§ 71.1.8 - Legge 22 dicembre 1975, n. 695.
Riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.1 consiglio superiore della magistratura
Data:22/12/1975
Numero:695


Sommario
Art. 1.  Componenti e sede del Consiglio.
Art. 2.  Validità delle deliberazioni del Consiglio.
Art. 3.  Componenti eletti dai magistrati.
Art. 4.  Divieto di rieleggibilità.
Art. 5.  Elezione di magistrati componenti il Consiglio superiore.
Art. 6.  Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati.
Art. 7.  Norma transitoria.
Art. 8.  Disposizioni di attuazione.


§ 71.1.8 - Legge 22 dicembre 1975, n. 695.

Riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura.

(G.U. 31 dicembre 1975, n. 343).

 

 

     Art. 1. Componenti e sede del Consiglio.

     L'art. 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

     "Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da venti componenti eletti dai magistrati ordinari e da dieci componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere.

     Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti eletti dal Parlamento.

     Il Consiglio ha sede in Roma".

 

          Art. 2. Validità delle deliberazioni del Consiglio.

     Il primo comma dell'art. 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

     "Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura è necessaria la presenza di almeno quattordici magistrati e di almeno sette componenti eletti dal Parlamento".

 

          Art. 3. Componenti eletti dai magistrati.

     L'art. 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'art. 7 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, è sostituito dal seguente:

     "I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: otto fra i magistrati di Cassazione, di cui almeno due dichiarati idonei all'esercizio di funzioni direttive superiori, quattro fra i magistrati di appello e otto fra i magistrati di tribunale.

     Agli effetti della presente legge, si intendono per magistrati di Cassazione e magistrati di appello i magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorchè non esercitino le rispettive funzioni.

     Alla elezione di tutti i magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano tutti i magistrati senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.

     Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni. Non sono eleggibili al Consiglio superiore i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie.

     Non sono eleggibili i magistrati che prestino o abbiano prestato servizio quali segretari del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni".

 

          Art. 4. Divieto di rieleggibilità.

     Dopo l'art. 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente art. 23 bis:

     "Art. 23 bis. Divieto di rieleggibilità.

     Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni".

 

          Art. 5. Elezione di magistrati componenti il Consiglio superiore.

     Gli articoli 25, 26, 26 bis, 27, 27 bis, 27 ter e 27 quater della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificata dalla legge 18 dicembre 1967, n. 1198, sono sostituiti dai seguenti:

     "Art. 25. Elezione di componenti magistrati.

     Le elezioni dei magistrati di cui all'art. 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali può contenere candidati di ogni categoria in numero non superiore a quelli da eleggere.

     E' ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere e di liste non comprendenti tutte le categorie di cui all'art. 23.

     In ciascuna lista non può essere inserito più di un candidato per ogni categoria appartenente allo stesso distretto di corte di appello, tranne che per i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione.

     Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

     Concorrono alle elezioni le liste presentate da non meno di 150 elettori, per nessuno dei quali è richiesta l'appartenenza ad una specifica categoria di magistrati.

     Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una lista. I sottoscrittori non sono eleggibili. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione il presentatore esercita le sue funzioni.

     Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere, per ciascuna categoria, in numero superiore alla metà dei candidati da eleggere".

     "Art. 26. Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede.

     La convocazione delle elezioni dei componenti magistrati è fatta dal Consiglio superiore almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

     Nei cinque giorni successivi a tale provvedimento, il Consiglio superiore nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, costituito da cinque magistrati effettivi e tre supplenti in servizio presso la stessa Corte e presieduto dal più elevato in grado o dal più anziano.

     Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni le liste concorrenti devono essere depositate, unitamente alle firme dei sottoscrittori, presso l'ufficio elettorale centrale ed a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

     Scaduto tale termine, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le liste siano sottoscritte dal numero prescritto di presentatori, controllando che nessun presentatore abbia sottoscritto più di una lista; controlla altresì che siano state rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 23 e 25; esclude le liste non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e depenna dalle liste i candidati in eccedenza, secondo l'ordine inverso a quello di iscrizione, nonchè quelli presentati in più di una lista e quelli ineleggibili. Trasmette quindi immediatamente le liste ammesse alla segreteria del Consiglio superiore.

     Le liste sono quindi immediatamente pubblicate sul Notiziario del Consiglio superiore, inviate, almeno venti giorni prima della data della votazione, a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici e sono affisse, entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

     I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un ufficio elettorale composto di tre magistrati che prestano servizio nel distretto e presieduto dal più elevato in grado o dal più anziano di essi. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

     I magistrati che prestano servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica e le preture votano presso l'ufficio elettorale del tribunale cui appartengono o da cui dipendono le preture cui appartengono. I magistrati che prestano servizio presso le corti di appello e procure generali della Repubblica votano presso l'ufficio elettorale del tribunale che ha sede nella sede della corte di appello.

     I magistrati addetti alla Corte di cassazione votano presso l'ufficio elettorale centrale presso la stessa Corte.

     I magistrati addetti a funzioni non giudiziarie votano presso l'ufficio elettorale istituito presso il tribunale di Roma.

     Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.

     Gli uffici elettorali presso i tribunali diversi da quelli siti nelle sedi delle corti di appello provvedono soltanto alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono il materiale della votazione ai rispettivi uffici elettorali costituiti presso i tribunali aventi sede nelle sedi di corte di appello.

     Questi ultimi uffici provvedono, oltre che alle operazioni di voto, allo spoglio di tutte le schede degli uffici elettorali del distretto, decidendo provvisoriamente sulle eventuali contestazioni.

     I risultati delle operazioni di ciascun ufficio distrettuale, con tutto il relativo materiale, sono trasmessi all'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, il quale, esaurite le proprie operazioni di scrutinio e risolti definitivamente gli eventuali reclami ad esso presentati contro le decisioni degli uffici distrettuali in merito alle schede contestate, provvede all'assegnazione dei seggi con le modalità di cui all'articolo seguente".

     "Art. 27. Assegnazione dei seggi.

     L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti viene effettuata assumendo come cifra elettorale di ciascuna lista il numero dei voti validi ad essa attribuiti.

     L'assegnazione è fatta dividendo la cifra elettorale di ogni lista progressivamente per 1, per 2, per 3, e così via, e disponendo quindi in unico ordine decrescente progressivo i quozienti così ottenuti da tutte le liste, segnando accanto a ciascun quoziente la lista di appartenenza; quindi vengono attribuiti venti seggi, indipendentemente dalle categorie di eleggibili, ai primi venti quozienti della graduatoria così formata.

     Sono escluse dalle operazioni di assegnazione le liste che abbiano riportato un numero di voti validi inferiori al 6% del numero dei votanti.

     Nell'ambito di ciascuna lista, ed al fine anche dell'attribuzione dei seggi per le varie categorie, i seggi vengono attribuiti ai candidati di ciascuna lista secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza da tutti ottenuti, indipendentemente dalla loro appartenenza a categoria, e, in caso di parità, secondo l'ordine di iscrizione nella lista.

     A tal fine, si comincia ad attribuire un seggio per ciascuna lista, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali di lista (e, in caso di parità, secondo l'ordine di presentazione di ciascuna lista) e poi si ripete l'operazione fino all'esaurimento dei seggi da attribuire, escludendo, di volta in volta, le liste che non abbiano più diritto a seggi. Quando, nel corso di tali operazioni, risultino già attribuiti tutti i seggi di una categoria, si passa al candidato più votato delle altre categorie, e così via, fino all'esaurimento dei seggi.

     Esaurite tali operazioni, l'ufficio elettorale centrale proclama i risultati e trasmette tutto il materiale relativo alle operazioni svolte al Consiglio superiore della magistratura".

 

          Art. 6. Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati.

     L'art. 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

     "I magistrati, che per il numero di preferenze ottenute nell'ambito di ciascuna lista seguono gli eletti al Consiglio superiore nella rispettiva categoria, vengono chiamati a sostituire i componenti della stessa categoria che cessino dalla carica per la perdita dei requisiti di eleggibilità ovvero per qualsiasi altra ragione prima della scadenza del Consiglio.

     Qualora, per difetto di candidati non eletti, la sostituzione non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista, essa avviene mediante il primo dei non eletti della medesima categoria nella lista che abbia riportato la maggior cifra elettorale o, in caso di parità, che preceda le altre nell'ordine di presentazione; se in detta lista non vi siano candidati non eletti della medesima categoria, si passa alla lista successiva; la sostituzione avviene secondo il criterio di cui al quarto comma dell'art. 27.

     Le sostituzioni successive alla prima avvengono con lo stesso sistema, mediante il primo dei non eletti della medesima categoria, appartenente alla lista che segue, nell'ordine decrescente, quella che abbia già fornito il primo sostituto, e così via.

     Qualora neppure in tal modo la sostituzione sia possibile, si procede ad elezione suppletiva, da indirsi dal Consiglio superiore entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del componente o dei componenti da sostituire; le elezioni avvengono con le modalità di cui agli articoli 25, 26 e 27, con liste concorrenti, ciascuna delle quali non può contenere un numero di candidati superiore al doppio di quello dei sostituti da eleggere per ciascuna categoria; qualora il numero dei candidati da eleggere sia dispari, le preferenze non possono superare, per ciascuna categoria, la metà, arrotondata per eccesso, del numero suddetto.

     Le operazioni di sostituzione sono di competenza del Consiglio superiore".

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano al Consiglio in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, per il quale le sostituzioni avvengono con la normativa precedente.

 

          Art. 7. Norma transitoria.

     Il divieto di cui agli ultimi due commi dell'art. 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dalla presente legge, non si applica alla prima elezione del Consiglio superiore della magistratura successiva all'entrata in vigore della presente legge, purchè i magistrati che si presentano candidati cessino dai loro incarichi non giudiziari almeno tre mesi prima della data fissata per le votazioni.

 

          Art. 8. Disposizioni di attuazione.

     Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvederà ad emanare le disposizioni di attuazione, ai sensi dell'art. 43 della legge 24 marzo 1958, n. 195.