§ 98.1.28359 - D.L. 12 febbraio 1993, n. 31 .
Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali per il finanziamento dei lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella città [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:12/02/1993
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Misure straordinarie per i lavoratori in mobilità
Art. 2.  Misure straordinarie volte a contenere le riduzioni di personale
Art. 3.  Disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, di disoccupazione speciale e di mobilità
Art. 4.  Norme interpretative
Art. 5.  Incompatibilità tra prestazioni economiche di disoccupazione e pensionamenti
Art. 6.  Assistenza sanitaria a cittadini extracomunitari
Art. 7.  Fondo per l'occupazione
Art. 8.  Copertura finanziaria
Art. 9.  Lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella città di Palermo
Art. 10.  Entrata in vigore


§ 98.1.28359 - D.L. 12 febbraio 1993, n. 31 [1].

Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali per il finanziamento dei lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella città di Palermo.

(G.U. 13 febbraio 1993, n. 36)

 

Capo I

Interventi per l'occupazione

 

     Art. 1. Misure straordinarie per i lavoratori in mobilità

     1. Fino al 31 dicembre 1994 nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, che occupano fino a quindici dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, quale risulta dalla comunicazione dei motivi richiesti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108. L'iscrizione, che non dà titolo al trattamento di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore di lavoro corrispondono a quanto disposto dal presente articolo, trasmette la richiesta all'ufficio regionale del lavoro per gli adempimenti previsti dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

     2. I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che non beneficiano dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della predetta legge, sono cancellati dalle liste alle medesime scadenze previste dallo stessoarticolo 7, commi 1 e 2, per coloro che hanno diritto all'indennità in base all'età e all'ubicazione dell'unità produttiva di provenienza.

     3. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato al 31 dicembre 1993, ferma restando l'applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

     4. Nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, devono essere garantiti i principi di non discriminazione, diretta ed indiretta, di cui alla legge 12 aprile 1991, n. 125.

 

          Art. 2. Misure straordinarie volte a contenere le riduzioni di personale

     1. Fino al 31 dicembre 1995, nei casi in cui gli accordi sindacali intervenuti nell'ambito delle procedure disciplinate dagli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevedano, al fine di evitare la riduzione del personale, una contrazione dell'orario di lavoro e della retribuzione non superiore al 30 per cento rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro, all'impresa interessata viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni mediante rate trimestrali, un contributo pari alla metà del differenziale retributivo, che deve essere ripartito in parti uguali tra l'impresa medesima e i lavoratori interessati. Tale contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali.

     2. Ai fini del presente articolo, l'impresa presenta istanza, corredata dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a norma dell'articolo 4, comma 15, della legge 23 luglio 1991, n. 223; l'ammissione è disposta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

     3. Gli accordi sindacali, per le medesime finalità di cui al comma 1, possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea.

     4. Ai datori di lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori, che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione. Per un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori. All'articolo 20, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soppresse le parole da: "nonché quelli" a: "di integrazione salariale,".

     5. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento all'intero periodo di anticipazione.

     6. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonché per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore rispettivamente a dodici e a sei mesi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati e ferma restando la iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono la relativa indennità.

 

          Art. 3. Disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, di disoccupazione speciale e di mobilità

     1. I lavoratori di cui all'articolo 22, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilità alla data del 31 dicembre 1992, e per i quali il periodo di godimento del trattamento di disoccupazione speciale scade entro il 30 giugno 1993, beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo di sei mesi.

     2. I lavoratori di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilità alla data del 31 dicembre 1992, beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo di sei mesi.

     3. Nella legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 1, comma 9, le parole: "ivi compresa" sono sostituite dalla seguente: "esclusa". Nel medesimo comma il periodo dalle parole: "dall'articolo 1" alle parole: "19 dicembre 1984, n. 863" è abrogato.

     4. La riduzione dell'orario di lavoro prevista nell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, può essere stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale.

     5. Nella legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. In tali casi il contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 5, comma 4, è dovuto nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.".

     6. Le disposizioni previste dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1993, ai lavoratori collocati in mobilità da imprese appartenenti ai settori della chimica, della siderurgia e dell'industria della difesa.

     7. Nella legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 11, comma 2, la parola: "effettivo" è soppressa e sono inserite le seguenti: ", esclusi i periodi di fruizione del trattamento di cui all'articolo 10,".

     8. All'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "La richiesta di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio nel termine previsto dal primo comma; in caso di inoltro tardivo si applicano le disposizioni di cui al secondo comma.".

 

          Art. 4. Norme interpretative

     1. Ai fini dell'erogazione del contributo previsto dall'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per "nuove assunzioni" sono da intendersi anche quelle effettuate con passaggio diretto ed immediato da società costituite dalla GEPI S.p.a. o da società in stato di amministrazione straordinaria, in quanto i lavoratori interessati siano posti in cassa integrazione guadagni straordinaria nei limiti delle risorse disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 52.

     2. Le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, mantengono la propria validità in quanto normativa speciale valevole per il settore dell'editoria non modificata espressamente dalla successiva legge 23 luglio 1991, n. 223.

     3. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato al 31 dicembre 1993, ferma restando, per i commi 6 e 7, l'applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

 

          Art. 5. Incompatibilità tra prestazioni economiche di disoccupazione e pensionamenti

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

     2. Sono altresì incompatibili con i trattamenti di disoccupazione e con l'indennità di mobilità di cui al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, i trattamenti di pensione anticipata, compresi quelli concessi ai sensi degli articoli 27 e 29 della stessa legge n. 223 del 1991.

 

          Art. 6. Assistenza sanitaria a cittadini extracomunitari

     1. Per gli anni 1992 e 1993, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 7. Fondo per l'occupazione

     1. A far data dal 1° gennaio 1993, le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo già stabilito dalla disposizione contenuta nell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego.

     2. Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma 1 sono mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 e seguenti della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni, e del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Per assicurare la continuità operativa delle attività previste dagli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40, gli stanziamenti iscritti sui capitoli 8055 e 8056 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a far data dal 1° gennaio 1993, affluiscono alle disponibilità del Fondo di cui al comma 1.

     4. Nell'ambito della stessa gestione è mantenuta evidenza contabile per la gestione dei residui attivi e passivi delle pregresse gestioni. Alla stessa gestione confluiscono le disponibilità risultanti dall'eventuale riaccertamento delle situazioni relative agli esercizi pregressi.

     5. Sono abrogate, con effetto dal 1° gennaio 1993, le disposizioni contenute negli articoli 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti già disciplinate dalle disposizioni del presente articolo.

 

          Art. 8. Copertura finanziaria

     1. Gli oneri derivanti dal presente capo sono valutati:

     a) in lire 36 miliardi, per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, con riferimento all'articolo 2, comma 1;

     b) in lire 16 miliardi, per l'anno 1993, in lire 31 miliardi, per ciascuno degli anni 1994 e 1995, e in lire 17 miliardi, per l'anno 1996, con riferimento all'articolo 2, comma 5;

     c) in lire 114 miliardi, per l'anno 1993, con riferimento all'articolo 3, commi 1 e 2;

     d) in lire 4 miliardi, per l'anno 1993, in lire 8 miliardi, per l'anno 1994, e in lire 12 miliardi a decorrere dal 1995, con riferimento all'articolo 3, comma 3;

     e) in lire 60 miliardi, per ciascuno degli anni 1996 e 1997, con riferimento all'articolo 3, comma 6;

     f) in lire 11 miliardi annui a decorrere dal 1993, con riferimento all'articolo 3, comma 7.

     2. Al complessivo onere di lire 540 miliardi per il periodo 1993-1997 si provvede:

     a) quanto a lire 110 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181;

     b) quanto a lire 315 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

     c) quanto a lire 115 miliardi, mediante utilizzo delle maggiori entrate per l'INPS derivanti dall'articolo 3, comma 5.

     3. Le somme di cui al comma 2, lettere a) e b), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modulazioni indicate al comma 1 per essere riassegnate ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     4. All'onere decorrente dal 1998, pari a lire 23 miliardi annui, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate per l'INPS derivanti dall'articolo 3, comma 5.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Capo II

Interventi per assicurare la prosecuzione di lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella città di Palermo

 

          Art. 9. Lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella città di Palermo

     1. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, è autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 100 miliardi e di lire 50 miliardi per l'anno 1993. La regione Campania e la regione siciliana, sulla base dei progetti già attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere rispettivamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro dell'interno una relazione sulle opere eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1993.

     2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

     3. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalità di cui al presente articolo, le eventuali disponibilità non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, ed al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 10. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 5, L. 19 luglio 1993, n. 236, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.