per l'assegnazione dei magistrati con funzioni di legittimità ai quattro collegi territoriali).

     1. I magistrati con effettivo esercizio di funzioni di legittimità votano presso la Corte di cassazione.

     2. L'assegnazione avviene mediante sorteggio, attribuendo a ciascuno dei quattro collegi territoriali lo stesso numero di elettori.

     3. In caso di numero non divisibile per quattro gli eventuali ultimi non ancora sorteggiati vengono assegnati al distretto della corte di appello di Roma.

     4. Il sorteggio avviene entro dieci giorni dalla convocazione dei comizi elettorali presso la presidenza della Corte di cassazione".

 

          Art. 7.

     1. L'art. 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e successivamente modificato dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, nonchè dall'art. 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655, è sostituito dal seguente:

     "Art. 25. (Elezione dei componenti magistrati. Voti e presentazione delle liste).

     1. Le elezioni dei magistrati di cui all'art. 23 si effettuano:

     a) in un collegio nazionale per l'elezione di due magistrati della Corte di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità;

     b) in quattro collegi territoriali costituiti a norma degli articoli 24 bis e 24 ter.

     2. I magistrati che esercitano funzioni di legittimità possono presentare la propria candidatura esclusivamente nel collegio nazionale.

     3. I magistrati che esercitano funzioni di merito possono presentare la propria candidatura solo nel collegio elettorale dove prestano servizio.

     4. I magistrati con funzioni di tribunale e di appello addetti all'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione, ed i magistrati con funzioni di appello addetti alla procura generale presso la stessa Corte, sono candidabili nel collegio territoriale in cui è inserito il distretto della corte di appello di Roma. I magistrati addetti a funzioni non giudiziarie sono candidabili nel collegio territoriale nell'ambito del quale svolgono la loro attività.

     5. Concorrono alle elezioni nel collegio nazionale le liste di candidati presentate da almeno cinquanta elettori.

     6. Concorrono alle elezioni in ciascun collegio territoriale le liste di candidati presentate da almeno trenta elettori del medesimo collegio.

     7. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei seggi assegnati al collegio.

     8. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

     9. In ciascuna lista non può essere inserito più di un candidato, magistrato di merito appartenente allo stesso distretto di corte di appello.

     10. Ciascun elettore non può presentare più di una lista territoriale.

     11. I presentatori non sono eleggibili.

     12. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nel cui circondario il presentatore esercita le sue funzioni.

     13. Ciascun magistrato riceve due schede, l'una contenente la lista dei candidati alla elezione nel collegio elettorale ove il magistrato stesso presta servizio o presso il quale è stato assegnato, l'altra per l'elezione dei due magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità.

     14. Il voto si esprime:

     a) per il collegio nazionale presso la Corte di cassazione con il voto ad uno solo dei candidati;

     b) per i collegi territoriali con il voto di lista ed una sola eventuale preferenza nell'ambito della lista votata".

 

          Art. 8.

     1. In occasione delle prime votazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le elezioni dei magistrati di merito si effettuano in quattro collegi territoriali costituiti secondo la tabella allegata alla presente legge.

     2. Ai collegi nord e centro-nord sono assegnati quattro seggi ciascuno; ai collegi Roma e isole e sud sono assegnati cinque seggi ciascuno.

 

          Art. 9.

     1. Il dodicesimo comma dell'art. 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, da ultimo sostituito dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

     "Questi ultimi uffici provvedono, oltre che alle operazioni di voto, allo spoglio di tutte le schede degli uffici elettorali del distretto, previamente conteggiate e inserite in un'unica urna, e decidono provvisoriamente sulle eventuali contestazioni".

 

          Art. 10.

     1. L'art. 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e successivamente modificato dall'art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

     "Art. 27. (Assegnazione dei seggi).

     1. L'ufficio elettorale centrale provvede ad assegnare i seggi del collegio nazionale dei magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità. A tal fine determina la cifra elettorale di ogni lista sommando i voti che ciascuna lista ha conseguito. Procede quindi al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna di esse dividendo detta cifra per due ed ottenendo così il quoziente elettorale.

     2. Attribuisce quindi i due seggi alla lista o alle liste che contengono il quoziente elettorale determinato sulla base delle operazioni precedentemente svolte. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha la maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario e, in caso di pari anzianità di servizio, al candidato più anziano per età.

     3. L'ufficio elettorale presso ciascun collegio territoriale:

     a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;

     b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio. Partecipano all'assegnazione dei seggi in ciascun collegio territoriale le liste che abbiano complessivamente conseguito almeno il 9 per cento dei suffragi rispetto al totale dei votanti sul piano nazionale;

     c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età".

 

          Art. 11.

     1. Il primo comma dell'art. 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

     "I componenti del Consiglio superiore non possono far parte del Parlamento, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del Governo".

     2. Al secondo comma dell'art. 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non possono altresì far parte di organi di gestione di unità sanitarie locali, di comunità montane o di consorzi, nonchè di consigli di amministrazione o di collegi sindacali di enti pubblici, di società commerciali e di banche".

 

          Art. 12.

     1. All'art. 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "I componenti del Consiglio superiore non possono svolgere attività proprie degli iscritti ad un partito politico".

 

          Art. 13.

     1. L'art. 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

     "Art. 39. (Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati).

     1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze nell'ambito della stessa lista nello stesso collegio.

     2. Qualora, per difetto di candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilità, la sostituzione di cui al comma 1 non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista, essa avviene mediante il primo dei non eletti nella lista che abbia riportato nel medesimo collegio la maggiore cifra elettorale o, in caso di parità, che preceda le altre nell'ordine di presentazione; se in detta lista non vi sono candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilità, si passa alle liste successive.

     3. Le sostituzioni avvengono secondo il criterio di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 27.

     4. Qualora la sostituzione non sia possibile a norma dei commi 1 e 2, si procede ad elezione suppletiva, da indirsi dal Consiglio superiore entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del componente o dei componenti da sostituire. Le elezioni avvengono con le modalità di cui agli articoli 25, 26 e 27; nei collegi territoriali ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei componenti da sostituire e non può essere espresso più di un voto di preferenza.

     5. Le operazioni di sostituzione sono di competenza del Consiglio superiore".

 

          Art. 14.

     1. Il secondo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, come sostituito dall'art. 8 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

     "I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dalla carica il Consiglio superiore della magistratura dispone il rientro in ruolo dei magistrati nell'ufficio di provenienza, eventualmente anche in soprannumero, ovvero in altro ufficio per il quale abbiano espresso la disponibilità".

 

          Art. 15.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 non si applicano ai componenti del Consiglio superiore della magistratura in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 16.

     1. Il Governo è autorizzato ad emanare le disposizioni di attuazione e di coordinamento della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

 

          Art. 17.

     1. Nella prima attuazione della presente legge le elezioni per il Consiglio avranno luogo entro il 31 luglio 1990.

 

          Art. 18.

     1. L'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 312, come sostituito dall'art. 14 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

     "Art. 1.

     1. Ai componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento è corrisposta, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, un'indennità di importo complessivo pari all'ultimo assegno mensile corrisposto moltiplicato per dodici.

     2. Qualora la nomina avvenga, in sostituzione di altri componenti cessati dalla carica, successivamente all'insediamento del Consiglio superiore ovvero la cessazione dalla carica avvenga prima del decorso del quadriennio, l'indennità è liquidata nella misura di un quarto dell'importo indicato nel comma 1 per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato".

 

          Art. 19.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

ALLEGATO

Tabella dei collegi territoriali per l'elezione dei magistrati di merito (Articolo 8)

Collegio

Distretti di corte di appello compresi in ciascun collegio

Capoluogo del collegio

Nord

Genova, Torino, Milano, Brescia

Milano

Centro-Nord

Venezia, Trento, Trieste, Bologna, Firenze, Ancona, L'Aquila, Perugia

Bologna

Roma ed isole

Roma, Palermo, Messina, Catania, Caltanissetta, Cagliari

Roma

Sud

Napoli, Bari, Lecce, Potenza, Catanzaro, Campobasso, Salerno, Reggio, Calabria

Napoli